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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/04/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1678 RG. 2023 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
, Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
, Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4
, Parte_5 C.F._5
, Parte_6 C.F._6
, Parte_7 C.F._7
, Parte_8 C.F._8
, Parte_9 C.F._9
, Parte_10 C.F._10 parti ricorrenti, tutte rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, CF/p.iva CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc
OGGETTO: retribuzione – carta docente
Definisce il presente giudizio mediante
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato le parti ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere docenti a tempo determinato, attualmente in servizio presso istituti scolastici siti nel circondario di questo Tribunale;
- di non aver ricevuto la carta docente, con cui è attribuita la somma di € 500,00 annui ai docenti di ruolo, da spendere per la loro formazione per gli anni scolastici meglio sintetizzati nella tabella di cui a pag. 3 del ricorso. Chiedono pertanto la condanna del resistente al pagamento degli importi CP_2 indicati nella citata tabella.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'incompetenza territoriale del giudice CP_1 adito con riferimento ai ricorrenti , , e , Pt_4 Pt_7 Pt_8 Pt_10 Parte_6 nonché eccependo il decorso della prescrizione quinquennale e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Preliminarmente va accolta l'eccezione di incompetenza articolata dal , CP_2 stante pure l'adesione dei ricorrenti espressa nel corso dell'udienza di discussione. Cont Come emerge dagli stati matricolari allegati alla memoria del , infatti, i ricorrenti
, , , e , al momento del deposito del ricorso, Pt_4 Pt_7 Pt_8 Pt_10 Parte_6 prestavano servizi in istituti scolastici siti al di fuori del circondario di questo ufficio. Va pertanto individuata la competenza del Tribunale di Sciacca con riferimenti alle ricorrenti e , quella del Tribunale dui Marsala relativamente alle Pt_4 Pt_7 ricorrenti e nonché quella del Tribunale di Torino con riguardo al Pt_8 Pt_10 ricorrente . Parte_6
In ordine agli altri ricorrenti, l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
2 , sentite le organizzazioni Controparte_4 sindacali rappresentative di categoria”. Sulla spettanza dell'emolumento in esame ai docenti a tempo determinato, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata più volte, in modo non omogeneo. Un primo orientamento (TAR Lazio 7767/16 CdS 3979/17 e CdS 3216/17) aveva escluso la spettanza dello stesso per i docenti a tempo determinato. Venne quindi sollevata questione di legittimità per contrasto con il divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio) e, prima ancora che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla questione, il Consiglio di Stato, con sent. n. 1842/2022, ha mutato il proprio precedente orientamento, affermando che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Aggiunge poi il Consiglio, che l'interpretazione dei commi sopra riportati “deve … tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili, e possono essere poste alla base della presente decisione. Viceversa, l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione, infatti, darebbe luogo a forti dubbi di costituzionalità, per le ragioni ben riassunte dal Consiglio di Stato.
Alle considerazioni che precedono, poi, ne va aggiunta un'altra: con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente.
3 Si tratta di un elemento troncante che, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
I principi sopra esposti sono stati recentemente condivisi anche dalla Corte di Cassazione che, con le sentenze nn. 32104/22 e 29961/2023 ha sancito i seguenti principi di diritto:
1. il bonus per la formazione mediante la c.d. Carta Docente spetta anche agli educatori professionali, posto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
2. La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
3. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Proprio con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal , va CP_2 pronunciato il parziale accoglimento: posto che il primo atto interruttivo del
4 quinquennio è la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (13.9.2023), va dichiarata la prescrizione dei diritti inerenti ad assunzioni anteriori al 13.9.2018.
Non può essere invece accolta l'eccezione di decadenza lato sensu articolata dal ministero e fondata sul dettato dell'art. 6, comma 3 – sexies del DL n. 91/2018 convertito con modificazioni in L. n. 21 settembre 2018, n. 108. Tale disposizione prevede che “Le risorse stanziate per la Carta elettronica … possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018”, ma l'onere di utilizzazione al quale si fa riferimento è quello che grava sul per l'impiego dei fondi. La disposizione, cioè, non CP_2 sancisce una decadenza a carico del docente. Allo stesso modo, non è ravvisabile una decadenza nella disciplina contenuta nell'art. 3 co. 1 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015: tale disposizione stabilisce che “ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui, utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento”. Tuttavia, tale limite temporale non può che riguardare i docenti che hanno beneficiato dell'accreditamento delle somme sulla carta (non potendosi ritenere che gli altri, che tale accreditamento non hanno percepito, possano essere gravati dall'onere di spendere somme mai ricevute). Peraltro, la medesima disposizione afferma nel 3° comma che “La cifra residua, eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento, rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Nel caso di specie, quindi, la somme non accreditate per il numero di anni indicato in precedenza vanno versate sulla carta per essere spese entro il 31 dicembre dell'anno in corso o in quello immediatamente successivo. E' solo nel caso in cui la provvista non venga spesa neppure entro tali limiti di tempo, che si verifica la perdita del credito per inerzia del docente.
In conclusione:
- Con riferimento a , il ricorso va accolto relativamente agli Parte_1
a.a.s.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, essendo prescritti i crediti anteriori, per l'importo di € 2.000
- Con riferimento a , il ricorso va accolto relativamente agli Parte_3
a.a.s.s. 2020/21 e 2021/22, per l'importo di € 1.000
- Con riferimento a , il ricorso va accolto relativamente agli Parte_5
a.a.s.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, essendo prescritti i crediti anteriori, per l'importo di € 1.500
- Con riferimento a , il ricorso va accolto Parte_9 relativamente agli a.a.s.s. 2020/21 e 2021/22, per l'importo di € 1.000.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della fondatezza delle questioni preliminari sollevate dal nonché della parziale fondatezza dell'eccezione di CP_2 prescrizione articolata in memoria.
5
PQM
- Dichiara l'incompetenza territoriale relativamente ai ricorrenti , Pt_4
, , e per i quali il presente giudizio potrà Pt_7 Pt_8 Pt_10 Pt_11 essere riassunto innanzi ai giudici rispettivamente competenti (indicati in parte motiva) nel termine di 90 gg.
- Condanna il ad attribuire a ciascuna parte Controparte_2 ricorrente la c.d. “carta docente” di cui al DPCM 28 novembre 2016, laddove ciò non sia già avvenuto, e ad accreditare sulla medesima le somme di seguito specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'adempimento:
o Per , l'importo di € 2.000 Parte_1
o Per , l'importo di € 1.000 Parte_3
o Per , l'importo di € 1.500 Parte_5
o Per , l'importo di € 1.000 Parte_9
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 10.4.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
, Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
, Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4
, Parte_5 C.F._5
, Parte_6 C.F._6
, Parte_7 C.F._7
, Parte_8 C.F._8
, Parte_9 C.F._9
, Parte_10 C.F._10 parti ricorrenti, tutte rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, CF/p.iva CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc
OGGETTO: retribuzione – carta docente
Definisce il presente giudizio mediante
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato le parti ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere docenti a tempo determinato, attualmente in servizio presso istituti scolastici siti nel circondario di questo Tribunale;
- di non aver ricevuto la carta docente, con cui è attribuita la somma di € 500,00 annui ai docenti di ruolo, da spendere per la loro formazione per gli anni scolastici meglio sintetizzati nella tabella di cui a pag. 3 del ricorso. Chiedono pertanto la condanna del resistente al pagamento degli importi CP_2 indicati nella citata tabella.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'incompetenza territoriale del giudice CP_1 adito con riferimento ai ricorrenti , , e , Pt_4 Pt_7 Pt_8 Pt_10 Parte_6 nonché eccependo il decorso della prescrizione quinquennale e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Preliminarmente va accolta l'eccezione di incompetenza articolata dal , CP_2 stante pure l'adesione dei ricorrenti espressa nel corso dell'udienza di discussione. Cont Come emerge dagli stati matricolari allegati alla memoria del , infatti, i ricorrenti
, , , e , al momento del deposito del ricorso, Pt_4 Pt_7 Pt_8 Pt_10 Parte_6 prestavano servizi in istituti scolastici siti al di fuori del circondario di questo ufficio. Va pertanto individuata la competenza del Tribunale di Sciacca con riferimenti alle ricorrenti e , quella del Tribunale dui Marsala relativamente alle Pt_4 Pt_7 ricorrenti e nonché quella del Tribunale di Torino con riguardo al Pt_8 Pt_10 ricorrente . Parte_6
In ordine agli altri ricorrenti, l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
2 , sentite le organizzazioni Controparte_4 sindacali rappresentative di categoria”. Sulla spettanza dell'emolumento in esame ai docenti a tempo determinato, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata più volte, in modo non omogeneo. Un primo orientamento (TAR Lazio 7767/16 CdS 3979/17 e CdS 3216/17) aveva escluso la spettanza dello stesso per i docenti a tempo determinato. Venne quindi sollevata questione di legittimità per contrasto con il divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio) e, prima ancora che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla questione, il Consiglio di Stato, con sent. n. 1842/2022, ha mutato il proprio precedente orientamento, affermando che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Aggiunge poi il Consiglio, che l'interpretazione dei commi sopra riportati “deve … tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili, e possono essere poste alla base della presente decisione. Viceversa, l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione, infatti, darebbe luogo a forti dubbi di costituzionalità, per le ragioni ben riassunte dal Consiglio di Stato.
Alle considerazioni che precedono, poi, ne va aggiunta un'altra: con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente.
3 Si tratta di un elemento troncante che, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
I principi sopra esposti sono stati recentemente condivisi anche dalla Corte di Cassazione che, con le sentenze nn. 32104/22 e 29961/2023 ha sancito i seguenti principi di diritto:
1. il bonus per la formazione mediante la c.d. Carta Docente spetta anche agli educatori professionali, posto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
2. La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
3. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Proprio con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal , va CP_2 pronunciato il parziale accoglimento: posto che il primo atto interruttivo del
4 quinquennio è la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (13.9.2023), va dichiarata la prescrizione dei diritti inerenti ad assunzioni anteriori al 13.9.2018.
Non può essere invece accolta l'eccezione di decadenza lato sensu articolata dal ministero e fondata sul dettato dell'art. 6, comma 3 – sexies del DL n. 91/2018 convertito con modificazioni in L. n. 21 settembre 2018, n. 108. Tale disposizione prevede che “Le risorse stanziate per la Carta elettronica … possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018”, ma l'onere di utilizzazione al quale si fa riferimento è quello che grava sul per l'impiego dei fondi. La disposizione, cioè, non CP_2 sancisce una decadenza a carico del docente. Allo stesso modo, non è ravvisabile una decadenza nella disciplina contenuta nell'art. 3 co. 1 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015: tale disposizione stabilisce che “ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui, utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento”. Tuttavia, tale limite temporale non può che riguardare i docenti che hanno beneficiato dell'accreditamento delle somme sulla carta (non potendosi ritenere che gli altri, che tale accreditamento non hanno percepito, possano essere gravati dall'onere di spendere somme mai ricevute). Peraltro, la medesima disposizione afferma nel 3° comma che “La cifra residua, eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento, rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Nel caso di specie, quindi, la somme non accreditate per il numero di anni indicato in precedenza vanno versate sulla carta per essere spese entro il 31 dicembre dell'anno in corso o in quello immediatamente successivo. E' solo nel caso in cui la provvista non venga spesa neppure entro tali limiti di tempo, che si verifica la perdita del credito per inerzia del docente.
In conclusione:
- Con riferimento a , il ricorso va accolto relativamente agli Parte_1
a.a.s.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, essendo prescritti i crediti anteriori, per l'importo di € 2.000
- Con riferimento a , il ricorso va accolto relativamente agli Parte_3
a.a.s.s. 2020/21 e 2021/22, per l'importo di € 1.000
- Con riferimento a , il ricorso va accolto relativamente agli Parte_5
a.a.s.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, essendo prescritti i crediti anteriori, per l'importo di € 1.500
- Con riferimento a , il ricorso va accolto Parte_9 relativamente agli a.a.s.s. 2020/21 e 2021/22, per l'importo di € 1.000.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della fondatezza delle questioni preliminari sollevate dal nonché della parziale fondatezza dell'eccezione di CP_2 prescrizione articolata in memoria.
5
PQM
- Dichiara l'incompetenza territoriale relativamente ai ricorrenti , Pt_4
, , e per i quali il presente giudizio potrà Pt_7 Pt_8 Pt_10 Pt_11 essere riassunto innanzi ai giudici rispettivamente competenti (indicati in parte motiva) nel termine di 90 gg.
- Condanna il ad attribuire a ciascuna parte Controparte_2 ricorrente la c.d. “carta docente” di cui al DPCM 28 novembre 2016, laddove ciò non sia già avvenuto, e ad accreditare sulla medesima le somme di seguito specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'adempimento:
o Per , l'importo di € 2.000 Parte_1
o Per , l'importo di € 1.000 Parte_3
o Per , l'importo di € 1.500 Parte_5
o Per , l'importo di € 1.000 Parte_9
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 10.4.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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