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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1826/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 14/07/2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. NAZZARRO VELIA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
VENDITTI MARIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 13/12/2003; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate due figlie (19/09/2004) e (26/05/2006); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
3. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi economicamente indipendenti;
4. la casa coniugale di S. Prisco in Viale Europa, di proprietà della sig.ra , resti ad essa assegnata insieme alle Parte_2 figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, unitamente a tutti gli arredi e corredi;
5. il verserà alla per il contributo al mantenimento ordinario delle figlie l'importo mensile di euro Parte_1 Parte_2
400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche preventivamente concordate secondo l'elenco
e le modalità previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Caserta , che le parti dichiarano di avere visionato e di concordare. 2
6. il continuerà a versare alla il 50% della rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale di Parte_1 Parte_2 proprietà della moglie, pari ad € 600.
7. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
8. I rispettivi difensori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 02/12/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 140, parte II, serie A, Uff. VII, anno 2003);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1826/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 14/07/2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. NAZZARRO VELIA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
VENDITTI MARIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 13/12/2003; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate due figlie (19/09/2004) e (26/05/2006); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
3. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi economicamente indipendenti;
4. la casa coniugale di S. Prisco in Viale Europa, di proprietà della sig.ra , resti ad essa assegnata insieme alle Parte_2 figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, unitamente a tutti gli arredi e corredi;
5. il verserà alla per il contributo al mantenimento ordinario delle figlie l'importo mensile di euro Parte_1 Parte_2
400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche preventivamente concordate secondo l'elenco
e le modalità previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Caserta , che le parti dichiarano di avere visionato e di concordare. 2
6. il continuerà a versare alla il 50% della rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale di Parte_1 Parte_2 proprietà della moglie, pari ad € 600.
7. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
8. I rispettivi difensori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 02/12/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 140, parte II, serie A, Uff. VII, anno 2003);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese