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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 630/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.630/2025 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DEL SOLE ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GHIDINI SUSANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 25/03/2025).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“Le parti e i difensori rappresentano di essere concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia, come segue:
1. Disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore , con Persona_1 collocamento prevalente della minore presso la madre sig.ra nell'abitazione Parte_1 familiare sita in Cunardo (VA) in via Belvedere n. 1, ove la minore manterrà la propria residenza anagrafica. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le parti dovranno preservare e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale avanti la minore nel mutuo rispetto;
2. Con decorrenza dal 01/08/2025, assegnare la casa familiare sita in Cunardo (VA) in via
Belvedere n. 1 completa di ogni arredo con le relative pertinenze (garage, giardino e posti auto esterni), in comproprietà pro indiviso tra le odierne parti in causa, alla ricorrente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., che continuerà a risiedervi con la figlia;
Persona_1
4. Disporre che tutte le utenze e spese ordinarie relative all'utilizzo dell'immobile adibito a casa familiare in comproprietà tra i sig.ri e vengano attribuite, con decorrenza Pt_1 Per_1 dal 01/08/20025, in via esclusiva alla sig.ra a far data dal rilascio dell'abitazione da Pt_1 parte del sig. , che continuerà a versare la quota parte 50% delle rate del mutuo Per_1 ipotecario e delle spese straordinarie di manutenzione del predetto immobile;
5. Disporre che il padre potrà vedere la minore il martedì dall'uscita da scuola, con pernottamento, sino al giorno successivo, con riaccompagnamento a scuola o presso la madre se non c'è scuola, e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20:30 in periodo scolastico (con maggiore flessibilità nel periodo non scolastico della minore), con previsione che i genitori potranno liberamente e concordemente modificare, previa comunicazione ed accordo almeno 24 ore prima di tale modifica, tali giorni e orari in base alle varie contingenze e/o esigenze della minore e/o esigenze lavorative dei genitori, nonché a settimane alternate dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 20:30 della domenica con impegno a riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna. trascorrerà negli anni Per_1 dispari la Viglia di Natale, il 26 dicembre ed il 31 dicembre con la madre, mentre resterà con il padre l'intera giornata del Natale, il primo gennaio ed il 6 gennaio;
viceversa negli anni pari. trascorrerà negli anni dispari la domenica di Pasqua con la madre ed il lunedì Per_1 dell'Angelo con il padre e viceversa negli anni pari. Per tutte le altre festività si applicherà il pagina 2 di 4 principio dell'alternanza tra i genitori. Quanto alle ferie estive, trascorrerà con Per_1 ciascun genitore quattordici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
6. Disporre, con decorrenza sempre dal 01/08/2025, a carico del sig. l'obbligo CP_1 di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento indiretto Parte_1 della figlia la somma mensile di euro 300,00 (TRECENTO EURO), mediante Persona_1 bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN:
[...]X18, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 100% degli assegni familiari in favore della madre, da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
7. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle CP_1 spese straordinarie volte a soddisfare le esigenze mediche, scolastiche e ludiche della figlia, come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese da intendersi qui per trascritte;
8. Le parti si impegnano ad attivarsi per seguire, assieme, un percorso psicologico, con inizio entro settembre 2025.
9. Le parti si impegnano sin d'ora ad attivarsi per porre in essere tutte le attività necessarie per la vendita della casa familiare cointestata;
vendita che le parti si impegnano a effettuare non prima della fine della quinta elementare della minore.
10. Spese di lite compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti di al fine di ottenere pronuncia di regolamentazione CP_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio in relazione alla figlia nata il [...]. Per_1
Svolte le domande introduttive, attivato il contraddittorio e costituitosi in giudizio il resistente, sono state depositate in atti anche le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito di confronto all'udienza di prima comparizione 08/07/2025, le parti hanno infine dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
pagina 3 di 4 ***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.21 c.p.c., provvedendo di conseguenza.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della prole minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne, peraltro infra dodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], genitori
[...] C.F._2 di nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite dalle Persona_1 parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte, provvedendo di conseguenza;
2) SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.630/2025 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DEL SOLE ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GHIDINI SUSANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 25/03/2025).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“Le parti e i difensori rappresentano di essere concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia, come segue:
1. Disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore , con Persona_1 collocamento prevalente della minore presso la madre sig.ra nell'abitazione Parte_1 familiare sita in Cunardo (VA) in via Belvedere n. 1, ove la minore manterrà la propria residenza anagrafica. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le parti dovranno preservare e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale avanti la minore nel mutuo rispetto;
2. Con decorrenza dal 01/08/2025, assegnare la casa familiare sita in Cunardo (VA) in via
Belvedere n. 1 completa di ogni arredo con le relative pertinenze (garage, giardino e posti auto esterni), in comproprietà pro indiviso tra le odierne parti in causa, alla ricorrente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., che continuerà a risiedervi con la figlia;
Persona_1
4. Disporre che tutte le utenze e spese ordinarie relative all'utilizzo dell'immobile adibito a casa familiare in comproprietà tra i sig.ri e vengano attribuite, con decorrenza Pt_1 Per_1 dal 01/08/20025, in via esclusiva alla sig.ra a far data dal rilascio dell'abitazione da Pt_1 parte del sig. , che continuerà a versare la quota parte 50% delle rate del mutuo Per_1 ipotecario e delle spese straordinarie di manutenzione del predetto immobile;
5. Disporre che il padre potrà vedere la minore il martedì dall'uscita da scuola, con pernottamento, sino al giorno successivo, con riaccompagnamento a scuola o presso la madre se non c'è scuola, e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20:30 in periodo scolastico (con maggiore flessibilità nel periodo non scolastico della minore), con previsione che i genitori potranno liberamente e concordemente modificare, previa comunicazione ed accordo almeno 24 ore prima di tale modifica, tali giorni e orari in base alle varie contingenze e/o esigenze della minore e/o esigenze lavorative dei genitori, nonché a settimane alternate dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 20:30 della domenica con impegno a riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna. trascorrerà negli anni Per_1 dispari la Viglia di Natale, il 26 dicembre ed il 31 dicembre con la madre, mentre resterà con il padre l'intera giornata del Natale, il primo gennaio ed il 6 gennaio;
viceversa negli anni pari. trascorrerà negli anni dispari la domenica di Pasqua con la madre ed il lunedì Per_1 dell'Angelo con il padre e viceversa negli anni pari. Per tutte le altre festività si applicherà il pagina 2 di 4 principio dell'alternanza tra i genitori. Quanto alle ferie estive, trascorrerà con Per_1 ciascun genitore quattordici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
6. Disporre, con decorrenza sempre dal 01/08/2025, a carico del sig. l'obbligo CP_1 di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento indiretto Parte_1 della figlia la somma mensile di euro 300,00 (TRECENTO EURO), mediante Persona_1 bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN:
[...]X18, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 100% degli assegni familiari in favore della madre, da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
7. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle CP_1 spese straordinarie volte a soddisfare le esigenze mediche, scolastiche e ludiche della figlia, come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese da intendersi qui per trascritte;
8. Le parti si impegnano ad attivarsi per seguire, assieme, un percorso psicologico, con inizio entro settembre 2025.
9. Le parti si impegnano sin d'ora ad attivarsi per porre in essere tutte le attività necessarie per la vendita della casa familiare cointestata;
vendita che le parti si impegnano a effettuare non prima della fine della quinta elementare della minore.
10. Spese di lite compensate.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti di al fine di ottenere pronuncia di regolamentazione CP_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio in relazione alla figlia nata il [...]. Per_1
Svolte le domande introduttive, attivato il contraddittorio e costituitosi in giudizio il resistente, sono state depositate in atti anche le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito di confronto all'udienza di prima comparizione 08/07/2025, le parti hanno infine dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
pagina 3 di 4 ***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.21 c.p.c., provvedendo di conseguenza.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della prole minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne, peraltro infra dodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], genitori
[...] C.F._2 di nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite dalle Persona_1 parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte, provvedendo di conseguenza;
2) SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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