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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6407 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 4274/2020 All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. ZEGA DANIELE Avv. Cosseddu presente in sostituzione
Appellato/i
GIA' Controparte_1 Controparte_2 Avv. FAVA FABIO Avv. Francesca Lorusso presente in sostituzione
CP_3 Avv. RU EL IN Q.TÀ DI EREDE Avv. RU SA IN Q.TA' DI EREDE Avv.
È presente per la pratica forense la dott.ssa Francesca De Angelis tessera nr P79488 ordine avvocati di Roma.
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte Decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica D'Amato Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4274/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ZE Daniele, Parte_2 C.F._1
(C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Guidonia-Montecelio C.F._2
(Rm) Via S. Scaroni n. 1, giusta delega in atti, di cui è stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con Prot. n. 2888/2020 e delibera del 30.04.2020 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma;
- APPELLANTE –
E
(P. IV ) dott. delegato alla Controparte_2 P.IVA_1 CP_4 rappresentanza processuale giusta procura Notaio dott. del 23/05/2017, rep. 93547, racc. Per_1
19871, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. 24, presso lo studio dell'avvocato
FA IO (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
- APPELLATI –
E
RU SA E RU EL
- APPELLATI CONTUMACI - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Velletri, n. 2314/2019, pubblicata il 13/12/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato il 30.5.2014 - 3.3.2015 ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_5
e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito
[...] CP_3 di un incidente stradale, verificatosi in Ardea alla Via Campo di Selva. La citante ha riferito: che il
14.8.2008 era trasportata sull'autovettura targata BY322RS guidata da;
che durante CP_3 una manovra di immissione su Via Campo di Selva il predetto automezzo si è scontrato con altra CP automobile;
che ha subito lesioni personali;
la società assicuratrice, individuata ai sensi dell'art. 141 D.L.vo 7 settembre 2005 n.209, non ha risarcito il danno indicato. L'ente ha replicato: che il diritto azionato è prescritto, per decorso del termine biennale;
che la pretesa economica è sproporzionata;
che ha risarcito il danno subito dall'attrice con il versamento di una somma pari ad euro 7.000…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso:“-dichiara la cessazione della materia del contendere (per il motivo accennato): -compensa, tra le parti, le spese di lite”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 2314/2019 emessa dal Tribunale Civile di Velletri, Giudice
Dott. Roberto Camilletti, in data 12.12.2019, pubblicata in data 13.12.2019, relativamente alla causa avente R.G. n. 4593/2014, e mai notificata: In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di motivazione della sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza con remissione della causa al Giudice di prime cure;
In via subordinata e nel merito, previa rinnovazione dell'istruttoria, ed espletamento di CTU Medico Legale sulla persona della sig.ra Parte_2 riformare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al Parte_2 risarcimento dei danni patiti quantificati in €. 77.042,27, e per l'effetto condannare
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_5 tempore, e il Sig. , in solido tra loro, al pagamento del risarcimento dei danni patiti CP_3 quantificati in €. 77.042,27. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, spese generali 15 %, CPA 4%, come per legge. In via istruttoria: disporre C.T.U., così come formulata nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, VI co, n. 2 c.p.c. nel giudizio di primo grado, sulla persona della Sig.ra al fine di quantificare il danno subito. All'atto Parte_2 dell'iscrizione a ruolo saranno depositati”. Si è costituita in giudizio che, ha formulato le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 2314/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Velletri, Giudice dott. Roberto Camilletti, in data 12/12/2019, pubblicata in data 13/12/2019
e relativa alla causa di cui al n.r.g. 4593/2014. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ed espletamento della c.t.u. medico legale già disposta dal giudice di prime cure tenuto conto del comportamento dell'appellante”.
All'udienza del 10 novembre 2021 è stato assegnato all'appellante termine Parte_2 per integrare il contraddittorio nei confronti dell'appellato . All'esito delle ricerche CP_3 anagrafiche effettuate nel suddetto termine -da cui emergeva che era deceduto- CP_3 ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei successori LO Parte_2
SA e LO AE.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/09/2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di LO SA e LO AE ed ha disposto la CTU.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Sull'illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla quantificazione del danno” l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, nel ritenere congrua la somma liquidata alla società di assicurazione in favore dell'odierna appellante per il danno biologico subito, non aveva tuttavia affatto specificato i motivi di diritto posti a fondamento della propria decisione.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla violazione dell'ordinanza di nomina c.t.u. e sulla mancata revoca e contestuale nomina di nuovo c.t.u. sull'onere della prova”, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché il
Tribunale, vista la rinuncia all'incarico del CTU a causa del mancato versamento dell'acconto da parte della – che versava in uno stato di indigenza e che aveva formulato istanza di Parte_2 ammissione al Patrocinio a spese dello Stato - avrebbe dovuto procedere alla nomina di un altro CTU
e disporre che il pagamento dei compensi in favore dello stesso fosse a carico dell'erario. Secondo parte appellante la mancata nomina di un nuovo CTU le avrebbe impedito di poter quantificare il danno subito e di esercitare il proprio diritto di azione.
La sentenza è così motivata: “Va anzitutto giudicata l'eccezione di prescrizione proposta dalla società. Il fatto presupposto integra il reato di lesioni colpose come si ricava dal verbale allegato e là dove l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso. all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, co.3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo,
l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. C. n.2350/2018), con rigetto dell'eccezione scrutinata. Il trasporto dell'attrice non è stato poi contestato dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale la stessa era trasportata (cfr. comparsa di risposta); la circostanza è rilevante perché l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(cfr. C. n.6939/2004), orientamento odiernamente supportato dall'art. 115 c.p.c. (come modificato dall'art. 45, co.14, legge 18 giugno 2009 n.69). Va allora verificata l'esistenza dei danni reclamati dalla trasportata tenendo presente che è consolidata l'idea che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria (cfr. C. S. U.n.576/2008). L'ausiliario (consulente tecnico di ufficio medico - legale) ha esposto: "[...] Le operazioni di consulenza [...] sono state procrastinate tre volte, due delle quali per difetto di comparizione della perizianda. Le stesse hanno poi avuto luogo il 2 luglio u.s. [.] acconto che non mi veniva corrisposto [...J", determinando l'applicazione del principio secondo cui in materia di responsabilità civile da fatto illecito incombe al danneggiato la prova. dei l'entità del danno alla salute, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio medico - legale, con la conseguenza che il rifiuto a sottoporsi a quest'ultima rileva sotto il profilo dell'onere della prova e comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni dal medesimo proposta. La citante, non presentatasi per due volte, non ha neanche corrisposto l'acconto stabilito, tralasciando che l'anticipazione del compenso del c.t.u: va posta a carico della parte interessata e la parte medesima ha l'obbligo di anticipare lo stesso. Irrilevante è pure la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio inoltrata al C.O.A. di Velletri solo il 15. 10.2019 rispetto ad una antecedente e risalente nomina dell'ausiliario (cfr. ordinanza del 25.10.20 18). L'assicuratrice ha riconosciuto infine l'esistenza di un danno biologico dall'attrice, liquidabile con il versamento della somma di curo 7.000
e la somma accennata è congrua rispetto al danno biologico subito dalla citante, determinabile con i soli certificati medici prodotti. Dalle argomentazioni surriferite deriva la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto pagamento, da parte dell'assicuratrice, della somma dovuta. Il necessario giudizio di liquidazione del danno alla salute, idoneo ad ingenerare aspettative di diritto nell'attrice, giustifica la compensazione delle spese di lite”.
I due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente per essere tra loro intimamente connessi.
Essi meritano di essere condivisi.
Incontestata la dinamica dell'incidente e dunque l'an della responsabilità, il primo giudice ha ritenuto congrua la somma di €7000 percepita a titolo risarcitorio dall'attrice come corrisposta Parte_2 dalla compagnia di assicurazione convenuta giudicando a tal fine esaustiva la documentazione medica agli atti e rilevando altresì che l'attrice si era sottratta volontariamente alle operazioni peritali e che non avrebbe neppure corrisposto l'acconto all'ausiliare.
Sicché è provato in atti che il ctu, nonostante l'omesso versamento dell'acconto da parte dell'attrice dava comunque inizio alle operazioni peritali e l'ausiliare di fatto e pur avendo assunto validamente l'incarico non depositava l'elaborato, rinunciando all'incarico in data 6.8.2019. Ed invero, come emerge dagli atti la perizianda si sottoponeva a visita medico legale in data 2.7.2019 consentendo alle operazioni peritali di avere inizio, operazioni che, tuttavia, non proseguivano per mancato pagamento dell'acconto (cfr. verbale di inizio delle operazioni del 2.7.2019 il ctu dà atto di avere eseguito la visita sull'attrice).
A prescindere poi dalla questione della presentazione da parte dell'attrice dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data successiva all'ammissione della ctu e delle ragioni dell'omesso versamento dell'acconto al ctu, non risulta condivisibile l'assunto del primo giudice in ordine alla esaustività dell'importo corrisposto in favore dell'attrice; ciò in quanto non è stato estrinsecato in sentenza il ragionamento logico giuridico in base al quale si è deciso di ritenere congruo l'importo liquidato all'attrice da parte della compagnia di assicurazione, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente il generico riferimento in sentenza ai certificati medici prodotti e senza peraltro alcuna indicazione di quali fossero i postumi riscontrati sull'attrice in termini di percentuali invalidanti, sia permanenti che temporanei.
La motivazione, sul punto, risulta in breve del tutto insussistente.
Tale lacuna è stata superata con la ctu disposta nel presente grado.
La consulenza, all'esito della visita sulla perizianda ed alla luce della documentazione richiamata ha espresso le seguenti considerazioni medico legali che sono risultate coerenti con i pur descritti dati anamnestici e con l'esame obiettivo dell'attrice: “ Sulla base della visita medica effettuata e della documentazione esibitami posso formulare le seguenti considerazioni in rapporto ai quesiti proposti dalla Corte: (a) in seguito al sinistro per cui è causa, l'interessata ha riportato un traumatismo della testa con flc in regione frontale, trauma della regione sternale, distorsione del collo, trauma del ginocchio destro;
in merito ad eventi antecedenti che possono aver inciso sulle lesioni riportate si specifica che, alla luce della dinamica del sinistro e della lesività documentata e riscontrata (che risulta prevalentemente nella parte anteriore del corpo dell'infortunata), appare dubbio il corretto uso delle cinture di sicurezza;
(b) si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di I.T.T. di
10 giorni, ed un periodo di I.T.P. al 50% di 20 giorni;
(c) si è verificata, in conseguenza delle lesioni patite, una menomazione permanente all'integrità psico-fisica della perizianda costituita da esiti di trauma cranico con flc frontale, sintomatologia algo-disfunzionale del rachide cervicale, sintomatologia algo-disfunzionale da frattura sternale;
non appaiono in corretto nesso di causalità con il sinistro in oggetto gli esiti del polso destro (regione anatomica non certificata per circa un mese dal sinistro in esame) e gli esiti psichiatrici (prime visite specialistiche a distanza di circa 17 mesi dal sinistro in esame); tale menomazione produce un'invalidità permanente intesa come Danno
Biologico nella misura dell'8% (otto per cento) a mente dei parametri introdotti dal legislatore in materia di micro permanenti;
(d) gli esiti permanenti che possono andare incontro ad una emendabilità sono esclusivamente quelli inerenti l'esito cicatriziale in regione frontale (valutato nell'ordine del 6%); È possibile considerare un intervento chirurgico con un costo complessivo di circa euro 4000, che porterebbe a una emendabilità del danno di circa il 50%, con conseguente modificazione della valutazione del danno biologico in merito alla cicatrice in esame al 3% (la valutazione complessiva di danno biologico, considerando i restanti esiti, arriverebbe al 6%); (e) non appare che gli esiti descritti possono incidere negativamente su attività quotidiane e ludiche sportive nonché su aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”;
Applicando i parametri aggiornati al 2025 per il calcolo delle lesioni cd micropermanenti (al di sotto del 9%), in considerazione dell'età della danneggiata al momento della lesione (41) con la previsione di una percentuale aggiuntiva del 33.33% per la sofferenza soggettiva patita in particolare ravvisata nel tipo di lesione sicuramente invalidante attesa la sua natura e la localizzazione della stessa su di una parte del corpo soggetta a continue sollecitazioni (avendo riportato un traumatismo della testa con flc in regione frontale, trauma della regione sternale, distorsione del collo, trauma del ginocchio destro) escluso infine il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr.,
Cass.civ.n.23469/2018 e ss. conformi) si ottiene il seguente calcolo
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 13.676,43
Invalidità temporanea totale € 561,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 1.123,60
Danno morale (33,33%) € 4.932,85
TOTALE: € 19.732,88
Essendo pacifico che prima dell'introduzione del giudizio la compagnia provvedeva ad eseguire il pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 7000 tale somma previa rivalutazione all'attualità deve essere scomputata dal risarcimento dovuto. Sicché, applicando la rivalutazione di € 7000 ad oggi si giunge all'importo di € 8.505,00 che va detratto dal totale raggiungendosi una differenza di
€11.227 all'attualità da riconoscersi in favore dell'appellante.
Sulla somma, come sopra quantificata, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta. Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n.
22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie l'appellante non ha per nulla assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
Nulla va ulteriormente riconosciuto a titolo di spese per € 4000, che porterebbero secondo la ctu a una emendabilità del danno di circa il 50%, con conseguente modificazione della valutazione del danno biologico atteso che ciò determinerebbe una mera duplicazione del danno riconosciuto già a titolo di invalidità.
In definitiva l'appello deve essere accolto ed i convenuti, in solido, vanno condannati al risarcimento del danno in favore dell'appellante nei limiti di quanto riconosciuto.
Venendo alle spese di lite l'accoglimento dell'appello determina la rideterminazione anche di quelle di primo grado. Esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tabella II^ per il primo grado e XII^ per il grado di appello, (scaglione terzo) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, per entrambi i gradi di giudizio).
Essendo stata la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dell'Erario sia per il primo grado ma successivamente alla fase istruttoria/trattazione sia per il secondo grado, il pagamento va disposto in favore dello Stato quanto alla fase decisionale di primo grado e per tutte quelle del secondo grado mentre va disposto in favore dell'avv. Daniele ZE, dichiaratosi antistatario, per le sole fasi introduttiva, studio e istruttoria/trattazione del primo grado.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico delle parti appellate in via solidale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Velletri, n. 2314/2019, pubblicata il 13/12/2019, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma la sentenza appellata, condanna in solido e e al pagamento di Controparte_2 CP_7 Controparte_8
€11.227 nei confronti di oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
Parte_2 condanna in solido e e alla refusione delle Controparte_2 CP_7 Controparte_8 spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 5077 di cui € 3376 in favore dell'avv. Daniela
ZE dichiaratosi antistario oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA ed €1701 in favore dell'Erario oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;
condanna e e alla refusione in favore Controparte_2 CP_7 Controparte_8 dell'Erario delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5809 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;
pone le spese della CTU a carico dei convenuti e e Controparte_2 CP_7 [...]
in solido. CP_8
Così deciso in Roma il 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN ZE BE LO