Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2025, proposto da
Icm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Massatani e Luca Cialone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, 88;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario Straordinario e Organo Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italferr S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di tacito rigetto della richiesta di applicazione dell’adeguamento straordinario di cui all’art. 26 del D.L. 50/22, nonché del provvedimento del Ministero resistente qualora ritenuto a fondamento del mancato riconoscimento delle richieste dell’Appaltatore, e in particolare del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 marzo 2023 e dell’All.1 al Decreto, relativamente all’opera di cui al CIG: 9539193716 - CUP: J34G18000150001, nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso
per l’accertamento
del diritto all’applicazione dell’adeguamento straordinario di cui all’art. 26 del D.L. 50/22 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Commissario Straordinario e Organo Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il consigliere AN HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 7 novembre 2025, notificato in parti data, ICM S.p.A. impugnava il provvedimento di tacito rigetto della richiesta di applicazione dell’adeguamento straordinario di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 in relazione all’opera di cui al CIG: 9539193716 - CUP: J34G18000150001.
La ricorrente premetteva di essere aggiudicataria della gara n. DAC.0250.2022, avente ad oggetto la commessa per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori relativi alla realizzazione della Variante ferroviaria della Val di Riga, per il cui finanziamento RF.I. si affidava al Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili previsto dall’art. 26, comma 7, del D. L. 50/2022, ottenuto con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 marzo 2023.
I lavori appaltati prevedevano un termine di 205 giorni naturali consecutivi per le prestazioni di “Parte A”, nonché un termine di 1009 giorni per i lavori di “Parte B”, integranti un lasso temporale assolutamente significativo e tale da essere particolarmente sensibile ai corsi inflattivi e agli incrementi dei costi.
La ricorrente esponeva quindi di avere lamentato, nella riserva n.12 iscritta al SAL 2 per lavori al 30 aprile 2025, la mancata applicazione ai lavori eseguiti e contabilizzati dell’adeguamento straordinario di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022, aggiornando la medesima riserva al SAL 3 per lavori al 30 giugno 2025 nonché al SAL 4 per lavori al 31 agosto 2025.
Tali richieste, tuttavia, non trovavano alcun riscontro da parte della Stazione appaltante, con conseguente formazione di un provvedimento di tacito rigetto della pretesa avanzata.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva il seguente motivo:
2.1. “ Violazione dell’art. 3 cost., e in particolare dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; violazione dell’art. 97 Cost., e in particolare del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione; violazione dell’art. 41 Cost., e in particolare della libertà di iniziativa economica; violazione e falsa applicazione dell’art. 26, commi 1, 6-ter e 7, del d.l. n. 50/2022; violazione del regolamento (UE) 2021/240 e del regolamento (UE) 2021/241; eccesso di potere per carenza di presupposti e sviamento ”.
La ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell’adeguamento previsto dall’art. 26 D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), ritenendolo illegittimo in quanto in contrasto sia con la ratio legis della norma, finalizzata a prevenire tramite tale istituto compensativo eccezionale gli scostamenti anomali dei corsi inflattivi e a tutelare la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. sia con le finalità perseguite dai regolamenti europei 240/2021 e 241/2021, disciplinanti il dispositivo per la ripresa e la resilienza, attuato nell’ordinamento nazionale tramite l’adozione del P.N.R.R., nonché con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
Il meccanismo compensativo eccezionale doveva quindi essere inteso quale istituto derogatorio del principio di invariabilità del corrispettivo normativamente imposto, ciò a tutela dell’interesse pubblico a vedere correttamente eseguite le commesse afferenti le opere “ordinarie” potenzialmente pregiudicate dal rapido aumento dei costi a carico degli appaltatori.
L’orizzonte temporale limitato della norma, nell’originaria formulazione risalente all’anno 2022, era dovuto alla ritenuta portata transitoria dei fenomeni inflattivi verificatisi al momento della sua introduzione. Proprio per tali ragioni veniva introdotto un fondo finalizzato a garantire il finanziamento della compensazione delle opere in corso, denominato “fondo per la prosecuzione delle opere” (di seguito anche: “F.P.O.”), nonché un ulteriore fondo per l’adeguamento dei prezziari delle opere da bandire nel medesimo periodo, denominato fondo per le opere indifferibili (di seguito anche: “F.O.I.”). In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 D.L. cd. “Aiuti” il legislatore istituiva il F.O.I. con l’espressa finalità di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche relativi: a) alle opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del P.N.R.R. e del P.N.C., affidate sulla base di procedure indette tra il 18.5.2022 e il 31.12.2022; b) alle opere – integralmente finanziate, affidate sulla base di procedure indette tra il 18.5.2022 e il 31.12.2022 e la cui realizzazione debba essere ultimata entro il 31.12.2026 – relative al piano per gli investimenti complementari al P.N.R.R.; c) alle opere per cui siano nominati commissari straordinari ex art. 4, d.l. n. 32/2019; d) alle altre opere specificamente elencate (ad es., quelle affidate dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.).
Il legislatore estendeva quindi la norma nel suo ambito temporale in ragione del procrastinarsi dello sconvolgimento dei mercati mondiali, determinato dai noti fenomeni esogeni che generavano la necessità di accedere allo strumento compensativo anche per gli appalti i cui prezziari erano stati aggiornati in ossequio al D.L. 50/2022. La norma veniva infatti estesa di ulteriori tre annualità proprio in considerazione della persistenza e pervasività del fenomeno inflattivo, che caratterizzava il mercato dei pubblici affidamenti ben oltre le originarie previsioni.
Nonostante l’opera oggetto del contratto stipulato con R.F.I. rientrasse nella categoria delle “opere indifferibili”, in quanto tali necessitanti di un grado di tutela dall’aumento dei prezzi superiori a quelle ordinarie, l’Amministrazione non riteneva di accedere a una qualsivoglia forma revisionale del compenso, per ciò stesso esposto agli effetti deteriori dei corsi inflattivi.
La ricorrente evidenziava quindi come l’esclusione delle opere indifferibili dall’aggiornamento dei prezzi nel corso dell’esecuzione della commessa esponesse l’appaltatore a una situazione di estremo pregiudizio, considerata la mancata previsione da parte del F.O.I di meccanismi di adeguamento e compensazione nel corso del periodo esecutivo. Ancorché il contratto includesse all’art. 8 una clausola di compensazione ex art. 29, comma 1, lett. b) del D. L. n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni ter ”), tale istituto risultava inapplicabile in considerazione della mancata emanazione dello specifico decreto ministeriale teso a definire la variazione dei prezzi richiamato dalla medesima normativa.
La preclusione per gli appalti indifferibili di accedere al sistema di compensazione di cui al comma 6- ter del cd. “Decreto Aiuti” si risolveva pertanto nella privazione di un qualsiasi significato sia del fine pubblico perseguito tramite l’istituzione della compensazione straordinaria, consistente nell’esigenza di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi in relazione agli appalti pubblici di lavori, sia della finalità propria del F.O.I, atteso che tale fondo non prevedeva alcun aggiornamento nel periodo esecutivo.
In relazione alle proroghe nel tempo delle misure in atto, inoltre, risultava irragionevole impedire proprio alle opere indifferibili di beneficiare dell’adeguamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite solo sul presupposto del loro iniziale finanziamento attraverso il F.O.I., dato il notevole lasso temporale che separava l’appaltatore dall’adeguamento del prezziario procurato dal ricorso al F.O.I.
Anche la peculiare estensione temporale delle opere, pari a 205 giorni per le prestazioni di “Parte A” e 1009 giorni per i lavori di “parte B” decorrenti dai rispettivi verbali di consegna, le rendeva particolarmente sensibili ai corsi inflattivi e agli incrementi dei costi, con ciò evidenziando più la centralità e l’indispensabilità del meccanismo di adeguamento dei corrispettivi per garantire la corretta realizzazione dell’opera nonostante le continue variazioni dei prezzi.
L’esclusione della compensazione straordinaria poteva pertanto essere considerata logica in relazione ai soli appalti di breve durata, dovendosi per contro ammettersi tale strumento in ordine alle opere implicanti un arco temporale nettamente superiore, in quanto intrinsecamente esposte alle fluttuazioni dei costi.
Nel caso di specie l’appaltatore non traeva peraltro alcun beneficio dal ricorso, da parte della Stazione appaltante, al finanziamento F.O.I., avendo semplicemente ottenuto di concorrere a una gara caratterizzata da un prezziario R.F.I. aggiornato al 2022 e rendendo pertanto insostenibile un’interpretazione tesa a escludere l’appalto dallo strumento compensativo invocato.
La mancata applicazione del comma 6- ter del cd. “Decreto Aiuti” si poneva altresì in contrasto con il principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, considerate le notevoli difficoltà dell’impresa nell’affrontare le rapide variazioni dei prezzi, idonee a impedire la realizzazione dell’opera nei tempi e nei modi previsti dalla lex specialis .
La ricorrente lamentava inoltre la violazione dei regolamenti UE 240/2021 e 241/2021, che, nell’istituire il dispositivo di ripresa e resilienza attuato nell’ordinamento interno mediante l’adozione del P.N.R.R., imponevano agli Stati Membri di garantire la celere e corretta realizzazione delle opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’interpretazione contraria all’applicazione dell’adeguamento straordinario violava altresì l’art. 3 della Carta fondamentale, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolezza.
Un’interpretazione della normativa in senso escludente si profilava senz’altro irragionevole, considerato che, a fronte della ratio sottesa all’art. 26 del cd. “Decreto Aiuti”, la non ammissione di un appalto originariamente finanziato attraverso il F.O.I. doveva ritenersi “ priva di qualsivoglia collegamento con la funzione del fondo citato, determinando conseguenze incoerenti con la stessa ratio della disposizione impugnata ”.
L’accesso al F.O.I. da parte di R.F.I. interveniva in ogni caso in data 2 marzo 2023, ossia in una fase successiva all’aggiornamento effettivo del prezziario posto a base di gara, avvenuto nel mese di maggio 2022 e che la committente utilizzava per tutte le gare indette successivamente a tale termine, incluse quelle relative a opere indifferibili. L’accesso al F.O.I., ad avviso della ricorrente, non determinava alcun beneficio particolare alla realizzazione dell’opera, tantomeno un vantaggio idoneo a escludere la commessa dalle disposizioni regolanti l’ulteriore adeguamento dei prezzi relative alle disposizioni lavorazioni per l’anno 2025, previsto per tutti gli appalti di lavori in corso di esecuzione, compresi quelli attinenti a opere “ordinarie”.
La ricorrente lamentava come la mancata applicazione del meccanismo di aggiornamento e compensazione di cui al comma 6- ter del cd. “Decreto Aiuti” comportasse l’irragionevole utilizzo della compensazione straordinaria per i soli appalti ordinari e non anche per le commesse concernenti opere indifferibili, con conseguente abbrivio a un quadro normativo contraddittorio e irrazionale e a una disparità di trattamento ritenuta illogica e iniqua, considerata la maggiore importanza delle opere indifferibili.
Ad avviso dell’appaltatrice, nella denegata ipotesi di esclusione da parte di questo T.R.G.A. dell’interpretazione costituzionalmente orientata suggerita nell’impugnazione, si rendeva necessario sollevare incidente di costituzionalità del comma 6- ter del cd. “Decreto Aiuti”, laddove interpretato nel senso di escludere dal meccanismo delle compensazioni gli appalti finanziati dal F.O.I.
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si costituivano in giudizio in data 20 novembre 2025 mentre il Commissario Straordinario e Organo Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituiva con distinto atto di data 5 gennaio 2026. Le Amministrazioni intimate depositavano quindi in data 5 gennaio 2026 memoria difensiva attraverso la quale contestavano la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, chiedendo in via principale in rito la declaratoria del loro difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata di merito, la reiezione dell’impugnazione in quanto inammissibile e comunque infondata.
4. In data 1 dicembre 2025 si costituiva in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., contestando a sua volta la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di irricevibilità o inammissibilità e comunque la sua reiezione. La resistente evidenziava come, in attuazione della normativa primaria, fosse intervenuto il D.P.C.M. del 28.07.2022, avente ad oggetto la disciplina attuativa riguardo all’assegnazione, in concreto, delle risorse da parte del F.O.I. Deduceva altresì come all’esito del procedimento amministrativo, disciplinato dal predetto decreto, il M.E.F. (cfr. decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 160 del 18.11.2022) avesse riconosciuto, nei confronti dell’appalto in controversia, l’importo di euro 42.377.632,05. La società resistente sottolineava quindi come tale somma integrasse, all’incirca, il 30% dell’importo stimato dell’appalto messo a gara.
5. In data 24 dicembre 2025 la ricorrente ICM S.p.A. formulava istanza di rinvio dell’udienza di discussione fissata per il giorno 28 gennaio 2026, evidenziando l’applicabilità al presente giudizio del rito ordinario.
6. A tale udienza, a seguito della rituale produzione di memoria difensive, la ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza di differimento in precedenza presentata riconoscendo l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 119 c.p.a. e, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, in adesione all’eccezione formulata dalla difesa di parte resistente R.F.I. S.p.A., rileva preliminarmente la tardività della produzione documentale offerta dalla ricorrente in sede di udienza di discussione del 26 gennaio 2026.
Trattasi, invero, di deposito intervenuto allorquando il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza contemplato dall’art. 73, comma 1 c.p.a. risultava già spirato, con la conseguenza che di tale documentazione non se ne potrà tenere conto ai fini della decisione della controversia in esame.
A tal proposito, deve escludersi la natura meramente ordinatoria dei termini per le produzioni documentali e la presentazione di memorie, essendo stato osservato come: “ detti termini abbiano natura perentoria, mirando a favorire il più completo contraddittorio scritto tra le parti, trovando tale rilievo riscontro nella previsione di cui all’art. 54, co. 1, dello stesso codice, che autorizza, previa specifica istanza, la presentazione tardiva di memorie e documenti in circostanze eccezionali ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 2026, n. 725).
La giurisprudenza amministrativa ha invero avuto modo di affermare reiteratamente come il termine di cui all’art. 73 rappresenti: “ l’unico termine perentorio previsto dal c.p.a. in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, il cui mancato rispetto determina pacificamente l’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 319; sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335) ” (Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 194; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 757; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 37). Va da sé che detta documentazione deve considerarsi tamquam non esset (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537; altresì T.R.G.A. Bolzano, 9 dicembre 2025, n. 325; idem 1 ottobre 2024, n. 223, 12 ottobre 2023, n. 302 e 24 luglio 2023, n. 258), non essendone prevista la formale espunzione dal fascicolo telematico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 582
Nel caso di specie deve inoltre escludersi la sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui all’art. 54 c.p.a. per l’autorizzazione alla produzione tardiva di documenti, tenuto conto della natura di quanto offerto, trattandosi invero della “tariffa prezzi R.F.I. edizione giugno 2022” nonché di un “elenco prezzi posto a base di gara”, ossia di documentazione di pronta e agevole reperibilità.
2. Ciò posto, il ricorso introduttivo è destituito di fondamento e deve essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
L’infondatezza nel merito dell’impugnazione presentata dalla ricorrente esime il Collegio dall’affrontare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze così come l’ulteriore eccezione di parziale inammissibilità dell’azione per omessa impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sulla riproposizione della riserva n. 12 in relazione ai S.A.L. n. 3 e n. 4, trattandosi di questioni assorbite dalla reiezione del ricorso.
3. L’oggetto del presente giudizio è essenzialmente incentrato sulla asserita irragionevolezza della scelta adottata dal legislatore nell’estromettere gli appalti di lavori, già beneficiari delle risorse del F.O.I., dal novero delle commesse destinatarie del rimedio compensativo incentrato sull’adeguamento dei S.A.L. in corso di esecuzione.
L’esclusione censurata dalla ricorrente si fonda tuttavia sull’inciso escludente contenuto nel comma 6- ter dell’art. 26 D.L. 50/2022, secondo cui l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6- bis è ammessa anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 “ che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 ”, ossia al cd. F.O.I.
Il tenore testuale della normativa citata, dunque, assume carattere dirimente in ordine all’inoperatività nel caso di specie del meccanismo di adeguamento straordinario anelato dalla ricorrente, considerata l’ammissione dell’appalto oggetto di disamina al cd. “F.O.I.”. Del resto, come desumibile dal comma 7 dell’art. 26 D.L. 50/2022, l’istituzione del F.O.I. trova il proprio fattore genetico nella necessità di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento UE 2021/240 e dal regolamento UE 2021/241. Il primo periodo del citato comma 7 recita invero testualmente: “ 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 ”.
Tale strumento consente pertanto di salvaguardare, per l’intera durata della fase esecutiva, il sinallagma contrattuale relativo a commesse di valenza strategica per la realizzazione degli obiettivi connessi al P.N.R.R., incidendo quindi in maniera diretta sull’importo stimato degli appalti ammessi alle risorse del fondo stesso.
In altri termini il F.O.I., intervenendo quale componente finanziaria dell’appalto al fine di contrastare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, assume la valenza di strumento preordinato alla salvaguardia della sostenibilità nell’intera fase esecutiva dell’opera ammessa.
A fronte di tali finalità, appare pertanto evidente la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore nell’escludere gli appaltatori beneficiari del F.O.I. dall’ulteriore strumento dell’aggiornamento compensativo dei S.A.L. di cui al comma 6- ter dell’art. 26 D.L. 50/2022, tesa a evitare una duplicazione delle misure di salvaguardia. Diversamente opinando, infatti, il privato appaltatore risulterebbe beneficiario di un indebito accrescimento, nella fase esecutiva, della somma a titolo di corrispettivo contemplata nel contratto di appalto, con conseguente pregiudizio del buon andamento dell’azione amministrativa in relazione al contenimento della spesa pubblica programmata per la realizzazione dell’intervento.
La giurisprudenza amministrativa condivisa da questo Collegio, in relazione a fattispecie per molti versi analoga a quella in esame, ha avuto modo di escludere profili di irragionevolezza nella scelta operata dal legislatore al fine di evitare indebite sovracompensazioni nei confronti di appalti di lavori già beneficiari di risorse preordinate a sopperire a eccezionali oscillazioni dei costi, statuendo nello specifico che: “ La lettura, in combinato disposto, delle norme appena enunciate, nel loro portato letterale e nella loro ratio , conduce alle seguenti conclusioni: a) per contratti come individuati agli articoli 6 bis e 6 ter , relativi a procedure con termine di presentazione delle offerte cadente nel periodo di emergenza pandemica, il meccanismo revisionale previsto dalla normativa eccezionale prevede l’applicazione, agli stati di avanzamento, dei prezzari aggiornati, ma solo ove i contratti non abbiano avuto accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. L’esclusione di questi contratti dall’eccezionale meccanismo revisionale trova la sua ratio nella circostanza che l’accesso al Fondo, consentendo alla stazione appaltante di intervenire ex ante al fine di far fronte alle oscillazioni in aumento dei prezzi, incide sull’importo a base d’asta e, dunque, sulla stessa previsione di spesa per la commessa, favorendo il finanziamento di quadri economici adeguati alle previsioni di aumento dei prezzi … D’altronde, proprio al fine di evitare una sovracompensazione degli aumenti, il legislatore, ragionevolmente, ha riservato il meccanismo compensativo di cui all’articolo 29 citato ai soli contratti non rientranti fra quelli di cui ai commi 6 bis e 6 ter , essendo per questi previsto una specifica modalità di adeguamento del prezzo sugli stati di avanzamento ovvero una modalità di finanziamento, tramite il FOI, idonea ad assicurare all’appalto, ex ante , risorse adeguate alla prospettiva di aumento dei prezzi ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. 4- ter , 24 dicembre 2025, n. 23690).
Del resto, l’inequivoco tenore testuale dell’inciso escludente “ che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 ” utilizzato dal legislatore non consente di addivenire a diverse soluzioni ermeneutiche, di fatto vincolando le Stazioni appaltanti a rigettare le pretese degli appaltatori già beneficiati dalle risorse del F.O.I. Sotto questo profilo, è appena il caso di evidenziare come le misure approntate dall’art. 26 del cd. “Decreto Aiuti” rappresentino misure di natura eccezionale, in quanto deroganti al principio di immodificabilità del corrispettivo dedotto nel contratto di appalto.
Il Consiglio di Stato, proprio sulla scorta del carattere eccezionale di tali disposizioni, ha avuto modo escluderne l’estensione analogica in applicazione del divieto sancito dall’art. 14 disp. prel. c.c., statuendo nello specifico che: “ Non può, poi, neppure predicarsi l’applicazione al caso in scrutinio delle norme in tema di revisione previste dalla legislazione speciale (e, segnatamente, dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25 e dal D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34 e dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91 in tema di emergenza da Covid-19). Detta operazione ermeneutica si tradurrebbe, infatti, come condivisibilmente statuito in primo grado, in una vera e propria estensione in via analogica della disciplina, vietata ex art. 14 disp. prel. c.c. in ragione della natura eccezionale delle previsioni in parola ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 febbraio 2023, n. 1844; richiamata da Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 7779; sulla natura eccezionale delle disposizioni oggetto di disamina cfr. altresì T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 aprile 2023, n. 6520).
4. Destituite di fondamento si profilano altresì le doglianze afferenti la non corretta applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi di cui all’art. 29 del D.L. 4/2022 in relazione all’omessa adozione del relativo decreto attuativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti previsto dai commi 1 lett. b) e 2 della medesima disposizione.
Il Collegio osserva come l’adozione del decreto richiamato dalla ricorrente sia espressamente esclusa dall’art. 26, comma 6- sexies del D.L. 50/2022, a tenore del quale: “ 6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ”.
Ne consegue pertanto l’irrilevanza delle censure prospettate in tal senso dalla ricorrente.
5. Né possono condividersi le censure di costituzionalità prospettate dalla ricorrente, risultando invero le asserite violazioni degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione manifestamente infondate.
Quanto alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Costituzione derivante dalla distinta disciplina riservata agli appaltatori di opere “indifferibili” rispetto ad altre tipologie di commesse, deve rilevarsi come il costante orientamento adottato dalla giurisprudenza costituzionale sia pacifico nel ritenere che: “ si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile in tali casi la discrezionalità del legislatore (sentenze n. 136 e n. 35 del 2004, n. 208 del 2002, ordinanza n. 168 del 2001) ” (Corte Costituzionale, sent. n. 340 del 12 novembre 2004).
Nel caso di specie, gli appalti di lavori beneficiari del F.O.I. versano in situazione diversa dagli appalti destinatari del rimedio dell’aggiornamento del S.A.L., trattandosi di opere che, a differenza di queste ultime, fruiscono di uno strumento teso a operare con risorse approntate in sede d’importo stimato dell’appalto. In altri termini, il F.O.I. riveste valenza strutturale, in quanto destinato a intervenire sin dal momento della procedura di gara in ambito P.N.R.R., garantendo all’appaltatore una tutela dall’oscillazione dei costi dei fattori produttivi impiegati nella fase esecutiva dell’appalto.
Il fondo F.P.O., in quanto operante non già a monte della procedura di gara, quanto piuttosto in occasione della copertura dei S.A.L. al fine di supportare l’impegno finanziario delle Stazioni appaltanti, non riveste per contro alcuna valenza strutturale. Trattasi, di tutta evidenza, di fondo finalizzato a circoscrivere la propria azione nella contingenza degli stati di avanzamento dei lavori, non occupandosi pertanto della stabilità e sostenibilità dei costi dell’intervento per l’intera durata dello stesso.
A fronte della specifica disciplina riservata per le opere indifferibili, deve pertanto escludersi che la mancata inclusione delle stesse nell’ambito degli strumenti previsti per le opere aventi accesso al F.P.O. si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza, non potendosi ritenere che gli appalti di lavori beneficianti del F.O.I. siano assoggettati a una disciplina di sfavore rispetto al novero degli appalti fruitori del rimedio dell’aggiornamento dei S.A.L.
Del resto, l’esclusione di profili di irragionevolezza nell’inciso escludente adottato dal legislatore è stata già evidenziata dal citato arresto giurisprudenziale di cui a T.A.R. Lazio n. n. 23690/2025, laddove risulta valorizzato l’intervento ex ante del F.O.I. proprio al fine di fare fronte alle oscillazioni in aumento dei prezzi, in maniera tale da incidere sull’importo a base d’asta e, conseguentemente, sulla stessa previsione di spesa per la commessa.
Parimenti infondati si profilano i rilievi di incostituzionalità afferenti l’asserito contrasto con il principio di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione. Invero, la ritenuta violazione del principio di libera iniziativa economica contrasta in realtà con l’effettiva funzione operata dal F.O.I. nei termini sopra prospettati, ossia di misura di aiuto preordinata a tutelare la sostenibilità dell’intero processo realizzativo dell’opera. A ben vedere il mancato accesso degli appalti beneficiari del F.O.I. agli strumenti di adeguamento dei S.A.L., lungi dal conculcare l’iniziativa economica degli operatori economici, rappresenta una limitazione finalizzata a evitare un indebito cumulo di misure di aiuto, con conseguente lesione del principio della libera concorrenza. Il recepimento dell’approccio ermeneutico sollecitato dalla ricorrente si risolverebbe invero in un illecito accrescimento, nella fase esecutiva dell’opera, del corrispettivo dedotto in contratto, già predeterminato nella fase di aggiudicazione della procedura di affidamento.
L’inciso escludente, dunque, assolve alla funzione di uniformare le misure straordinarie di aiuto, limitando la duplicazione di finanziamenti pubblici in maniera tale da evitare che per la medesima commessa l’appaltatore possa accedere sia al F.O.I., sia all’aggiornamento dei S.A.L.
Le considerazioni che precedono consentono altresì di superare agevolmente i dedotti profili di contrasto con il disposto di cui all’art. 97 della Costituzione in relazione alla censurata violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, articolati attraverso una prospettazione tanto ellittica da rasentare l’inammissibilità per genericità.
Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento, unitamente agli atti connessi, resiste alle censure prospettate dai ricorrenti.
6. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese di Italferr S.p.A., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei termini indicati in motivazione.
Condanna la ricorrente Icm S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Commissario Straordinario e Organo Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intesi come una parte, nonché di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Nulla sulle spese di Italferr S.p.A., non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ST ER, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
AN HE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN HE | ST ER |
IL SEGRETARIO