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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8272 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 38173/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott IU Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio in data 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da: (C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Rita Bernardini Parte_1 C.F._1 con studio in Milano, Piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 2, presso il quale ha eletto domicilio
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IU UI con studio in Cernusco Sul Naviglio (MI), Viale Assunta n. 37, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO e di
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. IU CP_2 C.F._3
UI con studio in Cernusco Sul Naviglio (MI), Viale Assunta n. 37, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
pagina 1 di 16
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 09.09.2025 a seguito di discussione orale della causa)
Per parte attrice:
- dichiarare, anche mediante sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data 22.10.1991, in regime di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (Anno 1991, atto nr. 0618, Registro 03, Parte 1 S).
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre, con modifica di quanto previsto in sede di separazione, un contributo al mantenimento ordinario ridotto in favore del figlio , pari ad € 800,00 mensili o alla CP_2 diversa somma ritenuta congrua dal Giudicante che ricomprenda altresì le spese mediche del figlio per la assistenza psichiatrica (come già considerate nell'importo in sede di separazione), da corrispondere in via anticipata direttamente in favore di mediante CP_2 bonifico bancario sul conto del medesimo, entro il 5 di ciascun mese (su 12 mesi) con rivalutazione Istat annuale (con prima decorrenza dal novembre 2025);
- disporre altresì che il padre contribuisca alle spese straordinarie di (ad eccezione CP_2 di quelle mediche specialistiche inerenti la depressione del figlio e già comprese nel mantenimento ordinario), secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, nella misura del 50% dietro specifica richiesta di ed idonea documentazione probatoria;
CP_2
- revocare l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 previsto in sede di separazione in favore della moglie signora per i motivi tutti espressi superiormente, in forza delle CP_1 rispettive situazioni economico - finanziarie delle parti, come modificate dalla separazione ad oggi;
- in subordine, con modifica di quanto previsto in sede di separazione, ridurre l'assegno di mantenimento in favore della moglie ad € 300,00 mensili, anche in relazione all'ammontare stabilito per il mantenimento del figlio, con corresponsione sul conto della medesima in via anticipata entro il 5 di ciascun mese (su 12 mesi) con rivalutazione Istat annuale (con prima decorrenza dal novembre 2025);
pagina 2 di 16 - in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, tenuto conto che la signora non ha voluto trovare alcuna intesa CP_1 consensuale, in alcun modo, costringendo il sig. a depositare il presente ricorso. Pt_1
In via istruttoria:
- ordinare alla resistente l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi complete degli ultimi tre anni e di tutti gli altri documenti – compresa successione materna - idonei a ricostruire la situazione reddituale-patrimoniale della medesima, nonché tutta la documentazione inerente la inabilità al lavoro del figlio (dalla sign.ra detenuta) ed il CP_2 CP_1 riconoscimento dell'assegno mensile da parte dell'Inps e di tutti gli altri eventuali emolumenti comunque percepiti dal figlio;
- rigettare della prova testimoniale (o se ammessa si chiede di essere sentiti a prova contraria) e della CTU come richieste da controparte;
- si richiede che la signora produca spontaneamente il proprio contratto di CP_1 locazione di Via Andrea Doria 12 (o in alternativa che il Giudice ne ordini la produzione).
Per parte convenuta : Controparte_1
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALITA' 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 in data 22.10.1991, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Milano (Anno 1991, atto nr. 0618, Registro 03, Parte 1 S).
2) Rigettare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, tutte le domande avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto. NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
3) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Signora l'importo Pt_1 CP_1 di Euro 1.500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da CP_2 versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat-costo vita, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
4) Confermare l'assegno di mantenimento per la Signora nella misura attuale e CP_1 porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Signora l'importo di Pt_1 CP_1
Euro 1.000,00 al mese a titolo di assegno divorzile, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat-costo vita.
5) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
6) Ordinare al Signor di produrre in giudizio tutti i contratti di locazione in essere Pt_1 degli immobili di proprietà del Sig. e tutti i suoi passaporti (fronte-retro). Pt_1
pagina 3 di 16 7) Ordinare al Sig. e, in difetto, a Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., Piazza San Carlo n. Pt_1
156 – Torino la produzione in giudizio degli estratti conto di tutti i conti correnti e/o amministrati e/o alle gestioni patrimoniali, intestati e/o cointestati al Sig. e/o con Pt_1 delega di firma della stessa, degli ultimi 3 anni. 8) Disporre CTU finalizzata ad accertare il valore di mercato e il valore locatizio di tutti gli immobili di proprietà del Sig. Pt_1
9) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, in costanza di matrimonio, il Sig. delegava l'accudimento del figlio alla moglie che se ne Pt_1 CP_2 occupava in prima persona;
2) Vero che, dal 2000 al 2005 ossia dai 6 agli 11 anni del figlio , la Signora ha lasciato il lavoro per occuparsi del figlio al quale si CP_2 CP_1 dedicava in prima persona senza l'ausilio di baby-sitter; 3) Vero che, a seguito dell'insorgere della patologia di , la madre ha accettato un lavoro poco remunerato CP_2
e di poca visibilità per dedicarsi al figlio rinunciando ad ogni avanzamento di carriera;
4) Vero che dal 2021 la Signora lavora esclusivamente in smartworking per essere il CP_1 più possibile presente nell'accudimento di che, pur vivendo fuori casa, necessita CP_2 del sostegno della madre;
5) Vero che dal 2014 ha smesso di frequentare la scuola CP_2
e trascorreva le sue giornate a casa;
6) Vero che, sia in costanza di matrimonio sia dopo la separazione, il Sig. ha continuato a condurre la propria vita e a trascorrere lunghi Pt_1 periodi di vacanza in Europa, in Africa, in Nuova Guinea e in Centro America delegando alla moglie l'accudimento del figlio. TESTI • residente in [...] (su tutti i Testimone_1 capitoli di prova) • residente in [...] (su tutti i capitoli Testimone_2 di prova) • residente in [...] (su tutti i Testimone_3 capitoli di prova) • residente in [...] (su tutti i Testimone_4 capitoli di prova).
Per parte convenuta : CP_2
1) Rigettare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, tutte le domande avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto. NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
2) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente alla signora Pt_1 la somma di Euro 1.500,00 al mese a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio , da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese CP_2
e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat-costo vita, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, da corrispondere sempre alla signora Controparte_1
pagina 4 di 16 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
4) Ordinare al Signor di produrre in giudizio tutti i contratti di locazione in essere Pt_1 degli immobili di proprietà del Sig. e tutti i suoi passaporti (fronte-retro). Pt_1
5) Ordinare al Sig. e, in difetto, a Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., Piazza San Carlo n. Pt_1
156 – Torino la produzione in giudizio degli estratti conto di tutti i conti correnti e/o amministrati e/o alle gestioni patrimoniali, intestati e/o cointestati al Sig. e/o con Pt_1 delega di firma della stessa, degli ultimi 3 anni. 6) Disporre CTU finalizzata ad accertare il valore di mercato e il valore locatizio di tutti gli immobili di proprietà del Sig. Pt_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il 22/10/1991 Parte_1 Controparte_1 in regime di separazione dei beni (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano Parte 1 S, anno 1991, nr. 0618). Dal matrimonio è nato (24/01/1991), CP_2 maggiorenne e non economicamente autosufficiente in quanto invalido. I coniugi si sono separati consensualmente con omologa del Tribunale di Milano del 12/05/2011, prevedendo un assegno a carico del marito in favore della moglie per Euro 1.000,00 mensili e un contributo al mantenimento del figlio per Euro 2.000,00 mensili, comprensivo CP_2 delle spese mediche psichiatriche, già ridotto sull'accordo delle parti nel 2022 ad € 1.500,00 mensili in conseguenza del riconoscimento in favore di di una pensione di CP_2 invalidità di circa € 600 mensili, oggi pari ad € 750,00. Con ricorso depositato in data 30/10/2024, ha adito il Tribunale di Milano Parte_1 chiedendo la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, la rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio nell'ammontare di Euro 800,00 e la revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie (ovvero, in subordine, una riduzione dello stesso ad Euro 300,00 mensili). A fondamento di tali richieste, parte attrice ha allegato quanto segue:
- la propria situazione economica è significativamente peggiorata: in passato, egli poteva contare sul supporto economico della propria madre, percettrice di ottima pensione e proprietaria di una serie di beni immobili a Milano concessi in locazione;
dopo la morte di quest'ultima, tali beni sono passati al figlio, ma non avrebbero reso come un tempo, in quanto necessitavano di lavori di manutenzione e perché molti inquilini hanno iniziato a non pagare più gli affitti;
pagina 5 di 16 - al fine di sostenere il mantenimento mensile per moglie e figlio e di far fronte a ingenti debiti verso il fisco, negli ultimi anni ha dovuto vendere tre immobili e un natante di sua proprietà;
- dal 01/10/2020, è in pensione e percepisce circa 2.300,00 Euro al mese, molto meno di quanto realizzava in precedenza lavorando come libero professionista;
- il figlio è affetto da una forma di depressione cronica che ha determinato il CP_2 riconoscimento di una inabilità al lavoro, per la quale il ragazzo percepisce una indennità di circa 700 Euro mensili, secondo quanto comunicato a dalla moglie;
in ragione di Parte_1 ciò, il mantenimento nei confronti del figlio è già stato concordemente ridotto, in via di fatto, ad Euro 1.500,00;
- inoltre, ha lasciato la casa materna nel 2022 ed è andato ad abitare in affitto CP_2 unitamente ad una ragazza che ha sposato nel settembre 2023: ciò ha determinato un aumento dei costi di vita a causa dell'affitto da pagare, nonostante il padre avesse proposto al figlio di andare a vivere in un appartamento di sua proprietà in via Capecelatro n. 81; peraltro, il fatto che non viva più insieme alla madre rende opportuno che sia lui il CP_2 diretto destinatario del mantenimento da parte del padre;
- infine, l'importo di Euro 2.000,00 previsto in sede di separazione, già ridotto ad € 1.500 per le ragioni di cui sopra, è divenuto eccessivo, poiché comprendeva il costo della scuola pari a circa 600 Euro mensili;
- quanto alla moglie, quest'ultima è una lavoratrice dipendente e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.500-1.600 Euro netti mensili, ha ereditato dalla madre una casa che ha poi venduto e vive in un appartamento in affitto;
tale stabile situazione reddituale, unitamente alla contrazione delle possibilità economiche di parte attrice, giustifica la richiesta di revoca dell'assegno alla moglie o, in subordine, una sua riduzione ad una somma non superiore ad Euro 300,00 mensili. Con memorie depositate in data 14/02/2025 e 17/02/2025 si sono costituiti in giudizio rispettivamente e CP_2 Controparte_1
Il primo ha precisato di essere stato dichiarato invalido civile, con totale e permanente invalidità lavorativa, a decorrere dal 21/02/2022, in quanto affetto da depressione atipica caratterizzata da significativo aumento ponderale, ipersonnia, ipersensibilità al rifiuto interpersonale (con conseguente compromissione sociale e lavorativa) e obesità di II grado. ha rappresentato che dal 2021, al fine di responsabilizzarsi, è andato a vivere CP_2 in un appartamento in affitto, che paga grazie all'assegno di mantenimento versato dal padre;
nel 2023, inoltre, ha contratto matrimonio con una donna con la quale conviveva già da molti anni presso la casa materna. L'appartamento si trova vicino a dove abita la madre, che si occupa sia del figlio che della nuora, anch'essa soggetto fragile: per tale ragione,
avrebbe rifiutato la proposta di andare a vivere nell'appartamento del padre in via CP_2
pagina 6 di 16 Capecelatro n. 91, troppo distante dalla casa materna. Si è opposto, dunque, alla domanda di riduzione del mantenimento in suo favore a carico del padre, osservando, da un lato, che la sua condizione psico-fisica negli anni è peggiorata e ha richiesto un consistente esborso economico per le relative spese mediche: per tale ragione ha chiesto in via riconvenzionale che le spese straordinarie siano poste al 100% a carico del padre;
dall'altro, che la situazione economica di lungi dall'essere Parte_1 peggiorata, è in realtà migliorata, avendo egli ricevuto in eredità numerosi immobili locati e produttivi di reddito. Ha, infine, affermato di non essere interessato a una corresponsione diretta dell'assegno in suo favore da parte del padre, onde evitare confronti con quest'ultimo in caso di insolvenza o ritardi, che lo metterebbero ancor più in difficoltà e in ansia.
dal canto suo, ha aderito alla domanda di divorzio e ha speso i Controparte_1 medesimi argomenti del figlio in ordine alla situazione di quest'ultimo. Quanto al profilo dell'assegno in proprio favore, ha evidenziato:
- di lavorare come impiegata e percepire uno stipendio di Euro 1.500,00 netti al mese;
- che, per potersi occupare del figlio, non ha mai potuto ipotizzare un avanzamento di carriera o un lavoro più redditizio e di maggior soddisfazione;
- di vivere in locazione e di non essere proprietaria di alcun immobile: l'immobile di proprietà della madre, a cui fa riferimento parte attrice, non le è mai pervenuto in eredità, poiché è stato venduto per Euro 340.000 al fine di mantenere la madre stessa in RSA dal 2013 al 2019;
- che le è stata riconosciuta una invalidità dell'80%, per la quale, tuttavia, non percepisce alcuna indennità. Per tali ragioni, parte convenuta non ritiene sussistenti i presupposti per una revoca CP_1
o riduzione dell'assegno di mantenimento attuale: ha chiesto, pertanto, il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura dell'attuale assegno di mantenimento, pari ad Euro 1.000,00 al mese. Alla prima udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., celebrata il 15/04/2025, le parti, presenti personalmente, sono state ampiamente sentite sui fatti di causa, rendendo dichiarazioni che si intendono integralmente qui trascritte. In particolare, ha rappresentato che andrà in pensione da gennaio 2026, Controparte_1 con un netto mensile di Euro 1.200,00. ha precisato che l'indennità che CP_2 percepisce è di circa 730 Euro al mese e che preferisce che l'assegno per il suo mantenimento continui ad essere versato alla madre, dal momento che il suo rapporto con il padre è altamente disfunzionale. Il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva l'intestazione ad CP_2 di uno degli immobili paterni siti a Milano, in particolare quello di Via Foppa o quello
[...]
pagina 7 di 16 di Via Berna, un contributo paterno per il figlio dell'importo di Euro 600,00 mensili e un assegno divorzile dell'importo di Euro 600,00. Alla successiva udienza, fissata per acquisire le determinazioni delle parti in ordine alla proposta e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno comunicato il mancato raggiungimento dell'accordo e l'impossibilità di definire la vertenza in via conciliativa. Ciò in quanto adoperatosi per liberare l'immobile di via Foppa, ha subordinato Parte_1
l'intestazione dell'immobile al figlio al divieto di vendere tale immobile per CP_2 almeno quindici anni;
la condizione non è stata accettata dai convenuti, che hanno esplicitato l'intenzione di vendere successivamente l'immobile per acquistarne un altro vicino più all'abitazione della madre. Con ordinanza del 17/06/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte convenuta. All'udienza del 09/09/2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, la quale è stata rimessa in decisione al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025
La domanda di divorzio La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte attrice, a cui ha aderito anche parte convenuta è fondata e deve trovare accoglimento. Le parti Controparte_1 si sono separate consensualmente con decreto di omologazione del Tribunale di Milano del 12/05/2011. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve, dunque, essere emessa la richiesta pronuncia.
L'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne invalido Con riferimento al contributo paterno al mantenimento del figlio , maggiorenne ed CP_2 economicamente non autosufficiente in quanto invalido, parte attrice ha chiesto la riduzione dell'ammontare previsto in sede di separazione, pari ad Euro 2.000,00 mensili già ridotto consensualmente ad € 1.500 mensili e una rideterminazione dell'assegno in Euro 800,00, oltre a un contributo alle spese straordinarie (ad eccezione di quelle mediche specialistiche inerenti la depressione del figlio, ritenute già comprese nel mantenimento ordinario) nella misura del 50%.
pagina 8 di 16 Parte attrice ha, invece, rinunciato alla richiesta, originariamente formulata, di corrispondere detto contributo direttamente in favore del figlio mediante bonifico bancario sul conto del medesimo, prendendo atto che, sia negli scritti difensivi che personalmente all'udienza del 15/04/2025, ha dichiarato di non avere interesse a una CP_2 corresponsione diretta del contributo nei suoi confronti, e anzi di preferire che questo venga versato alla madre per evitare contatti con il padre, con il quale non ha un buon rapporto. Entrambe le parti convenute si sono opposte alla domanda di evidenziando la Parte_2 gravità della condizione psico-fisica di , che non può lavorare e non è CP_2 autosufficiente economicamente, se non per una modesta pensione di invalidità di circa 750 Euro al mese. Egli, al fine di responsabilizzarsi, si è trasferito a vivere da solo in affitto unitamente alla moglie (anch'essa soggetto fragile), in un appartamento situato vicino a quello della madre, che si prende cura del figlio e della nuora. I convenuti hanno precisato che il mantenimento paterno in favore del figlio ammonta già ad Euro 1.500, in quanto la somma originariamente concordata è già stata ridotta, in via di fatto, in virtù della percezione dell'assegno di invalidità. Tale somma risulta adeguata, considerato che, da un lato, negli ultimi la situazione economica dell'attore è migliorata: egli è proprietario di dieci immobili a Milano (tutti locati, fatto salvo per l'appartamento dallo stesso abitato) e i suoi redditi sono aumentati, come si ricava dalle dichiarazioni dei redditi depositate;
dall'altro, l'esborso per le spese mediche di è diventato molto CP_2 più consistente, in quanto la sua situazione psicologica e fisica si è notevolmente aggravata. Pertanto, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna di Pt_1
a corrispondere l'importo di Euro 1.500,00 al mese a titolo di contributo per il
[...] mantenimento del figlio , da versarsi alla madre, oltre al 100% delle spese CP_2 straordinarie.
Giova preliminarmente rammentare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (così Cass. civ., sez. I, n. 21819 del 29/07/2021, Cass. civ., sez. VI, n. 14597 del 07/04/2022).
pagina 9 di 16 Nel caso specifico, è circostanza pacifica ed incontestata che sia affetto da CP_2 depressione atipica, con necessità di terapie farmacologiche e sostegno psicoterapeutico, oltre che da importante obesità; egli è stato riconosciuto come invalido al 100%, con totale e permanente invalidità lavorativa, a decorrere dal 21/02/2022, come da verbale del Centro Medico Legale di Milano presente in atti (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta . Per tale ragione, percepisce un'indennità, il cui CP_2 preciso ammontare è stato indicato dai convenuti in Euro 735,05 al mese, oltre alla tredicesima (cfr. memorie ex art. 473-bis.17, co. 2, c.p.c., pag. 2; doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. di verbale di udienza del 15/04/2025). CP_2
Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al suo mantenimento. Ciò detto con riferimento all'an dell'obbligo contributivo, con riferimento al quantum il Collegio ritiene che la domanda di riduzione dell'assegno formulata da meriti Parte_1 accoglimento nei termini che seguono. Invero, premesso che la scelta effettuata da nel 2023 di contrarre matrimonio, CP_2 formare un nucleo autonomo e trasferirsi a vivere con la moglie, in uno con la decisione di rifiutare non solo la possibilità, offertagli dal padre in concomitanza con il matrimonio, di adibire a casa coniugale l'immobile di Via Capecelatro messogli a disposizione gratuitamente, motivata dalla circostanza che lo stesso fosse troppo distante dall'abitazione materna, ma anche quella emersa in corso di causa di trasferirsi nell'immobile di Via Foppa, all'uopo liberato e sistemato dal padre che, non solo lo avrebbe concesso in uso gratuitamente ma lo avrebbe intestato al figlio, non possono che incidere sulla determinazione del quantum dell'obbligo contributivo paterno. In particolare, non può sottacersi che con la celebrazione del matrimonio anche la moglie assume l'onere di contribuire al mantenimento del nucleo famigliare e delle spese primarie dello stesso (spese abitative, alimentari, etc); la circostanza che la donna sia un soggetto fragile, peraltro senza che sia stata allegata né documentata alcuna invalidità riconosciuta né un'inabilità al lavoro della stessa, non esclude la sua partecipazione economica alla vita della famiglia. Allo stato, peraltro, secondo quanto riferito da , i genitori della CP_2 moglie contribuiscono per € 400 mensili In secondo luogo appare di tutta evidenza che la necessità di sopportare ingenti spese abitative – per € 1.300 mensili circa – opposta da alla richiesta di riduzione del CP_2 contributo paterno al di lui mantenimento, non sembra poter essere valorizzata laddove si consideri che il convenuto ha rifiutato, al momento del matrimonio, la possibilità di vivere nell'immobile di Via Capecelatro messogli a disposizione gratuitamente dal padre e successivamente, nel coso del presente giudizio, l'opportunità di divenire pieno proprietario dell'immobile di Via Foppa, vicino all'abitazione materna, dove avrebbe potuto vivere con la moglie senza sostenere alcuna spesa abitativa.
pagina 10 di 16 In considerazione di quanto sopra, tenuto conto della situazione reddituale/patrimoniale di parte attrice – che da un lato dal 2020 è percettore di pensione per € 2.300 mensili e dall'altro è divenuto in forza della successione alla propria madre proprietario di numerosi immobili molti dei quali messi a reddito anche “in nero” – nonché della situazione reddituale di parte – percettrice di reddito per circa €.1500 mensili, prossima alla CP_1 pensione (circa € 1.200 mensili) -il Collegio ritiene equo rideterminare il contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 1.000 mensili otre al 50% delle spese mediche CP_2 non coperte dal SSN. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre come concordato Controparte_1 tra le parti in seguito alla rinuncia di parte attrice alla domanda di corresponsione diretta del contributo al figlio.
L'assegno divorzile Parte attrice ha chiesto la revoca dell'assegno posto a suo carico in favore della convenuta, previsto in sede di separazione nella somma di Euro 1.000,00 al mese, ovvero, in subordine, una congrua riduzione dello stesso ad un importo non superiore ad Euro 300,00 mensili. A sostegno di tale richiesta, ha rappresentato, per un verso, il peggioramento Parte_1 delle proprie condizioni reddituali, per tutte le ragioni già analizzate in precedenza;
per un altro, la stabile situazione economica della moglie, la quale è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato con una retribuzione mensile di circa 1.500/1.600,00 Euro, è prossima alla pensione e ha recentemente ereditato dalla madre un immobile che è poi stato venduto. Di contro, la convenuta ha chiesto un assegno divorzile di Euro Controparte_1
1.000,00 mensili. La stessa ha rappresentato di essere un'impiegata con stipendio pari a 1.500,00 Euro netti al mese, di vivere in locazione da molti anni in un appartamento a Milano, in via Andrea Doria n. 12, e di non avere ricevuto nulla in eredità dalla propria defunta madre. Ha precisato di non essere proprietaria di alcun immobile: la casa cui fa riferimento il marito era cointestata per 4/6 alla madre, per 1/6 alla convenuta e per 1/6 al nipote;
tale immobile, sito a Milano in di Via Bernardo Rucellai n. 20, è stato venduto nel 2014 per Euro 340.000: il ricavato è stato utilizzato per mantenere la madre in RSA dal 2013 al 2019 e con il residuo sono state stipulate alcune polizze assicurative. Ha documentato di essere invalida all'80% a causa di un enfisema polmonare, un buco alla retina dell'occhio sinistro e una depressione reattiva. Infine, ha allegato di non avere mai potuto ipotizzare un avanzamento di carriera o un lavoro più redditizio e di maggior soddisfazione a causa della situazione del figlio, di cui si è sempre dovuta occupare da sola, di non essersi mai potuta permettere alcun viaggio e di condurre – a differenza del marito – una vita morigerata.
pagina 11 di 16 In particolare, dalla documentazioni in atti la situazione economico-patrimoniale si delinea come segue: Controparte_1
- il reddito annuale lordo, comprensivo dei redditi da lavoro dipendente e al netto di quelli derivanti dall'assegno del coniuge, come da dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 34, 35 e 36 allegati alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.), ammonta a: a) anno 2024 (per anno 2023) = € 23.198,00; b) anno 2023 (per anno 2022) = € 22.177,00; c) anno 2022 (per anno 2021) = € 22.254,00;
- la convenuta è titolare di due polizze vita stipulate nel 2021 e nel 2023 con Crédit Agricole, stipulate asseritamente con parte del ricavato dalla vendita dell'immobile della madre, il cui valore di riscatto è rispettivamente di Euro 45.428,25 e di Euro 30.534,12 (cfr. doc. 37 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.);
- la convenuta è titolare di un portafoglio, sempre presso Crédit Agricole, per un controvalore di Euro 20.062,00;
- la convenuta andrà in pensione dal mese di gennaio 2026 e percepirà un importo di circa 1.200 Euro netti mensili (cfr. verbale di udienza del 15/04/2025). Quanto ai costi fissi sostenuti, paga Euro 18.200 all'anno di canone di Controparte_1 locazione e spese condominiali, per un importo di circa 1.500 Euro al mese. Inoltre, dal dicembre 2022 ha contratto un finanziamento con GO AT s.p.a. per l'importo di Euro 10.000, con ultima rata prevista per il novembre 2029, a suo dire al fine di far fronte alle spese abitative per il figlio . CP_2
Quanto alla posizione economico/reddituale di parte attrice, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che:
- è un ingegnere oggi in pensione, con un importo netto mensile di circa Euro 2.300,00;
- è proprietario di una serie di beni immobili in Milano (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), in particolare:
1) l'appartamento in cui vive, sito in via Berna n. 11/8 di 95 mq;
2) un appartamento in Via Berna 11/8 di 142 mq affittato a studenti, per il quale percepisce un canone di circa 550-600 Euro mensili per ciascuna delle quattro stanze (cfr. docc. nn. 39, 40, 41, 42 allegati alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente);
3) un appartamento in Via Berna 11/8 di 72 mq (allo stato occupato, ma non registrato, come affermato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.);
4) un box in Via Berna 11/8 di 16 mq;
5) un box in Via Berna 11/8 di 12 mq:
6) un box in Via Berna 11/8 di 15 mq;
7) un appartamento in via Capecelatro n. 81/83 di 41 mq, locato ad un canone annuo di pagina 12 di 16 Euro 5.400,00 (ma allo stato non rinnovato - cfr. doc. n. 45 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente); 8) un appartamento in via Capecelatro n. 81/83 di circa 20/30 mq, per il quale percepisce un canone di circa 550 Euro mensili (cfr. doc. n. 44 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente);
9) un appartamento in via Foppa n. 59 di 62 mq, locato ad un canone annuo di circa Euro 6.240,00 (cfr. doc. n. 43 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente) - immobile allo stato occupato, ma non registrato, come affermato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.);
10) un negozio in p.zza Perrucchetti n. 4 di 29 mq, locato ad un canone di Euro 6.000 annui, oltre un onere di 600 Euro annui per spese di gestione ed accessorie (cfr. doc. n. 38 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente) - immobile allo stato occupato, ma non registrato, come affermato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
- dalla pensione e dalla rendita dei propri beni immobili, l'importo complessivo del reddito annuale lordo, come da dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni (docc. 15, 16 e 17 allegati al ricorso;
doc. n. 37 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente), è: a) anno 2024 (per anno 2023) = € 70.462,00; b) anno 2023 (per anno 2022) = € 62.677,00; c) anno 2022 (per anno 2021) = € 69.389,00; d) anno 2021 (per anno 2020) = € 55.647,00;
- è titolare dei seguenti conti correnti: i) conto corrente n. 00003939 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. il cui saldo da estratti conto degli ultimi tre anni è pari a (docc. 18, 19 e 20 allegati al ricorso): al 31.12.2023 = € 1.796,57; al 31.12.2022 = € 4.931,82; al 31.12.2021 = € 5.501,55; ii) conto corrente n. 00003518 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. il cui saldo da estratti conto degli ultimi tre anni è pari a (docc. 21, 22 e 23 allegati al ricorso): al 31.12.2023 = € 77.668,40; al 31.12.2022 = € 43.326,82; al 31.12.2021 = € 79.024,02;
- è proprietario di una autovettura modello Mitsubishi Space Star del luglio 2022, nonché di un'auto d'epoca del 1981 e di una moto, modello Bmw, del 2009; CP_3
- è titolare di un fondo pensione presso Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presso il quale sono accantonati circa 17.000,00 Euro (doc. n. 46 allegato alla seconda memoria ex art. 473-
pagina 13 di 16 bis.17 c.p.c. del ricorrente). Sopporta, inoltre, i seguenti costi:
- assicurazioni dei propri veicoli, per un importo complessivo di circa 1.280 Euro all'anno (cfr. docc. 24, 24a e 24b allegati al ricorso);
- pagamento di diverse cartelle esattoriali, per le quali ha dovuto richiedere una serie di rateizzazioni, con esborso mensile di circa 1.769 Euro (cfr. docc. 11, 12 e 13 allegati al ricorso), cui si deve aggiungere un ulteriore debito con il fisco, come da cartelle esattoriali di cui ai docc. 25, 26, 27, 28 e 29 allegati al ricorso;
- spese per utenze casa per circa 125 Euro al mese (doc. 30, 31 e 32 allegati al ricorso);
- spese condominiali della casa da lui abitata per circa Euro 3.885,48 all'anno (cfr. doc. 33 allegato al ricorso). Giova precisare che dalla documentazione presente in atti non è possibile ricostruire compiutamente la situazione economica di a titolo esemplificativo, egli produce Parte_1 diversi contratti di locazione relativi agli immobili di sua proprietà, con i relativi atti di registrazione, per poi successivamente affermare che alcuni di tali contratti “non sono stati nuovamente registrati, né da ultimo dichiarato più nulla, in sede di dichiarazione dei redditi, per effetto di saltuari pagamenti da parte dei relativi inquilini (somme adoperate almeno per fronteggiare le spese condominiali), persone che il sig. non si può Pt_1 permettere di sfrattare sia per tempi e costi di tali procedure (per le quali avrebbe solo un maggior accumulo di spese), sia per evitare che questi soggetti si astengano del tutto anche dal pagare quel poco che di tanto in tanto spontaneamente versano” (cfr. seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., pag. 7).
Tanto premesso, ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, questo Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata da meriti accoglimento nei termini che seguono. Controparte_1
In primo luogo, giova ricordare che, malgrado la indubbia disparità reddituale esistente tra le parti, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di azzerare la disparità reddituale esistente tra gli ex coniugi equiparandone le posizioni, bensì quella di riequilibrare, in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge, gli assetti economici tra le parti del disgregato nucleo familiare. Ciò detto, deve innanzitutto evidenziarsi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della convenuta dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, laddove si consideri che la convenuta possiede mezzi sufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita, in considerazione della retribuzione per l'attività lavorativa attualmente svolta e, nel prossimo futuro, della pensione che percepirà. Quanto al patrimonio immobiliare di parte attrice, certamente cospicuo, lo stesso deriva pagina 14 di 16 esclusivamente dalla successione ereditaria alla di lui madre, con la conseguenza che non si può ritenere che la moglie abbia contribuito alla sua formazione. Avuto riguardo al profilo compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, deve osservarsi che il matrimonio è durato 20 anni e quantomeno dal 2006, anno in cui si è CP_2 gravemente ammalato, la madre se ne è occupata in via prevalente e dal 2011, anni della separazione, in via esclusiva. Tale circostanza, in uno con l'assenza di rapporti tra e il papà consente di ritenere CP_2 provato, secondo il meccanismo della prova per presunzioni, il sacrificio materno alla propria via personale e professionale. Sotto il profilo della monetizzazione di tale sacrificio, tuttavia, non può non rilevarsi che la convenuta non ha allegato rinunce ad ulteriori occasioni lavorative, necessità di riduzione dell'orario, prospettive di carriere diverse. In altri termini non è possibile individuare le specifiche aspettative professionali sacrificate ovvero le chances reddituali perdute dalla stessa causalmente riconnesse alla necessità di accudire il figlio e la famiglia. Tale situazione impone di terminare il valore economico del sacrificio in misura minima di € 600 mensili.
Le spese di lite Le spese relative al procedimento liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, considerata la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
a Milano il 22 ottobre 1991, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Milano (anno 1991, R. 03, n. 0618 P. 1 S); 2. Pone a carico di con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, Parte_1
l'obbligo contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nella misura di Euro 1.000 mensili da versarsi alla madre CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN 3. Pone a carico di con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza Parte_1
l'obbligo di versare a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 titolo di assegno divorzile, la somma di € 600 mensili 4. compensa le spese di lite pagina 15 di 16 6. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano il giorno 10 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott IU Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio in data 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da: (C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Rita Bernardini Parte_1 C.F._1 con studio in Milano, Piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 2, presso il quale ha eletto domicilio
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IU UI con studio in Cernusco Sul Naviglio (MI), Viale Assunta n. 37, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO e di
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. IU CP_2 C.F._3
UI con studio in Cernusco Sul Naviglio (MI), Viale Assunta n. 37, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
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Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 09.09.2025 a seguito di discussione orale della causa)
Per parte attrice:
- dichiarare, anche mediante sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data 22.10.1991, in regime di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (Anno 1991, atto nr. 0618, Registro 03, Parte 1 S).
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre, con modifica di quanto previsto in sede di separazione, un contributo al mantenimento ordinario ridotto in favore del figlio , pari ad € 800,00 mensili o alla CP_2 diversa somma ritenuta congrua dal Giudicante che ricomprenda altresì le spese mediche del figlio per la assistenza psichiatrica (come già considerate nell'importo in sede di separazione), da corrispondere in via anticipata direttamente in favore di mediante CP_2 bonifico bancario sul conto del medesimo, entro il 5 di ciascun mese (su 12 mesi) con rivalutazione Istat annuale (con prima decorrenza dal novembre 2025);
- disporre altresì che il padre contribuisca alle spese straordinarie di (ad eccezione CP_2 di quelle mediche specialistiche inerenti la depressione del figlio e già comprese nel mantenimento ordinario), secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, nella misura del 50% dietro specifica richiesta di ed idonea documentazione probatoria;
CP_2
- revocare l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 previsto in sede di separazione in favore della moglie signora per i motivi tutti espressi superiormente, in forza delle CP_1 rispettive situazioni economico - finanziarie delle parti, come modificate dalla separazione ad oggi;
- in subordine, con modifica di quanto previsto in sede di separazione, ridurre l'assegno di mantenimento in favore della moglie ad € 300,00 mensili, anche in relazione all'ammontare stabilito per il mantenimento del figlio, con corresponsione sul conto della medesima in via anticipata entro il 5 di ciascun mese (su 12 mesi) con rivalutazione Istat annuale (con prima decorrenza dal novembre 2025);
pagina 2 di 16 - in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, tenuto conto che la signora non ha voluto trovare alcuna intesa CP_1 consensuale, in alcun modo, costringendo il sig. a depositare il presente ricorso. Pt_1
In via istruttoria:
- ordinare alla resistente l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi complete degli ultimi tre anni e di tutti gli altri documenti – compresa successione materna - idonei a ricostruire la situazione reddituale-patrimoniale della medesima, nonché tutta la documentazione inerente la inabilità al lavoro del figlio (dalla sign.ra detenuta) ed il CP_2 CP_1 riconoscimento dell'assegno mensile da parte dell'Inps e di tutti gli altri eventuali emolumenti comunque percepiti dal figlio;
- rigettare della prova testimoniale (o se ammessa si chiede di essere sentiti a prova contraria) e della CTU come richieste da controparte;
- si richiede che la signora produca spontaneamente il proprio contratto di CP_1 locazione di Via Andrea Doria 12 (o in alternativa che il Giudice ne ordini la produzione).
Per parte convenuta : Controparte_1
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALITA' 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 in data 22.10.1991, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Milano (Anno 1991, atto nr. 0618, Registro 03, Parte 1 S).
2) Rigettare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, tutte le domande avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto. NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
3) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Signora l'importo Pt_1 CP_1 di Euro 1.500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da CP_2 versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat-costo vita, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
4) Confermare l'assegno di mantenimento per la Signora nella misura attuale e CP_1 porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Signora l'importo di Pt_1 CP_1
Euro 1.000,00 al mese a titolo di assegno divorzile, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat-costo vita.
5) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
6) Ordinare al Signor di produrre in giudizio tutti i contratti di locazione in essere Pt_1 degli immobili di proprietà del Sig. e tutti i suoi passaporti (fronte-retro). Pt_1
pagina 3 di 16 7) Ordinare al Sig. e, in difetto, a Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., Piazza San Carlo n. Pt_1
156 – Torino la produzione in giudizio degli estratti conto di tutti i conti correnti e/o amministrati e/o alle gestioni patrimoniali, intestati e/o cointestati al Sig. e/o con Pt_1 delega di firma della stessa, degli ultimi 3 anni. 8) Disporre CTU finalizzata ad accertare il valore di mercato e il valore locatizio di tutti gli immobili di proprietà del Sig. Pt_1
9) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, in costanza di matrimonio, il Sig. delegava l'accudimento del figlio alla moglie che se ne Pt_1 CP_2 occupava in prima persona;
2) Vero che, dal 2000 al 2005 ossia dai 6 agli 11 anni del figlio , la Signora ha lasciato il lavoro per occuparsi del figlio al quale si CP_2 CP_1 dedicava in prima persona senza l'ausilio di baby-sitter; 3) Vero che, a seguito dell'insorgere della patologia di , la madre ha accettato un lavoro poco remunerato CP_2
e di poca visibilità per dedicarsi al figlio rinunciando ad ogni avanzamento di carriera;
4) Vero che dal 2021 la Signora lavora esclusivamente in smartworking per essere il CP_1 più possibile presente nell'accudimento di che, pur vivendo fuori casa, necessita CP_2 del sostegno della madre;
5) Vero che dal 2014 ha smesso di frequentare la scuola CP_2
e trascorreva le sue giornate a casa;
6) Vero che, sia in costanza di matrimonio sia dopo la separazione, il Sig. ha continuato a condurre la propria vita e a trascorrere lunghi Pt_1 periodi di vacanza in Europa, in Africa, in Nuova Guinea e in Centro America delegando alla moglie l'accudimento del figlio. TESTI • residente in [...] (su tutti i Testimone_1 capitoli di prova) • residente in [...] (su tutti i capitoli Testimone_2 di prova) • residente in [...] (su tutti i Testimone_3 capitoli di prova) • residente in [...] (su tutti i Testimone_4 capitoli di prova).
Per parte convenuta : CP_2
1) Rigettare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, tutte le domande avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto. NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE
2) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente alla signora Pt_1 la somma di Euro 1.500,00 al mese a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio , da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese CP_2
e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat-costo vita, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, da corrispondere sempre alla signora Controparte_1
pagina 4 di 16 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
4) Ordinare al Signor di produrre in giudizio tutti i contratti di locazione in essere Pt_1 degli immobili di proprietà del Sig. e tutti i suoi passaporti (fronte-retro). Pt_1
5) Ordinare al Sig. e, in difetto, a Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., Piazza San Carlo n. Pt_1
156 – Torino la produzione in giudizio degli estratti conto di tutti i conti correnti e/o amministrati e/o alle gestioni patrimoniali, intestati e/o cointestati al Sig. e/o con Pt_1 delega di firma della stessa, degli ultimi 3 anni. 6) Disporre CTU finalizzata ad accertare il valore di mercato e il valore locatizio di tutti gli immobili di proprietà del Sig. Pt_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il 22/10/1991 Parte_1 Controparte_1 in regime di separazione dei beni (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano Parte 1 S, anno 1991, nr. 0618). Dal matrimonio è nato (24/01/1991), CP_2 maggiorenne e non economicamente autosufficiente in quanto invalido. I coniugi si sono separati consensualmente con omologa del Tribunale di Milano del 12/05/2011, prevedendo un assegno a carico del marito in favore della moglie per Euro 1.000,00 mensili e un contributo al mantenimento del figlio per Euro 2.000,00 mensili, comprensivo CP_2 delle spese mediche psichiatriche, già ridotto sull'accordo delle parti nel 2022 ad € 1.500,00 mensili in conseguenza del riconoscimento in favore di di una pensione di CP_2 invalidità di circa € 600 mensili, oggi pari ad € 750,00. Con ricorso depositato in data 30/10/2024, ha adito il Tribunale di Milano Parte_1 chiedendo la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, la rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio nell'ammontare di Euro 800,00 e la revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie (ovvero, in subordine, una riduzione dello stesso ad Euro 300,00 mensili). A fondamento di tali richieste, parte attrice ha allegato quanto segue:
- la propria situazione economica è significativamente peggiorata: in passato, egli poteva contare sul supporto economico della propria madre, percettrice di ottima pensione e proprietaria di una serie di beni immobili a Milano concessi in locazione;
dopo la morte di quest'ultima, tali beni sono passati al figlio, ma non avrebbero reso come un tempo, in quanto necessitavano di lavori di manutenzione e perché molti inquilini hanno iniziato a non pagare più gli affitti;
pagina 5 di 16 - al fine di sostenere il mantenimento mensile per moglie e figlio e di far fronte a ingenti debiti verso il fisco, negli ultimi anni ha dovuto vendere tre immobili e un natante di sua proprietà;
- dal 01/10/2020, è in pensione e percepisce circa 2.300,00 Euro al mese, molto meno di quanto realizzava in precedenza lavorando come libero professionista;
- il figlio è affetto da una forma di depressione cronica che ha determinato il CP_2 riconoscimento di una inabilità al lavoro, per la quale il ragazzo percepisce una indennità di circa 700 Euro mensili, secondo quanto comunicato a dalla moglie;
in ragione di Parte_1 ciò, il mantenimento nei confronti del figlio è già stato concordemente ridotto, in via di fatto, ad Euro 1.500,00;
- inoltre, ha lasciato la casa materna nel 2022 ed è andato ad abitare in affitto CP_2 unitamente ad una ragazza che ha sposato nel settembre 2023: ciò ha determinato un aumento dei costi di vita a causa dell'affitto da pagare, nonostante il padre avesse proposto al figlio di andare a vivere in un appartamento di sua proprietà in via Capecelatro n. 81; peraltro, il fatto che non viva più insieme alla madre rende opportuno che sia lui il CP_2 diretto destinatario del mantenimento da parte del padre;
- infine, l'importo di Euro 2.000,00 previsto in sede di separazione, già ridotto ad € 1.500 per le ragioni di cui sopra, è divenuto eccessivo, poiché comprendeva il costo della scuola pari a circa 600 Euro mensili;
- quanto alla moglie, quest'ultima è una lavoratrice dipendente e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.500-1.600 Euro netti mensili, ha ereditato dalla madre una casa che ha poi venduto e vive in un appartamento in affitto;
tale stabile situazione reddituale, unitamente alla contrazione delle possibilità economiche di parte attrice, giustifica la richiesta di revoca dell'assegno alla moglie o, in subordine, una sua riduzione ad una somma non superiore ad Euro 300,00 mensili. Con memorie depositate in data 14/02/2025 e 17/02/2025 si sono costituiti in giudizio rispettivamente e CP_2 Controparte_1
Il primo ha precisato di essere stato dichiarato invalido civile, con totale e permanente invalidità lavorativa, a decorrere dal 21/02/2022, in quanto affetto da depressione atipica caratterizzata da significativo aumento ponderale, ipersonnia, ipersensibilità al rifiuto interpersonale (con conseguente compromissione sociale e lavorativa) e obesità di II grado. ha rappresentato che dal 2021, al fine di responsabilizzarsi, è andato a vivere CP_2 in un appartamento in affitto, che paga grazie all'assegno di mantenimento versato dal padre;
nel 2023, inoltre, ha contratto matrimonio con una donna con la quale conviveva già da molti anni presso la casa materna. L'appartamento si trova vicino a dove abita la madre, che si occupa sia del figlio che della nuora, anch'essa soggetto fragile: per tale ragione,
avrebbe rifiutato la proposta di andare a vivere nell'appartamento del padre in via CP_2
pagina 6 di 16 Capecelatro n. 91, troppo distante dalla casa materna. Si è opposto, dunque, alla domanda di riduzione del mantenimento in suo favore a carico del padre, osservando, da un lato, che la sua condizione psico-fisica negli anni è peggiorata e ha richiesto un consistente esborso economico per le relative spese mediche: per tale ragione ha chiesto in via riconvenzionale che le spese straordinarie siano poste al 100% a carico del padre;
dall'altro, che la situazione economica di lungi dall'essere Parte_1 peggiorata, è in realtà migliorata, avendo egli ricevuto in eredità numerosi immobili locati e produttivi di reddito. Ha, infine, affermato di non essere interessato a una corresponsione diretta dell'assegno in suo favore da parte del padre, onde evitare confronti con quest'ultimo in caso di insolvenza o ritardi, che lo metterebbero ancor più in difficoltà e in ansia.
dal canto suo, ha aderito alla domanda di divorzio e ha speso i Controparte_1 medesimi argomenti del figlio in ordine alla situazione di quest'ultimo. Quanto al profilo dell'assegno in proprio favore, ha evidenziato:
- di lavorare come impiegata e percepire uno stipendio di Euro 1.500,00 netti al mese;
- che, per potersi occupare del figlio, non ha mai potuto ipotizzare un avanzamento di carriera o un lavoro più redditizio e di maggior soddisfazione;
- di vivere in locazione e di non essere proprietaria di alcun immobile: l'immobile di proprietà della madre, a cui fa riferimento parte attrice, non le è mai pervenuto in eredità, poiché è stato venduto per Euro 340.000 al fine di mantenere la madre stessa in RSA dal 2013 al 2019;
- che le è stata riconosciuta una invalidità dell'80%, per la quale, tuttavia, non percepisce alcuna indennità. Per tali ragioni, parte convenuta non ritiene sussistenti i presupposti per una revoca CP_1
o riduzione dell'assegno di mantenimento attuale: ha chiesto, pertanto, il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura dell'attuale assegno di mantenimento, pari ad Euro 1.000,00 al mese. Alla prima udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., celebrata il 15/04/2025, le parti, presenti personalmente, sono state ampiamente sentite sui fatti di causa, rendendo dichiarazioni che si intendono integralmente qui trascritte. In particolare, ha rappresentato che andrà in pensione da gennaio 2026, Controparte_1 con un netto mensile di Euro 1.200,00. ha precisato che l'indennità che CP_2 percepisce è di circa 730 Euro al mese e che preferisce che l'assegno per il suo mantenimento continui ad essere versato alla madre, dal momento che il suo rapporto con il padre è altamente disfunzionale. Il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva l'intestazione ad CP_2 di uno degli immobili paterni siti a Milano, in particolare quello di Via Foppa o quello
[...]
pagina 7 di 16 di Via Berna, un contributo paterno per il figlio dell'importo di Euro 600,00 mensili e un assegno divorzile dell'importo di Euro 600,00. Alla successiva udienza, fissata per acquisire le determinazioni delle parti in ordine alla proposta e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno comunicato il mancato raggiungimento dell'accordo e l'impossibilità di definire la vertenza in via conciliativa. Ciò in quanto adoperatosi per liberare l'immobile di via Foppa, ha subordinato Parte_1
l'intestazione dell'immobile al figlio al divieto di vendere tale immobile per CP_2 almeno quindici anni;
la condizione non è stata accettata dai convenuti, che hanno esplicitato l'intenzione di vendere successivamente l'immobile per acquistarne un altro vicino più all'abitazione della madre. Con ordinanza del 17/06/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte convenuta. All'udienza del 09/09/2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, la quale è stata rimessa in decisione al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025
La domanda di divorzio La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte attrice, a cui ha aderito anche parte convenuta è fondata e deve trovare accoglimento. Le parti Controparte_1 si sono separate consensualmente con decreto di omologazione del Tribunale di Milano del 12/05/2011. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve, dunque, essere emessa la richiesta pronuncia.
L'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne invalido Con riferimento al contributo paterno al mantenimento del figlio , maggiorenne ed CP_2 economicamente non autosufficiente in quanto invalido, parte attrice ha chiesto la riduzione dell'ammontare previsto in sede di separazione, pari ad Euro 2.000,00 mensili già ridotto consensualmente ad € 1.500 mensili e una rideterminazione dell'assegno in Euro 800,00, oltre a un contributo alle spese straordinarie (ad eccezione di quelle mediche specialistiche inerenti la depressione del figlio, ritenute già comprese nel mantenimento ordinario) nella misura del 50%.
pagina 8 di 16 Parte attrice ha, invece, rinunciato alla richiesta, originariamente formulata, di corrispondere detto contributo direttamente in favore del figlio mediante bonifico bancario sul conto del medesimo, prendendo atto che, sia negli scritti difensivi che personalmente all'udienza del 15/04/2025, ha dichiarato di non avere interesse a una CP_2 corresponsione diretta del contributo nei suoi confronti, e anzi di preferire che questo venga versato alla madre per evitare contatti con il padre, con il quale non ha un buon rapporto. Entrambe le parti convenute si sono opposte alla domanda di evidenziando la Parte_2 gravità della condizione psico-fisica di , che non può lavorare e non è CP_2 autosufficiente economicamente, se non per una modesta pensione di invalidità di circa 750 Euro al mese. Egli, al fine di responsabilizzarsi, si è trasferito a vivere da solo in affitto unitamente alla moglie (anch'essa soggetto fragile), in un appartamento situato vicino a quello della madre, che si prende cura del figlio e della nuora. I convenuti hanno precisato che il mantenimento paterno in favore del figlio ammonta già ad Euro 1.500, in quanto la somma originariamente concordata è già stata ridotta, in via di fatto, in virtù della percezione dell'assegno di invalidità. Tale somma risulta adeguata, considerato che, da un lato, negli ultimi la situazione economica dell'attore è migliorata: egli è proprietario di dieci immobili a Milano (tutti locati, fatto salvo per l'appartamento dallo stesso abitato) e i suoi redditi sono aumentati, come si ricava dalle dichiarazioni dei redditi depositate;
dall'altro, l'esborso per le spese mediche di è diventato molto CP_2 più consistente, in quanto la sua situazione psicologica e fisica si è notevolmente aggravata. Pertanto, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna di Pt_1
a corrispondere l'importo di Euro 1.500,00 al mese a titolo di contributo per il
[...] mantenimento del figlio , da versarsi alla madre, oltre al 100% delle spese CP_2 straordinarie.
Giova preliminarmente rammentare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (così Cass. civ., sez. I, n. 21819 del 29/07/2021, Cass. civ., sez. VI, n. 14597 del 07/04/2022).
pagina 9 di 16 Nel caso specifico, è circostanza pacifica ed incontestata che sia affetto da CP_2 depressione atipica, con necessità di terapie farmacologiche e sostegno psicoterapeutico, oltre che da importante obesità; egli è stato riconosciuto come invalido al 100%, con totale e permanente invalidità lavorativa, a decorrere dal 21/02/2022, come da verbale del Centro Medico Legale di Milano presente in atti (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta . Per tale ragione, percepisce un'indennità, il cui CP_2 preciso ammontare è stato indicato dai convenuti in Euro 735,05 al mese, oltre alla tredicesima (cfr. memorie ex art. 473-bis.17, co. 2, c.p.c., pag. 2; doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. di verbale di udienza del 15/04/2025). CP_2
Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al suo mantenimento. Ciò detto con riferimento all'an dell'obbligo contributivo, con riferimento al quantum il Collegio ritiene che la domanda di riduzione dell'assegno formulata da meriti Parte_1 accoglimento nei termini che seguono. Invero, premesso che la scelta effettuata da nel 2023 di contrarre matrimonio, CP_2 formare un nucleo autonomo e trasferirsi a vivere con la moglie, in uno con la decisione di rifiutare non solo la possibilità, offertagli dal padre in concomitanza con il matrimonio, di adibire a casa coniugale l'immobile di Via Capecelatro messogli a disposizione gratuitamente, motivata dalla circostanza che lo stesso fosse troppo distante dall'abitazione materna, ma anche quella emersa in corso di causa di trasferirsi nell'immobile di Via Foppa, all'uopo liberato e sistemato dal padre che, non solo lo avrebbe concesso in uso gratuitamente ma lo avrebbe intestato al figlio, non possono che incidere sulla determinazione del quantum dell'obbligo contributivo paterno. In particolare, non può sottacersi che con la celebrazione del matrimonio anche la moglie assume l'onere di contribuire al mantenimento del nucleo famigliare e delle spese primarie dello stesso (spese abitative, alimentari, etc); la circostanza che la donna sia un soggetto fragile, peraltro senza che sia stata allegata né documentata alcuna invalidità riconosciuta né un'inabilità al lavoro della stessa, non esclude la sua partecipazione economica alla vita della famiglia. Allo stato, peraltro, secondo quanto riferito da , i genitori della CP_2 moglie contribuiscono per € 400 mensili In secondo luogo appare di tutta evidenza che la necessità di sopportare ingenti spese abitative – per € 1.300 mensili circa – opposta da alla richiesta di riduzione del CP_2 contributo paterno al di lui mantenimento, non sembra poter essere valorizzata laddove si consideri che il convenuto ha rifiutato, al momento del matrimonio, la possibilità di vivere nell'immobile di Via Capecelatro messogli a disposizione gratuitamente dal padre e successivamente, nel coso del presente giudizio, l'opportunità di divenire pieno proprietario dell'immobile di Via Foppa, vicino all'abitazione materna, dove avrebbe potuto vivere con la moglie senza sostenere alcuna spesa abitativa.
pagina 10 di 16 In considerazione di quanto sopra, tenuto conto della situazione reddituale/patrimoniale di parte attrice – che da un lato dal 2020 è percettore di pensione per € 2.300 mensili e dall'altro è divenuto in forza della successione alla propria madre proprietario di numerosi immobili molti dei quali messi a reddito anche “in nero” – nonché della situazione reddituale di parte – percettrice di reddito per circa €.1500 mensili, prossima alla CP_1 pensione (circa € 1.200 mensili) -il Collegio ritiene equo rideterminare il contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 1.000 mensili otre al 50% delle spese mediche CP_2 non coperte dal SSN. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre come concordato Controparte_1 tra le parti in seguito alla rinuncia di parte attrice alla domanda di corresponsione diretta del contributo al figlio.
L'assegno divorzile Parte attrice ha chiesto la revoca dell'assegno posto a suo carico in favore della convenuta, previsto in sede di separazione nella somma di Euro 1.000,00 al mese, ovvero, in subordine, una congrua riduzione dello stesso ad un importo non superiore ad Euro 300,00 mensili. A sostegno di tale richiesta, ha rappresentato, per un verso, il peggioramento Parte_1 delle proprie condizioni reddituali, per tutte le ragioni già analizzate in precedenza;
per un altro, la stabile situazione economica della moglie, la quale è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato con una retribuzione mensile di circa 1.500/1.600,00 Euro, è prossima alla pensione e ha recentemente ereditato dalla madre un immobile che è poi stato venduto. Di contro, la convenuta ha chiesto un assegno divorzile di Euro Controparte_1
1.000,00 mensili. La stessa ha rappresentato di essere un'impiegata con stipendio pari a 1.500,00 Euro netti al mese, di vivere in locazione da molti anni in un appartamento a Milano, in via Andrea Doria n. 12, e di non avere ricevuto nulla in eredità dalla propria defunta madre. Ha precisato di non essere proprietaria di alcun immobile: la casa cui fa riferimento il marito era cointestata per 4/6 alla madre, per 1/6 alla convenuta e per 1/6 al nipote;
tale immobile, sito a Milano in di Via Bernardo Rucellai n. 20, è stato venduto nel 2014 per Euro 340.000: il ricavato è stato utilizzato per mantenere la madre in RSA dal 2013 al 2019 e con il residuo sono state stipulate alcune polizze assicurative. Ha documentato di essere invalida all'80% a causa di un enfisema polmonare, un buco alla retina dell'occhio sinistro e una depressione reattiva. Infine, ha allegato di non avere mai potuto ipotizzare un avanzamento di carriera o un lavoro più redditizio e di maggior soddisfazione a causa della situazione del figlio, di cui si è sempre dovuta occupare da sola, di non essersi mai potuta permettere alcun viaggio e di condurre – a differenza del marito – una vita morigerata.
pagina 11 di 16 In particolare, dalla documentazioni in atti la situazione economico-patrimoniale si delinea come segue: Controparte_1
- il reddito annuale lordo, comprensivo dei redditi da lavoro dipendente e al netto di quelli derivanti dall'assegno del coniuge, come da dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 34, 35 e 36 allegati alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.), ammonta a: a) anno 2024 (per anno 2023) = € 23.198,00; b) anno 2023 (per anno 2022) = € 22.177,00; c) anno 2022 (per anno 2021) = € 22.254,00;
- la convenuta è titolare di due polizze vita stipulate nel 2021 e nel 2023 con Crédit Agricole, stipulate asseritamente con parte del ricavato dalla vendita dell'immobile della madre, il cui valore di riscatto è rispettivamente di Euro 45.428,25 e di Euro 30.534,12 (cfr. doc. 37 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.);
- la convenuta è titolare di un portafoglio, sempre presso Crédit Agricole, per un controvalore di Euro 20.062,00;
- la convenuta andrà in pensione dal mese di gennaio 2026 e percepirà un importo di circa 1.200 Euro netti mensili (cfr. verbale di udienza del 15/04/2025). Quanto ai costi fissi sostenuti, paga Euro 18.200 all'anno di canone di Controparte_1 locazione e spese condominiali, per un importo di circa 1.500 Euro al mese. Inoltre, dal dicembre 2022 ha contratto un finanziamento con GO AT s.p.a. per l'importo di Euro 10.000, con ultima rata prevista per il novembre 2029, a suo dire al fine di far fronte alle spese abitative per il figlio . CP_2
Quanto alla posizione economico/reddituale di parte attrice, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che:
- è un ingegnere oggi in pensione, con un importo netto mensile di circa Euro 2.300,00;
- è proprietario di una serie di beni immobili in Milano (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), in particolare:
1) l'appartamento in cui vive, sito in via Berna n. 11/8 di 95 mq;
2) un appartamento in Via Berna 11/8 di 142 mq affittato a studenti, per il quale percepisce un canone di circa 550-600 Euro mensili per ciascuna delle quattro stanze (cfr. docc. nn. 39, 40, 41, 42 allegati alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente);
3) un appartamento in Via Berna 11/8 di 72 mq (allo stato occupato, ma non registrato, come affermato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.);
4) un box in Via Berna 11/8 di 16 mq;
5) un box in Via Berna 11/8 di 12 mq:
6) un box in Via Berna 11/8 di 15 mq;
7) un appartamento in via Capecelatro n. 81/83 di 41 mq, locato ad un canone annuo di pagina 12 di 16 Euro 5.400,00 (ma allo stato non rinnovato - cfr. doc. n. 45 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente); 8) un appartamento in via Capecelatro n. 81/83 di circa 20/30 mq, per il quale percepisce un canone di circa 550 Euro mensili (cfr. doc. n. 44 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente);
9) un appartamento in via Foppa n. 59 di 62 mq, locato ad un canone annuo di circa Euro 6.240,00 (cfr. doc. n. 43 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente) - immobile allo stato occupato, ma non registrato, come affermato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.);
10) un negozio in p.zza Perrucchetti n. 4 di 29 mq, locato ad un canone di Euro 6.000 annui, oltre un onere di 600 Euro annui per spese di gestione ed accessorie (cfr. doc. n. 38 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente) - immobile allo stato occupato, ma non registrato, come affermato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
- dalla pensione e dalla rendita dei propri beni immobili, l'importo complessivo del reddito annuale lordo, come da dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni (docc. 15, 16 e 17 allegati al ricorso;
doc. n. 37 allegato alla prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del ricorrente), è: a) anno 2024 (per anno 2023) = € 70.462,00; b) anno 2023 (per anno 2022) = € 62.677,00; c) anno 2022 (per anno 2021) = € 69.389,00; d) anno 2021 (per anno 2020) = € 55.647,00;
- è titolare dei seguenti conti correnti: i) conto corrente n. 00003939 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. il cui saldo da estratti conto degli ultimi tre anni è pari a (docc. 18, 19 e 20 allegati al ricorso): al 31.12.2023 = € 1.796,57; al 31.12.2022 = € 4.931,82; al 31.12.2021 = € 5.501,55; ii) conto corrente n. 00003518 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. il cui saldo da estratti conto degli ultimi tre anni è pari a (docc. 21, 22 e 23 allegati al ricorso): al 31.12.2023 = € 77.668,40; al 31.12.2022 = € 43.326,82; al 31.12.2021 = € 79.024,02;
- è proprietario di una autovettura modello Mitsubishi Space Star del luglio 2022, nonché di un'auto d'epoca del 1981 e di una moto, modello Bmw, del 2009; CP_3
- è titolare di un fondo pensione presso Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presso il quale sono accantonati circa 17.000,00 Euro (doc. n. 46 allegato alla seconda memoria ex art. 473-
pagina 13 di 16 bis.17 c.p.c. del ricorrente). Sopporta, inoltre, i seguenti costi:
- assicurazioni dei propri veicoli, per un importo complessivo di circa 1.280 Euro all'anno (cfr. docc. 24, 24a e 24b allegati al ricorso);
- pagamento di diverse cartelle esattoriali, per le quali ha dovuto richiedere una serie di rateizzazioni, con esborso mensile di circa 1.769 Euro (cfr. docc. 11, 12 e 13 allegati al ricorso), cui si deve aggiungere un ulteriore debito con il fisco, come da cartelle esattoriali di cui ai docc. 25, 26, 27, 28 e 29 allegati al ricorso;
- spese per utenze casa per circa 125 Euro al mese (doc. 30, 31 e 32 allegati al ricorso);
- spese condominiali della casa da lui abitata per circa Euro 3.885,48 all'anno (cfr. doc. 33 allegato al ricorso). Giova precisare che dalla documentazione presente in atti non è possibile ricostruire compiutamente la situazione economica di a titolo esemplificativo, egli produce Parte_1 diversi contratti di locazione relativi agli immobili di sua proprietà, con i relativi atti di registrazione, per poi successivamente affermare che alcuni di tali contratti “non sono stati nuovamente registrati, né da ultimo dichiarato più nulla, in sede di dichiarazione dei redditi, per effetto di saltuari pagamenti da parte dei relativi inquilini (somme adoperate almeno per fronteggiare le spese condominiali), persone che il sig. non si può Pt_1 permettere di sfrattare sia per tempi e costi di tali procedure (per le quali avrebbe solo un maggior accumulo di spese), sia per evitare che questi soggetti si astengano del tutto anche dal pagare quel poco che di tanto in tanto spontaneamente versano” (cfr. seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., pag. 7).
Tanto premesso, ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, questo Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata da meriti accoglimento nei termini che seguono. Controparte_1
In primo luogo, giova ricordare che, malgrado la indubbia disparità reddituale esistente tra le parti, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di azzerare la disparità reddituale esistente tra gli ex coniugi equiparandone le posizioni, bensì quella di riequilibrare, in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge, gli assetti economici tra le parti del disgregato nucleo familiare. Ciò detto, deve innanzitutto evidenziarsi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della convenuta dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, laddove si consideri che la convenuta possiede mezzi sufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita, in considerazione della retribuzione per l'attività lavorativa attualmente svolta e, nel prossimo futuro, della pensione che percepirà. Quanto al patrimonio immobiliare di parte attrice, certamente cospicuo, lo stesso deriva pagina 14 di 16 esclusivamente dalla successione ereditaria alla di lui madre, con la conseguenza che non si può ritenere che la moglie abbia contribuito alla sua formazione. Avuto riguardo al profilo compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, deve osservarsi che il matrimonio è durato 20 anni e quantomeno dal 2006, anno in cui si è CP_2 gravemente ammalato, la madre se ne è occupata in via prevalente e dal 2011, anni della separazione, in via esclusiva. Tale circostanza, in uno con l'assenza di rapporti tra e il papà consente di ritenere CP_2 provato, secondo il meccanismo della prova per presunzioni, il sacrificio materno alla propria via personale e professionale. Sotto il profilo della monetizzazione di tale sacrificio, tuttavia, non può non rilevarsi che la convenuta non ha allegato rinunce ad ulteriori occasioni lavorative, necessità di riduzione dell'orario, prospettive di carriere diverse. In altri termini non è possibile individuare le specifiche aspettative professionali sacrificate ovvero le chances reddituali perdute dalla stessa causalmente riconnesse alla necessità di accudire il figlio e la famiglia. Tale situazione impone di terminare il valore economico del sacrificio in misura minima di € 600 mensili.
Le spese di lite Le spese relative al procedimento liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, considerata la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
a Milano il 22 ottobre 1991, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Milano (anno 1991, R. 03, n. 0618 P. 1 S); 2. Pone a carico di con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, Parte_1
l'obbligo contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nella misura di Euro 1.000 mensili da versarsi alla madre CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN 3. Pone a carico di con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza Parte_1
l'obbligo di versare a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 titolo di assegno divorzile, la somma di € 600 mensili 4. compensa le spese di lite pagina 15 di 16 6. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano il giorno 10 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo
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