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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/07/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11111/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11111/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NESI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BIZZINI NToparte_1 P.IVA_1
GESUALDA giusta procura in atti.
CONVENUTA
INTROVAIA CONCETTO (C.F. ) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio l'impresa assicurativa ed per sentirli condannare, ai sensi NToparte_1 NToparte_2
dell'art. 141 cod. ass., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro accaduto in data 09.12.2018.
A sostegno della propria domanda, l'attore esponeva che:
- In data 09.12.2018, alle ore 08,00 circa, il motociclo Aprilia tg. CJ 71664, di proprietà e condotto da ed a bordo del quale viaggiava in qualità di terzo NToparte_2 Parte_1
trasportato, percorreva la Piazza Eroi d'Ungheria in Catania;
- giunto all'altezza del civico n°14/16, a causa della elevata andatura di percorrenza, il conducente del motociclo non si avvedeva di una irregolarità presente e ben visibile sul manto stradale, e perdeva l'equilibrio rovinando al suolo unitamente al trasportato;
- in conseguenza dell'accaduto l'attore riportava gravi lesioni fisiche, per la cura delle quali si rendeva necessario il ricovero presso il P.S. dell' ove veniva riscontrato NToparte_3
affetto da: “Frattura traumatica L2” e, dopo accertamenti ed esami strumentali, ricoverato presso la locale U.O. di Ortopedia e Traumatologia;
L'assicurazione convenuta si costituiva ritualmente in giudizio con propria comparsa, nella quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, sostenendo, invece, la responsabilità
del ex art. 2051 c.c. In subordine, la convenuta contestava la ricostruzione del NToparte_4
fatto storico così come narrato dall'attore, ritenendo che il danno si fosse verificato non in occasione della circolazione di un veicolo a motore, bensì durante l'ordinaria deambulazione dell' sulla via pubblica. Veniva contestato, infine, il quantum debeatur, con particolare CP_2
pagina 2 di 8 riferimento alla personalizzazione del danno.
Restava contumace . NToparte_2
La causa è stata istruita attraverso prova testimoniale e CTU.
È bene premettere che l'attore, terzo trasportato, ha agito con azione diretta nei confronti del vettore e della sua assicurazione, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Recita il predetto articolo che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo
140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è
esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. […].
Ebbene, sul punto va precisato che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'azione diretta di cui al predetto art. 141 può essere esercitata solo qualora nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli
(Cass. civ., Sezioni Unite n.35318/2022 del 30.11.2022). Nel caso di specie, invece, risulta pacifico che nel sinistro descritto da parte attrice non vi sia il coinvolgimento di nessun altro veicolo.
Ciò, tuttavia, non impedisce a questo Tribunale di procedere ad una riqualificazione giuridica pagina 3 di 8 della vicenda in esame e, dunque, di scrutinare la domanda attorea. È, infatti, principio consolidato quello per cui “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (da ultimo, Cass. Ord. 19.03.2020 n. 7467).
Ebbene, alla luce di tali principi l'odierna vicenda può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 144 cod. ass., secondo cui “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. […]”. L'odierna convenuta NToparte_1
è, infatti, sia l'assicurazione del veicolo sul quale l'attore sostiene di essersi trovato in
[...]
occasione del sinistro, sia l'assicurazione del responsabile civile del presunto danno, non essendovi, dunque, nel caso di specie, alcuna distinzione tra il soggetto passivo dell'azione di cui all'art. 141 e quello di cui all'art. 144 cod. ass.
Ciò chiarito, nel merito la domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti principali è
infondata e non merita accoglimento.
La convenuta ha contestato il verificarsi del sinistro e, comunque, il verificarsi con le modalità
descritte in citazione. Invero, la prova che l'attore si trovasse quale trasportato a bordo di un motociclo e che il sinistro sia avvenuto nei termini narrati non è stata offerta in modo idoneo. Gli
pagina 4 di 8 elementi documentali evidenziati da parte convenuta, infatti, sono idonei ad ingenerare dubbi sulla veridicità delle asserzioni dell'attore.
Dalla documentazione presente in atti non risulta che il sinistro fosse effettivamente un sinistro stradale;
anzi, dalla documentazione relativa all'intervento dei soccorsi allegata da parte attrice sembra pacifica e non contestata la circostanza che l'evento lesivo si sia verificato durante l'ordinaria deambulazione su strada dell' , non essendovi alcuna menzione, nella CP_2
descrizione dei fatti, del motociclo.
In primo luogo, è utile evidenziare che, alla voce “Note Evento” del certificato del 118, era indicata una “...caduta per via della buca stradale...” e che nel referto di Pronto Soccorso era annotata, quale causa, una “...caduta incidentale in mattinata”. Tale ultimo dato, poi, era stato ulteriormente disatteso dalla cartella clinica, ove, alla voce “Anamnesi patologica prossima”, era riportato “infortunio sul lavoro”. Eloquente, poi, il contenuto e il tenore della telefonata di richiesta di intervento al 118, in cui non viene fatta alcuna menzione del motociclo, né di un più
generico incidente stradale. La chiamante , cognata del padre dell'attore, Testimone_1
dice all'operatore del 118 “mio OT è caduto, qua c'è un mercato ed è caduto su una buca …”.
Per di più, dalla registrazione della telefonata emerge che la chiamante non ha fatto alcuna menzione della presenza dell' , che avrebbe condotto – secondo le allegazioni NToparte_2
attoree – il motociclo coinvolto nel sinistro.
Del resto, le contraddizioni nella ricostruzione della dinamica del sinistro emergono già
NT dall'istruttoria svolta da , antecedentemente al presente giudizio, a seguito della richiesta di risarcimento avanzata in via stragiudiziale dall'odierno attore.
pagina 5 di 8 NT In particolare, l'investigatore nominato da compiva un'ispezione cronologica sulla targa
CJ71664, all'esito della quale emergeva che il motociclo “Aprilia Sportcity”, all'epoca del sinistro in parola, era di proprietà di un certo . L'investigatore evidenziava, inoltre, Persona_1
che il danneggiato non era stato in grado di indicare il modello ed il colore del motociclo su cui viaggiava. Peraltro, gli avevano collocato temporalmente il sinistro in un momento CP_2
della giornata differente da quella riportata nel modello CAI (ore 1:45). Ancora, l'odierno attore e l' , presunto conducente del motociclo, prospettavano ricostruzioni non NToparte_2
coincidenti della dinamica. Invero, in sede di dichiarazione all'assicurazione, l' CP_2
aveva precisato di aver infilato il piede – nell'appoggiarsi a terra – all'interno di una
[...]
buca e di essere caduto;
diversamente, l'odierno attore aveva sostenuto che lo zio era incorso in detto avvallamento con la ruota anteriore del motociclo durante la marcia, per poi perdere il controllo del mezzo e cadere a terra insieme al OT. Ancora, contrariamente a quanto riferito dall'assicurato, in merito alla circostanza secondo cui stesse accompagnando il OT sul posto di lavoro, il danneggiato aveva precisato che alla data del sinistro era disoccupato da circa un anno.
A fronte di tali elementi, le dichiarazioni dei testimoni e – che Testimone_1 Tes_2
offrono una descrizione dettagliata degli eventi – appaiono inattendibili.
Volendo focalizzare l'attenzione sul testimone va evidenziato che questi in Tes_2
istruttoria dichiarava: “Ero presente perché stavo andando durante il periodo natalizio a fare compere al mercatino, verso le 7,30/8,00”. In sede di indagine svolta dall'accertatore nominato da
NT
, invece, aveva sostenuto quanto segue: “Nell'anno 2018 ora di pranzo circa ore 14:45 mi trovavo nel comune di Catania in piazza nel centro città che non ricordo il nome ho visto un ciclo motore che non ricordo modello e colore ricordo ho visto cadere il ciclo motore con a bordo due pagina 6 di 8 adulti cadendo con una buca dell'asfalto della strada [...]. [...] Non posso stabilire il mese in quale sia venuto l'incidente”. L'orario dallo stesso indicato (ore 14:45) è completamente differente da quello dichiarato in sede di esame testimoniale (ore 7:30/8;00); inoltre, appare singolare che lo stesso, in sede di indagine, non riuscisse nemmeno ad indicare il mese in cui sia avvenuto l'incidente e che, nella successiva istruttoria del presente giudizio, precisasse che il periodo fosse quello natalizio.
Lo stesso aveva, inoltre, riferito che sul posto erano intervenuti i soccorritori, allertati dal
“vicinato”; informazione, questa, che mal si concilia con la dichiarazione dell' , NToparte_2
secondo cui era stato lui, personalmente, a chiamare il 118. Tale ultima dichiarazione del convenuto rimasto contumace – ma sentito in sede di interrogatorio formale – è, a sua volta, in contraddizione con la circostanza per cui è stata la a chiamare i soccorsi, come Tes_1
dimostrato dal file audio della chiamata presente in atti.
Date le contraddizioni riscontrate e in difetto di ulteriori elementi di prova, le deposizioni testimoniali appaiono non genuine e non idonee a fornire prova dei fatti allegati.
Non decisiva, infine, risulta la relazione tecnica del CTU dott.ssa . La stessa ha Persona_2
preso in esame le menomazioni all'integrità psico-fisica senz'altro subite dall'attore, ritenendo che le stesse, per la loro gravità, siano “maggiormente compatibili” con una caduta al suolo da motorino, ma che non possa escludersi un nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate ed una caduta al suolo dall'alto o da posizione eretta. La valutazione di “maggiore compatibilità”
con una caduta da ciclomotore, espressa oltretutto soltanto sulla base dei danni patiti dal periziando, non appare sufficiente, da sola, a dimostrare i fatti allegati in citazione in punto di dinamica del sinistro pagina 7 di 8 Orbene, alla luce degli accertamenti esperiti e delle incoerenze emerse tra la documentazione e le dichiarazioni dei testimoni, sorge il fondato sospetto che il sinistro in parola non si sia verificato secondo le modalità descritte dall'attore e che danni fisici lamentati dallo stesso siano da ricondurre a cause diverse da quelle denunciate.
Ne consegue il rigetto della domanda.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. Le spese di CTU restano definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda attorea;
condanna altresì l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
14.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Catania, il 30 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11111/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NESI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BIZZINI NToparte_1 P.IVA_1
GESUALDA giusta procura in atti.
CONVENUTA
INTROVAIA CONCETTO (C.F. ) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio l'impresa assicurativa ed per sentirli condannare, ai sensi NToparte_1 NToparte_2
dell'art. 141 cod. ass., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro accaduto in data 09.12.2018.
A sostegno della propria domanda, l'attore esponeva che:
- In data 09.12.2018, alle ore 08,00 circa, il motociclo Aprilia tg. CJ 71664, di proprietà e condotto da ed a bordo del quale viaggiava in qualità di terzo NToparte_2 Parte_1
trasportato, percorreva la Piazza Eroi d'Ungheria in Catania;
- giunto all'altezza del civico n°14/16, a causa della elevata andatura di percorrenza, il conducente del motociclo non si avvedeva di una irregolarità presente e ben visibile sul manto stradale, e perdeva l'equilibrio rovinando al suolo unitamente al trasportato;
- in conseguenza dell'accaduto l'attore riportava gravi lesioni fisiche, per la cura delle quali si rendeva necessario il ricovero presso il P.S. dell' ove veniva riscontrato NToparte_3
affetto da: “Frattura traumatica L2” e, dopo accertamenti ed esami strumentali, ricoverato presso la locale U.O. di Ortopedia e Traumatologia;
L'assicurazione convenuta si costituiva ritualmente in giudizio con propria comparsa, nella quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, sostenendo, invece, la responsabilità
del ex art. 2051 c.c. In subordine, la convenuta contestava la ricostruzione del NToparte_4
fatto storico così come narrato dall'attore, ritenendo che il danno si fosse verificato non in occasione della circolazione di un veicolo a motore, bensì durante l'ordinaria deambulazione dell' sulla via pubblica. Veniva contestato, infine, il quantum debeatur, con particolare CP_2
pagina 2 di 8 riferimento alla personalizzazione del danno.
Restava contumace . NToparte_2
La causa è stata istruita attraverso prova testimoniale e CTU.
È bene premettere che l'attore, terzo trasportato, ha agito con azione diretta nei confronti del vettore e della sua assicurazione, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Recita il predetto articolo che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo
140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è
esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. […].
Ebbene, sul punto va precisato che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'azione diretta di cui al predetto art. 141 può essere esercitata solo qualora nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli
(Cass. civ., Sezioni Unite n.35318/2022 del 30.11.2022). Nel caso di specie, invece, risulta pacifico che nel sinistro descritto da parte attrice non vi sia il coinvolgimento di nessun altro veicolo.
Ciò, tuttavia, non impedisce a questo Tribunale di procedere ad una riqualificazione giuridica pagina 3 di 8 della vicenda in esame e, dunque, di scrutinare la domanda attorea. È, infatti, principio consolidato quello per cui “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (da ultimo, Cass. Ord. 19.03.2020 n. 7467).
Ebbene, alla luce di tali principi l'odierna vicenda può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 144 cod. ass., secondo cui “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. […]”. L'odierna convenuta NToparte_1
è, infatti, sia l'assicurazione del veicolo sul quale l'attore sostiene di essersi trovato in
[...]
occasione del sinistro, sia l'assicurazione del responsabile civile del presunto danno, non essendovi, dunque, nel caso di specie, alcuna distinzione tra il soggetto passivo dell'azione di cui all'art. 141 e quello di cui all'art. 144 cod. ass.
Ciò chiarito, nel merito la domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti principali è
infondata e non merita accoglimento.
La convenuta ha contestato il verificarsi del sinistro e, comunque, il verificarsi con le modalità
descritte in citazione. Invero, la prova che l'attore si trovasse quale trasportato a bordo di un motociclo e che il sinistro sia avvenuto nei termini narrati non è stata offerta in modo idoneo. Gli
pagina 4 di 8 elementi documentali evidenziati da parte convenuta, infatti, sono idonei ad ingenerare dubbi sulla veridicità delle asserzioni dell'attore.
Dalla documentazione presente in atti non risulta che il sinistro fosse effettivamente un sinistro stradale;
anzi, dalla documentazione relativa all'intervento dei soccorsi allegata da parte attrice sembra pacifica e non contestata la circostanza che l'evento lesivo si sia verificato durante l'ordinaria deambulazione su strada dell' , non essendovi alcuna menzione, nella CP_2
descrizione dei fatti, del motociclo.
In primo luogo, è utile evidenziare che, alla voce “Note Evento” del certificato del 118, era indicata una “...caduta per via della buca stradale...” e che nel referto di Pronto Soccorso era annotata, quale causa, una “...caduta incidentale in mattinata”. Tale ultimo dato, poi, era stato ulteriormente disatteso dalla cartella clinica, ove, alla voce “Anamnesi patologica prossima”, era riportato “infortunio sul lavoro”. Eloquente, poi, il contenuto e il tenore della telefonata di richiesta di intervento al 118, in cui non viene fatta alcuna menzione del motociclo, né di un più
generico incidente stradale. La chiamante , cognata del padre dell'attore, Testimone_1
dice all'operatore del 118 “mio OT è caduto, qua c'è un mercato ed è caduto su una buca …”.
Per di più, dalla registrazione della telefonata emerge che la chiamante non ha fatto alcuna menzione della presenza dell' , che avrebbe condotto – secondo le allegazioni NToparte_2
attoree – il motociclo coinvolto nel sinistro.
Del resto, le contraddizioni nella ricostruzione della dinamica del sinistro emergono già
NT dall'istruttoria svolta da , antecedentemente al presente giudizio, a seguito della richiesta di risarcimento avanzata in via stragiudiziale dall'odierno attore.
pagina 5 di 8 NT In particolare, l'investigatore nominato da compiva un'ispezione cronologica sulla targa
CJ71664, all'esito della quale emergeva che il motociclo “Aprilia Sportcity”, all'epoca del sinistro in parola, era di proprietà di un certo . L'investigatore evidenziava, inoltre, Persona_1
che il danneggiato non era stato in grado di indicare il modello ed il colore del motociclo su cui viaggiava. Peraltro, gli avevano collocato temporalmente il sinistro in un momento CP_2
della giornata differente da quella riportata nel modello CAI (ore 1:45). Ancora, l'odierno attore e l' , presunto conducente del motociclo, prospettavano ricostruzioni non NToparte_2
coincidenti della dinamica. Invero, in sede di dichiarazione all'assicurazione, l' CP_2
aveva precisato di aver infilato il piede – nell'appoggiarsi a terra – all'interno di una
[...]
buca e di essere caduto;
diversamente, l'odierno attore aveva sostenuto che lo zio era incorso in detto avvallamento con la ruota anteriore del motociclo durante la marcia, per poi perdere il controllo del mezzo e cadere a terra insieme al OT. Ancora, contrariamente a quanto riferito dall'assicurato, in merito alla circostanza secondo cui stesse accompagnando il OT sul posto di lavoro, il danneggiato aveva precisato che alla data del sinistro era disoccupato da circa un anno.
A fronte di tali elementi, le dichiarazioni dei testimoni e – che Testimone_1 Tes_2
offrono una descrizione dettagliata degli eventi – appaiono inattendibili.
Volendo focalizzare l'attenzione sul testimone va evidenziato che questi in Tes_2
istruttoria dichiarava: “Ero presente perché stavo andando durante il periodo natalizio a fare compere al mercatino, verso le 7,30/8,00”. In sede di indagine svolta dall'accertatore nominato da
NT
, invece, aveva sostenuto quanto segue: “Nell'anno 2018 ora di pranzo circa ore 14:45 mi trovavo nel comune di Catania in piazza nel centro città che non ricordo il nome ho visto un ciclo motore che non ricordo modello e colore ricordo ho visto cadere il ciclo motore con a bordo due pagina 6 di 8 adulti cadendo con una buca dell'asfalto della strada [...]. [...] Non posso stabilire il mese in quale sia venuto l'incidente”. L'orario dallo stesso indicato (ore 14:45) è completamente differente da quello dichiarato in sede di esame testimoniale (ore 7:30/8;00); inoltre, appare singolare che lo stesso, in sede di indagine, non riuscisse nemmeno ad indicare il mese in cui sia avvenuto l'incidente e che, nella successiva istruttoria del presente giudizio, precisasse che il periodo fosse quello natalizio.
Lo stesso aveva, inoltre, riferito che sul posto erano intervenuti i soccorritori, allertati dal
“vicinato”; informazione, questa, che mal si concilia con la dichiarazione dell' , NToparte_2
secondo cui era stato lui, personalmente, a chiamare il 118. Tale ultima dichiarazione del convenuto rimasto contumace – ma sentito in sede di interrogatorio formale – è, a sua volta, in contraddizione con la circostanza per cui è stata la a chiamare i soccorsi, come Tes_1
dimostrato dal file audio della chiamata presente in atti.
Date le contraddizioni riscontrate e in difetto di ulteriori elementi di prova, le deposizioni testimoniali appaiono non genuine e non idonee a fornire prova dei fatti allegati.
Non decisiva, infine, risulta la relazione tecnica del CTU dott.ssa . La stessa ha Persona_2
preso in esame le menomazioni all'integrità psico-fisica senz'altro subite dall'attore, ritenendo che le stesse, per la loro gravità, siano “maggiormente compatibili” con una caduta al suolo da motorino, ma che non possa escludersi un nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate ed una caduta al suolo dall'alto o da posizione eretta. La valutazione di “maggiore compatibilità”
con una caduta da ciclomotore, espressa oltretutto soltanto sulla base dei danni patiti dal periziando, non appare sufficiente, da sola, a dimostrare i fatti allegati in citazione in punto di dinamica del sinistro pagina 7 di 8 Orbene, alla luce degli accertamenti esperiti e delle incoerenze emerse tra la documentazione e le dichiarazioni dei testimoni, sorge il fondato sospetto che il sinistro in parola non si sia verificato secondo le modalità descritte dall'attore e che danni fisici lamentati dallo stesso siano da ricondurre a cause diverse da quelle denunciate.
Ne consegue il rigetto della domanda.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. Le spese di CTU restano definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda attorea;
condanna altresì l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
14.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Catania, il 30 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8