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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 1438/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1438/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1936,
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Pasquale Demetrio del foro di Asti, PEC , presso il cui studio sono elettivamente Email_1 domiciliati in Asti, piazza V. Alfieri 61;
C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Domenica Demetrio del foro di Asti, PEC , presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata in Asti, piazza V. Alfieri 61;
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. sito in Asti, corso Controparte_2 P.IVA_1
Einaudi n. 142, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Luca F. Montalbano del foro di Torino, PEC
1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Email_3 corso Bramante n. 91
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2022, CP_1
e hanno proposto Parte_1 Parte_3
impugnazione avverso la sentenza n. 641/2022, emessa in data 9 settembre 2022 dal
Tribunale di Asti, in composizione monocratica, pubblicata il 13 settembre 2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 181/2021 Dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 12.945,10 oltre interessi legali dalla debenza al saldo Dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposto delle spese del procedimento monitorio liquidate ex D.M. 55/2014 in € 14,50 per esposti ed € 540,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. e successive documentate.
Dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate ex D.M. 55/2014 in € 2.738,00 per compensi (€ 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 810,00 oer la fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario, CPA ed IVA”
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Unitamente all'impugnazione, gli Appellanti hanno proposto istanza inibitoria ex
283 c.p.c., rigettata da questa Corte con ordinanza del 13 aprile 2023, ritenuta l'insussistenza di una manifesta fondatezza, come pure di un rilevante periculum in mora, a quest'ultimo riguardo avendo gli Appellanti esclusivamente argomentato che la procedura esecutiva intrapresa dalla controparte avrebbe per loro comportato conseguenze di carattere economico, circostanza che non integra alcun specifico pregiudizio secondario derivabile dal provvedimento appellato tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli comuni e inevitabili a fronte di un giudizio di soccombenza in primo grado.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle
2 seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Reiectis adversis;
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 641 del 09/09/2022, pubblicata il 13/09/2022, resa inter partes dal Tribunale di Asti:
In via istruttoria:
Ammettere CTU tecnico contabile, già proposta nel giudizio di primo grado e di cui si era indicato il quesito nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. del 14/1/2022, che qui si ripropone:
"Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti presenti nel fascicolo telematico e ricostruita la contabilità del a far tempo dall'esercizio 2013/2014: CP_2
1) Se l'assemblea condominiale, al momento del deposito del ricorso per ingiunzione in data
7.1.2021, aveva o meno approvato i consuntivi 2018/2019 e 2019/2020;
2) Se il registro di contabilità del è stato tenuto nel rispetto dei principi espressi CP_2 dall'art. 1130 c.c., con illustrazione anche delle eventuali discrepanze e/o differenze rispetto ai criteri legali;
3) Se i rendiconti condominiali annuali sono completi e conformi ai dettati dell'art. 1130 bis c.c..;
4) Se è stato tenuto il registro dell'anagrafe condominiale ex art 1130, n. 6, cc. e se è conforme alla normativa, precisando se sono state reperite le relative informazioni necessarie;
5) Se sono stati correttamente tenuti gli altri registri condominiali sotto il profilo amministrativo e gestionale;
6) Stabilisca il CTU l'importo degli oneri condominiali versati dai signori , CP_1 [...]
e , mediante ricostruzione della contabilità condominiale, Parte_1 Parte_2
a far tempo dall'esercizio 2013/2014 e fino all'esercizio 2018/2019;
7) Verifichi e stabilisca l'importo effettivamente dovuto al Condominio dai signori , CP_1
e , a far tempo dall'esercizio 2013/2014 e fino Parte_1 Parte_2 all'esercizio 2018/2019;
8) Stabilisca infine il CTU se i preventivi ed i consuntivi sono stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e se i medesimi sono stati correttamente approvati nei termini previsti dalla Legge.
Nel merito:
Confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che nulla è dovuto dai signori e Parte_1 CP_1
al e conseguentemente assolvere gli appellanti Parte_2 CP_2 Controparte_2 da ogni domanda proposta nei loro confronti per i motivi esposti in narrativa e per quelli che risulteranno in corso di giudizio.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio di CTP e CTU. Salvis juribus”.
Per parte Appellata:
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma adita, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, RESPINGERE l'appello proposto dagli appellanti e, per l'effetto, CONFERMARE in ogni sua parte/punto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
3 deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., il ha Controparte_2
ottenuto dal Tribunale di Asti pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n.
282/2021, in data 18 febbraio 2021, di ingiunzione a Parte_1
e di pagamento dell'importo di euro CP_1 Parte_3
13.793,51, oltre interessi e spese di procedura, “a titolo di quota parte delle spese di gestione riportate nei bilanci per l'esercizio degli anni 2013-14, 2014-2015 (preventivo e consuntivo) e del preventivo degli anni 2018-2019, approvati dall'Assemblea
condominiale in data 28-3-2018, 27-11-2019, 30-4-2019 (doc. 1-2) e riportate nei conteggi allegati (doc. 3-4-5-6-7)” importi in ordine ai quali, “nonostante i ripetuti solleciti”, e Parte_1 CP_1 Parte_3
, detentori di “circa due terzi dei millesimi condominiali”, non hanno
[...]
provveduto al pagamento.
e Parte_1 CP_1 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, allegando e argomentando quanto segue:
- che i crediti relativi agli anni 2013-2014, 2014-2015, erano da ritenersi prescritti,
in quanto soggetti a termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.,
avendo le spese condominiali natura periodica;
- che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in violazione degli artt. 633 c.p.c. e art. 63 disp. att., stante la mancata approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, dei rendiconti consuntivi degli anni 2018/2019 e 2019/2020, essendo l'ultimo consuntivo approvato quello relativo alla gestione 2017/2018 e l'ultimo preventivo quello relativo agli anni 2018/2019;
4 - di avere regolarmente pagato gli oneri condominiali oggetto di ingiunzione,
avendo versato, a partire dal 2011, la complessiva somma di euro 78.948,75,
come documentalmente provato mediante allegazione delle ricevute di pagamento;
- che, infine, la mancata annotazione di alcuni versamenti effettuati sarebbe dipesa dalla mala gestio della contabilità del precedente amministratore del condominio;
domandando, su queste basi, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo: in via istruttoria disporsi CTU, per analizzare la contabilità del condominio e l'imputazione dei versamenti effettuati da parte degli opponenti;
nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 282/2021 R.G.; con vittoria di spese di lite, di CTU e di CTP.
Il , costituitosi in giudizio, ha Controparte_2
integralmente contestato la fondatezza dell'opposizione, rappresentando peraltro che, successivamente al deposito del ricorso monitorio, Parte_1
e avevano versato in favore del CP_1 Parte_3
importi relativi agli esercizi 2013 e 2014 – 2015. CP_2
Il Tribunale, sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, respinte le eccezioni in rito di parte opponente, come pure la richiesta di disporre CTU contabile,
con la pronuncia di cui al sopra riportato dispositivo, ha revocato il decreto ingiuntivo,
a fronte dell'intervenuto parziale pagamento di un importo ritenuto pari a euro 848,41, condannando per il resto gli opponenti al pagamento del residuo importo di euro
12.945,10, oltre interessi legali dalla debenza al saldo, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio e delle spese di lite.
Gli Appellanti, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, hanno avanzato plurimi motivi d'impugnazione, che risultano articolati in paragrafi così rubricati: “1) Illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché erroneità della medesima su un punto fondamentale del giudizio – onere della prova;
2) Prescrizione di parte del credito azionato con il ricorso per ingiunzione;
3)
Costituzione dell'opposto oltre i termini di cui all'art. 167, 2° comma, CP_2
5 c.p.c. e conseguenti intervenute decadenze;
4) Richiesta di CTU tecnico contabile;
5)
Sulla legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio;
6) Spese legali liquidate in sentenza”; titolazione che, peraltro, non sempre risulta integralmente corrispondere alle argomentazioni ivi esposte, che pertanto debbono essere partitamente esaminate in correlazione al loro effettivo oggetto.
[.
2. PRESUNTA IMPUTAZIONE DI “ AL 2019 Controparte_3
CP_4
Gli Appellanti, all'interno dell'esposizione di quello che è titolato come primo motivo d'impugnazione, dopo aver concordato con il giudice di prime cure in ordine all'onere della prova della sussistenza del credito in capo al Controparte_2
, aggiungendo che peraltro il Tribunale sarebbe invece giunto “a
[...]
conseguenze diametralmente e inspiegabilmente opposte”, precisato che, antecedentemente al ricorso per decreto ingiuntivo, l'ultima assemblea condominiale era stata quella tenutasi in data 30 aprile 2019, argomenta che l'approvazione di rendiconti delle spese condominiali, in altre successive assemblee, doveva essere ritenuta “tamquam non esset”, quindi, dopo aver anticipato l'oggetto di un successivo motivo di doglianza, relativo a un asserito difetto di legittimazione dell'amministratore del , osserva che: “posto che l'assemblea aveva approvato come ultimo CP_2
consuntivo il 2017/2018 e come preventivo il 2018/2019, l'amministratore non avrebbe potuto né dovuto agire in giudizio, tra l'altro, anche per gli oneri condominiali successivi”.
Tale motivo d'impugnazione, se tale è da considerarsi, è manifestamente infondato.
Il credito invocato come sussistente dal è Controparte_2
espressamente e chiaramente indicato come relativo alle “spese di gestione riportate nei bilanci per l'esercizio degli anni 2013-14, 2014-2015 (preventivo e consuntivo) e del preventivo degli anni 2018-2019, approvati dall'Assemblea condominiale in data
28-3-2018, 27-11-2019, 30-4-2019”, non a crediti relativi ad annualità successive al
2019 o inerenti delibere approvate dall'assemblea condominiale successivamente al 30
6 aprile 2019, mentre gli Appellanti nemmeno indicano quali sarebbero i presunti altri crediti oggetto di causa, solo genericamente indicati come relativi a “oneri condominiali successivi”.
3. ASSERITA MANCATA PROVA DEL CREDITO – INFONDATEZZA
Il primo motivo d'impugnazione è poi concentrato sulla prova del credito.
Ad avviso degli Appellanti tale prova non sarebbe stata fornita dal
[...]
, il Tribunale non avrebbe motivato sul punto e, al contrario, Controparte_2
sarebbero stati gli Appellanti a fornire prova della fondatezza della propria eccezione di adempimento.
Gli Appellanti “sospettano, anzi sono certi, che parecchi versamenti non siano stati correttamente imputati e/o annotati” da un precedente amministratore condominiale, indicano di aver versato, nel periodo compreso fra il 2011 e il 2021, “la considerevole somma di euro 79.948,75”, fornendo un prospetto dei relativi pagamenti e richiamando la documentazione prodotta agli atti, inoltre aggiungono che la controparte, nel richiamare due precedenti pignoramenti subiti dagli Appellanti, “esecuzione mobiliare n. 1228/2018 e n. 241/2019 R.G.E. Tribunale di Asti”, non si sarebbe resa conto “del clamoroso autogol. Se è vero, come è vero, che gli opponenti hanno subito due distinte esecuzioni mobiliari, di cui l'ultima nel 2019 (es. n. 241/2019) e se è vero come è vero,
e ne dà atto il in comparsa di risposta, che gli opponenti hanno saldato CP_2
ogni debito fino a quella data e cioè fino al 2019, è evidente che il ha CP_2
illegittimamente chiesto somme riferite alle gestioni precedenti e già saldate”.
Tale ragione di doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Parte Appellata ha prodotto agli atti tre delibere approvate dell'Assemblea condominiale, delle quali ha in specie rilievo quella del 30 aprile 2019, che ha approvato, all'unanimità dei presenti, i rendiconti consuntivi 2013-14 e 2014-2015, oltre a quello 2017-2018, nonché il preventivo 2018-2019. Nessuna di tali delibere risulta essere stata tempestivamente impugnata, tantomeno annullata o revocata, né
risultano essere state avanzate ragioni di possibile nullità o annullamento delle stesse.
7 Dai resoconti consuntivi e dai bilanci preventivi con esse approvate risulta l'ammontare del credito posto a fondamento della domanda del
[...]
, e le delibere delle assemblee condominiali costituiscono un Controparte_2
valido titolo in ordine alla sussistenza del credito.
I pagamenti posti alla base dell'eccezione di adempimento avanzata dagli
Appellanti, in parte (relativamente agli anni 2011-2012) risultano sinanche antecedenti alle annualità cui fanno riferimento i rendiconti condominiali oggetto di causa, in parte sono successivi (2020-2021) e, soprattutto, nessuno di essi risulta espressamente imputato al pagamento degli importi oggetto di causa, eccetto uno, il pagamento nel
2021 di euro 848,41, successivo alla presentazione del ricorso monitorio, che è stato riconosciuto anche dall'Appellato come imputabile alle spese oggetto di causa, e infatti è stato decurtato dal Tribunale dall'importo complessivamente accertato come dovuto (di quello di euro 853,35, del dicembre 2020, parte Appellata già aveva tenuto conto nel ricorso monitorio).
Nel prospetto incluso nell'atto di appello nemmeno viene indicato a quale annualità di spese condominiali i singoli pagamenti sarebbero stati imputati, né in qual modo sarebbe stata operata tale imputazione. Il ben può avere imputato tali CP_2
pagamenti a soddisfazione di altri pregressi crediti, né è stata allegata, tantomeno provata una violazione del disposto dell'art. 1193 c.c..
Il fatto che si tratti di pagamenti per importi complessivamente considerevoli non ha rilievo, di per sé solo: e Parte_1 CP_1 [...]
risultano proprietari di undici unità immobiliari, ovvero della più Parte_3
parte dello stabile, alcune anche adibite a uso commerciale e a uso ufficio, e gli
Appellanti fanno riferimento a un decennio di spese condominiali.
Nemmeno ha rilievo che il già in precedenza avesse agito nei CP_2
confronti degli Appellanti in ordine al mancato pagamento di spese condominiali: il fatto che le esecuzioni mobiliari richiamate “n. 1228/2018 e n. 241/2019 R.G.E.” siano state condotte a esito di soddisfazione dei crediti nel 2019 non implica in alcun modo che gli opponenti abbiano “saldato ogni debito fino a quella data e cioè fino al 2019”,
8 non essendo stato nemmeno allegato o comunque indicato quale fosse l'oggetto di tali diverse cause, avendo al contrario il allegato, Controparte_2
già nel presentato ricorso monitorio, e poi ulteriormente ribadito, sino alla comparsa di costituzione in appello, che i rapporti tra gli Appellanti “e la compagine condominiale sono da sempre stati caratterizzati dal ritardo nei pagamenti, dalla mancata imputazione dei pochi versamenti effettuati e dalla costante, ingente morosità”, altresì indicando che, “nel corso degli anni, alla luce del comportamento inadempiente, il otteneva nei loro confronti diversi decreti ingiuntivi”. CP_2
4. DEBITO DEL CONDUTTORE – PREVIA AZIONE NEI SUOI CONFRONTI –
INFONDATEZZA
Ancora nel primo articolato paragrafo di esposizione delle ragioni del gravame, gli
Appellanti si dolgono del fatto che il abbia imputato a loro carico “il CP_2
debito di € 3.322,00 del conduttore , “senza neanche aver dimostrato di aver CP_5
in precedenza agito nei confronti del conduttore”.
Tale motivo d'appello è manifestamente infondato: non sussiste alcuna sorta di beneficio di escussione in favore dei proprietari in ordine al mancato pagamento di spese condominiali addebitabili ai loro conduttori, nei cui confronti potranno senz'altro rivalersi, senza peraltro che il Condominio sia tenuto ad agire e nemmeno possa agire direttamente nei confronti del conduttore.
Le disposizioni in materia di locazione riguardano esclusivamente i rapporti tra il locatore e il conduttore, ma non incidono sulla normativa del condominio negli edifici e, quindi, sui rapporti intercorrenti tra l'amministrazione del condominio e i singoli condomini, e l'amministratore ha il diritto di riscuotere direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni e i servizi nell'interesse comune, restando invece esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari.
9
5. PRESCRIZIONE DEI CREDITI – INFONDATEZZA
Con il “secondo” motivo d'impugnazione, gli Appellanti si dolgono dell'aver il
Tribunale respinto, a loro avviso erroneamente, l'eccezione di intervenuta prescrizione relativa ai crediti di cui agli esercizi 2013-2014 e 2014-2015, in quanto relativi a un periodo di oltre cinque anni antecedente alla presentazione del ricorso monitorio. A
loro avviso non avrebbe pregio il fatto che i rendiconti relativi a tali annualità siano stati approvati solo in occasione dell'assemblea del 30 aprile 2019, “perché in tal caso si legittimerebbe la mala gestio da parte degli amministratori. Anzi proprio l'approvazione dei consuntivi 2013, 2014 e 2015 in data 30/04/2019 testimonia la pessima gestione contabile dell'amministratore Va da sé che se i condomini CP_6
per 6 anni non hanno approvato i consuntivi è perché evidentemente l'amministrazione non era stata trasparente”.
Tale doglianza risulta infondata.
Ogni questione relativa a eventuali responsabilità di un precedente amministratore del esula dall'oggetto della presente causa, Controparte_2
né in questa sede sono rilevanti le ragioni per le quali in tale condominio, per anni, non
è stato possibile approvare i rendiconti delle spese condominiali e i riparti delle stesse.
Il credito nei confronti dei condomini sorge solo a seguito dell'approvazione dei rendiconti, consuntivi e preventivi, e degli stati di riparto, che, nel caso in esame, sia pur in riferimento a spese sostenute fra il 2013 e il 2015, non risultano essere stati approvati oltre cinque anni prima della presentazione del ricorso in sede monitoria,
prova che incombeva sugli Appellanti, che invece hanno eccepito la presunta intervenuta prescrizione esclusivamente nei termini, infondati, sopra riferiti.
6. COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONDOMINIO– INTERVENUTE DECADENZE –
INAMMISSIBILITÀ
Con il “terzo” motivo d'impugnazione, gli Appellanti sostengono che il si sarebbe tardivamente costituito nel primo Controparte_2
grado di giudizio, in violazione del disposto dell'art. 167 c. 2 c.p.c., dal che
10 discenderebbe che la controparte “non avrebbe potuto proporre domande riconvenzionali, né eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio”; e che anche “le note di udienza” sarebbero state depositate “oltre il termine di 5 giorni stabilito dal Giudice”, “per cui ogni richiesta avversaria non avrebbe dovuto né potuto essere validamente esaminata, essendone controparte decaduta”.
Tale motivo di gravame risulta inammissibile, sia per difetto di interesse che per genericità di esposizione.
Il , parte opposta, non risulta aver Controparte_2
presentato alcuna domanda riconvenzionale, né eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, né altre particolari “richieste” e, in ogni caso, gli Appellanti non indicano né quali riterrebbero essere, in concreto, le conseguenze di tale presunta decadenza, né richiamano quali decisioni assunte dal Tribunale in primo grado sarebbero oggetto di rilievi critici.
Per mero inciso può aggiungersi che parte Appellata contesta le predette asserzioni,
ritenendo la tempestività della propria costituzione e della presentazione di note scritte in primo grado, ma a fronte dell'inammissibilità della doglianza degli Appellanti, non occorre esaminare il diverso profilo della sua fondatezza o meno.
7. RICHIESTA DI CTU CONTABILE – INFONDATEZZA
Con il quarto motivo d'impugnazione gli Appellanti si dolgono del ritenuto erroneo rigetto da parte del Tribunale di Asti dell'istanza con la quale gli opponenti chiedevano disporsi una CTU contabile al fine di ricostruire i rapporti debitorii con il dall'anno 2013 sino al 2019, nonché procedere a una corretta imputazione CP_2
dei versamenti che gli Appellanti avrebbero effettuato in favore del
[...]
, soprattutto in considerazione della cattiva gestione contabile Controparte_2
tenuta dal precedente amministratore.
Anche tale motivo è infondato.
Occorre tenere presente che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere
11 discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento, al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. La Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di
CTU o di supplemento di CTU (cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del
29/09/2017, Rv. 645507 – 01).
È certo vero che, se di regola è volta a valutare fatti accertati o dati per esistenti
(cosiddetta consulenza “deducente”), in casi particolari può anche consentire di accertare determinati fatti non altrimenti rilevabili (consulenza “percipiente”), ma in ogni caso mai può essere utilizzata al fine di esonerare una parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze altrimenti non provati (così C. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 30218 del 15/12/2017, Rv. 647288 – 01.
Sul punto cfr. altresì, ex multis, C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 8989 del 19/04/2011, Rv.
617784 – 01; C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3717 dell'8/02/2019, Rv. 652736 – 01).
Nel caso in esame, la richiesta di CTU non risultava finalizzata a fornire ausilio al giudicante in ordine a una valutazione necessariamente tecnica degli elementi di prova prodotti e acquisiti agli atti, ma risultava mirata, per un verso, a ottenere, così aggirando l'onere della prova e in via esplorativa, eventuali elementi a favore della tesi sostenuta dagli Appellanti, per altro verso a provare fatti (come la “corretta tenuta del registro dell'anagrafe condominiale”) del tutto estranei e non rilevanti rispetto all'oggetto della presente causa.
Non poteva, quindi, né può trovare accoglimento.
8. ASSERITA MANCATA LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE –
INFONDATEZZA
Con un motivo d'impugnazione rubricato come quinto, sia prima che dopo le argomentazioni che appaiono conformi alla rubrica del paragrafo, concernente la
12 legittimazione ad agire dell'amministratore, gli Appellanti propongono alcune altre eterogenee considerazioni: si inizia con l'affermare che “controparte ha effettuato, nel corso del giudizio di primo grado, una ricostruzione della contabilità assolutamente non condivisibile”, elencando “in particolare” la presunta inclusione fra i titoli del credito del “consuntivo gestione ordinaria 2011/2012” (che invece non è oggetto di causa), le condotte del precedente amministratore, che hanno portato all'anomala approvazione di consuntivi “sei anni dopo l'esercizio”, la presunta affermazione della controparte relativa a un “errore di calcolo, in favore dei debitori, di euro 369,26 nel preventivo gestione 2018/2019”, ed altre;
si conclude riproponendo già precedentemente esposte considerazioni relative alla prova del credito. Tali argomentazioni non paiono qualificabili come distinti motivi d'impugnazione e a volerle considerare tali sarebbero allora inammissibili, anche per violazione dell'art. 342 c.p.c.; parti di essere sono poi già assorbite dall'esame di altre già esaminate doglianze;
alcune si riferiscono a possibili altre ragioni nei confronti del
, che tuttavia non costituiscono oggetto della presente causa. CP_2
In tema, invece, di legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore, gli
Appellanti si dolgono che il Tribunale l'abbia riconosciuta, in assenza di espressa delibera di autorizzazione dell'assemblea condominiale, sotto un duplice profilo.
Per un verso, si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe “inspiegabilmente” fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo per l'amministratore di condominio agire in giudizio avverso un “condomino moroso anche in assenza della delibera di autorizzazione dell'assemblea”, espresso dalla Corte di Cassazione in “due sentenze assai risalenti, la prima del 1994 e la seconda del
1999”, “nonostante le più recenti sentenze della Suprema Corte siano tutte di segno contrario”.
Gli Appellanti non indicano, tuttavia, quali sarebbero tali altre “più recenti sentenze della Suprema Corte tutte di segno contrario”, risultando al contrario pacifico che, a fronte del disposto dell'art. 1131 c.c., l'amministratore ha la rappresentanza del e può agire in giudizio, anche senza preventiva autorizzazione CP_2
13 assembleare, per tutte le materie che rientrano nelle sue attribuzioni, tra cui il recupero delle quote condominiali non versate dai condomini morosi. Questo principio è
confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, che riconosce all'amministratore tale facoltà di agire autonomamente per il recupero dei crediti condominiali, trattandosi di atto conservativo e di ordinaria amministrazione (cfr., ad es., più di recente, C. Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017 n. 1208, nonché, sia pur indirettamente, C. Cass., sez. II, 25 maggio 2016, n. 10865; C. Cass., 31 marzo 2017,
n. 8521).
Per altro verso, gli Appellanti sostengono che, “in assenza della delibera di approvazione del preventivo ovvero del consuntivo, il non è legittimato ad CP_2
agire con un procedimento monitorio, perché l'art. 63 disp. att. c.c. stabilisce che l'amministratore può agire in sede monitoria 'per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea' e quindi l'amministratore avrebbe dovuto agire con l'ordinario rito di cognizione anziché col monitorio”, e “già solo per questo il decreto ingiuntivo andava revocato, come in effetti è stato revocato in sentenza”.
Ora, nel presente caso l'amministratore ha agito proprio facendo valere l'approvazione, in sede assembleare, dei bilanci consuntivi 2013, 2014-2015, e del bilancio preventivo 2018-2019, non risulta una violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., che recita “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo”, al che si aggiunge un difetto di interesse in capo agli Appellanti, che hanno loro stessi indicato, come unica conseguenza dell'ipotizzata violazione, che “il decreto ingiuntivo andava revocato, come in effetti è stato revocato in sentenza”.
Inoltre, l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, ad es., da ultimo, C. Cass., Sez.
VI, ordinanza n. 15696 del 23/07/2020), costituisce, al più, condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la
14 riscossione degli oneri, unicamente perché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del , e ove CP_2
tale approvazione manchi, l'amministratore è comunque munito di legittimazione attiva per il recupero degli oneri condominiali nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c., sia che egli agisca in sede di processo ordinario di cognizione, sia che agisca per ottenere un'ingiunzione di pagamento, senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
Nemmeno tale motivo di appello può pertanto trovare accoglimento, sia esso o meno questione proposta per la prima volta nel presente grado di giudizio, come sostenuto da parte Appellata.
9. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Ultimo punto oggetto d'impugnazione concerne l'imputazione delle spese del procedimento monitorio, che il Tribunale di Asti ha ritenuto, in virtù del principio della soccombenza, di porre a carico degli opponenti, in favore del
[...]
, ad avviso degli Appellanti erroneamente, avendo il Tribunale Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Anche tale ragione di gravame risulta infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato in quanto, solo posteriormente alla presentazione del ricorso da parte del , gli Controparte_2
attuali Appellanti hanno proceduto a un parziale pagamento, imputabile al debito oggetto di causa, fatto riconosciuto dall'Appellato e che ha portato il Tribunale a detrarre tale importo dalla somma complessiva di cui ha riconosciuto la debenza in capo agli Appellanti che, pertanto, sono comunque risultati integralmente soccombenti nel giudizio di primo grado, ed era legittima e corretta l'azione esercitata in via monitoria per un ammontare che, al momento della presentazione del ricorso,
corrispondeva a quanto effettivamente dovuto.
La sentenza impugnata merita pertanto integrale conferma.
15 10. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero, ma anche della limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.150,00
- per la fase introduttiva euro 1.000,00
- per la fase decisoria euro 1.450,00
Totale: euro 3.600,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli Appellanti, Parte_1
e al pagamento delle spese per il CP_1 Parte_3
presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, Controparte_7
[... , liquidate nella misura di euro 3.600,00, oltre a rimborso forfetario del
[...]
15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
17
R.G. 1438/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1438/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1936,
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Pasquale Demetrio del foro di Asti, PEC , presso il cui studio sono elettivamente Email_1 domiciliati in Asti, piazza V. Alfieri 61;
C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Domenica Demetrio del foro di Asti, PEC , presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata in Asti, piazza V. Alfieri 61;
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. sito in Asti, corso Controparte_2 P.IVA_1
Einaudi n. 142, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Luca F. Montalbano del foro di Torino, PEC
1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Email_3 corso Bramante n. 91
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2022, CP_1
e hanno proposto Parte_1 Parte_3
impugnazione avverso la sentenza n. 641/2022, emessa in data 9 settembre 2022 dal
Tribunale di Asti, in composizione monocratica, pubblicata il 13 settembre 2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 181/2021 Dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 12.945,10 oltre interessi legali dalla debenza al saldo Dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposto delle spese del procedimento monitorio liquidate ex D.M. 55/2014 in € 14,50 per esposti ed € 540,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. e successive documentate.
Dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate ex D.M. 55/2014 in € 2.738,00 per compensi (€ 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 810,00 oer la fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario, CPA ed IVA”
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Unitamente all'impugnazione, gli Appellanti hanno proposto istanza inibitoria ex
283 c.p.c., rigettata da questa Corte con ordinanza del 13 aprile 2023, ritenuta l'insussistenza di una manifesta fondatezza, come pure di un rilevante periculum in mora, a quest'ultimo riguardo avendo gli Appellanti esclusivamente argomentato che la procedura esecutiva intrapresa dalla controparte avrebbe per loro comportato conseguenze di carattere economico, circostanza che non integra alcun specifico pregiudizio secondario derivabile dal provvedimento appellato tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli comuni e inevitabili a fronte di un giudizio di soccombenza in primo grado.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle
2 seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Reiectis adversis;
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 641 del 09/09/2022, pubblicata il 13/09/2022, resa inter partes dal Tribunale di Asti:
In via istruttoria:
Ammettere CTU tecnico contabile, già proposta nel giudizio di primo grado e di cui si era indicato il quesito nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. del 14/1/2022, che qui si ripropone:
"Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti presenti nel fascicolo telematico e ricostruita la contabilità del a far tempo dall'esercizio 2013/2014: CP_2
1) Se l'assemblea condominiale, al momento del deposito del ricorso per ingiunzione in data
7.1.2021, aveva o meno approvato i consuntivi 2018/2019 e 2019/2020;
2) Se il registro di contabilità del è stato tenuto nel rispetto dei principi espressi CP_2 dall'art. 1130 c.c., con illustrazione anche delle eventuali discrepanze e/o differenze rispetto ai criteri legali;
3) Se i rendiconti condominiali annuali sono completi e conformi ai dettati dell'art. 1130 bis c.c..;
4) Se è stato tenuto il registro dell'anagrafe condominiale ex art 1130, n. 6, cc. e se è conforme alla normativa, precisando se sono state reperite le relative informazioni necessarie;
5) Se sono stati correttamente tenuti gli altri registri condominiali sotto il profilo amministrativo e gestionale;
6) Stabilisca il CTU l'importo degli oneri condominiali versati dai signori , CP_1 [...]
e , mediante ricostruzione della contabilità condominiale, Parte_1 Parte_2
a far tempo dall'esercizio 2013/2014 e fino all'esercizio 2018/2019;
7) Verifichi e stabilisca l'importo effettivamente dovuto al Condominio dai signori , CP_1
e , a far tempo dall'esercizio 2013/2014 e fino Parte_1 Parte_2 all'esercizio 2018/2019;
8) Stabilisca infine il CTU se i preventivi ed i consuntivi sono stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e se i medesimi sono stati correttamente approvati nei termini previsti dalla Legge.
Nel merito:
Confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che nulla è dovuto dai signori e Parte_1 CP_1
al e conseguentemente assolvere gli appellanti Parte_2 CP_2 Controparte_2 da ogni domanda proposta nei loro confronti per i motivi esposti in narrativa e per quelli che risulteranno in corso di giudizio.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio di CTP e CTU. Salvis juribus”.
Per parte Appellata:
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma adita, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, RESPINGERE l'appello proposto dagli appellanti e, per l'effetto, CONFERMARE in ogni sua parte/punto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
3 deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., il ha Controparte_2
ottenuto dal Tribunale di Asti pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n.
282/2021, in data 18 febbraio 2021, di ingiunzione a Parte_1
e di pagamento dell'importo di euro CP_1 Parte_3
13.793,51, oltre interessi e spese di procedura, “a titolo di quota parte delle spese di gestione riportate nei bilanci per l'esercizio degli anni 2013-14, 2014-2015 (preventivo e consuntivo) e del preventivo degli anni 2018-2019, approvati dall'Assemblea
condominiale in data 28-3-2018, 27-11-2019, 30-4-2019 (doc. 1-2) e riportate nei conteggi allegati (doc. 3-4-5-6-7)” importi in ordine ai quali, “nonostante i ripetuti solleciti”, e Parte_1 CP_1 Parte_3
, detentori di “circa due terzi dei millesimi condominiali”, non hanno
[...]
provveduto al pagamento.
e Parte_1 CP_1 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, allegando e argomentando quanto segue:
- che i crediti relativi agli anni 2013-2014, 2014-2015, erano da ritenersi prescritti,
in quanto soggetti a termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.,
avendo le spese condominiali natura periodica;
- che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in violazione degli artt. 633 c.p.c. e art. 63 disp. att., stante la mancata approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, dei rendiconti consuntivi degli anni 2018/2019 e 2019/2020, essendo l'ultimo consuntivo approvato quello relativo alla gestione 2017/2018 e l'ultimo preventivo quello relativo agli anni 2018/2019;
4 - di avere regolarmente pagato gli oneri condominiali oggetto di ingiunzione,
avendo versato, a partire dal 2011, la complessiva somma di euro 78.948,75,
come documentalmente provato mediante allegazione delle ricevute di pagamento;
- che, infine, la mancata annotazione di alcuni versamenti effettuati sarebbe dipesa dalla mala gestio della contabilità del precedente amministratore del condominio;
domandando, su queste basi, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo: in via istruttoria disporsi CTU, per analizzare la contabilità del condominio e l'imputazione dei versamenti effettuati da parte degli opponenti;
nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 282/2021 R.G.; con vittoria di spese di lite, di CTU e di CTP.
Il , costituitosi in giudizio, ha Controparte_2
integralmente contestato la fondatezza dell'opposizione, rappresentando peraltro che, successivamente al deposito del ricorso monitorio, Parte_1
e avevano versato in favore del CP_1 Parte_3
importi relativi agli esercizi 2013 e 2014 – 2015. CP_2
Il Tribunale, sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, respinte le eccezioni in rito di parte opponente, come pure la richiesta di disporre CTU contabile,
con la pronuncia di cui al sopra riportato dispositivo, ha revocato il decreto ingiuntivo,
a fronte dell'intervenuto parziale pagamento di un importo ritenuto pari a euro 848,41, condannando per il resto gli opponenti al pagamento del residuo importo di euro
12.945,10, oltre interessi legali dalla debenza al saldo, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio e delle spese di lite.
Gli Appellanti, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, hanno avanzato plurimi motivi d'impugnazione, che risultano articolati in paragrafi così rubricati: “1) Illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché erroneità della medesima su un punto fondamentale del giudizio – onere della prova;
2) Prescrizione di parte del credito azionato con il ricorso per ingiunzione;
3)
Costituzione dell'opposto oltre i termini di cui all'art. 167, 2° comma, CP_2
5 c.p.c. e conseguenti intervenute decadenze;
4) Richiesta di CTU tecnico contabile;
5)
Sulla legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio;
6) Spese legali liquidate in sentenza”; titolazione che, peraltro, non sempre risulta integralmente corrispondere alle argomentazioni ivi esposte, che pertanto debbono essere partitamente esaminate in correlazione al loro effettivo oggetto.
[.
2. PRESUNTA IMPUTAZIONE DI “ AL 2019 Controparte_3
CP_4
Gli Appellanti, all'interno dell'esposizione di quello che è titolato come primo motivo d'impugnazione, dopo aver concordato con il giudice di prime cure in ordine all'onere della prova della sussistenza del credito in capo al Controparte_2
, aggiungendo che peraltro il Tribunale sarebbe invece giunto “a
[...]
conseguenze diametralmente e inspiegabilmente opposte”, precisato che, antecedentemente al ricorso per decreto ingiuntivo, l'ultima assemblea condominiale era stata quella tenutasi in data 30 aprile 2019, argomenta che l'approvazione di rendiconti delle spese condominiali, in altre successive assemblee, doveva essere ritenuta “tamquam non esset”, quindi, dopo aver anticipato l'oggetto di un successivo motivo di doglianza, relativo a un asserito difetto di legittimazione dell'amministratore del , osserva che: “posto che l'assemblea aveva approvato come ultimo CP_2
consuntivo il 2017/2018 e come preventivo il 2018/2019, l'amministratore non avrebbe potuto né dovuto agire in giudizio, tra l'altro, anche per gli oneri condominiali successivi”.
Tale motivo d'impugnazione, se tale è da considerarsi, è manifestamente infondato.
Il credito invocato come sussistente dal è Controparte_2
espressamente e chiaramente indicato come relativo alle “spese di gestione riportate nei bilanci per l'esercizio degli anni 2013-14, 2014-2015 (preventivo e consuntivo) e del preventivo degli anni 2018-2019, approvati dall'Assemblea condominiale in data
28-3-2018, 27-11-2019, 30-4-2019”, non a crediti relativi ad annualità successive al
2019 o inerenti delibere approvate dall'assemblea condominiale successivamente al 30
6 aprile 2019, mentre gli Appellanti nemmeno indicano quali sarebbero i presunti altri crediti oggetto di causa, solo genericamente indicati come relativi a “oneri condominiali successivi”.
3. ASSERITA MANCATA PROVA DEL CREDITO – INFONDATEZZA
Il primo motivo d'impugnazione è poi concentrato sulla prova del credito.
Ad avviso degli Appellanti tale prova non sarebbe stata fornita dal
[...]
, il Tribunale non avrebbe motivato sul punto e, al contrario, Controparte_2
sarebbero stati gli Appellanti a fornire prova della fondatezza della propria eccezione di adempimento.
Gli Appellanti “sospettano, anzi sono certi, che parecchi versamenti non siano stati correttamente imputati e/o annotati” da un precedente amministratore condominiale, indicano di aver versato, nel periodo compreso fra il 2011 e il 2021, “la considerevole somma di euro 79.948,75”, fornendo un prospetto dei relativi pagamenti e richiamando la documentazione prodotta agli atti, inoltre aggiungono che la controparte, nel richiamare due precedenti pignoramenti subiti dagli Appellanti, “esecuzione mobiliare n. 1228/2018 e n. 241/2019 R.G.E. Tribunale di Asti”, non si sarebbe resa conto “del clamoroso autogol. Se è vero, come è vero, che gli opponenti hanno subito due distinte esecuzioni mobiliari, di cui l'ultima nel 2019 (es. n. 241/2019) e se è vero come è vero,
e ne dà atto il in comparsa di risposta, che gli opponenti hanno saldato CP_2
ogni debito fino a quella data e cioè fino al 2019, è evidente che il ha CP_2
illegittimamente chiesto somme riferite alle gestioni precedenti e già saldate”.
Tale ragione di doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Parte Appellata ha prodotto agli atti tre delibere approvate dell'Assemblea condominiale, delle quali ha in specie rilievo quella del 30 aprile 2019, che ha approvato, all'unanimità dei presenti, i rendiconti consuntivi 2013-14 e 2014-2015, oltre a quello 2017-2018, nonché il preventivo 2018-2019. Nessuna di tali delibere risulta essere stata tempestivamente impugnata, tantomeno annullata o revocata, né
risultano essere state avanzate ragioni di possibile nullità o annullamento delle stesse.
7 Dai resoconti consuntivi e dai bilanci preventivi con esse approvate risulta l'ammontare del credito posto a fondamento della domanda del
[...]
, e le delibere delle assemblee condominiali costituiscono un Controparte_2
valido titolo in ordine alla sussistenza del credito.
I pagamenti posti alla base dell'eccezione di adempimento avanzata dagli
Appellanti, in parte (relativamente agli anni 2011-2012) risultano sinanche antecedenti alle annualità cui fanno riferimento i rendiconti condominiali oggetto di causa, in parte sono successivi (2020-2021) e, soprattutto, nessuno di essi risulta espressamente imputato al pagamento degli importi oggetto di causa, eccetto uno, il pagamento nel
2021 di euro 848,41, successivo alla presentazione del ricorso monitorio, che è stato riconosciuto anche dall'Appellato come imputabile alle spese oggetto di causa, e infatti è stato decurtato dal Tribunale dall'importo complessivamente accertato come dovuto (di quello di euro 853,35, del dicembre 2020, parte Appellata già aveva tenuto conto nel ricorso monitorio).
Nel prospetto incluso nell'atto di appello nemmeno viene indicato a quale annualità di spese condominiali i singoli pagamenti sarebbero stati imputati, né in qual modo sarebbe stata operata tale imputazione. Il ben può avere imputato tali CP_2
pagamenti a soddisfazione di altri pregressi crediti, né è stata allegata, tantomeno provata una violazione del disposto dell'art. 1193 c.c..
Il fatto che si tratti di pagamenti per importi complessivamente considerevoli non ha rilievo, di per sé solo: e Parte_1 CP_1 [...]
risultano proprietari di undici unità immobiliari, ovvero della più Parte_3
parte dello stabile, alcune anche adibite a uso commerciale e a uso ufficio, e gli
Appellanti fanno riferimento a un decennio di spese condominiali.
Nemmeno ha rilievo che il già in precedenza avesse agito nei CP_2
confronti degli Appellanti in ordine al mancato pagamento di spese condominiali: il fatto che le esecuzioni mobiliari richiamate “n. 1228/2018 e n. 241/2019 R.G.E.” siano state condotte a esito di soddisfazione dei crediti nel 2019 non implica in alcun modo che gli opponenti abbiano “saldato ogni debito fino a quella data e cioè fino al 2019”,
8 non essendo stato nemmeno allegato o comunque indicato quale fosse l'oggetto di tali diverse cause, avendo al contrario il allegato, Controparte_2
già nel presentato ricorso monitorio, e poi ulteriormente ribadito, sino alla comparsa di costituzione in appello, che i rapporti tra gli Appellanti “e la compagine condominiale sono da sempre stati caratterizzati dal ritardo nei pagamenti, dalla mancata imputazione dei pochi versamenti effettuati e dalla costante, ingente morosità”, altresì indicando che, “nel corso degli anni, alla luce del comportamento inadempiente, il otteneva nei loro confronti diversi decreti ingiuntivi”. CP_2
4. DEBITO DEL CONDUTTORE – PREVIA AZIONE NEI SUOI CONFRONTI –
INFONDATEZZA
Ancora nel primo articolato paragrafo di esposizione delle ragioni del gravame, gli
Appellanti si dolgono del fatto che il abbia imputato a loro carico “il CP_2
debito di € 3.322,00 del conduttore , “senza neanche aver dimostrato di aver CP_5
in precedenza agito nei confronti del conduttore”.
Tale motivo d'appello è manifestamente infondato: non sussiste alcuna sorta di beneficio di escussione in favore dei proprietari in ordine al mancato pagamento di spese condominiali addebitabili ai loro conduttori, nei cui confronti potranno senz'altro rivalersi, senza peraltro che il Condominio sia tenuto ad agire e nemmeno possa agire direttamente nei confronti del conduttore.
Le disposizioni in materia di locazione riguardano esclusivamente i rapporti tra il locatore e il conduttore, ma non incidono sulla normativa del condominio negli edifici e, quindi, sui rapporti intercorrenti tra l'amministrazione del condominio e i singoli condomini, e l'amministratore ha il diritto di riscuotere direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni e i servizi nell'interesse comune, restando invece esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari.
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5. PRESCRIZIONE DEI CREDITI – INFONDATEZZA
Con il “secondo” motivo d'impugnazione, gli Appellanti si dolgono dell'aver il
Tribunale respinto, a loro avviso erroneamente, l'eccezione di intervenuta prescrizione relativa ai crediti di cui agli esercizi 2013-2014 e 2014-2015, in quanto relativi a un periodo di oltre cinque anni antecedente alla presentazione del ricorso monitorio. A
loro avviso non avrebbe pregio il fatto che i rendiconti relativi a tali annualità siano stati approvati solo in occasione dell'assemblea del 30 aprile 2019, “perché in tal caso si legittimerebbe la mala gestio da parte degli amministratori. Anzi proprio l'approvazione dei consuntivi 2013, 2014 e 2015 in data 30/04/2019 testimonia la pessima gestione contabile dell'amministratore Va da sé che se i condomini CP_6
per 6 anni non hanno approvato i consuntivi è perché evidentemente l'amministrazione non era stata trasparente”.
Tale doglianza risulta infondata.
Ogni questione relativa a eventuali responsabilità di un precedente amministratore del esula dall'oggetto della presente causa, Controparte_2
né in questa sede sono rilevanti le ragioni per le quali in tale condominio, per anni, non
è stato possibile approvare i rendiconti delle spese condominiali e i riparti delle stesse.
Il credito nei confronti dei condomini sorge solo a seguito dell'approvazione dei rendiconti, consuntivi e preventivi, e degli stati di riparto, che, nel caso in esame, sia pur in riferimento a spese sostenute fra il 2013 e il 2015, non risultano essere stati approvati oltre cinque anni prima della presentazione del ricorso in sede monitoria,
prova che incombeva sugli Appellanti, che invece hanno eccepito la presunta intervenuta prescrizione esclusivamente nei termini, infondati, sopra riferiti.
6. COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONDOMINIO– INTERVENUTE DECADENZE –
INAMMISSIBILITÀ
Con il “terzo” motivo d'impugnazione, gli Appellanti sostengono che il si sarebbe tardivamente costituito nel primo Controparte_2
grado di giudizio, in violazione del disposto dell'art. 167 c. 2 c.p.c., dal che
10 discenderebbe che la controparte “non avrebbe potuto proporre domande riconvenzionali, né eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio”; e che anche “le note di udienza” sarebbero state depositate “oltre il termine di 5 giorni stabilito dal Giudice”, “per cui ogni richiesta avversaria non avrebbe dovuto né potuto essere validamente esaminata, essendone controparte decaduta”.
Tale motivo di gravame risulta inammissibile, sia per difetto di interesse che per genericità di esposizione.
Il , parte opposta, non risulta aver Controparte_2
presentato alcuna domanda riconvenzionale, né eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, né altre particolari “richieste” e, in ogni caso, gli Appellanti non indicano né quali riterrebbero essere, in concreto, le conseguenze di tale presunta decadenza, né richiamano quali decisioni assunte dal Tribunale in primo grado sarebbero oggetto di rilievi critici.
Per mero inciso può aggiungersi che parte Appellata contesta le predette asserzioni,
ritenendo la tempestività della propria costituzione e della presentazione di note scritte in primo grado, ma a fronte dell'inammissibilità della doglianza degli Appellanti, non occorre esaminare il diverso profilo della sua fondatezza o meno.
7. RICHIESTA DI CTU CONTABILE – INFONDATEZZA
Con il quarto motivo d'impugnazione gli Appellanti si dolgono del ritenuto erroneo rigetto da parte del Tribunale di Asti dell'istanza con la quale gli opponenti chiedevano disporsi una CTU contabile al fine di ricostruire i rapporti debitorii con il dall'anno 2013 sino al 2019, nonché procedere a una corretta imputazione CP_2
dei versamenti che gli Appellanti avrebbero effettuato in favore del
[...]
, soprattutto in considerazione della cattiva gestione contabile Controparte_2
tenuta dal precedente amministratore.
Anche tale motivo è infondato.
Occorre tenere presente che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere
11 discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento, al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. La Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di
CTU o di supplemento di CTU (cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del
29/09/2017, Rv. 645507 – 01).
È certo vero che, se di regola è volta a valutare fatti accertati o dati per esistenti
(cosiddetta consulenza “deducente”), in casi particolari può anche consentire di accertare determinati fatti non altrimenti rilevabili (consulenza “percipiente”), ma in ogni caso mai può essere utilizzata al fine di esonerare una parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze altrimenti non provati (così C. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 30218 del 15/12/2017, Rv. 647288 – 01.
Sul punto cfr. altresì, ex multis, C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 8989 del 19/04/2011, Rv.
617784 – 01; C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3717 dell'8/02/2019, Rv. 652736 – 01).
Nel caso in esame, la richiesta di CTU non risultava finalizzata a fornire ausilio al giudicante in ordine a una valutazione necessariamente tecnica degli elementi di prova prodotti e acquisiti agli atti, ma risultava mirata, per un verso, a ottenere, così aggirando l'onere della prova e in via esplorativa, eventuali elementi a favore della tesi sostenuta dagli Appellanti, per altro verso a provare fatti (come la “corretta tenuta del registro dell'anagrafe condominiale”) del tutto estranei e non rilevanti rispetto all'oggetto della presente causa.
Non poteva, quindi, né può trovare accoglimento.
8. ASSERITA MANCATA LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE –
INFONDATEZZA
Con un motivo d'impugnazione rubricato come quinto, sia prima che dopo le argomentazioni che appaiono conformi alla rubrica del paragrafo, concernente la
12 legittimazione ad agire dell'amministratore, gli Appellanti propongono alcune altre eterogenee considerazioni: si inizia con l'affermare che “controparte ha effettuato, nel corso del giudizio di primo grado, una ricostruzione della contabilità assolutamente non condivisibile”, elencando “in particolare” la presunta inclusione fra i titoli del credito del “consuntivo gestione ordinaria 2011/2012” (che invece non è oggetto di causa), le condotte del precedente amministratore, che hanno portato all'anomala approvazione di consuntivi “sei anni dopo l'esercizio”, la presunta affermazione della controparte relativa a un “errore di calcolo, in favore dei debitori, di euro 369,26 nel preventivo gestione 2018/2019”, ed altre;
si conclude riproponendo già precedentemente esposte considerazioni relative alla prova del credito. Tali argomentazioni non paiono qualificabili come distinti motivi d'impugnazione e a volerle considerare tali sarebbero allora inammissibili, anche per violazione dell'art. 342 c.p.c.; parti di essere sono poi già assorbite dall'esame di altre già esaminate doglianze;
alcune si riferiscono a possibili altre ragioni nei confronti del
, che tuttavia non costituiscono oggetto della presente causa. CP_2
In tema, invece, di legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore, gli
Appellanti si dolgono che il Tribunale l'abbia riconosciuta, in assenza di espressa delibera di autorizzazione dell'assemblea condominiale, sotto un duplice profilo.
Per un verso, si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe “inspiegabilmente” fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo per l'amministratore di condominio agire in giudizio avverso un “condomino moroso anche in assenza della delibera di autorizzazione dell'assemblea”, espresso dalla Corte di Cassazione in “due sentenze assai risalenti, la prima del 1994 e la seconda del
1999”, “nonostante le più recenti sentenze della Suprema Corte siano tutte di segno contrario”.
Gli Appellanti non indicano, tuttavia, quali sarebbero tali altre “più recenti sentenze della Suprema Corte tutte di segno contrario”, risultando al contrario pacifico che, a fronte del disposto dell'art. 1131 c.c., l'amministratore ha la rappresentanza del e può agire in giudizio, anche senza preventiva autorizzazione CP_2
13 assembleare, per tutte le materie che rientrano nelle sue attribuzioni, tra cui il recupero delle quote condominiali non versate dai condomini morosi. Questo principio è
confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, che riconosce all'amministratore tale facoltà di agire autonomamente per il recupero dei crediti condominiali, trattandosi di atto conservativo e di ordinaria amministrazione (cfr., ad es., più di recente, C. Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017 n. 1208, nonché, sia pur indirettamente, C. Cass., sez. II, 25 maggio 2016, n. 10865; C. Cass., 31 marzo 2017,
n. 8521).
Per altro verso, gli Appellanti sostengono che, “in assenza della delibera di approvazione del preventivo ovvero del consuntivo, il non è legittimato ad CP_2
agire con un procedimento monitorio, perché l'art. 63 disp. att. c.c. stabilisce che l'amministratore può agire in sede monitoria 'per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea' e quindi l'amministratore avrebbe dovuto agire con l'ordinario rito di cognizione anziché col monitorio”, e “già solo per questo il decreto ingiuntivo andava revocato, come in effetti è stato revocato in sentenza”.
Ora, nel presente caso l'amministratore ha agito proprio facendo valere l'approvazione, in sede assembleare, dei bilanci consuntivi 2013, 2014-2015, e del bilancio preventivo 2018-2019, non risulta una violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., che recita “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo”, al che si aggiunge un difetto di interesse in capo agli Appellanti, che hanno loro stessi indicato, come unica conseguenza dell'ipotizzata violazione, che “il decreto ingiuntivo andava revocato, come in effetti è stato revocato in sentenza”.
Inoltre, l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, ad es., da ultimo, C. Cass., Sez.
VI, ordinanza n. 15696 del 23/07/2020), costituisce, al più, condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la
14 riscossione degli oneri, unicamente perché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del , e ove CP_2
tale approvazione manchi, l'amministratore è comunque munito di legittimazione attiva per il recupero degli oneri condominiali nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c., sia che egli agisca in sede di processo ordinario di cognizione, sia che agisca per ottenere un'ingiunzione di pagamento, senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
Nemmeno tale motivo di appello può pertanto trovare accoglimento, sia esso o meno questione proposta per la prima volta nel presente grado di giudizio, come sostenuto da parte Appellata.
9. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Ultimo punto oggetto d'impugnazione concerne l'imputazione delle spese del procedimento monitorio, che il Tribunale di Asti ha ritenuto, in virtù del principio della soccombenza, di porre a carico degli opponenti, in favore del
[...]
, ad avviso degli Appellanti erroneamente, avendo il Tribunale Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Anche tale ragione di gravame risulta infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato in quanto, solo posteriormente alla presentazione del ricorso da parte del , gli Controparte_2
attuali Appellanti hanno proceduto a un parziale pagamento, imputabile al debito oggetto di causa, fatto riconosciuto dall'Appellato e che ha portato il Tribunale a detrarre tale importo dalla somma complessiva di cui ha riconosciuto la debenza in capo agli Appellanti che, pertanto, sono comunque risultati integralmente soccombenti nel giudizio di primo grado, ed era legittima e corretta l'azione esercitata in via monitoria per un ammontare che, al momento della presentazione del ricorso,
corrispondeva a quanto effettivamente dovuto.
La sentenza impugnata merita pertanto integrale conferma.
15 10. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero, ma anche della limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.150,00
- per la fase introduttiva euro 1.000,00
- per la fase decisoria euro 1.450,00
Totale: euro 3.600,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli Appellanti, Parte_1
e al pagamento delle spese per il CP_1 Parte_3
presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, Controparte_7
[... , liquidate nella misura di euro 3.600,00, oltre a rimborso forfetario del
[...]
15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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