Articolo 2 della Legge 21 novembre 1950, n. 897
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 dicembre 1950
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Versione
21 giugno 2012
Art. 2.

La Fondazione ha per iscopo, in linea principale, di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza in tutte le sue forme, mediante il potenziamento dell'Istituto "Giannina Gaslini", costituito dallo stesso fondatore ed eretto in ente morale con regio decreto 5 settembre 1940.
All'uopo la Fondazione gestira' il suo patrimonio e devolvera' al detto Istituto le proprie rendite, salvo le particolari destinazioni previste dallo statuto e, occorrendo, cespiti del patrimonio stesso. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita' giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 . A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 , cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897 , con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione".
Entrata in vigore il 21 giugno 2012