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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NE CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4455/2024 promossa da:
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI BABUSCI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENICO MORANO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 10.295,02, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
in forza di nr. 2 fatture emesse per una fornitura di merci, rimaste
[...]
insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (decr. ing. n. 1000 del 30.6.2024), Controparte_3
, debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo
[...]
l'inesattezza della prestazione, avendo ricevuto beni non conformi alla normativa in materia di commercializzazione, nonché il difetto di prova del credito per mancanza di congruità e commerciabilità della merce consegnata e l'inapplicabilità degli interessi in misura diversa da quella legale.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardivamente proposta e, nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 10.2.2025), accettata dalla sola opposta, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 3.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sollevata dall'opposta.
Come noto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta notificando l'atto di citazione al creditore-opposto entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 4 Sul punto, mette conto rammentare che, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (Cass. n. 8334/2003), cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile” (cfr. Cass. n. 15763/2006; da ultimo cfr.
Cass.19814/2025).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec in data
10.7.2024 all'opponente, la quale ha proposto opposizione, notificando via pec l'atto di citazione, in data 20.9.2024, dunque oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.
(venuti a scadere il 19.9.2024).
Del tutto priva di riscontro probatorio è rimasta la tesi sostenuta dall'opponente a verbale di udienza secondo cui la notifica del 20.9.2024 sarebbe “integrativa” rispetto ad altra, precedente, del 19.9.2024.
In conclusione, sussistendo la tardività eccepita dalla opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni questione di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1000 del 30.6.2024;
pagina 3 di 4 b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Foggia, 4.12.2025
IL GIUDICE
NE CE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NE CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4455/2024 promossa da:
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI BABUSCI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENICO MORANO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 10.295,02, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
in forza di nr. 2 fatture emesse per una fornitura di merci, rimaste
[...]
insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (decr. ing. n. 1000 del 30.6.2024), Controparte_3
, debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo
[...]
l'inesattezza della prestazione, avendo ricevuto beni non conformi alla normativa in materia di commercializzazione, nonché il difetto di prova del credito per mancanza di congruità e commerciabilità della merce consegnata e l'inapplicabilità degli interessi in misura diversa da quella legale.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardivamente proposta e, nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 10.2.2025), accettata dalla sola opposta, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 3.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sollevata dall'opposta.
Come noto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta notificando l'atto di citazione al creditore-opposto entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 4 Sul punto, mette conto rammentare che, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (Cass. n. 8334/2003), cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile” (cfr. Cass. n. 15763/2006; da ultimo cfr.
Cass.19814/2025).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec in data
10.7.2024 all'opponente, la quale ha proposto opposizione, notificando via pec l'atto di citazione, in data 20.9.2024, dunque oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.
(venuti a scadere il 19.9.2024).
Del tutto priva di riscontro probatorio è rimasta la tesi sostenuta dall'opponente a verbale di udienza secondo cui la notifica del 20.9.2024 sarebbe “integrativa” rispetto ad altra, precedente, del 19.9.2024.
In conclusione, sussistendo la tardività eccepita dalla opposta, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni questione di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1000 del 30.6.2024;
pagina 3 di 4 b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Foggia, 4.12.2025
IL GIUDICE
NE CE
pagina 4 di 4