Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".
L' articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".