TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1678/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Mariachiara Rizzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71 - riconoscimento dell'invalidità civile con necessità di sostegno elevato o molto elevato
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 24/03/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 6522/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile e per l'ottenimento dei benefici ex art. 3, co. III, Legge 104/'92, previo riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. I.
Pertanto nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' CP_2 alla corresponsione dei corrispettivi emolumenti dalla domanda amministrativa o altra accertanda. Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'inammissibilità della domanda e chiedeva il rigetto CP_2
del ricorso.
Con note del 05/06/2025 e del 24/06/2025, il ricorrente depositava documentazione medica integrativa.
Sul contraddittorio così instauratosi, ritenuta matura la causa per la decisione in ragione dell'integrazione della consulenza medico-legale della fase sommaria del giudizio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
1. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed esaminato la Persona_1 documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risulta affetto, caratterizzato da “Eritrodermia Psoriasica in remissione farmacologica, associata sindrome ansiosa reattiva”, integrasse una condizione invalidante nella misura del
46% e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, richiedendosi al medico della fase sommaria il deposito di un'integrazione peritale.
Il consulente spiegava come “Alla luce di quanto sopra, esaminata la documentazione depositata dal ricorrente in data 24.06.2025, si conclude che le infermità descritte determinano nel ricorrente una invalidità in misura pari al 74% (settantaquattro percento) dall'epoca del ricovero del 14 Gennaio dell'anno 2025. Le stesse infermità non determinano la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Appare inoltre opportuno prevedere una successiva rivalutazione della condizione clinica e dello stato invalidante”.
2. Decisione e spese.
In conclusione, possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, ma non i benefici di legge ex art. 3, co. III,
Legge 194 ed il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, a causa del mancato riconoscimento dei requisiti per i benefici di Legge ex art. 3, co. III, Legge 104, nonché dell'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, ed in ragione del riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese dell'integrazione peritale sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce in una percentuale di Parte_1
invalidità, ai fini dell'assegno mensile di assistenza, pari a 74% a decorrere da Gennaio 2025,
- spese compensate;
- pone a carico dell' le spese di consulenza per l'integrazione peritale, che si liquidano in CP_2 euro 100,00 in favore del dott. . Persona_1
Messina, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando