TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/07/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1794/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1794/2025 VG promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Catalini - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Petritoli, C.da Sant'Antonio n. 149;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Montefiore dell'Aso il 15/5/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2004, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
– dalla cui unione coniugale è nato un figlio, (nato il [...]). Persona_1
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 4
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/5/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel rispetto degli obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna;
2. la casa coniugale resterà nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra andrà a vivere Parte_2 Parte_1 in altra abitazione, entro il 31.05.2025, ove trasferirà la residenza unitamente al figlio;
3. il figlio minore sarà affidato in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 alternato, con eguali giorni di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, che verranno di volta in volta concordati anche in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e del figlio;
4. visto il collocamento sostanzialmente paritario, le parti optano per il mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione delle spese straordinarie, intendendosi tali quelle specificate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo, delle quali si farà carico integralmente il sig. solo qualora decidesse di proseguire gli studi ed Pt_2 Per_1 iscriversi all'università vi sarà una compartecipazione della madre per le sole spese universitarie (tasse, libri, eventuale canone di locazione) in ragione del 50%;
5. Le parti concordano che l'assegno unico attualmente di € 57.50, continuerà ad essere percepito dalla madre;
6. Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno alla madre in ragione del 100%;
7. Il figlio trascorrerà le festività alternativamente con ciascuno dei genitori;
i compleanni e le cerimonie Per_1 che riguardano il figlio verranno festeggiate, possibilmente, insieme;
8. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno n.2 settimane consecutive, il cui periodo verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
9. le parti si impegnano a confrontarsi sulle esigenze del figlio, ed ogni eventuale decisione che incida sulla salute, benessere serenità dello stesso, dovrà essere discussa e concordata tra i genitori;
10. ogni nuovo compagno di vita dei genitori, dovrà essere inserito in modo graduale nella vita del minore e dovrà sempre prestarsi massima attenzione al rispetto del ruolo genitoriale dell'altro.
pagina 2 di 4 11. I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese per assegni di mantenimento. Dichiarano altresì di non avere altri rapporti economici patrimoniali da regolamentare al di fuori di mobili e suppellettili di proprietà della sig.ra che la stessa asporterà al momento in cui lascerà la casa coniugale;
Pt_1
12. I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori, ciò ai sensi dell'art.3 L.1185/1967 s.m.; 13. Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro;
14. le spese legali si intendono al 50% tra le parti.
15. Gli effetti del presente accordo decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso da parte dei coniugi;
”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 23/5/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
pagina 3 di 4 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Montefiore dell'Aso il 15/5/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2004, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiore dell'Aso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1794/2025 VG promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Catalini - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Petritoli, C.da Sant'Antonio n. 149;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Montefiore dell'Aso il 15/5/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2004, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
– dalla cui unione coniugale è nato un figlio, (nato il [...]). Persona_1
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 4
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/5/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel rispetto degli obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna;
2. la casa coniugale resterà nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra andrà a vivere Parte_2 Parte_1 in altra abitazione, entro il 31.05.2025, ove trasferirà la residenza unitamente al figlio;
3. il figlio minore sarà affidato in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 alternato, con eguali giorni di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, che verranno di volta in volta concordati anche in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e del figlio;
4. visto il collocamento sostanzialmente paritario, le parti optano per il mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione delle spese straordinarie, intendendosi tali quelle specificate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo, delle quali si farà carico integralmente il sig. solo qualora decidesse di proseguire gli studi ed Pt_2 Per_1 iscriversi all'università vi sarà una compartecipazione della madre per le sole spese universitarie (tasse, libri, eventuale canone di locazione) in ragione del 50%;
5. Le parti concordano che l'assegno unico attualmente di € 57.50, continuerà ad essere percepito dalla madre;
6. Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno alla madre in ragione del 100%;
7. Il figlio trascorrerà le festività alternativamente con ciascuno dei genitori;
i compleanni e le cerimonie Per_1 che riguardano il figlio verranno festeggiate, possibilmente, insieme;
8. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno n.2 settimane consecutive, il cui periodo verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
9. le parti si impegnano a confrontarsi sulle esigenze del figlio, ed ogni eventuale decisione che incida sulla salute, benessere serenità dello stesso, dovrà essere discussa e concordata tra i genitori;
10. ogni nuovo compagno di vita dei genitori, dovrà essere inserito in modo graduale nella vita del minore e dovrà sempre prestarsi massima attenzione al rispetto del ruolo genitoriale dell'altro.
pagina 2 di 4 11. I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, potendo entrambi contare su adeguati redditi propri e di non avere quindi reciproche pretese per assegni di mantenimento. Dichiarano altresì di non avere altri rapporti economici patrimoniali da regolamentare al di fuori di mobili e suppellettili di proprietà della sig.ra che la stessa asporterà al momento in cui lascerà la casa coniugale;
Pt_1
12. I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori, ciò ai sensi dell'art.3 L.1185/1967 s.m.; 13. Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro;
14. le spese legali si intendono al 50% tra le parti.
15. Gli effetti del presente accordo decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso da parte dei coniugi;
”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 23/5/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
pagina 3 di 4 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Montefiore dell'Aso il 15/5/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2004, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiore dell'Aso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4