Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.06.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14869/2024,
TRA
nato a [...] il [...] (C.f. ), residente Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Ettore Bellini nr. 33 elett.te dom.to in Napoli al C.so Meridionale nr. 51 presso lo studio dell'avv. Anna Moretto che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), giusta procura C.F._2 generale alle liti del 23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 ,a rogito notaio in FIUMICINO-distretto notarile di Roma - ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla CP_1
Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. t. Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito.
1
Con ricorso depositato il 25.6.2024, la parte ricorrente ha contestato la richiesta di CP_ pagamento formulata dall' per un presunto indebito di euro 594,84 relativo a ratei di assegno mensile di invalidità parziale dal gennaio al febbraio 2021. CP_ L' ha, invece, ritenuto sussistente l'indebito e ha domandato il rigetto del ricorso. La causa è stata, poi, decisa ex art 127 ter cpc all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento
1
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
CP_2
Cass. SU 18046/2010).
Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui.
A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non abbia CP_1 specificato o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto.
Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato". Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere modificativo o CP_1 estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost.
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804).
In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell' alla ripetizione di CP_1 prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Si appalesa, pertanto, priva di pregio l'eccezione attorea relativa alla genericità della CP_ comunicazione dell' 4 Quanto ai fatti, è pacifico che la parte ricorrente è stata titolare dell'assegno mensile di invalidità parziale dal 2016, confermato alla visita di revisione del settembre 2018 e sospeso in seguito alla revisione del 21 dicembre 2020, essendo stato giudicato invalido nella misura del 60%. Il ricorrente ha, dunque, depositato un ricorso giudiziario (atp) recante n. 7472/2021 presso questo ufficio, domandando l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno, conclusosi con omologa positiva, atteso l'accertamento dell'invalidità dell'80% dal 21 dicembre 2020 (cfr. provvedimento del Tribunale del 18-21 Marzo 2022 allegato). L'istituto, con comunicazione datata 8 Aprile 2022, ha provveduto alla liquidazione della prestazione, corrispondendo l'importo di euro 5.075,70 per i ratei dal gennaio 2021 al 30
Aprile 2022. CP_ Con nota del 6 giugno 2024, impugnata nel presente giudizio, l' ha ritenuto indebita la somma di euro 594,84, percepita sulla prestazione di invalidità civile per il periodo dal CP_ gennaio al febbraio 2021; la motivazione dell'indebito è stata configurata dall' nell'assenza a visita di revisione fissata a dicembre 2020. CP_ Ebbene, nell'atto introduttivo, il ricorrente ha contestato la motivazione indicata dall' in quanto effettivamente - come risulta dal verbale di revisione allegato - l'istante si è presentato a visita medica e giudicato invalido al 60% dal 21 dicembre 2020 (giudizio poi impugnato con riconoscimento - come già indicato - del requisito sanitario dell'80% con omologa del marzo 2022).
L'ente previdenziale, nella memoria difensiva depositata in data 10 gennaio 2025, ha poi individuato una diversa motivazione dell'indebito, avendo riferito di avere pagato due volte i ratei di gennaio e febbraio 2021; precisamente, una prima volta, alla scadenza degli stessi ratei e quindi antecedentemente alla comunicazione della nota del 5 Febbraio 2021, allegata CP_ dalla parte ricorrente con note del 27 Febbraio 2025, ove l' aveva comunicato la revoca dell'assegno, e, una seconda volta, dopo la comunicazione dell'8 Aprile 2022 di riconoscimento del credito pari ad euro 5.075,70 per i ratei dal gennaio 2021 all'aprile
2022. A fronte di tale motivazione, la parte ricorrente ha lamentato la novità della causale rispetto a quanto comunicato in fase stragiudiziale, ma non ha contestato la duplice elargizione della somma di euro 594,84 per i ratei di gennaio e febbraio 2021.
Non può, dunque, che ritenersi indebita la corresponsione.
Per completezza, va osservato che, difformemente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, non vi è stata lesione del diritto di difesa, attesa la concessione di un termine per il deposito di note, al fine di consentire all'istante di prendere posizione su quanto indicato dall'ente.
5 CP_ Occorre, allora, verificare se le somme pretese dall' siano o meno ripetibili. Secondo il ricorrente, i ratei sarebbero irripetibili in quanto corrisposti prima della comunicazione della visita di revisione. CP_ Ebbene, come già rilevato, l' in giudizio non si è doluto del pagamento effettuato nel 2021, bensì del secondo pagamento effettuato dopo la nota dell'8.4.2022 per lo stesso titolo.
In tal caso, non vi è alcun affidamento da parte del ricorrente sulla debenza delle somme proprio perché già corrisposte almeno un anno prima. 6
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
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Le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la diversità di motivazione formulata dall'ente previdenziale tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Si comunichi. NAPOLI, 10/06/2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante