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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5325/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 1095/2023
R.G.
TRA
, in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' Pt_1
RICORRENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Sebastiano Schiavone CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, l ha convenuto Pt_1
dinanzi a questo Tribunale contestando le risultanze delle conclusioni rese CP_1 dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 1095/2023 R.G.), che aveva riconosciuto la suddetta persona meritevole dell'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della legge 222-1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26.8.2022.
L'ente previdenziale ha dedotto l'assenza del requisito contributivo in capo all'odierno opposto e ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.
si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, dopo aver riunito al presente giudizio quello recante n. R.G. 7260-2021, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'opposizione.
Altresì, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla parte opposta.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
2 In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte
(Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
In tal guisa, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, che sono intellegibili dall'analisi del ricorso.
Occorre, poi, rammentare, ai fini della delimitazione dell'ambito di cognizione del giudice nei giudizi di opposizione ad ATPO, che secondo la giurisprudenza di legittimità: “13. La
Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui "il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa... può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni
3 dell'azione" (così Cass. nr. 22721 del 2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ult.co., cod. proc. civ. è "per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)".
15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto "riconducibili ad unitarietà" in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
16. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis cod. proc. civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie "strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale", è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art.
100 cod. proc. civ., la verifica di "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis. cod. proc. civ. (cd. "giudizio di opposizione ad ATP")” (Cassazione civile sez. lav., 02/12/2024, (ud. 15/05/2024, dep.
02/12/2024), n.30828).
A quanto precede consegue che in tale sede il giudice è tenuto a vagliare tutti i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione assistenziale richiesta dall'istante.
Con riferimento alla specifica prestazione vantata dal nel caso di specie, va ribadito CP_1 che l'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della legge 222-1984 rappresenta una prestazione economica erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
L' concede l'assegno ordinario di invalidità ai lavoratori: dipendenti iscritti Pt_1 all'Assicurazione Generale Obbligatoria;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti alla Gestione Separata.
4 L'assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Può richiedere l'assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame l' ha proposto opposizione asserendo che il Pt_1
non possiede il requisito contributivo minimo delle 156 settimane (tre anni di CP_1
contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa del 26.8.2022. Ebbene, tale doglianza risulta fondata.
Dal certificato ECOCERT depositato in atti dall'opposto su onere del Tribunale, risulta che il ha maturato solo 153 settimane utili ai fini della prestazione vantata. Di CP_1
conseguenza, l'opposizione deve essere accolta e il ricorso per ATPO rigettato.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese della CTU della fase di ATP sono poste interamente in capo all' e vengono Pt_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso per ATPO proposto da n. R.G. 1095-2023; CP_1
5 b) Nulla per le spese;
c) Pone le spese della CTU della fase di ATP interamente in capo all' che vengono Pt_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
Aversa, 5.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5325/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 1095/2023
R.G.
TRA
, in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' Pt_1
RICORRENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Sebastiano Schiavone CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, l ha convenuto Pt_1
dinanzi a questo Tribunale contestando le risultanze delle conclusioni rese CP_1 dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 1095/2023 R.G.), che aveva riconosciuto la suddetta persona meritevole dell'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della legge 222-1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26.8.2022.
L'ente previdenziale ha dedotto l'assenza del requisito contributivo in capo all'odierno opposto e ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.
si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, dopo aver riunito al presente giudizio quello recante n. R.G. 7260-2021, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'opposizione.
Altresì, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla parte opposta.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
2 In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte
(Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
In tal guisa, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, che sono intellegibili dall'analisi del ricorso.
Occorre, poi, rammentare, ai fini della delimitazione dell'ambito di cognizione del giudice nei giudizi di opposizione ad ATPO, che secondo la giurisprudenza di legittimità: “13. La
Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui "il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa... può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni
3 dell'azione" (così Cass. nr. 22721 del 2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ult.co., cod. proc. civ. è "per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)".
15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto "riconducibili ad unitarietà" in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art. 445-bis cod. proc. civ.
16. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445-bis cod. proc. civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie "strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale", è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art.
100 cod. proc. civ., la verifica di "manifesta carenza" dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445-bis. cod. proc. civ. (cd. "giudizio di opposizione ad ATP")” (Cassazione civile sez. lav., 02/12/2024, (ud. 15/05/2024, dep.
02/12/2024), n.30828).
A quanto precede consegue che in tale sede il giudice è tenuto a vagliare tutti i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione assistenziale richiesta dall'istante.
Con riferimento alla specifica prestazione vantata dal nel caso di specie, va ribadito CP_1 che l'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della legge 222-1984 rappresenta una prestazione economica erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
L' concede l'assegno ordinario di invalidità ai lavoratori: dipendenti iscritti Pt_1 all'Assicurazione Generale Obbligatoria;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti alla Gestione Separata.
4 L'assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Può richiedere l'assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame l' ha proposto opposizione asserendo che il Pt_1
non possiede il requisito contributivo minimo delle 156 settimane (tre anni di CP_1
contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa del 26.8.2022. Ebbene, tale doglianza risulta fondata.
Dal certificato ECOCERT depositato in atti dall'opposto su onere del Tribunale, risulta che il ha maturato solo 153 settimane utili ai fini della prestazione vantata. Di CP_1
conseguenza, l'opposizione deve essere accolta e il ricorso per ATPO rigettato.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese della CTU della fase di ATP sono poste interamente in capo all' e vengono Pt_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso per ATPO proposto da n. R.G. 1095-2023; CP_1
5 b) Nulla per le spese;
c) Pone le spese della CTU della fase di ATP interamente in capo all' che vengono Pt_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
Aversa, 5.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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