Sentenza 14 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 14/01/2022, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 00037/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Maraglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l’ottemperanza al giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, reso dal Giudice di Pace di Taranto, emesso in data 02.10.2020, notificato in forma esecutiva in data 20.10.2020, non opposto, e reso definitivo ex art. 647 c.p.c. (come da attestazione apposta dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Taranto in data 18.04.2021), con il quale il Giudice di Pace di Taranto, ha dichiarato il diritto della signora -OMISSIS- di ottenere la restituzione della metà delle spese di consulenza medica corrisposte (per l'intero) al dottor -OMISSIS-, somma quantificata per la metà di interesse della signora -OMISSIS- in euro 1.246,80, oltre alle spese e competenze della fase monitoria liquidate in € 401,00 oltre accessori, distratte in favore dell'avv. Luca Maraglino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. -OMISSIS-, il Giudice di Pace di Taranto ha ingiunto al Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t, al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, nonché del loro difensore (il quale ha agito anche in proprio), delle somme ivi indicate, oltre accessori di legge.
Il decreto è stato ritualmente notificato al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza del giudicato.
Nella camera di consiglio del 13.1.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a, di profili di inammissibilità del ricorso, per mancata notifica del titolo all’Amministrazione presso la sede reale.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Ai sensi dell’art. 14 co. 1 d.l. n. 696/96, convertito con l. n. 30/97: “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
2.2. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Lo spatium deliberandi in materia di giudizio di ottemperanza, tenuto conto di quanto disposto dall' art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 — ove si dispone che le pubbliche amministrazioni completano le procedure per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali esecutivi che comportano l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo — per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notificazione all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo, sicché la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell'esperimento dell'azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve essere dunque fatta all'amministrazione presso la sua sede reale ” (TAR Parma, I, 11.5.2020, n. 88, nonché la giurisprudenza ivi citata).
2.3. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che il titolo posto a fondamento del presente ricorso è stato notificato all’Amministrazione unicamente presso la sede erariale, e non presso la sede reale.
2.4. Per tali ragioni, il ricorso è carente di una condizione dell’azione, e va conseguentemente dichiarato inammissibile.
3. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.