Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1965, n. 1424
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18 gennaio 1966
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".

Entrata in vigore il 18 gennaio 1966
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