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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8473 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 18.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12471/2025 R.G., alla quale è stata riunita quella n. 13149/2024 R.G. di cui alla precedente fase di AT
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fuschino
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.6.2024 (al quale veniva assegnato il n. 13149/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, la ricorrente proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità civile sulla base della domanda amministrativa del 29.1.2024. Lamentava che la competente commissione medica l'aveva valutata invalida “solo” nella misura del 80%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott.ssa , concludeva la sua relazione, ritenendo che “la Persona_1 periziata, sin dall'inoltro della domanda amministrativa (29.01.2024), presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all' 80% (ottantapercento). c) A fare data dal maggio 2024, invece, la riduzione percentuale risulta pari all'82% (ottantaduepercento)”.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 23.5.2025 (al quale è stato assegnato il n. 12741/2025 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, nonché il proprio diritto a beneficiare di tale prestazione, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
*** L'opposizione è infondata.
L'opposizione è sostanzialmente incentrata sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATO, dott.ssa : Persona_1
1) avrebbe “omesso la depressione di cui e affetta la come certificato dal neurologo Pt_1 nella relazione di struttura pubblica del 31.05.2024”; in particolare il ctu avrebbe richiamato tale certificazione ma omesso “la quantificazione congrua”;
2) non avrebbe tenuto conto della “ipoacusia nuerosensoriale bilaterale in attesa di protesizzazione … cod. 4005 20%”.
Con riferimento alle altre patologie, invece, in ricorso si legge: “ci si richiama alla perizia, concordando con i codici e le valutazioni”.
Orbene, quanto al primo ordine di doglianze, si rileva che unitamente al ricorso per AT (depositato il 4.6.2024) non risulta depositato il citato certificato del 31.5.2024.
Quanto alla ipoacusia, invece, si osserva che il ctu ha precisato quanto segue: In via preliminare occorre rilevare che la patologia “Ipoacusia mista bilaterale in particolare per le frequenze gravi”, diagnosticata in data 19.12.2023 dalla Dott.ssa , Persona_2 non risulta supportata dall'esame audiometrico, per cui non è possibile determinare la cosiddetta "soglia di minima udibilità", ovvero individuare eventuali perdite della percezione uditiva, alle frequenze previste dalla normativa vigente. Infatti, mentre la sordità è normata dalla L. 381 26/05/1970, in invalidità civile le perdite uditive monolaterali e bilaterali pari o inferiori a 275 dB, devono essere valutate con l'uso della tabella allegata al D.M. - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992, che fa riferimento ai valori audiometrici delle somme delle perdite uditive in dB per le frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz.. In ogni caso, considerato che la periziata, nel corso dell'espletamento della visita medica, ha mostrato di comprendere adeguatamente le domande poste dalla scrivente alla normale distanza interlocutoria, rispondendo in modo congruo e pertinente, si ritiene che la citata patologia presenta una trascurabile incidenza sulla sua capacità lavorativa.
In sostanza, dunque, in ragione di tali condivisibili argomentazioni dell'ausiliare del Giudice, non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente è affetta da ipoacusia valutabile nella misura del 20%.
Ciò posto, e rammentato in linea generale che la valutazione clinica espletata dall'ausiliare del giudice non può che prevalere rispetto alla documentazione sanitaria prodotta dalle parti, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. dott.ssa , oltre che Persona_1 particolarmente approfondita, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica, alla quale si rimanda per relationem, merita di essere pienamente condivisa.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
In Napoli, il 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 18.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12471/2025 R.G., alla quale è stata riunita quella n. 13149/2024 R.G. di cui alla precedente fase di AT
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fuschino
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.6.2024 (al quale veniva assegnato il n. 13149/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, la ricorrente proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità civile sulla base della domanda amministrativa del 29.1.2024. Lamentava che la competente commissione medica l'aveva valutata invalida “solo” nella misura del 80%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott.ssa , concludeva la sua relazione, ritenendo che “la Persona_1 periziata, sin dall'inoltro della domanda amministrativa (29.01.2024), presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all' 80% (ottantapercento). c) A fare data dal maggio 2024, invece, la riduzione percentuale risulta pari all'82% (ottantaduepercento)”.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 23.5.2025 (al quale è stato assegnato il n. 12741/2025 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, nonché il proprio diritto a beneficiare di tale prestazione, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
*** L'opposizione è infondata.
L'opposizione è sostanzialmente incentrata sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATO, dott.ssa : Persona_1
1) avrebbe “omesso la depressione di cui e affetta la come certificato dal neurologo Pt_1 nella relazione di struttura pubblica del 31.05.2024”; in particolare il ctu avrebbe richiamato tale certificazione ma omesso “la quantificazione congrua”;
2) non avrebbe tenuto conto della “ipoacusia nuerosensoriale bilaterale in attesa di protesizzazione … cod. 4005 20%”.
Con riferimento alle altre patologie, invece, in ricorso si legge: “ci si richiama alla perizia, concordando con i codici e le valutazioni”.
Orbene, quanto al primo ordine di doglianze, si rileva che unitamente al ricorso per AT (depositato il 4.6.2024) non risulta depositato il citato certificato del 31.5.2024.
Quanto alla ipoacusia, invece, si osserva che il ctu ha precisato quanto segue: In via preliminare occorre rilevare che la patologia “Ipoacusia mista bilaterale in particolare per le frequenze gravi”, diagnosticata in data 19.12.2023 dalla Dott.ssa , Persona_2 non risulta supportata dall'esame audiometrico, per cui non è possibile determinare la cosiddetta "soglia di minima udibilità", ovvero individuare eventuali perdite della percezione uditiva, alle frequenze previste dalla normativa vigente. Infatti, mentre la sordità è normata dalla L. 381 26/05/1970, in invalidità civile le perdite uditive monolaterali e bilaterali pari o inferiori a 275 dB, devono essere valutate con l'uso della tabella allegata al D.M. - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992, che fa riferimento ai valori audiometrici delle somme delle perdite uditive in dB per le frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz.. In ogni caso, considerato che la periziata, nel corso dell'espletamento della visita medica, ha mostrato di comprendere adeguatamente le domande poste dalla scrivente alla normale distanza interlocutoria, rispondendo in modo congruo e pertinente, si ritiene che la citata patologia presenta una trascurabile incidenza sulla sua capacità lavorativa.
In sostanza, dunque, in ragione di tali condivisibili argomentazioni dell'ausiliare del Giudice, non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente è affetta da ipoacusia valutabile nella misura del 20%.
Ciò posto, e rammentato in linea generale che la valutazione clinica espletata dall'ausiliare del giudice non può che prevalere rispetto alla documentazione sanitaria prodotta dalle parti, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. dott.ssa , oltre che Persona_1 particolarmente approfondita, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica, alla quale si rimanda per relationem, merita di essere pienamente condivisa.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
In Napoli, il 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano