TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2841/2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2841/2025
Il giudice, visti gli atti e le note depositate dalle parti, rilevato che la si è costituita in giudizio con comparsa del 29.9.2025, CP_1 revoca la relativa dichiarazione di contumacia e pronuncia sentenza allegata al presente verbale, omettendone la lettura trattandosi di udienza cartolare.
Si comunichi.
Modena, 30.10.2025
Il Giudice
DR GN
1 di 7 N. R.G. 2841/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR GN, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2841/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORE' Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 11 00195 ROMA presso il difensore avv. LORE' GIUSEPPE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1 DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI, 6 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA Controparte_3 P.IVA_2 MO e dell'avv. MAINI STEFANO, PIAZZA C/O AVVOCATURA CIVICA DEL COMUNE DI MODENA - PIAZZA GRANDE, 16 elettivamente domiciliato in CP_2 PIAZZA GRANDE, 16, presso il difensore avv. ZACCARIA MO CP_2 APPELLATO/I OGGETTO: Appello in tema di opposizione a sanzioni amministrative per circolazione in ZTL con veicolo elettrico.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in condivisione di quanto in atto argomentato e offerto e previa fissazione con apposito decreto dell'udienza ex art. 437 c.p.c.: I. accogliere il presente appello;
II. per l'effetto di quanto sopra e in riforma della sentenza del Giudice di Pace Civile di Modena, Dott.ssa Nadia Trifirò, n. 35/2025, accertare e dichiarare la nullità o, comunque, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione del Prefetto della Provincia di nn. 12664 e 12686 e, a ogni CP_2
2 di 7 buon conto, dei sottesi verbali di accertamento di violazione del c.d.s. del nn. Controparte_3 Z 7513919 (Reg. n. 23118529/2023) e Z 7519882 (Reg. n. 23143112/2023) ovvero e in subordine, nel denegato e non creduto caso in cui non fosse accolta codesta domanda, accertare e dichiarare che l'appellante debba corrispondere al Ente in ultimo percettore degli Controparte_3 importi di cui alle infrazioni che ci occupano, le sanzioni amministrative pecuniarie portate dai processi verbali nn. Z 7513919 (Reg. n. 23118529/2023) e Z 7519882 (Reg. n. 23143112/2023) nel loro importo minimo edittale;
III. condannare gli appellati al pagamento in favore dell'esponente e, per lui, del sottoscritto procuratore dichiaratosi in prime cure antistatario, degli esborsi e delle competenze, in uno agli accessori e agi oneri di legge, del procedimento R.G. n. 2893/2024da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche ovvero disporre la compensazione delle spese del primo grado per le ragioni subordinate esplicate in narrativa;
IV. condannare i resistenti al pagamento in favore dell'appellante e, per lui, dello scrivente difensore che si dichiara anche in questo caso antistatario, degli esborsi e delle competenze, in uno agli accessori e agi oneri di legge, della corrente procedura da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche”.
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ovvero comunque estromettere dal Controparte_3 processo il dichiarando inammissibili o rigettando le domande contro di esso Controparte_3 proposte con il ricorso in appello;
in ogni caso, con condanna a compensi e spese di causa, diritti, onorari e oneri come per legge compresi”.
: Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado meglio indicata in epigrafe. Vinte le spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Signor ha ricevuto i verbali nn. Z 7513919 e Z 7519882 del per Pt_1 Controparte_3 circolazione in ZTL con veicolo elettrico targato GB728TD nelle date del 26.7.2023 e 6.9.2023.
Dopo il rigetto dell'opposizione amministrativa, il Prefetto ha emesso le ordinanze-ingiunzione nn.
12664 e 12686 del 24.4.2024.
Il ricorrente ha quindi proposto opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 dinanzi al Giudice di Pace
(R.G. 2893/2024), sostenendo il diritto alla libera circolazione in ZTL dei veicoli elettrici ai sensi dell'art. 7, comma 9-bis, Codice della Strada.
Nel giudizio si sono costituiti il e la , eccependo la necessità di Controparte_3 CP_1 preventiva comunicazione secondo l'ordinanza comunale PG129434/2013.
3 di 7 Con sentenza n. 35/2025 del 20.1.2025, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, ritenendo necessaria la preventiva autorizzazione nonostante la natura elettrica del veicolo.
L'appellante ha impugnato tale pronuncia con ricorso dell'11.6.2025, deducendo violazione dell'art. 7, comma 9-bis, c.d.s., dell'art. 3 L. 689/1981 e dell'art. 91 cpc.
Si è costituito il eccependo il difetto di legittimazione passiva e ribadendo la Controparte_3 correttezza del proprio operato.
La si è costituita a sua volta con comparsa depositata in data 29 settembre Controparte_2
2025, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 29 settembre 2025, il giudice ha concesso termine per il deposito di note conclusionali;
all'udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
§§§§§§§
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la controversia può essere definita direttamente nel merito, senza necessità di esaminare la questione della legittimazione sollevata dal Controparte_3 per ragioni di economia processuale, risultando più agevole e immediata la decisione dell'appello nel merito secondo il principio della ragione più liquida.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato.
Deve rilevarsi come l'appellante con l'impugnazione proposta non ha contestato l'avvenuto transito del proprio mezzo nella zona a traffico limitato di bensì la violazione della norma di cui CP_2 all'art. 7, comma 9-bis, del Codice della Strada.
Orbene, è vero che l'art. 7, comma 9-bis c.d.s. nella formulazione inserita dall'art. 1, comma 103,
L. 30 dicembre 2018, n. 145, entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, dispone che: "nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida", ma è anche vero che con l'ordinanza PG129434 del 30.10.2013 il di ha posto l'obbligo di comunicazione della targa ai soggetti che intendono CP_3 CP_2 accedere alla zona ZTL.
Tale ordinanza PG129434/2013 non deve essere disapplicata in quanto non in contrasto con detta normativa sopravvenuta.
La legge, infatti, si limita a consentire l'accesso alle vetture elettriche in zona ZTL senza necessità di autorizzazione e contrassegno rilasciato dall'ente territoriale.
In tal senso, l'ordinanza non appare affatto contra legem, limitandosi la P.A. ad onerare le parti di comunicare dei dati al fine di potere legittimamente esercitare un controllo sul transito dei veicoli
4 di 7 in possesso dei requisiti. In altri termini, l'onere di comunicazione previsto dall'ordinanza comunale non costituisce una limitazione contra legem dell'invocata norma di cui all'art. 7, comma 9-bis,
C.d.S., ma deve ritenersi, piuttosto, una integrazione regolamentare praeter legem, pienamente consentita, con la quale il ha inteso regolare, in concreto, il riconoscimento dei Controparte_3 veicoli elettrici da parte dei sistemi di controllo;
tale potere di integrazione regolamentare risulta espressamente previsto dall'art. 7 TUEL, in base al quale "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".
3. Nel caso in esame, il regolamento comunale adottato con ordinanza PG129434 del 2013 risulta pienamente legittimo in quanto, da un lato, non determina il venir meno del libero accesso dei veicoli elettrici alle ZTL, e dunque non contrasta con il principio fissato dall'art. 7, comma 9-bis,
C.d.S; dall'altro lato, l'onere di previa comunicazione risulta giustificato e finalizzato al corretto esercizio delle funzioni di controllo da parte dell'Ente gestore. Obbligo di comunicazione che peraltro è adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale del (e quindi agevolmente CP_3 conoscibile anche da chi non risiede nel comune di . CP_2
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di merito che ha chiarito come la delibera comunale che prevede l'obbligo di comunicazione preventiva della targa per i veicoli elettrici non costituisce una limitazione del diritto di libero accesso alle ZTL, ma rappresenta una misura organizzativa finalizzata al corretto esercizio delle funzioni di controllo (Cfr. ad es. Tribunale civile
Roma sentenza n. 12865 del 31 luglio 2024).
4. Come correttamente sottolineato dalla tale regolamentazione è adottata CP_2 CP_2 nel quadro del potere riconosciuto ai Comuni dall'art. 7, comma 9, C.d.S., il quale consente di delimitare le zone a traffico limitato tenendo conto non soltanto della tutela della salute e della salubrità dell'aria, ma anche di altri interessi pubblici, quali la sicurezza della circolazione, l'ordine pubblico e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale. È quindi legittimo che il CP_3 disciplini le modalità di accesso anche per i veicoli a propulsione elettrica, i quali, pur non incidendo sulle emissioni inquinanti, possono comunque interferire con tali ulteriori interessi pubblici. In questa prospettiva, l'onere di preventiva comunicazione della targa – previsto
5 di 7 dall'ordinanza del 2013 – costituisce una misura organizzativa funzionale al controllo e alla gestione del traffico, e non un limite al diritto di accesso dei veicoli elettrici.
L'espressione «accesso libero» contenuta nel comma 9-bis deve, pertanto, intendersi nel senso di esenzione da oneri economici, non già come possibilità di ingresso indiscriminato e privo di qualsiasi forma di regolamentazione o tracciabilità.
Ne deriva che l'ordinanza comunale in esame, lungi dall'introdurre un vincolo contra legem, rappresenta una legittima specificazione praeter legem delle modalità di accesso, coerente con i principi di cui all'art. 7 TUEL e con l'assetto complessivo della normativa sulla circolazione nelle
ZTL.
6. Non sussiste inoltre l'esimente della buona fede invocata dall'appellante. Detta esimente rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge.
Nel caso di specie, l'appellante non ha dimostrato di aver utilizzato l'ordinaria diligenza per acquisire le informazioni necessarie circa le modalità di accesso alla ZTL, informazioni facilmente reperibili sul sito istituzionale del (anche da parte di soggetto non residente). Controparte_3
7. Infondato risulta altresì il gravame in ragione della presunta violazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto la sentenza del Giudice di Pace impugnata non contiene condanna alle spese a carico dell'appellante.
8. Per quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss. modd. (stante la natura documentale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad € 366,00, con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
Infine, ex art. 13 comma 1-quater T.U. spese di giustizia, occorre dichiarare che l'appellante è tenuto al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro il e la : Controparte_3 Controparte_2
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 di 7 2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 in favore delle controparti che liquida, per ciascuna di esse, in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario pese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR
30.05.2002, n. 115.
Modena, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. DR GN
7 di 7
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2841/2025
Il giudice, visti gli atti e le note depositate dalle parti, rilevato che la si è costituita in giudizio con comparsa del 29.9.2025, CP_1 revoca la relativa dichiarazione di contumacia e pronuncia sentenza allegata al presente verbale, omettendone la lettura trattandosi di udienza cartolare.
Si comunichi.
Modena, 30.10.2025
Il Giudice
DR GN
1 di 7 N. R.G. 2841/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR GN, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2841/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORE' Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 11 00195 ROMA presso il difensore avv. LORE' GIUSEPPE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1 DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI, 6 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA Controparte_3 P.IVA_2 MO e dell'avv. MAINI STEFANO, PIAZZA C/O AVVOCATURA CIVICA DEL COMUNE DI MODENA - PIAZZA GRANDE, 16 elettivamente domiciliato in CP_2 PIAZZA GRANDE, 16, presso il difensore avv. ZACCARIA MO CP_2 APPELLATO/I OGGETTO: Appello in tema di opposizione a sanzioni amministrative per circolazione in ZTL con veicolo elettrico.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in condivisione di quanto in atto argomentato e offerto e previa fissazione con apposito decreto dell'udienza ex art. 437 c.p.c.: I. accogliere il presente appello;
II. per l'effetto di quanto sopra e in riforma della sentenza del Giudice di Pace Civile di Modena, Dott.ssa Nadia Trifirò, n. 35/2025, accertare e dichiarare la nullità o, comunque, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione del Prefetto della Provincia di nn. 12664 e 12686 e, a ogni CP_2
2 di 7 buon conto, dei sottesi verbali di accertamento di violazione del c.d.s. del nn. Controparte_3 Z 7513919 (Reg. n. 23118529/2023) e Z 7519882 (Reg. n. 23143112/2023) ovvero e in subordine, nel denegato e non creduto caso in cui non fosse accolta codesta domanda, accertare e dichiarare che l'appellante debba corrispondere al Ente in ultimo percettore degli Controparte_3 importi di cui alle infrazioni che ci occupano, le sanzioni amministrative pecuniarie portate dai processi verbali nn. Z 7513919 (Reg. n. 23118529/2023) e Z 7519882 (Reg. n. 23143112/2023) nel loro importo minimo edittale;
III. condannare gli appellati al pagamento in favore dell'esponente e, per lui, del sottoscritto procuratore dichiaratosi in prime cure antistatario, degli esborsi e delle competenze, in uno agli accessori e agi oneri di legge, del procedimento R.G. n. 2893/2024da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche ovvero disporre la compensazione delle spese del primo grado per le ragioni subordinate esplicate in narrativa;
IV. condannare i resistenti al pagamento in favore dell'appellante e, per lui, dello scrivente difensore che si dichiara anche in questo caso antistatario, degli esborsi e delle competenze, in uno agli accessori e agi oneri di legge, della corrente procedura da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche”.
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ovvero comunque estromettere dal Controparte_3 processo il dichiarando inammissibili o rigettando le domande contro di esso Controparte_3 proposte con il ricorso in appello;
in ogni caso, con condanna a compensi e spese di causa, diritti, onorari e oneri come per legge compresi”.
: Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado meglio indicata in epigrafe. Vinte le spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Signor ha ricevuto i verbali nn. Z 7513919 e Z 7519882 del per Pt_1 Controparte_3 circolazione in ZTL con veicolo elettrico targato GB728TD nelle date del 26.7.2023 e 6.9.2023.
Dopo il rigetto dell'opposizione amministrativa, il Prefetto ha emesso le ordinanze-ingiunzione nn.
12664 e 12686 del 24.4.2024.
Il ricorrente ha quindi proposto opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 dinanzi al Giudice di Pace
(R.G. 2893/2024), sostenendo il diritto alla libera circolazione in ZTL dei veicoli elettrici ai sensi dell'art. 7, comma 9-bis, Codice della Strada.
Nel giudizio si sono costituiti il e la , eccependo la necessità di Controparte_3 CP_1 preventiva comunicazione secondo l'ordinanza comunale PG129434/2013.
3 di 7 Con sentenza n. 35/2025 del 20.1.2025, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, ritenendo necessaria la preventiva autorizzazione nonostante la natura elettrica del veicolo.
L'appellante ha impugnato tale pronuncia con ricorso dell'11.6.2025, deducendo violazione dell'art. 7, comma 9-bis, c.d.s., dell'art. 3 L. 689/1981 e dell'art. 91 cpc.
Si è costituito il eccependo il difetto di legittimazione passiva e ribadendo la Controparte_3 correttezza del proprio operato.
La si è costituita a sua volta con comparsa depositata in data 29 settembre Controparte_2
2025, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 29 settembre 2025, il giudice ha concesso termine per il deposito di note conclusionali;
all'udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
§§§§§§§
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la controversia può essere definita direttamente nel merito, senza necessità di esaminare la questione della legittimazione sollevata dal Controparte_3 per ragioni di economia processuale, risultando più agevole e immediata la decisione dell'appello nel merito secondo il principio della ragione più liquida.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato.
Deve rilevarsi come l'appellante con l'impugnazione proposta non ha contestato l'avvenuto transito del proprio mezzo nella zona a traffico limitato di bensì la violazione della norma di cui CP_2 all'art. 7, comma 9-bis, del Codice della Strada.
Orbene, è vero che l'art. 7, comma 9-bis c.d.s. nella formulazione inserita dall'art. 1, comma 103,
L. 30 dicembre 2018, n. 145, entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, dispone che: "nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida", ma è anche vero che con l'ordinanza PG129434 del 30.10.2013 il di ha posto l'obbligo di comunicazione della targa ai soggetti che intendono CP_3 CP_2 accedere alla zona ZTL.
Tale ordinanza PG129434/2013 non deve essere disapplicata in quanto non in contrasto con detta normativa sopravvenuta.
La legge, infatti, si limita a consentire l'accesso alle vetture elettriche in zona ZTL senza necessità di autorizzazione e contrassegno rilasciato dall'ente territoriale.
In tal senso, l'ordinanza non appare affatto contra legem, limitandosi la P.A. ad onerare le parti di comunicare dei dati al fine di potere legittimamente esercitare un controllo sul transito dei veicoli
4 di 7 in possesso dei requisiti. In altri termini, l'onere di comunicazione previsto dall'ordinanza comunale non costituisce una limitazione contra legem dell'invocata norma di cui all'art. 7, comma 9-bis,
C.d.S., ma deve ritenersi, piuttosto, una integrazione regolamentare praeter legem, pienamente consentita, con la quale il ha inteso regolare, in concreto, il riconoscimento dei Controparte_3 veicoli elettrici da parte dei sistemi di controllo;
tale potere di integrazione regolamentare risulta espressamente previsto dall'art. 7 TUEL, in base al quale "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".
3. Nel caso in esame, il regolamento comunale adottato con ordinanza PG129434 del 2013 risulta pienamente legittimo in quanto, da un lato, non determina il venir meno del libero accesso dei veicoli elettrici alle ZTL, e dunque non contrasta con il principio fissato dall'art. 7, comma 9-bis,
C.d.S; dall'altro lato, l'onere di previa comunicazione risulta giustificato e finalizzato al corretto esercizio delle funzioni di controllo da parte dell'Ente gestore. Obbligo di comunicazione che peraltro è adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale del (e quindi agevolmente CP_3 conoscibile anche da chi non risiede nel comune di . CP_2
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di merito che ha chiarito come la delibera comunale che prevede l'obbligo di comunicazione preventiva della targa per i veicoli elettrici non costituisce una limitazione del diritto di libero accesso alle ZTL, ma rappresenta una misura organizzativa finalizzata al corretto esercizio delle funzioni di controllo (Cfr. ad es. Tribunale civile
Roma sentenza n. 12865 del 31 luglio 2024).
4. Come correttamente sottolineato dalla tale regolamentazione è adottata CP_2 CP_2 nel quadro del potere riconosciuto ai Comuni dall'art. 7, comma 9, C.d.S., il quale consente di delimitare le zone a traffico limitato tenendo conto non soltanto della tutela della salute e della salubrità dell'aria, ma anche di altri interessi pubblici, quali la sicurezza della circolazione, l'ordine pubblico e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale. È quindi legittimo che il CP_3 disciplini le modalità di accesso anche per i veicoli a propulsione elettrica, i quali, pur non incidendo sulle emissioni inquinanti, possono comunque interferire con tali ulteriori interessi pubblici. In questa prospettiva, l'onere di preventiva comunicazione della targa – previsto
5 di 7 dall'ordinanza del 2013 – costituisce una misura organizzativa funzionale al controllo e alla gestione del traffico, e non un limite al diritto di accesso dei veicoli elettrici.
L'espressione «accesso libero» contenuta nel comma 9-bis deve, pertanto, intendersi nel senso di esenzione da oneri economici, non già come possibilità di ingresso indiscriminato e privo di qualsiasi forma di regolamentazione o tracciabilità.
Ne deriva che l'ordinanza comunale in esame, lungi dall'introdurre un vincolo contra legem, rappresenta una legittima specificazione praeter legem delle modalità di accesso, coerente con i principi di cui all'art. 7 TUEL e con l'assetto complessivo della normativa sulla circolazione nelle
ZTL.
6. Non sussiste inoltre l'esimente della buona fede invocata dall'appellante. Detta esimente rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge.
Nel caso di specie, l'appellante non ha dimostrato di aver utilizzato l'ordinaria diligenza per acquisire le informazioni necessarie circa le modalità di accesso alla ZTL, informazioni facilmente reperibili sul sito istituzionale del (anche da parte di soggetto non residente). Controparte_3
7. Infondato risulta altresì il gravame in ragione della presunta violazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto la sentenza del Giudice di Pace impugnata non contiene condanna alle spese a carico dell'appellante.
8. Per quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss. modd. (stante la natura documentale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad € 366,00, con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
Infine, ex art. 13 comma 1-quater T.U. spese di giustizia, occorre dichiarare che l'appellante è tenuto al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro il e la : Controparte_3 Controparte_2
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 di 7 2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 in favore delle controparti che liquida, per ciascuna di esse, in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario pese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR
30.05.2002, n. 115.
Modena, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. DR GN
7 di 7