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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1991/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Benedetto ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Forenza, alla via Convento n.
200, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 30.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stata ricoverata in
1 data 24.02.2023 per essere sottoposta ad intervento;
che seguiva un periodo di riabilitazione con prima visita per la rimozione dei punti di sutura al 15/03/2023
e successivo periodo di guarigione;
che, per il tramite del medico curante, inoltrava certificato di malattia telematico per il periodo dal 27/02/2023 al
31/03/2023, indicando quale indirizzo per la reperibilità quello di residenza, ossia Corso Grande Umberto I n. 184 del Comune di Forenza;
che nel corso della convalescenza non poteva muoversi per la natura dell'intervento subito ed aveva trascorso tutto il periodo presso la propria abitazione in Forenza al Corso Grande
Umberto I n. 184.; che il giorno 04/03/2023 alle ore 10:30 veniva effettuata da parte dell' visita di controllo domiciliare, ma il medico fiscale, piuttosto che CP_1 recarsi presso la abitazione della ricorrente sita al Corso Grande Umberto I, 184 si recava in altra abitazione e precisamente al civico 148 della medesima strada;
che, non trovando nessuno ne attestava l'assenza e rilasciava nella cassetta postale del civico 148 l'avviso con invito alla ricorrente a presentarsi per la visita medica presso il Centro medico legale di Melfi, sede di Via Foggia, per il CP_1 giorno 06/03/2023; che la ricorrente non si presentava alla visita presso il centro medico di Melfi perché ignara della visita domiciliare effettuata dal medico fiscale e dell'avviso rilasciato nella cassetta postale del civico 148; che veniva a conoscenza della visita fiscale effettuata il 04/03/2023 solo nel mese di aprile
2023, quando la sig.ra nel ritirare la posta della madre anziana Persona_1
residente in [...]al Corso Grande Umberto I n. 148, trovava Parte_2 nella cassetta postale l'avviso di presentazione rilasciato dal medico il
04/03/2023 e lo consegnava alla ricorrente;
che, con provvedimento del
29/03/2023, l' negava l'indennità di malattia poiché l'assenza alla visita CP_1 domiciliare del 04/03/2023 ed alla visita di controllo del giorno 06/03/2023 venivano ritenute ingiustificate;
che contro tale provvedimento in data
20/04/2023 presentava ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS di Potenza, rigettato con provvedimento del 06/07/2023 delibera n. 237859.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' , adiva Controparte_2 il Tribunale e domandava di accogliere la domanda e per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, a favore della CP_1 ricorrente, dell'indennità di malattia nel periodo richiesto, oltre interessi legali e
2 rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto;
con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
Non si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto all'indennità di malattia per il periodo dal 27/02/2023 al 31/03/2023, deducendo che l'assenza alla visita di controllo e la successiva mancata presentazione presso la sede CP_1 siano riconducibili alla negligenza del medico fiscale.
A sostegno delle proprie deduzioni e rivendicazioni ha depositato agli atti: certificato di residenza;
avviso di assenza con invito a visita medica del
04/03/2023; certificato di dimissioni ospedaliere;
certificato di malattia telematico;
provvedimento del 06/07/2023 delibera n. 237859 del Comitato
Provinciale dell' di Potenza;
rigetto della richiesta di indennità di malattia e CP_1 ricevuta di presentazione ricorso amministrativo.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, malgrado ritualmente evocata, tanto che all'udienza del 19 dicembre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Sulla materia oggetto del presente giudizio, giova richiamare la Suprema Corte che, orientamento costante, al quale si ritiene di dare continuità, ha statuito: “In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, è da ritenere che il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all'esigenza di garantire funzionalità ad un apparato diretto ad assicurare
3 interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno, sia al principio generale di correttezza e buona fede. Pertanto, sul lavoratore grava un obbligo di diligenza proporzionata alla situazione tutelata, che gli impone un ragionevole onere di reperibilità e richiede, in caso di indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio, che egli ne dia tempestiva comunicazione all'organo di controllo” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15766 del 9.11.2002) ed ancora, più di recente, “In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia
l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3294 del 19.02.2016).
Orbene dalla richiamata giurisprudenza emerge che durante le visite mediche di controllo il lavoratore assente per malattia abbia un generale dovere di collaborazione e, più in generale, di diligenza.
Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che: 1) il comportamento della parte ricorrente sia stato conforme al principio della buona fede e correttezza, atteso che appare correttamente indicato nel certificato di malattia telematico per il periodo dal 27/02/2023 al
31/03/2023, quale indirizzo per la reperibilità, quello di residenza, ossia Corso
Grande Umberto I n. 184 del Comune di Forenza;
2) l'assenza alla visita domiciliare del 04/03/2023 ed alla visita di controllo del giorno 06/03/2023 appaiono riconducibili all'errore in cui è incorso il medico fiscale, recatosi presso l'abitazione di Corso Grande Umberto I n. 148 di proprietà della sig.ra in luogo di quella della ricorrente sita al numero civico 184 Parte_2 sempre di Corso Grande Umberto I.
Per quanto esposto, atteso che l'errore nell'indirizzo che ha compromesso l'accertamento dello stato di malattia sia riconducibile esclusivamente al medico fiscale, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal 27/02/2023 al 31/03/2023 con
4 condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al conseguente CP_1 pagamento, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1 il 30.06.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal 27/02/2023 al 31/03/2023 con condanna dell' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al conseguente pagamento, oltre accessori come per legge;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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