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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2387/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa LI Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2387/2024 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...]à di Piave (VE) Parte_1 C.F._1 il 30/04/1974 e resistente a ES (VE), in via Moriglione 38, e Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e resistente a ES (VE), C.F._2 in via Moriglione 38, entrambi rappresentati, assistiti e difesi nella presente procedura dall'avv. LUCATO ANGELICA (C.F. ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio dello stesso difensore in ES (VE) via Tritone n. 1, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, in punto divorzio, come da nota di conclusioni scritte depositata il 25/09/2025:
1 “il Tribunale dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a ES il 30 ottobre 1999, (trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del comune di ES al n. 49, parte II, serie A anno 1999), ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti condizioni: 1. la casa coniugale di ES via Moriglione 38 resterà assegnata alla RA Il figlio minore avrà collocazione Parte_1 Persona_1 prevalente e manterrà la residenza presso la madre. 2. il minore , viene Persona_1 affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute) per il ragazzino. Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità. 3. potrà stare Per_1 col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì di tutte le settimane dalle ore 16.00 con pernotto e riaccompagnamento dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00. In relazione alle vacanze di Natale potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni Per_1 alterni, un periodo che va - dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e - dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di pasqua e la settimana bianca (coincidente con il carnevale). Durante l'estate passerà con Per_1 ciascun genitore due settimane anche consecutive;
i signori e si Parte_1 Per_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che vorranno passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna. 4. ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie del figlio per i periodi in cui lo avrà presso di sé (cosiddetto mantenimento diretto); I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019. L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dalla madre, RA il Parte_1 signor presta sin d'ora il consenso a ciò e si impegna a sottoscrive e fornire Per_1
l'eventuale documentazione necessaria affinchè ciò avvenga. 5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno divorzile. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro in relazione al matrimonio e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni. 6. Le spese legali saranno sostenute integralmente dalla RA .” Parte_1
Il P.M. ha così concluso:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore
2 non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 05/06/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata, oltre alla separazione, la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 30/10/1999 nel Comune di ES (VE) e dalla cui unione sono nati i figli LI (05/09/2002) e (01/09/2009). Per_1
Emessa la sentenza di separazione n. 350/2025, pubbl. il 01/04/2025, con cui il Collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni di separazione, la causa era rimessa sul ruolo del relatore.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 25/09/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva come da nota del 09/07/2024, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio minore anche agli interessi Per_1 morali e materiali dello stesso;
nulla è disposto in favore della figlia LI, ad oggi maggiorenne, posto che quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica.
Il tutto come da note di trattazione scritta.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
3 Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali saranno sostenute integralmente dalla RA stante Parte_1
l'accordo inter partes anche sul punto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ES il 30/10/1999 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di ES nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999, Parte 2, Serie
A, n. 49.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 25/09/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1. la casa coniugale di ES via Moriglione 38 resterà assegnata alla RA Parte_1
Il figlio minore avrà collocazione prevalente e manterrà la
[...] Persona_1 residenza presso la madre.
2. il minore , viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i Persona_1 quali pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute) per il ragazzino. Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
3. potrà stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 Per_1 alla domenica alle ore 21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì di tutte le settimane dalle ore 16.00 con pernotto e riaccompagnamento dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00. In relazione alle vacanze di Natale potrà trascorrere con ciascun Per_1 genitore, ad anni alterni, un periodo che va - dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e - dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di Pasqua e la settimana bianca (coincidente con il Carnevale). Durante l'estate
4 passerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive;
i signori e Per_1 Parte_1
si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che vorranno Per_1 passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie del figlio per i periodi in cui lo avrà presso di sé (cosiddetto mantenimento diretto); I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019. L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dalla madre, RA Parte_1
il signor presta sin d'ora il consenso a ciò e si impegna a sottoscrive e
[...] Per_1 fornire l'eventuale documentazione necessaria affinché ciò avvenga.
5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno divorzile. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro in relazione al matrimonio e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni.
6. Le spese legali saranno sostenute integralmente dalla RA . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di ES, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 02.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa LI Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa LI Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2387/2024 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...]à di Piave (VE) Parte_1 C.F._1 il 30/04/1974 e resistente a ES (VE), in via Moriglione 38, e Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e resistente a ES (VE), C.F._2 in via Moriglione 38, entrambi rappresentati, assistiti e difesi nella presente procedura dall'avv. LUCATO ANGELICA (C.F. ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio dello stesso difensore in ES (VE) via Tritone n. 1, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, in punto divorzio, come da nota di conclusioni scritte depositata il 25/09/2025:
1 “il Tribunale dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a ES il 30 ottobre 1999, (trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del comune di ES al n. 49, parte II, serie A anno 1999), ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti condizioni: 1. la casa coniugale di ES via Moriglione 38 resterà assegnata alla RA Il figlio minore avrà collocazione Parte_1 Persona_1 prevalente e manterrà la residenza presso la madre. 2. il minore , viene Persona_1 affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute) per il ragazzino. Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità. 3. potrà stare Per_1 col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì di tutte le settimane dalle ore 16.00 con pernotto e riaccompagnamento dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00. In relazione alle vacanze di Natale potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni Per_1 alterni, un periodo che va - dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e - dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di pasqua e la settimana bianca (coincidente con il carnevale). Durante l'estate passerà con Per_1 ciascun genitore due settimane anche consecutive;
i signori e si Parte_1 Per_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che vorranno passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna. 4. ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie del figlio per i periodi in cui lo avrà presso di sé (cosiddetto mantenimento diretto); I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019. L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dalla madre, RA il Parte_1 signor presta sin d'ora il consenso a ciò e si impegna a sottoscrive e fornire Per_1
l'eventuale documentazione necessaria affinchè ciò avvenga. 5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno divorzile. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro in relazione al matrimonio e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni. 6. Le spese legali saranno sostenute integralmente dalla RA .” Parte_1
Il P.M. ha così concluso:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore
2 non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 05/06/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata, oltre alla separazione, la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 30/10/1999 nel Comune di ES (VE) e dalla cui unione sono nati i figli LI (05/09/2002) e (01/09/2009). Per_1
Emessa la sentenza di separazione n. 350/2025, pubbl. il 01/04/2025, con cui il Collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni di separazione, la causa era rimessa sul ruolo del relatore.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 25/09/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva come da nota del 09/07/2024, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio minore anche agli interessi Per_1 morali e materiali dello stesso;
nulla è disposto in favore della figlia LI, ad oggi maggiorenne, posto che quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica.
Il tutto come da note di trattazione scritta.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
3 Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali saranno sostenute integralmente dalla RA stante Parte_1
l'accordo inter partes anche sul punto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ES il 30/10/1999 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di ES nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999, Parte 2, Serie
A, n. 49.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 25/09/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1. la casa coniugale di ES via Moriglione 38 resterà assegnata alla RA Parte_1
Il figlio minore avrà collocazione prevalente e manterrà la
[...] Persona_1 residenza presso la madre.
2. il minore , viene affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i Persona_1 quali pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute) per il ragazzino. Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
3. potrà stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 Per_1 alla domenica alle ore 21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì di tutte le settimane dalle ore 16.00 con pernotto e riaccompagnamento dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00. In relazione alle vacanze di Natale potrà trascorrere con ciascun Per_1 genitore, ad anni alterni, un periodo che va - dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e - dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di Pasqua e la settimana bianca (coincidente con il Carnevale). Durante l'estate
4 passerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive;
i signori e Per_1 Parte_1
si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che vorranno Per_1 passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie del figlio per i periodi in cui lo avrà presso di sé (cosiddetto mantenimento diretto); I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019. L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dalla madre, RA Parte_1
il signor presta sin d'ora il consenso a ciò e si impegna a sottoscrive e
[...] Per_1 fornire l'eventuale documentazione necessaria affinché ciò avvenga.
5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno divorzile. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro in relazione al matrimonio e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni.
6. Le spese legali saranno sostenute integralmente dalla RA . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di ES, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 02.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa LI Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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