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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2354 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 21 novembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Barbara Erminia Bianco;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Maradei;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 10.4.2019 e notificato il 16.4.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 15.171,35 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore della società a titolo di corrispettivo per i lavori Controparte_1 di “perforazione dei pali” presso il cantiere dell'opponente, come da fattura allegata al ricorso monitorio.
Con unico motivo di opposizione, la deduceva la nullità del ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 638 c.p.c., segnatamente pagina 1 di 6 per indeterminatezza ed indeterminabilità della causa petendi, non avendo il ricorrente allegato i fatti storici ed il titolo su cui la pretesa azionata si fonda;
conseguentemente l'opponente, contestati i documenti prodotti dall'opposta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo (fattura, estratto libro Iva ed assegno), concludeva per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e di infondatezza della pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la società opposta, che evidenziava l'infondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante prove orali e documentali, all'udienza del 21 novembre 2024 essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento del diritto di credito che la parte opposta ha azionato con il ricorso monitorio. La “plena cognitio” che connota il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice di merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr Cass. Civ. Sez. 6, ordinanza n. 14473 del 2019, Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 3649 del 2019).
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 7020 del 2019). In tale giudizio, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Quindi,
pagina 2 di 6 l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione (cfr ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5415 del 2019). Da ciò discende che, come per tutti i procedimenti sommari, l'opposizione consente di realizzare il procedimento ordinario quale rimedio alla pronuncia di un provvedimento senza giudizio e senza contraddittorio, la cui attivazione è meramente eventuale e rimessa alla sola iniziativa del debitore ingiunto. Giova ricordare che il procedimento di merito azionato dall'opponente non può essere considerato un giudizio autonomo ma piuttosto la continuazione e trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria e che, una volta proposta l'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito con l'unica particolarità che la posizione processuale delle parti si inverte, mentre quella sostanziale resta inalterata. Ciò comporta che sarà onere del creditore opposto provare l'esistenza del credito (e dunque la legittimità del decreto ingiuntivo), mentre il debitore opponente dovrà dare prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato contro di lui.
Tanto premesso, e venendo all'esame sul merito della pretesa azionata, si osserva che la creditrice opposta ha dedotto che il credito per cui è causa trova titolo in un accordo intervenuto nell'anno 2017 con la società opponente per l'esecuzione di una prestazione di perforazione pali presso il cantiere di quest'ultima in Cosenza alla via De Rada, come da indicazione specificatamente riportata nella fattura n. 9 del 6 giugno 2017 nella sezione “descrizione” (“per perforazione dei pali diametro 1000, n. 31 pali profondità cad/uno mt 21,00 presso il vostro cantiere di via De Rada, Cosenza”). Dette circostanze hanno trovato conferma nella prova orale, atteso che i testi indicati dalla hanno entrambi Controparte_1 confermato che nell'anno 2017 l'impresa aveva eseguito lavori edili, corrispondenti a quelli indicati in fattura, proprio sul cantiere della in via De Rada e su commissione di quest'ultima. I Parte_1
testi hanno poi precisato che la committente aveva accettato senza riserve i lavori eseguiti e non aveva fatto alcuna contestazione, né orale né scritta, alla richiesta di pagamento del corrispettivo. In particolare,
ha precisato di aver effettuato di persona più di un sopralluogo sul cantiere di via Testimone_1
De Rada della e di essersi occupato personalmente della redazione ed emissione Parte_1 della fattura commerciale n. 9 del 2017. Il teste ha inoltre dichiarato testualmente “c'è stata una conferma
d'ordine della commessa da parte della e non c'è stata alcuna contestazione né verbale né Parte_1 scritta” (cfr verbale di udienza del 7.12.2021). , oltre a confermare le ridette circostanze, Testimone_2
ha riferito di essersi recato personalmente sul cantiere della e di avere effettuato i lavori di Parte_1
perforazione dei pali (cfr verbale di udienza del 7.12.2021).
pagina 3 di 6 Ancora, la società opposta ha dedotto che, a seguito della emissione della fattura n. 9 del 2017 e atteso l'inadempimento della società opponente, ha dato incarico alla G.L. Credit di recuperare il credito;
che, dopo la ricezione di diffida ad adempiere, la ha pagato un acconto di euro 2.500,00 sul Parte_1
corrispettivo fatturato mediante l'emissione di un assegno di pari importo in favore della G.L. Credit, assegno n. 3755205781-02 del 12.12.2017 già allegato in copia al fascicolo monitorio.
Le circostanze dell'affidamento dell'incarico alla società di recupero crediti e del pagamento di un acconto sul corrispettivo mediante assegno da parte della hanno trovato riscontro nella Parte_1
prova orale. Sul tema hanno riferito entrambi i testi esaminati ed in particolare ha Testimone_2 dichiarato di essere a conoscenza che la aveva pagato solo un piccolo acconto sull'importo Parte_1
fatturato quale corrispettivo dei lavori eseguiti nonché di avere assistito personalmente ad alcuni colloqui svoltisi negli uffici della in cui si era deciso di affidare l'incarico di recuperare il credito Controparte_1
alla . Parte_2
Tanto ricostruito, si osserva in primo luogo che appare infondata l'eccezione dell'opponente di tardività delle richieste istruttorie di parte opposta in quanto aventi ad oggetto circostanze non tempestivamente dedotte ed allegate.
La società opposta, infatti, ha allegato in comparsa di costituzione e poi nella prima memoria ex art. 183
c.p.c. le circostanze relative al rapporto contrattuale intercorso con l'opponente, ai termini dell'accordo con particolare riferimento alle caratteristiche del lavoro commissionato, al prezzo pattuito ed alla scadenza del termine per il pagamento (elementi, questi, tutti risultanti dalla fattura già allegata in monitorio), alla accettazione dei lavori ed alla mancata contestazione della fattura da parte dell'opponente, deducendo altresì l'inadempimento della controparte alla obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Ciò posto, si ritiene che l'opposta abbia dato prova dell'esistenza del diritto di credito azionato, producendo non solo la fattura commerciale regolarmente annotata nei libri contabili obbligatori, ma altresì dimostrando l'esecuzione della prestazione concordata e fatturata e la sua accettazione da parte del debitore mediante la prova per testi nonché il pagamento di un acconto sul corrispettivo fatturato da parte del debitore e ciò sia mediante la produzione dell'assegno emesso dalla in favore della Parte_1
società di recupero crediti sia con i testimoni escussi.
Sulla affidabilità della prova orale, si osserva che non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità dei testi i quali, proprio perché dipendenti della società opposta, sono direttamente venuti a conoscenza dei fatti di causa che hanno infatti descritto in maniera precisa e dettagliata;
né il rapporto con la società opposta, in mancanza di altri elementi indicativi di una specifica cointeressenza nel giudizio, può indurre dubbi in ordine alla loro attendibilità soggettiva. pagina 4 di 6 Agli elementi di prova forniti dalla società opposta in merito alla esistenza ed ai termini del rapporto contrattuale intercorso con la opponente ed alla sua esecuzione, si aggiunge che non risulta che la
[...]
abbia mai contestato la fattura commerciale prima del giudizio (anzi, è riscontrato che ha pagato Pt_1
un acconto) e che le contestazioni sul rapporto dalla stessa mosse nel giudizio sono alquanto generiche.
Né l'opponente ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Ne discende il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 comma 1 c.p.c..
Deve essere disattesa, infine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata dall'opposta ex art. 96 comma 1 c.p.c., non avendo questa né dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nel comportamento dell'opponente soccombente che ha prospettato tesi giuridiche infondate, ovvero la consapevolezza in capo alla stessa, o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Né l'opposta ha allegato, quantomeno genericamente, elementi di fatto indicativi di danni ulteriori rispetto a quelli che trovano ristoro nella rifusione delle spese sostenute per il giudizio (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 7620/2013 “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone comunque una, sia pur generica, allegazione della
“direzione” dei supposti danni”).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tabelle del d.m. n.
147/2022 ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000), tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate, dell'andamento del giudizio e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 516 del 2019 che dichiara esecutivo;
rigetta la richiesta avanzata dall'opposta ex art. 96 comma 1 c.p.c.;
condanna la al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 14 marzo 2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Manuela Gallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2354 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 21 novembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Barbara Erminia Bianco;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Maradei;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 10.4.2019 e notificato il 16.4.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 15.171,35 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore della società a titolo di corrispettivo per i lavori Controparte_1 di “perforazione dei pali” presso il cantiere dell'opponente, come da fattura allegata al ricorso monitorio.
Con unico motivo di opposizione, la deduceva la nullità del ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 638 c.p.c., segnatamente pagina 1 di 6 per indeterminatezza ed indeterminabilità della causa petendi, non avendo il ricorrente allegato i fatti storici ed il titolo su cui la pretesa azionata si fonda;
conseguentemente l'opponente, contestati i documenti prodotti dall'opposta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo (fattura, estratto libro Iva ed assegno), concludeva per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e di infondatezza della pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la società opposta, che evidenziava l'infondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante prove orali e documentali, all'udienza del 21 novembre 2024 essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento del diritto di credito che la parte opposta ha azionato con il ricorso monitorio. La “plena cognitio” che connota il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice di merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr Cass. Civ. Sez. 6, ordinanza n. 14473 del 2019, Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 3649 del 2019).
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 7020 del 2019). In tale giudizio, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Quindi,
pagina 2 di 6 l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione (cfr ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5415 del 2019). Da ciò discende che, come per tutti i procedimenti sommari, l'opposizione consente di realizzare il procedimento ordinario quale rimedio alla pronuncia di un provvedimento senza giudizio e senza contraddittorio, la cui attivazione è meramente eventuale e rimessa alla sola iniziativa del debitore ingiunto. Giova ricordare che il procedimento di merito azionato dall'opponente non può essere considerato un giudizio autonomo ma piuttosto la continuazione e trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria e che, una volta proposta l'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito con l'unica particolarità che la posizione processuale delle parti si inverte, mentre quella sostanziale resta inalterata. Ciò comporta che sarà onere del creditore opposto provare l'esistenza del credito (e dunque la legittimità del decreto ingiuntivo), mentre il debitore opponente dovrà dare prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato contro di lui.
Tanto premesso, e venendo all'esame sul merito della pretesa azionata, si osserva che la creditrice opposta ha dedotto che il credito per cui è causa trova titolo in un accordo intervenuto nell'anno 2017 con la società opponente per l'esecuzione di una prestazione di perforazione pali presso il cantiere di quest'ultima in Cosenza alla via De Rada, come da indicazione specificatamente riportata nella fattura n. 9 del 6 giugno 2017 nella sezione “descrizione” (“per perforazione dei pali diametro 1000, n. 31 pali profondità cad/uno mt 21,00 presso il vostro cantiere di via De Rada, Cosenza”). Dette circostanze hanno trovato conferma nella prova orale, atteso che i testi indicati dalla hanno entrambi Controparte_1 confermato che nell'anno 2017 l'impresa aveva eseguito lavori edili, corrispondenti a quelli indicati in fattura, proprio sul cantiere della in via De Rada e su commissione di quest'ultima. I Parte_1
testi hanno poi precisato che la committente aveva accettato senza riserve i lavori eseguiti e non aveva fatto alcuna contestazione, né orale né scritta, alla richiesta di pagamento del corrispettivo. In particolare,
ha precisato di aver effettuato di persona più di un sopralluogo sul cantiere di via Testimone_1
De Rada della e di essersi occupato personalmente della redazione ed emissione Parte_1 della fattura commerciale n. 9 del 2017. Il teste ha inoltre dichiarato testualmente “c'è stata una conferma
d'ordine della commessa da parte della e non c'è stata alcuna contestazione né verbale né Parte_1 scritta” (cfr verbale di udienza del 7.12.2021). , oltre a confermare le ridette circostanze, Testimone_2
ha riferito di essersi recato personalmente sul cantiere della e di avere effettuato i lavori di Parte_1
perforazione dei pali (cfr verbale di udienza del 7.12.2021).
pagina 3 di 6 Ancora, la società opposta ha dedotto che, a seguito della emissione della fattura n. 9 del 2017 e atteso l'inadempimento della società opponente, ha dato incarico alla G.L. Credit di recuperare il credito;
che, dopo la ricezione di diffida ad adempiere, la ha pagato un acconto di euro 2.500,00 sul Parte_1
corrispettivo fatturato mediante l'emissione di un assegno di pari importo in favore della G.L. Credit, assegno n. 3755205781-02 del 12.12.2017 già allegato in copia al fascicolo monitorio.
Le circostanze dell'affidamento dell'incarico alla società di recupero crediti e del pagamento di un acconto sul corrispettivo mediante assegno da parte della hanno trovato riscontro nella Parte_1
prova orale. Sul tema hanno riferito entrambi i testi esaminati ed in particolare ha Testimone_2 dichiarato di essere a conoscenza che la aveva pagato solo un piccolo acconto sull'importo Parte_1
fatturato quale corrispettivo dei lavori eseguiti nonché di avere assistito personalmente ad alcuni colloqui svoltisi negli uffici della in cui si era deciso di affidare l'incarico di recuperare il credito Controparte_1
alla . Parte_2
Tanto ricostruito, si osserva in primo luogo che appare infondata l'eccezione dell'opponente di tardività delle richieste istruttorie di parte opposta in quanto aventi ad oggetto circostanze non tempestivamente dedotte ed allegate.
La società opposta, infatti, ha allegato in comparsa di costituzione e poi nella prima memoria ex art. 183
c.p.c. le circostanze relative al rapporto contrattuale intercorso con l'opponente, ai termini dell'accordo con particolare riferimento alle caratteristiche del lavoro commissionato, al prezzo pattuito ed alla scadenza del termine per il pagamento (elementi, questi, tutti risultanti dalla fattura già allegata in monitorio), alla accettazione dei lavori ed alla mancata contestazione della fattura da parte dell'opponente, deducendo altresì l'inadempimento della controparte alla obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Ciò posto, si ritiene che l'opposta abbia dato prova dell'esistenza del diritto di credito azionato, producendo non solo la fattura commerciale regolarmente annotata nei libri contabili obbligatori, ma altresì dimostrando l'esecuzione della prestazione concordata e fatturata e la sua accettazione da parte del debitore mediante la prova per testi nonché il pagamento di un acconto sul corrispettivo fatturato da parte del debitore e ciò sia mediante la produzione dell'assegno emesso dalla in favore della Parte_1
società di recupero crediti sia con i testimoni escussi.
Sulla affidabilità della prova orale, si osserva che non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità dei testi i quali, proprio perché dipendenti della società opposta, sono direttamente venuti a conoscenza dei fatti di causa che hanno infatti descritto in maniera precisa e dettagliata;
né il rapporto con la società opposta, in mancanza di altri elementi indicativi di una specifica cointeressenza nel giudizio, può indurre dubbi in ordine alla loro attendibilità soggettiva. pagina 4 di 6 Agli elementi di prova forniti dalla società opposta in merito alla esistenza ed ai termini del rapporto contrattuale intercorso con la opponente ed alla sua esecuzione, si aggiunge che non risulta che la
[...]
abbia mai contestato la fattura commerciale prima del giudizio (anzi, è riscontrato che ha pagato Pt_1
un acconto) e che le contestazioni sul rapporto dalla stessa mosse nel giudizio sono alquanto generiche.
Né l'opponente ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Ne discende il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 comma 1 c.p.c..
Deve essere disattesa, infine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata dall'opposta ex art. 96 comma 1 c.p.c., non avendo questa né dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nel comportamento dell'opponente soccombente che ha prospettato tesi giuridiche infondate, ovvero la consapevolezza in capo alla stessa, o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Né l'opposta ha allegato, quantomeno genericamente, elementi di fatto indicativi di danni ulteriori rispetto a quelli che trovano ristoro nella rifusione delle spese sostenute per il giudizio (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 7620/2013 “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone comunque una, sia pur generica, allegazione della
“direzione” dei supposti danni”).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tabelle del d.m. n.
147/2022 ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000), tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate, dell'andamento del giudizio e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 516 del 2019 che dichiara esecutivo;
rigetta la richiesta avanzata dall'opposta ex art. 96 comma 1 c.p.c.;
condanna la al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 14 marzo 2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Manuela Gallo
pagina 6 di 6