Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 26.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7032 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. DE CESARE F L Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante conveniva in giudizio l chiedendo di accertare CP_ l'insussistenza dell'indebito reclamato dall' per l'importo di euro 5217,45 con conseguente restituzione delle somme oggetto di ritenute nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva ritualmente CP_ in giudizio l' contestando la fondate della domanda. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ex actis risulta che: l'istante è titolare di pensione di vecchia ed è affidatario dei minori
, d quali nipoti iure sanguine della defunta compagna;
con domanda Persona_1 Per_2 Per_3 amministrativa del 20.7.2021 chiedeva il ripristino degli assegni familiari per tali minori;
veniva corrisposta la somma di euro 17.687,73 con decorrenza 1.7.2016; con ricorso del 1.4.2022 l'istante chiedeva il riconoscimento dei ratei maturati dal 1 gennaio 2015 a 30 giugno 2016.
2. Costituisce circostanza pacifica che nel lasso temporale de quo l'istante fosse affidatario dei minori de quibus sicchè in tale veste è l'unico soggetto legittimato a conseguire i relativi assegni familiari, a nulla rilevando che i relativi genitori, nello stesso periodo temporale fossero percettori di reddito, il cui possesso non è stato neppure dimostrato nella odierna sede. In definitiva, non sussiste in CP_ specie l'indebito in contestazione reclamato dall' per l'importo di euro 5217,45 e pertanto esso non ha titolo per procedere al recupero di tale somma.
3. Va rigettata poi la domanda di restituzione delle somme oggetto delle ritenute effettuate, in assenza della prova dell'effettività delle medesime.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Per la soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico dell'ente convenuto, nella misura individuata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza e domanda ed eccezione, così provvede: accoglie in parte qua il ricorso ed accerta che non sussiste l'indebito in contestazione reclamato CP_ dall' per l'importo di euro 5217,45 e pertanto esso non ha titolo per procedere al recupero della relativa somma, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento delle spese di causa in favore dell'istante nella misura complessiva di CP_1 euro 2100,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari 26.5.2025
GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
2