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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1099/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1099/2021 promossa da:
CE FR (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Nardi, come da procura in atti;
- appellante- contro
SI NO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Fanti, come da procura in atti;
- appellato - avverso la sentenza n. 337/2021 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 4.5.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 26.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante CE: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito e in tesi: per i motivi di cui al presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. in ogni caso ed in ipotesi: riformare la sentenza appellata mediante rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e della conseguente condanna disposta dal Tribunale.
Con vittoria di spese ed onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio.
Per la parte appellata SI: “CONCLUDE
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis/I° c.p.c. l'appello proposto da FR
CE contro la Sentenza n.337/2021 emessa dal Tribunale di Prato il 04.05.2021, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.
IN IPOTESI DI INGRESSO DELLA TRATTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE.
- Respingere l'appello proposto da FR CE contro la Sentenza n.337/2021 emessa dal
Tribunale di Prato il 04.05.2021, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio e condanna ex art. 96/3 c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, OD IC aveva convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Prato, CE FR e OD EA al fine di ottenere - previa declaratoria di nullità del testamento olografo, redatto da OD GI in data 7.10.2005 (pubblicato il 15.09.2009), per incapacità di intendere e di volere della de cuius ex art. 591 n. 3 e art. 428 c.c. ovvero perché effetto di dolo ex art. 624 c.c. - la dichiarazione di validità del testamento olografo redatto dalla medesima in data 10.11.1998, nonché, previa declaratoria di indegnità del CE, la sua esclusione dalla successione ex art. 463 n. 4 c.c. e la condanna di entrambi i convenuti alla restituzione dei beni posseduti in virtù del testamento dichiarato nullo.
Al riguardo l'attore, dopo aver premesso di essere stato nominato tutore della zia, OD GI, a seguito della sentenza di interdizione della stessa emessa dal Tribunale di Prato in data 18.1.2007, aveva esposto che OD GI, come emergeva dalla documentazione medica versata in atti, era incapace di intendere e di volere già al momento della redazione del testamento datato 7.10.2005, per cui non poteva aver redatto autonomamente la predetta scheda testamentaria e che l'intervento del
CE nella redazione del predetto testamento (che andava a sostituire un precedente testamento datato 10.11.1998 nel quale la de cuius aveva nominato suoi eredi in parti uguali lui ed il
CE) era giustificato dall'interesse di quest'ultimo di ricavare dallo stesso notevoli vantaggi patrimoniali, dato che, nel secondo testamento, il medesimo era stato nominato dalla de cuius quale suo unico erede.
Si era costituito in giudizio CE FR, che aveva chiesto il rigetto della domanda ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del OD al rimborso della quota delle spese da lui sostenute nell'interesse della massa ereditaria od in subordine, l'accrescimento della quota ereditaria di sua spettanza in relazione agli esborsi sostenuti nell'interesse della massa ereditaria ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto l'espletamento di una c.t.u. al fine di accertare se, al momento della redazione dell'ultimo testamento, OD GI fosse o meno incapace di intendere e di volere e - dopo aver proceduto alla rinnovazione delle prime due c.t.u. espletate (redatte rispettivamente dal dott. Brunero Begliomini e dal dott. FR Pieri) in quanto ritenute inattendibili, non avendo, i consulenti nominati, competenze specifiche in malattie degenerative dell'apparato neurologico, quale quella di cui era affetta OD GI - aveva nominato c.t.u. il dott. NO SI.
Con sentenza n. 111/2016, il Tribunale di Prato, in accoglimento della domanda ex art. 591, co. 2,
n. 3 c.c., aveva: 1) accertato e dichiarato che OD GI, all'atto della redazione del testamento olografo in data 7.10.2005, era incapace di intendere e di volere e, per l'effetto, aveva annullato il predetto testamento e dichiarato la piena efficacia del testamento olografo redatto da GI OD in data 10.11.1998; 2) respinto tutte le altre domande attoree;
3) condannato il CE alla rifusione delle spese di lite e 4) posto a carico dell'attore e del convenuto, in parti uguali tra loro, le spese delle
CTU espletate dal dott. Brunero Begliomini e dal dott. Paolo Francesco Pieri, nonché a carico del solo CE quelle della CTU espletata dal dott. SI NO.
A seguito della predetta sentenza, il CE aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, il dott. SI al fine di vedere accertata e dichiarata la sua responsabilità professionale per le gravi inadempienze e negligenze asseritamente commesse nell'espletamento dell'incarico peritale.
A sostegno della domanda, l'attore aveva esposto che il CTU aveva affermato l'incapacità di intendere e di volere di OD GI al momento della redazione del testamento del 7.10.2005 sulla base “di molteplici omissioni e artefatte ricostruzioni nella disamina e valutazione delle risultanze documentali a sua disposizione, inerenti lo stato di salute della sig.ra OD” e che il medesimo: 1) non aveva tenuto conto degli esiti documentali delle visite mediche a cui era stata sottoposta la OD presso la ASL 4 di Prato (dalle cui certificazioni emergeva che la stessa, fino all'anno 2006, aveva riportato un deterioramento cognitivo estremamente basso) ed aveva omesso di esaminare il certificato della Dott.ssa Carobbi del 17.2.2006 che riportava un punteggio MMSE di 18,4/30 attestante “un deterioramento cognitivo lieve/moderato” di GI OD;
2) non aveva valutato gli effetti della terapia farmacologica somministrata alla OD;
3) non aveva valutato gli esiti dell'udienza domiciliare presso l'abitazione di OD GI tenuta, in data 23.05.2006, dal Presidente del Tribunale di Prato nel procedimento per interdizione della stessa, a conclusione della quale era stata solo richiesta una visita specialistica;
4) aveva modificato ed alterato le risultanze del certificato medico della ASL 4 di Prato del 6.10.2000 del Centro per lo Studio dei Disturbi Cognitivi redatto dalla
Dott.ssa Magherini;
7) aveva omesso di riportare e valutare correttamente il contenuto del certificato medico redatto dalla Dott.ssa Mazzi del 12.5.2003, alterandone in tal modo il significato;
8) aveva omesso di rilevare e di valutare la correlazione tra le diverse certificazioni mediche succedutesi nel tempo (con particolare riferimento al certificato medico del 17.2.2006); 9) aveva modificato le risultanze della scheda sanitaria della OD redatta dal medico curante Dott. Pacini;
10) non aveva valorizzato le certificazioni mediche allegate alla CTU relativamente al periodo temporale intercorrente tra il 2000 e il 2006; 11) aveva errato nel riportare che OD GI, dopo aver revocato la procura generale ai nipoti, in data 14.10.2005, aveva ritirato la scheda testamentaria del 1998 e conferito tutti i suoi beni al solo nipote CE e 12) aveva stigmatizzato nella redazione della bozza della relazione peritale inviata ai CTP alcuni documenti di natura amministrativa.
Si era costituito in giudizio SI NO, che aveva eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attrice stante l'insussistenza dell'interesse ad agire del OD e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea, esponendo che il procedimento penale iscritto a suo carico a seguito della querela sporta dal CE per i medesimi fatti, era stato archiviato dal GIP del Tribunale di Prato con ordinanza del 11.12.2018.
Nelle more del giudizio, il medesimo aveva depositato la sentenza n. 320/2020 pubblicata il
5.2.2020 con la quale la Corte di Appello civile di Firenze (R.G. n. 484/2016) aveva respinto l'appello proposto dal CE avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 111/2016.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, era stata definita dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 337/2021, pubblicata in data 4.5.2021, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità professionale e di conseguente risarcimento del danno, avanzata dal CE nei confronti del SI, a causa dell'errore professionale asseritamente commesso da quest'ultimo nell'espletamento dell'incarico peritale a lui affidato nell'ambito del giudizio civile iscritto al R.G. n. 813/2010 e condannato il medesimo al pagamento, in favore del SI, della somma di € 7.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Nel merito, le domande di FR CE sono manifestamente infondate.
A tale conclusione conduce la considerazione di due profili aventi carattere assorbente, che renderebbero superfluo l'esame delle questioni che attengono alla condotta del dott. NO SI;
queste ultime, ad ogni modo, saranno analizzate per completezza e al fine di valutare la portata della soccombenza dell'attore, rilevante sotto il profilo delle spese processuali e dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., invocati dal convenuto.
3. Anzitutto mette conto chiarire quale sia la natura della responsabilità del consulente tecnico
d'ufficio. La norma di riferimento è l'art. 64 c.p.c. che, dopo avere previsto che al c.t.u. si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti (si pensi agli artt. 366, 373 e 374 c.p.) e che «In ogni caso» il consulente che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti commette una contravvenzione punita con l'arresto o con l'ammenda, con possibile applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione (art. 35 c.p.), stabilisce che
«In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».
Secondo parte della dottrina e la giurisprudenza unanime, a cui questo giudice intende dare continuità, la responsabilità delineata dall'art. 64, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. ha natura extracontrattuale, mancando un rapporto negoziale tra il c.t.u. e le parti: il primo è un ausiliario del giudice che, sebbene non svolga funzioni giudiziarie in senso tipico (Cass., n. 11229 del 8/05/2008), espleta comunque, nell'ambito del processo, una pubblica funzione, nell'interesse generale e superiore della giustizia.
Dalla natura aquiliana della responsabilità del c.t.u. per atti compiuti nell'esecuzione dell'incarico discende che egli risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività, nel compimento delle quali sia riconoscibile in capo al c.t.u. il requisito della colpa, solo qualora il danneggiato abbia provato (con onere a suo carico ex artt. 2043 e 2697
c.c.), oltre che il danno, il nesso di causalità tra il danno stesso e la condotta del consulente
(Tribunale Milano, 25/10/2013). Vi sono opinioni diverse, in dottrina e in giurisprudenza, sull'elemento soggettivo minimo che deve sorreggere questa particolare responsabilità e cioè se sia sufficiente la colpa, quale che sia, oppure sia necessaria la colpa grave (nel secondo senso v.
Tribunale Verona, 19/03/2013; Tribunale Bologna, 15/03/2010). Ad avviso di questo giudice, in base al confronto tra l'attuale formulazione letterale dell'art. 64 c.p.c. e la versione precedente, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 25, legge n. 281/1985, è da ritenersi preferibile la tesi della colpa generica.
Nel testo originario, l'art. 64 c.p.c. disponeva, al primo comma, che al consulente tecnico si applicavano le disposizioni del codice penale relative ai periti e, al secondo comma, testualmente, che «in ogni caso, qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila.
Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti».
Quindi, nella sua formulazione originaria, l'art. 64 c.p.c. puniva con una sanzione civile la condotta gravemente colposa del consulente, il cui accertamento era devoluto al giudice civile, prevedendo poi che il c.t.u. «inoltre» fosse tenuto al risarcimento dei danni.
Dalla lettura della norma era agevole desumere l'intento del legislatore di limitare la responsabilità del consulente alle ipotesi di colpa grave, così evitando la produzione di disincentivi all'esercizio dell'attività che potevano avere rilevanti conseguenze sul funzionamento degli uffici giudiziari.
La novella del 1985 ha sostituito l'originaria sanzione civile con una sanzione penale e ha mutato la formulazione dell'art. 64, comma 2, c.p.c. nel senso che il risarcimento è dovuto «in ogni caso», locuzione che sembra doversi interpretare nel senso che la responsabilità civile del c.t.u. sorge anche quando la condotta non integri gli estremi della fattispecie contravvenzionale.
Di questo avviso pare essere anche la più recente giurisprudenza di legittimità che, nel confermare la natura extracontrattuale della responsabilità del perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito, mediante applicazione, anche a tale figura, dell'art. 64 c.p.c., ha affermato che il perito risponde nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene «qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.» (Cass., n. 8496 del 06/05/2020), così ammettendo anche una responsabilità per colpa lieve.
In definitiva, la responsabilità del c.t.u. per i danni arrecati alle parti dagli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ha natura extracontrattuale e sussiste anche per colpa lieve.
4. Ciò premesso in linea teorica, quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta dal
CE, osserva il Tribunale che quest'ultimo non solo non ha provato, ma non ha nemmeno allegato i danni che avrebbe patito a causa dell'operato del dott. SI: l'attore, nella citazione, si è limitato ad affermare in modo assolutamente generico e laconico che la sentenza n. 111/2016 pregiudica i suoi diritti. Nemmeno nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. il CE ha integrato le proprie carenti allegazioni. Solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
l'attore ha dichiarato di produrre copia dei pagamenti eseguiti «in conseguenza dell'esito pregiudizievole portato dalla sentenza n. 111/2016», facendo seguire un elenco di ricevute relative ai compensi dei tre c.t.u. nominati nella causa r.g. 813/2010, alle spese di lite dovute all'avversario e ai compensi del proprio difensore, e affermando che «Ai danni rappresentati dai predetti pagamenti, debbono aggiungersi quelli connessi più in generale all'esito negativo della predetta sentenza, di cui già si è detto in atto di citazione e che sono derivati dalla dichiarazione di invalidità del testamento olografo redatto dalla sig.ra OD il 07.10.05 (doc. 2), con conseguente dichiarazione di efficacia del precedente testamento olografo della sig.ra OD del 10.11.98 (doc. 12 allegato alla presente memoria). In particolare, dai contenuti dei predetti testamenti, si evince il minor lascito patrimoniale ricevuto dal sig. CE per effetto del primo dei predetti testamenti». A prescindere da quanto si dirà nel prosieguo sull'infondatezza della tesi proposta, si deve rilevare la tardività e quindi
l'inammissibilità di tali allegazioni, in quanto svolte quando erano già maturate le preclusioni all'attività assertiva delle parti.
Questa considerazione, come anticipato, è dirimente.
5. Riguardo, invece, alla domanda di ripetizione del compenso pagato al dott. NO SI, deve rilevarsi che la non riconducibilità dell'attività del c.t.u. a un incarico di natura privatistica conferitogli dalle parti preclude a queste ultime di fondare, sull'asserita non correttezza dell'operato dell'ausiliario, una domanda di restituzione del compenso pagato in base al decreto di liquidazione del giudice;
una domanda in tal senso, a titolo di ripetizione dell'indebito, potrebbe essere proposta solo in caso di consulenza dichiarata nulla (Cass., n. 11474 del 21/10/1992), ma l'attore non ha allegato in questa sede la nullità della c.t.u. del dott. SI e non l'ha eccepita nemmeno nel giudizio in cui è stata resa.
Pertanto, se anche fossero dimostrati – ma, come si dirà, non è questo il caso – errori del c.t.u. commessi con dolo o colpa nell'esecuzione dell'incarico, FR CE non avrebbe diritto a chiedere indietro le somme pagate al consulente.
6. Volendo esaminare le singole doglianze mosse dall'attore alla relazione del dott. SI, se ne rileva la palese infondatezza, tanto più evidente se si pensa che si tratta, in massima parte, delle stesse critiche che, prima il c.t.p., poi il difensore dell'odierno attore mossero alla consulenza nella causa r.g. n. 813/2010, già disattese dal Tribunale, e poi riproposte sia nella denuncia-querela presentata da FR CE, che ha dato origine al procedimento penale n. 6238/2016 r.g.n.r., archiviato malgrado l'opposizione dell'odierno attore, sia nell'appello avverso la sentenza n.
111/2016, nuovamente disattese dalla Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 320/2020.
Appare allora manifesto il tentativo del CE, che si pone ai limiti dell'abuso del processo, di scaricare sul convenuto le conseguenze della causa civile in cui è risultato soccombente.
6.1. La prima censura alla c.t.u. attiene alla mancata o carente valutazione dei risultati del test
MMSE somministrato a GI OD, che ad avviso dell'attore sarebbero incompatibili con
l'incapacità d'intendere e di volere al momento della redazione del testamento, accertata dal c.t.u..
Si tratta di un profilo già esaminato dal Tribunale nella sentenza n. 111/2016, nella quale si rileva che «Il CTU nel sottolineare motivatamente le carenze del test MMSE ai fini che qui interessano, siccome di per sé inidoneo a consentire una diagnosi attendibile di demenza secondo quanto sottolineato concordemente dalla letteratura medica, ha correttamente attribuito rilevanza al cd.
“test dell'orologio” (…)», alle risultanze degli esami relativi alle ADL e alle IA (acquisite già dalla visita medica del dott. Mazzi nel maggio 2003), alla riscontrata incapacità di riconoscere le persone e di acquisire nuove informazioni tramite la memoria a breve termine (già dall'anno 2000), infine alla valutazione della Commissione di Accertamento delle Invalidità civili, che fu d'invalidità grave al 100% per difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età nel 2001 e di invalidità con necessità di assistenza continua per non essere più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita nel 2002, per patologia riconosciuta di decadimento cognitivo su base degenerativa.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale nella causa d'impugnazione del testamento, il
c.t.u. non ha attribuito una valenza determinante ed esclusiva ai risultati del test MMSE, ma li ha valutati unitamente agli altri dati disponibili. Non è vero, quindi, che il dott. SI avrebbe omesso di considerare il test MMSE: al contrario, egli ha espressamente tenuto conto dei risultati del test e ha spiegato le ragioni per cui essi non sono dotati di validità scientifica assoluta e perché non possano essere valutati isolatamente (v. pagine 6-11 e 15-16 della relazione di c.t.u.). Così accertati i fatti, è evidente che il diverso significato scientifico che l'odierno attore attribuisce al test MMSE dipende da profili valutativi e non è ascrivibile a qualche errore od omissione del c.t.u.. Tra l'altro, né il
CE né il c.t.p. Massimo Marchi nelle osservazioni alla consulenza si sono realmente misurati con il ragionamento del c.t.u., essendosi limitati a contestarne le conclusioni, invocando acriticamente i valori emersi dal test MMSE, senza prendere posizione sugli argomenti scientifici addotti dal dott. SI.
6.2. Priva di pregio è anche l'affermazione che il c.t.u. non avrebbe valutato gli effetti della terapia farmacologica somministrata a GI OD: nella relazione peritale sono molteplici i riferimenti ai farmaci prescritti alla paziente, nonché alle caratteristiche, agli effetti e alle indicazioni terapeutiche degli stessi, rapportati all'evoluzione delle condizioni di salute della OD (si vedano le pagine 6, 10
e, in risposta alle osservazioni del c.t.p. Marchi, 17).
6.3. Del tutto inconferente è la doglianza relativa all'omessa valutazione degli esiti dell'udienza domiciliare del Presidente del Tribunale nel procedimento per interdizione di GI OD, promosso dalla sorella EA: non si comprende quale significato possa avere il fatto che l'autorità giudiziaria abbia ritenuto di approfondire l'indagine sulle condizioni psicofisiche dell'interdicenda, visto che la
c.t.u. del dott. Fazzi, disposta in quella sede, condusse il Tribunale a una sentenza d'interdizione; fatto, quest'ultimo, che se mai conferma la valutazione del dott. Pieri, se si considera che il ricorso di EA OD seguì di soli cinque mesi la redazione del testamento poi annullato in sede giudiziale.
6.4. È infondata anche l'accusa di avere alterato il certificato redatto dalla dott. Magherini il
6/10/2000. L'avverbio utilizzato per colorare la condotta addebitata al dott. SI - «artatamente» - sta a indicare un coefficiente psicologico doloso e quindi mira a sostenere che il c.t.u., con coscienza
e volontà, avrebbe riportato nella propria relazione il contenuto del predetto certificato modificandolo, facendolo apparire diverso da quello reale, sì da attribuire alle attestazioni del medico un significato diverso per sostenere la propria personale opinione. Confrontando il certificato in questione (doc. 5 allegato alla citazione) con la relazione peritale, invece, si evince chiaramente che il c.t.u. si è limitato a rielaborare criticamente i dati acquisiti dal documento, attribuendo un punteggio in scala alle ADL e alle IA descritte dalla dott. Magherini.
Pertanto, se anche tale rielaborazione non fosse corretta – ma nemmeno l'attore lo sostiene -, di certo non potrebbe essere ascritto al c.t.u. un comportamento di intenzionale alterazione del certificato redatto da terzi.
6.5. Palesemente inconsistenti sono, nuovamente, le lamentele relative all'interpretazione dei vari certificati medici raccolti nel periodo in considerazione: come efficacemente sottolineato dal
Tribunale nella sentenza n. 111/2016 e ribadito dalla Corte d'appello, il c.t.u. ha adeguatamente valutato la documentazione medica agli atti, esaminando i certificati e le relazioni mediche sia isolatamente che nella loro successione temporale. L'analisi riportata dal dott. SI nella relazione peritale è dettagliata ed esauriente.
Logiche sono le conseguenze che il c.t.u. ha tratto dai dati analizzati.
6.6. Manifestamente errata è poi l'affermazione secondo cui il c.t.u. avrebbe «inventato» le richieste di visita geriatrica da parte del medico curante di GI OD, dott. Pacini: le relazioni dei medici geriatri (doc. 6, 7, 9 allegati alla citazione) sono infatti tutte indirizzate a lui, espressamente
(«Caro Pacini») o implicitamente («Caro Collega»). Il dato, peraltro, è di scarsa rilevanza rispetto ai risultati delle visite geriatriche, che collimano con la conclusione del c.t.u..
6.7. La circostanza che il dott. Pacini avesse continuato a prescrivere il farmaco EL per tutto
l'anno 2006 non svela un errore ascrivibile a colpa del c.t.u., avendo quest'ultimo spiegato che la somministrazione di tale terapia farmacologica è considerata efficace ed è autorizzata dalla AUSL non solo nella fase iniziale della malattia, ma anche nelle fasi avanzate e più gravi, come quelle in cui si trovava la OD;
quindi, l'assunzione del farmaco nel 2006 non contrasta affatto con una demenza senile grave e tale da comprometterne la capacità d'intendere e di volere. Il c.t.p. Marchi,
d'altra parte, cita non meglio precisate Linee Guida della Regione Toscana che non sono in atti e sulle quali l'attore non ha dedotto alcunché.
6.8. Infine, le riflessioni del c.t.u. sulle operazioni compiute da GI OD nel periodo precedente la redazione del testamento impugnato e sul possibile condizionamento da parte di altri soggetti sono irrilevanti perché sovrabbondanti e non indispensabili per pervenire alla risposta al quesito, oltre che non afferenti ai profili strettamente scientifici, gli unici demandati al consulente. Non a caso, il
Tribunale, nella motivazione della sentenza n. 111/2016, non ha fatto alcun riferimento a questi passi della relazione peritale, cui ha attinto solo nella parte tecnica.
6.9. In definitiva, non solo l'attore non ha provato che il dott. SI abbia agito con dolo, ma non ha nemmeno dimostrato la colpa, ancorché lieve, dell'ausiliario del Tribunale. 7. Oltre a ciò, deve rilevarsi che, in ogni caso, il CE ha trascurato di fornire la prova del nesso di causa tra l'asserita condotta colposa o dolosa dell'ausiliario del giudice e i (non meglio precisati) pregiudizi di cui si duole.
Egli, nell'affermare apoditticamente che la sentenza n. 111/2016 si fonda sulla c.t.u. del dott. SI, non ha colto un aspetto dirimente, che vale a escludere la sussistenza del collegamento eziologico in questione: nella stessa prospettazione dell'attore, il danno non deriva direttamente dalla c.t.u., ma dalla decisione giudiziale in cui sono state recepite le – a suo dire errate – risultanze tecniche.
Allora, l'errore imputabile al c.t.u., costituisce un mero antecedente, una causa mediata o remota del danno, perché il nesso causale tra danno ed errore che si sostiene essere contenuto nella relazione di consulenza è interrotto dall'autonoma valutazione del giudice il quale, peritus peritorum, non ha alcun obbligo giuridico di seguire le conclusioni del consulente tecnico da lui nominato e, anzi, nel caso in cui le parti abbiano mosso critiche alla c.t.u., come nel caso all'esame, non può esimersi da una puntuale motivazione circa le ragioni della propria adesione alle risposte del c.t.u..
L'ipotizzato errore di valutazione è allora riferibile, in ultima analisi, al giudice e, come tale, potrà solo costituire motivo d'impugnazione della sentenza, come accaduto in questo caso.
Ciò è tanto più vero se si considera che il Tribunale, nella sentenza n. 111/2016, come evidenziato anche dal giudice d'appello, non si è limitato ad un'acritica e sbrigativa adesione alla c.t.u., ma ha autonomamente vagliato la documentazione prodotta dalle parti al fine di verificare l'attendibilità della risposta fornita dal dott. SI.
8. Quanto sin qui evidenziato conduce ad affermare che l'attore abbia intrapreso la presente iniziativa processuale se non con mala fede (intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda), quantomeno con colpa grave (intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), avendo egli mosso accuse, in certi casi gravi, all'operato del c.t.u. sulla base di argomenti più volte già disattesi nelle varie sedi in cui sono stati esaminati e, soprattutto, ictu oculi inidonei ad affermare la responsabilità civile del convenuto.
Tale condotta è tanto più deprecabile perché diretta contro un professionista che non ha scelto di svolgere un incarico nell'interesse di una parte, ma lo ha accettato perché obbligato per legge (art.
63, comma 1, c.p.c.) nell'interesse della giustizia.
Dev'essere pertanto pronunciata la condanna del CE al pagamento di una somma equitativamente determinata in un importo pari alle spese processuali liquidate per il presente giudizio a titolo di compenso professionale, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., norma che, secondo
l'insegnamento della S.C., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso «un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte», senza che sia richiesta la prova del danno (Cass., Sez. Unite, n. 22405 del
13/09/2018)”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il CE ha proposto appello avverso detta sentenza, impugnandola con due motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio, SI NO, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, nonché la condanna dell'appellante ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata, dapprima, trattenuta in decisione con ordinanza del 14.02.2024 e, successivamente, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 28.1.2025, stante l'impedimento di un componente del
Collegio.
La Corte ha, quindi, fissato l'udienza del 18.2.2025 svoltasi in forma cartolare, all'esito della quale la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 26.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del 17.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, ex art. 348 bis c.p.c., atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto”, a parere di questo Collegio, deve vada intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Peraltro, nel caso di specie, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. risulta assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza e che tale delibazione è stata implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di qualificare la responsabilità del CTU quale responsabilità extracontrattuale, invece che contrattuale, nonostante le colpe gravi del convenuto nello svolgimento dell'incarico peritale e ritenere non provati i danni subiti dal CE in conseguenza dell'operato del dott. SI, ritenendo tardive le produzioni documentali di parte attrice allegate alla memoria istruttoria ex art. 183, comma sesto, n.
2, c.p.c.. Il motivo è infondato.
Ed invero, va preliminarmente ricordato che, secondo l'orientamento pressoché totalitario della giurisprudenza di legittimità e di merito – a cui questo Collegio aderisce - la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio, ex art. 64 c.p.c., ha natura extracontrattuale (detto orientamento è condiviso anche dalla dottrina prevalente, mentre quella minoritaria ritiene, invece, applicabile la c.d. responsabilità “da contatto sociale”).
Il c.t.u., infatti, riceve il proprio incarico non dalle parti, ma unicamente dal giudice, per cui all'attività da esso espletata non può essere applicato lo schema privatistico dell'adempimento e dell'inadempimento tipico del rapporto di prestazione d'opera professionale (ciò che esclude anche la possibilità di applicare in favore del c.t.u. la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c.
– vd da ultimo Cass. Civ. ord. n. 3917 del 13.2.2024).
Inoltre, considerato che il c.t.u. – come anche evidenziato dal giudice di primo grado - svolge, nell'ambito del processo, una funzione pubblica quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità anche penale e disciplinare, oltre che civile, il medesimo
è obbligato, al pari di qualsiasi pubblico funzionario, a risarcire i danni eventualmente cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio, mentre l'obbligo, per le parti, di anticipare il compenso al consulente non è collegato all'esatto adempimento dell'incarico od al risultato conseguito, ma è fondato sull'art. 90 c.p.c., nel senso che è condizionato alla sola esistenza dei presupposti della nomina del consulente da parte del giudice e del deposito in cancelleria della relazione peritale.
Tanto ricordato, in relazione alla tardiva allegazione dei danni subiti, si osserva che il CE, nell'atto di citazione in primo grado, aveva affermato che la sentenza n. 111/2016 del Tribunale di
Prato (“che aveva trovato il proprio fondamento sulla perizia a firma del dott. SI”), aveva
“pregiudicato i suoi diritti” in quanto aveva dichiarato “l'invalidità del testamento, che era stato adottato in suo favore”, chiedendo, nelle conclusioni, l'accertamento delle inadempienze e/o dell'omissioni del convenuto nell'espletamento dell'incarico peritale e la condanna del medesimo “al risarcimento integrale dei danni conseguentemente arrecati(gli)” e che, nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 1, c.p.c. aveva ribadito di aver subito effetti “altamente dannosi” dalla predetta sentenza e di essere stato anche “gravato dalle spese di lite e dalle spese di ctu”.
Pertanto, poiché la derivazione della soccombenza riportata dal CE nel processo definito con la sentenza n. 111/2016 dalla consulenza redatta dal SI, rappresentava il fatto principale posto a fondamento della domanda attorea, ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la stessa era stata tempestivamente (seppur genericamente) allegata dall'attore.
Ciò detto, va tuttavia evidenziato che il CE non aveva fornito alcuna prova né dell'erroneità o della falsità delle conclusioni del c.t.u., né delle conseguenze dannose causategli direttamente dal comportamento colposo o doloso del consulente, atteso che il medesimo si era limitato a dare una diversa interpretazione della certificazione medica depositata in giudizio e che il rigetto della sua domanda era stato frutto della decisione del giudice, che aderendo alle conclusioni del c.t.u. (anche superando motivatamente le osservazioni critiche dei ctp), aveva interrotto il nesso causale tra l'asserito eventuale errore commesso dal ctu ed il danno subito dall'attore, per cui la documentazione depositata dal CE con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c.
(rappresentata dalle copie delle ricevute dei pagamenti eseguiti in favore dei ctu, dott.ri Begliomini,
Pieri e SI;
dai bonifici eseguiti per pagare le spese legali di soccombenza e di quelle dei ctp), non era sicuramente idonea al fine sopra indicato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere che il comportamento del SI non fosse connotato da omissioni e negligenze (quali l'aver omesso di valutare i risultati dei test MMSE espletati su GI OD fino al 2006 o gli effetti della terapia farmacologica cui era sottoposta la medesima GI OD;
l'aver dato peso all'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile della stessa;
l'aver disatteso e riportato in modo alterato il contenuto del certificato medico della Dott.ssa Magherini del 06.10.2000) e che fosse irrilevante la circostanza che, nel procedimento per interdizione di GI OD, l'Autorità Giudiziaria avesse disposto, all'esito dell'udienza domiciliare del 23.05.2006, un approfondimento dell'indagine sulle condizioni psicofisiche dell'interdicenda, nonché di quella di rigettare le ulteriori contestazioni mosse al dott. SI con riguardo ai diversi certificati medici prodotti in giudizio;
di disattendere le contestazioni mosse alla ricostruzione del CTU SI in ordine agli atti compiuti da GI OD tra il
14.10.2005 e il 20.10.2005 e di omettere la pronuncia sulle contestazioni sollevate dall'attore in ordine alle riflessioni del CTU sulle operazioni compiute da GI OD nel periodo precedente la redazione del testamento impugnato, così escludendo la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del CTU
e i danni lamentati dall'attore.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, si evidenzia che le doglianze avanzate dall'appellante ricalcano sostanzialmente quelle già formulate negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado sulla scorta delle osservazioni critiche dei ctp (su cui, peraltro, il SI aveva già esaurientemente risposto in sede di relazione peritale).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal
CE, il c.t.u. aveva sicuramente valutato sia i test complessivamente eseguiti (ovvero non solo il test MMSE, ma anche quello dell'orologio, quello del riconoscimento del volto delle persone conosciute, quello della qualità di vita e della capacità organizzativa, comprensivi delle capacità organizzative e relazionali e della gestione del denaro), ritenendo quest'ultimi maggiormente rilevanti, con argomentazioni scientifiche non criticate neanche dal ctp, sia la terapia farmacologica cui era stata sottoposta la OD sin dal 2000, avendo precisato che i farmaci prescritti erano finalizzati alla cura ed al trattamento della demenza Alzheimer non solo per il periodo iniziale della malattia ma per tutto il suo corso.
Il medesimo, inoltre, aveva dato rilevanza al riconoscimento dell'invalidità civile della OD, nella misura grave pari al 100%, in quanto detto riconoscimento era fondato proprio sulla unica patologia e diagnosi accertata di “decadimento cognitivo”, confermata nel 2002, quale “decadimento cognitivo su base degenerativa”, che confermava la sua valutazione ed aveva riportato il contenuto del certificato medico della dott.ssa Magherini del 6.10.2000 in modo fedele, seppur sintetizzato, come emerge dalla comparazione tra il contenuto dello stesso e la sintesi redatta dal SI nell'elaborato peritale (vd pag.
9 della relazione peritale ed il certificato in questione, allegato all'atto di citazione, al doc. 5), per cui la decisione del giudice di primo grado di escludere la sussistenza di comportamenti omissivi o negligenti da parte del c.t.u. appare immune da censure.
Risulta, infine, incomprensibile la doglianza relativa alla asserita mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, dell'approfondimento disposto dall'A.G. all'esito dell'udienza domiciliare del 23.5.2006 e quella riguardante il mancato accoglimento delle ulteriori contestazioni dell'appellante, dato che, con riferimento al primo rilievo, il procedimento si era concluso proprio con la dichiarazione di interdizione di OD GI e che, in relazione al secondo, il giudice non aveva alcun obbligo di motivare specificatamente il proprio dissenso, dato che questo non era necessario ai fini decisionali e non vi erano argomentazioni alternative su cui basare la stessa decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Va, infine, rigettata la domanda avanzata dall'appellato ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. civ. S.U. ord. n. 25041 del 16.9.2021 e sent. 15.2.2021 n. 3830) la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente, che non appare ravvisabile nel caso di specie, essendosi l'appellante limitata ad impugnare una decisione a sé sfavorevole ovvero a porre in essere una condotta di per sé non oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Non vi sono i presupposti per una pur parziale compensazione delle spese processuali, anche a fronte del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione della natura accessoria della stessa.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CE FR avverso la sentenza n. 337/2021 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 4.5.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna CE FR alla rifusione delle spese sostenute da SI
NO nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 9.991,00
(oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da SI NO.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 10.4.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1099/2021 promossa da:
CE FR (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Nardi, come da procura in atti;
- appellante- contro
SI NO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Fanti, come da procura in atti;
- appellato - avverso la sentenza n. 337/2021 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 4.5.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 26.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante CE: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito e in tesi: per i motivi di cui al presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. in ogni caso ed in ipotesi: riformare la sentenza appellata mediante rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e della conseguente condanna disposta dal Tribunale.
Con vittoria di spese ed onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio.
Per la parte appellata SI: “CONCLUDE
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis/I° c.p.c. l'appello proposto da FR
CE contro la Sentenza n.337/2021 emessa dal Tribunale di Prato il 04.05.2021, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.
IN IPOTESI DI INGRESSO DELLA TRATTAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE.
- Respingere l'appello proposto da FR CE contro la Sentenza n.337/2021 emessa dal
Tribunale di Prato il 04.05.2021, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio e condanna ex art. 96/3 c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, OD IC aveva convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Prato, CE FR e OD EA al fine di ottenere - previa declaratoria di nullità del testamento olografo, redatto da OD GI in data 7.10.2005 (pubblicato il 15.09.2009), per incapacità di intendere e di volere della de cuius ex art. 591 n. 3 e art. 428 c.c. ovvero perché effetto di dolo ex art. 624 c.c. - la dichiarazione di validità del testamento olografo redatto dalla medesima in data 10.11.1998, nonché, previa declaratoria di indegnità del CE, la sua esclusione dalla successione ex art. 463 n. 4 c.c. e la condanna di entrambi i convenuti alla restituzione dei beni posseduti in virtù del testamento dichiarato nullo.
Al riguardo l'attore, dopo aver premesso di essere stato nominato tutore della zia, OD GI, a seguito della sentenza di interdizione della stessa emessa dal Tribunale di Prato in data 18.1.2007, aveva esposto che OD GI, come emergeva dalla documentazione medica versata in atti, era incapace di intendere e di volere già al momento della redazione del testamento datato 7.10.2005, per cui non poteva aver redatto autonomamente la predetta scheda testamentaria e che l'intervento del
CE nella redazione del predetto testamento (che andava a sostituire un precedente testamento datato 10.11.1998 nel quale la de cuius aveva nominato suoi eredi in parti uguali lui ed il
CE) era giustificato dall'interesse di quest'ultimo di ricavare dallo stesso notevoli vantaggi patrimoniali, dato che, nel secondo testamento, il medesimo era stato nominato dalla de cuius quale suo unico erede.
Si era costituito in giudizio CE FR, che aveva chiesto il rigetto della domanda ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del OD al rimborso della quota delle spese da lui sostenute nell'interesse della massa ereditaria od in subordine, l'accrescimento della quota ereditaria di sua spettanza in relazione agli esborsi sostenuti nell'interesse della massa ereditaria ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto l'espletamento di una c.t.u. al fine di accertare se, al momento della redazione dell'ultimo testamento, OD GI fosse o meno incapace di intendere e di volere e - dopo aver proceduto alla rinnovazione delle prime due c.t.u. espletate (redatte rispettivamente dal dott. Brunero Begliomini e dal dott. FR Pieri) in quanto ritenute inattendibili, non avendo, i consulenti nominati, competenze specifiche in malattie degenerative dell'apparato neurologico, quale quella di cui era affetta OD GI - aveva nominato c.t.u. il dott. NO SI.
Con sentenza n. 111/2016, il Tribunale di Prato, in accoglimento della domanda ex art. 591, co. 2,
n. 3 c.c., aveva: 1) accertato e dichiarato che OD GI, all'atto della redazione del testamento olografo in data 7.10.2005, era incapace di intendere e di volere e, per l'effetto, aveva annullato il predetto testamento e dichiarato la piena efficacia del testamento olografo redatto da GI OD in data 10.11.1998; 2) respinto tutte le altre domande attoree;
3) condannato il CE alla rifusione delle spese di lite e 4) posto a carico dell'attore e del convenuto, in parti uguali tra loro, le spese delle
CTU espletate dal dott. Brunero Begliomini e dal dott. Paolo Francesco Pieri, nonché a carico del solo CE quelle della CTU espletata dal dott. SI NO.
A seguito della predetta sentenza, il CE aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, il dott. SI al fine di vedere accertata e dichiarata la sua responsabilità professionale per le gravi inadempienze e negligenze asseritamente commesse nell'espletamento dell'incarico peritale.
A sostegno della domanda, l'attore aveva esposto che il CTU aveva affermato l'incapacità di intendere e di volere di OD GI al momento della redazione del testamento del 7.10.2005 sulla base “di molteplici omissioni e artefatte ricostruzioni nella disamina e valutazione delle risultanze documentali a sua disposizione, inerenti lo stato di salute della sig.ra OD” e che il medesimo: 1) non aveva tenuto conto degli esiti documentali delle visite mediche a cui era stata sottoposta la OD presso la ASL 4 di Prato (dalle cui certificazioni emergeva che la stessa, fino all'anno 2006, aveva riportato un deterioramento cognitivo estremamente basso) ed aveva omesso di esaminare il certificato della Dott.ssa Carobbi del 17.2.2006 che riportava un punteggio MMSE di 18,4/30 attestante “un deterioramento cognitivo lieve/moderato” di GI OD;
2) non aveva valutato gli effetti della terapia farmacologica somministrata alla OD;
3) non aveva valutato gli esiti dell'udienza domiciliare presso l'abitazione di OD GI tenuta, in data 23.05.2006, dal Presidente del Tribunale di Prato nel procedimento per interdizione della stessa, a conclusione della quale era stata solo richiesta una visita specialistica;
4) aveva modificato ed alterato le risultanze del certificato medico della ASL 4 di Prato del 6.10.2000 del Centro per lo Studio dei Disturbi Cognitivi redatto dalla
Dott.ssa Magherini;
7) aveva omesso di riportare e valutare correttamente il contenuto del certificato medico redatto dalla Dott.ssa Mazzi del 12.5.2003, alterandone in tal modo il significato;
8) aveva omesso di rilevare e di valutare la correlazione tra le diverse certificazioni mediche succedutesi nel tempo (con particolare riferimento al certificato medico del 17.2.2006); 9) aveva modificato le risultanze della scheda sanitaria della OD redatta dal medico curante Dott. Pacini;
10) non aveva valorizzato le certificazioni mediche allegate alla CTU relativamente al periodo temporale intercorrente tra il 2000 e il 2006; 11) aveva errato nel riportare che OD GI, dopo aver revocato la procura generale ai nipoti, in data 14.10.2005, aveva ritirato la scheda testamentaria del 1998 e conferito tutti i suoi beni al solo nipote CE e 12) aveva stigmatizzato nella redazione della bozza della relazione peritale inviata ai CTP alcuni documenti di natura amministrativa.
Si era costituito in giudizio SI NO, che aveva eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attrice stante l'insussistenza dell'interesse ad agire del OD e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea, esponendo che il procedimento penale iscritto a suo carico a seguito della querela sporta dal CE per i medesimi fatti, era stato archiviato dal GIP del Tribunale di Prato con ordinanza del 11.12.2018.
Nelle more del giudizio, il medesimo aveva depositato la sentenza n. 320/2020 pubblicata il
5.2.2020 con la quale la Corte di Appello civile di Firenze (R.G. n. 484/2016) aveva respinto l'appello proposto dal CE avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 111/2016.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, era stata definita dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 337/2021, pubblicata in data 4.5.2021, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità professionale e di conseguente risarcimento del danno, avanzata dal CE nei confronti del SI, a causa dell'errore professionale asseritamente commesso da quest'ultimo nell'espletamento dell'incarico peritale a lui affidato nell'ambito del giudizio civile iscritto al R.G. n. 813/2010 e condannato il medesimo al pagamento, in favore del SI, della somma di € 7.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Nel merito, le domande di FR CE sono manifestamente infondate.
A tale conclusione conduce la considerazione di due profili aventi carattere assorbente, che renderebbero superfluo l'esame delle questioni che attengono alla condotta del dott. NO SI;
queste ultime, ad ogni modo, saranno analizzate per completezza e al fine di valutare la portata della soccombenza dell'attore, rilevante sotto il profilo delle spese processuali e dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., invocati dal convenuto.
3. Anzitutto mette conto chiarire quale sia la natura della responsabilità del consulente tecnico
d'ufficio. La norma di riferimento è l'art. 64 c.p.c. che, dopo avere previsto che al c.t.u. si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti (si pensi agli artt. 366, 373 e 374 c.p.) e che «In ogni caso» il consulente che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti commette una contravvenzione punita con l'arresto o con l'ammenda, con possibile applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione (art. 35 c.p.), stabilisce che
«In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».
Secondo parte della dottrina e la giurisprudenza unanime, a cui questo giudice intende dare continuità, la responsabilità delineata dall'art. 64, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. ha natura extracontrattuale, mancando un rapporto negoziale tra il c.t.u. e le parti: il primo è un ausiliario del giudice che, sebbene non svolga funzioni giudiziarie in senso tipico (Cass., n. 11229 del 8/05/2008), espleta comunque, nell'ambito del processo, una pubblica funzione, nell'interesse generale e superiore della giustizia.
Dalla natura aquiliana della responsabilità del c.t.u. per atti compiuti nell'esecuzione dell'incarico discende che egli risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività, nel compimento delle quali sia riconoscibile in capo al c.t.u. il requisito della colpa, solo qualora il danneggiato abbia provato (con onere a suo carico ex artt. 2043 e 2697
c.c.), oltre che il danno, il nesso di causalità tra il danno stesso e la condotta del consulente
(Tribunale Milano, 25/10/2013). Vi sono opinioni diverse, in dottrina e in giurisprudenza, sull'elemento soggettivo minimo che deve sorreggere questa particolare responsabilità e cioè se sia sufficiente la colpa, quale che sia, oppure sia necessaria la colpa grave (nel secondo senso v.
Tribunale Verona, 19/03/2013; Tribunale Bologna, 15/03/2010). Ad avviso di questo giudice, in base al confronto tra l'attuale formulazione letterale dell'art. 64 c.p.c. e la versione precedente, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 25, legge n. 281/1985, è da ritenersi preferibile la tesi della colpa generica.
Nel testo originario, l'art. 64 c.p.c. disponeva, al primo comma, che al consulente tecnico si applicavano le disposizioni del codice penale relative ai periti e, al secondo comma, testualmente, che «in ogni caso, qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila.
Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti».
Quindi, nella sua formulazione originaria, l'art. 64 c.p.c. puniva con una sanzione civile la condotta gravemente colposa del consulente, il cui accertamento era devoluto al giudice civile, prevedendo poi che il c.t.u. «inoltre» fosse tenuto al risarcimento dei danni.
Dalla lettura della norma era agevole desumere l'intento del legislatore di limitare la responsabilità del consulente alle ipotesi di colpa grave, così evitando la produzione di disincentivi all'esercizio dell'attività che potevano avere rilevanti conseguenze sul funzionamento degli uffici giudiziari.
La novella del 1985 ha sostituito l'originaria sanzione civile con una sanzione penale e ha mutato la formulazione dell'art. 64, comma 2, c.p.c. nel senso che il risarcimento è dovuto «in ogni caso», locuzione che sembra doversi interpretare nel senso che la responsabilità civile del c.t.u. sorge anche quando la condotta non integri gli estremi della fattispecie contravvenzionale.
Di questo avviso pare essere anche la più recente giurisprudenza di legittimità che, nel confermare la natura extracontrattuale della responsabilità del perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito, mediante applicazione, anche a tale figura, dell'art. 64 c.p.c., ha affermato che il perito risponde nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene «qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.» (Cass., n. 8496 del 06/05/2020), così ammettendo anche una responsabilità per colpa lieve.
In definitiva, la responsabilità del c.t.u. per i danni arrecati alle parti dagli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ha natura extracontrattuale e sussiste anche per colpa lieve.
4. Ciò premesso in linea teorica, quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta dal
CE, osserva il Tribunale che quest'ultimo non solo non ha provato, ma non ha nemmeno allegato i danni che avrebbe patito a causa dell'operato del dott. SI: l'attore, nella citazione, si è limitato ad affermare in modo assolutamente generico e laconico che la sentenza n. 111/2016 pregiudica i suoi diritti. Nemmeno nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. il CE ha integrato le proprie carenti allegazioni. Solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
l'attore ha dichiarato di produrre copia dei pagamenti eseguiti «in conseguenza dell'esito pregiudizievole portato dalla sentenza n. 111/2016», facendo seguire un elenco di ricevute relative ai compensi dei tre c.t.u. nominati nella causa r.g. 813/2010, alle spese di lite dovute all'avversario e ai compensi del proprio difensore, e affermando che «Ai danni rappresentati dai predetti pagamenti, debbono aggiungersi quelli connessi più in generale all'esito negativo della predetta sentenza, di cui già si è detto in atto di citazione e che sono derivati dalla dichiarazione di invalidità del testamento olografo redatto dalla sig.ra OD il 07.10.05 (doc. 2), con conseguente dichiarazione di efficacia del precedente testamento olografo della sig.ra OD del 10.11.98 (doc. 12 allegato alla presente memoria). In particolare, dai contenuti dei predetti testamenti, si evince il minor lascito patrimoniale ricevuto dal sig. CE per effetto del primo dei predetti testamenti». A prescindere da quanto si dirà nel prosieguo sull'infondatezza della tesi proposta, si deve rilevare la tardività e quindi
l'inammissibilità di tali allegazioni, in quanto svolte quando erano già maturate le preclusioni all'attività assertiva delle parti.
Questa considerazione, come anticipato, è dirimente.
5. Riguardo, invece, alla domanda di ripetizione del compenso pagato al dott. NO SI, deve rilevarsi che la non riconducibilità dell'attività del c.t.u. a un incarico di natura privatistica conferitogli dalle parti preclude a queste ultime di fondare, sull'asserita non correttezza dell'operato dell'ausiliario, una domanda di restituzione del compenso pagato in base al decreto di liquidazione del giudice;
una domanda in tal senso, a titolo di ripetizione dell'indebito, potrebbe essere proposta solo in caso di consulenza dichiarata nulla (Cass., n. 11474 del 21/10/1992), ma l'attore non ha allegato in questa sede la nullità della c.t.u. del dott. SI e non l'ha eccepita nemmeno nel giudizio in cui è stata resa.
Pertanto, se anche fossero dimostrati – ma, come si dirà, non è questo il caso – errori del c.t.u. commessi con dolo o colpa nell'esecuzione dell'incarico, FR CE non avrebbe diritto a chiedere indietro le somme pagate al consulente.
6. Volendo esaminare le singole doglianze mosse dall'attore alla relazione del dott. SI, se ne rileva la palese infondatezza, tanto più evidente se si pensa che si tratta, in massima parte, delle stesse critiche che, prima il c.t.p., poi il difensore dell'odierno attore mossero alla consulenza nella causa r.g. n. 813/2010, già disattese dal Tribunale, e poi riproposte sia nella denuncia-querela presentata da FR CE, che ha dato origine al procedimento penale n. 6238/2016 r.g.n.r., archiviato malgrado l'opposizione dell'odierno attore, sia nell'appello avverso la sentenza n.
111/2016, nuovamente disattese dalla Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 320/2020.
Appare allora manifesto il tentativo del CE, che si pone ai limiti dell'abuso del processo, di scaricare sul convenuto le conseguenze della causa civile in cui è risultato soccombente.
6.1. La prima censura alla c.t.u. attiene alla mancata o carente valutazione dei risultati del test
MMSE somministrato a GI OD, che ad avviso dell'attore sarebbero incompatibili con
l'incapacità d'intendere e di volere al momento della redazione del testamento, accertata dal c.t.u..
Si tratta di un profilo già esaminato dal Tribunale nella sentenza n. 111/2016, nella quale si rileva che «Il CTU nel sottolineare motivatamente le carenze del test MMSE ai fini che qui interessano, siccome di per sé inidoneo a consentire una diagnosi attendibile di demenza secondo quanto sottolineato concordemente dalla letteratura medica, ha correttamente attribuito rilevanza al cd.
“test dell'orologio” (…)», alle risultanze degli esami relativi alle ADL e alle IA (acquisite già dalla visita medica del dott. Mazzi nel maggio 2003), alla riscontrata incapacità di riconoscere le persone e di acquisire nuove informazioni tramite la memoria a breve termine (già dall'anno 2000), infine alla valutazione della Commissione di Accertamento delle Invalidità civili, che fu d'invalidità grave al 100% per difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età nel 2001 e di invalidità con necessità di assistenza continua per non essere più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita nel 2002, per patologia riconosciuta di decadimento cognitivo su base degenerativa.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale nella causa d'impugnazione del testamento, il
c.t.u. non ha attribuito una valenza determinante ed esclusiva ai risultati del test MMSE, ma li ha valutati unitamente agli altri dati disponibili. Non è vero, quindi, che il dott. SI avrebbe omesso di considerare il test MMSE: al contrario, egli ha espressamente tenuto conto dei risultati del test e ha spiegato le ragioni per cui essi non sono dotati di validità scientifica assoluta e perché non possano essere valutati isolatamente (v. pagine 6-11 e 15-16 della relazione di c.t.u.). Così accertati i fatti, è evidente che il diverso significato scientifico che l'odierno attore attribuisce al test MMSE dipende da profili valutativi e non è ascrivibile a qualche errore od omissione del c.t.u.. Tra l'altro, né il
CE né il c.t.p. Massimo Marchi nelle osservazioni alla consulenza si sono realmente misurati con il ragionamento del c.t.u., essendosi limitati a contestarne le conclusioni, invocando acriticamente i valori emersi dal test MMSE, senza prendere posizione sugli argomenti scientifici addotti dal dott. SI.
6.2. Priva di pregio è anche l'affermazione che il c.t.u. non avrebbe valutato gli effetti della terapia farmacologica somministrata a GI OD: nella relazione peritale sono molteplici i riferimenti ai farmaci prescritti alla paziente, nonché alle caratteristiche, agli effetti e alle indicazioni terapeutiche degli stessi, rapportati all'evoluzione delle condizioni di salute della OD (si vedano le pagine 6, 10
e, in risposta alle osservazioni del c.t.p. Marchi, 17).
6.3. Del tutto inconferente è la doglianza relativa all'omessa valutazione degli esiti dell'udienza domiciliare del Presidente del Tribunale nel procedimento per interdizione di GI OD, promosso dalla sorella EA: non si comprende quale significato possa avere il fatto che l'autorità giudiziaria abbia ritenuto di approfondire l'indagine sulle condizioni psicofisiche dell'interdicenda, visto che la
c.t.u. del dott. Fazzi, disposta in quella sede, condusse il Tribunale a una sentenza d'interdizione; fatto, quest'ultimo, che se mai conferma la valutazione del dott. Pieri, se si considera che il ricorso di EA OD seguì di soli cinque mesi la redazione del testamento poi annullato in sede giudiziale.
6.4. È infondata anche l'accusa di avere alterato il certificato redatto dalla dott. Magherini il
6/10/2000. L'avverbio utilizzato per colorare la condotta addebitata al dott. SI - «artatamente» - sta a indicare un coefficiente psicologico doloso e quindi mira a sostenere che il c.t.u., con coscienza
e volontà, avrebbe riportato nella propria relazione il contenuto del predetto certificato modificandolo, facendolo apparire diverso da quello reale, sì da attribuire alle attestazioni del medico un significato diverso per sostenere la propria personale opinione. Confrontando il certificato in questione (doc. 5 allegato alla citazione) con la relazione peritale, invece, si evince chiaramente che il c.t.u. si è limitato a rielaborare criticamente i dati acquisiti dal documento, attribuendo un punteggio in scala alle ADL e alle IA descritte dalla dott. Magherini.
Pertanto, se anche tale rielaborazione non fosse corretta – ma nemmeno l'attore lo sostiene -, di certo non potrebbe essere ascritto al c.t.u. un comportamento di intenzionale alterazione del certificato redatto da terzi.
6.5. Palesemente inconsistenti sono, nuovamente, le lamentele relative all'interpretazione dei vari certificati medici raccolti nel periodo in considerazione: come efficacemente sottolineato dal
Tribunale nella sentenza n. 111/2016 e ribadito dalla Corte d'appello, il c.t.u. ha adeguatamente valutato la documentazione medica agli atti, esaminando i certificati e le relazioni mediche sia isolatamente che nella loro successione temporale. L'analisi riportata dal dott. SI nella relazione peritale è dettagliata ed esauriente.
Logiche sono le conseguenze che il c.t.u. ha tratto dai dati analizzati.
6.6. Manifestamente errata è poi l'affermazione secondo cui il c.t.u. avrebbe «inventato» le richieste di visita geriatrica da parte del medico curante di GI OD, dott. Pacini: le relazioni dei medici geriatri (doc. 6, 7, 9 allegati alla citazione) sono infatti tutte indirizzate a lui, espressamente
(«Caro Pacini») o implicitamente («Caro Collega»). Il dato, peraltro, è di scarsa rilevanza rispetto ai risultati delle visite geriatriche, che collimano con la conclusione del c.t.u..
6.7. La circostanza che il dott. Pacini avesse continuato a prescrivere il farmaco EL per tutto
l'anno 2006 non svela un errore ascrivibile a colpa del c.t.u., avendo quest'ultimo spiegato che la somministrazione di tale terapia farmacologica è considerata efficace ed è autorizzata dalla AUSL non solo nella fase iniziale della malattia, ma anche nelle fasi avanzate e più gravi, come quelle in cui si trovava la OD;
quindi, l'assunzione del farmaco nel 2006 non contrasta affatto con una demenza senile grave e tale da comprometterne la capacità d'intendere e di volere. Il c.t.p. Marchi,
d'altra parte, cita non meglio precisate Linee Guida della Regione Toscana che non sono in atti e sulle quali l'attore non ha dedotto alcunché.
6.8. Infine, le riflessioni del c.t.u. sulle operazioni compiute da GI OD nel periodo precedente la redazione del testamento impugnato e sul possibile condizionamento da parte di altri soggetti sono irrilevanti perché sovrabbondanti e non indispensabili per pervenire alla risposta al quesito, oltre che non afferenti ai profili strettamente scientifici, gli unici demandati al consulente. Non a caso, il
Tribunale, nella motivazione della sentenza n. 111/2016, non ha fatto alcun riferimento a questi passi della relazione peritale, cui ha attinto solo nella parte tecnica.
6.9. In definitiva, non solo l'attore non ha provato che il dott. SI abbia agito con dolo, ma non ha nemmeno dimostrato la colpa, ancorché lieve, dell'ausiliario del Tribunale. 7. Oltre a ciò, deve rilevarsi che, in ogni caso, il CE ha trascurato di fornire la prova del nesso di causa tra l'asserita condotta colposa o dolosa dell'ausiliario del giudice e i (non meglio precisati) pregiudizi di cui si duole.
Egli, nell'affermare apoditticamente che la sentenza n. 111/2016 si fonda sulla c.t.u. del dott. SI, non ha colto un aspetto dirimente, che vale a escludere la sussistenza del collegamento eziologico in questione: nella stessa prospettazione dell'attore, il danno non deriva direttamente dalla c.t.u., ma dalla decisione giudiziale in cui sono state recepite le – a suo dire errate – risultanze tecniche.
Allora, l'errore imputabile al c.t.u., costituisce un mero antecedente, una causa mediata o remota del danno, perché il nesso causale tra danno ed errore che si sostiene essere contenuto nella relazione di consulenza è interrotto dall'autonoma valutazione del giudice il quale, peritus peritorum, non ha alcun obbligo giuridico di seguire le conclusioni del consulente tecnico da lui nominato e, anzi, nel caso in cui le parti abbiano mosso critiche alla c.t.u., come nel caso all'esame, non può esimersi da una puntuale motivazione circa le ragioni della propria adesione alle risposte del c.t.u..
L'ipotizzato errore di valutazione è allora riferibile, in ultima analisi, al giudice e, come tale, potrà solo costituire motivo d'impugnazione della sentenza, come accaduto in questo caso.
Ciò è tanto più vero se si considera che il Tribunale, nella sentenza n. 111/2016, come evidenziato anche dal giudice d'appello, non si è limitato ad un'acritica e sbrigativa adesione alla c.t.u., ma ha autonomamente vagliato la documentazione prodotta dalle parti al fine di verificare l'attendibilità della risposta fornita dal dott. SI.
8. Quanto sin qui evidenziato conduce ad affermare che l'attore abbia intrapreso la presente iniziativa processuale se non con mala fede (intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda), quantomeno con colpa grave (intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), avendo egli mosso accuse, in certi casi gravi, all'operato del c.t.u. sulla base di argomenti più volte già disattesi nelle varie sedi in cui sono stati esaminati e, soprattutto, ictu oculi inidonei ad affermare la responsabilità civile del convenuto.
Tale condotta è tanto più deprecabile perché diretta contro un professionista che non ha scelto di svolgere un incarico nell'interesse di una parte, ma lo ha accettato perché obbligato per legge (art.
63, comma 1, c.p.c.) nell'interesse della giustizia.
Dev'essere pertanto pronunciata la condanna del CE al pagamento di una somma equitativamente determinata in un importo pari alle spese processuali liquidate per il presente giudizio a titolo di compenso professionale, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., norma che, secondo
l'insegnamento della S.C., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso «un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte», senza che sia richiesta la prova del danno (Cass., Sez. Unite, n. 22405 del
13/09/2018)”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il CE ha proposto appello avverso detta sentenza, impugnandola con due motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio, SI NO, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, nonché la condanna dell'appellante ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata, dapprima, trattenuta in decisione con ordinanza del 14.02.2024 e, successivamente, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 28.1.2025, stante l'impedimento di un componente del
Collegio.
La Corte ha, quindi, fissato l'udienza del 18.2.2025 svoltasi in forma cartolare, all'esito della quale la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 26.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del 17.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, ex art. 348 bis c.p.c., atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto”, a parere di questo Collegio, deve vada intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Peraltro, nel caso di specie, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. risulta assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza e che tale delibazione è stata implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di qualificare la responsabilità del CTU quale responsabilità extracontrattuale, invece che contrattuale, nonostante le colpe gravi del convenuto nello svolgimento dell'incarico peritale e ritenere non provati i danni subiti dal CE in conseguenza dell'operato del dott. SI, ritenendo tardive le produzioni documentali di parte attrice allegate alla memoria istruttoria ex art. 183, comma sesto, n.
2, c.p.c.. Il motivo è infondato.
Ed invero, va preliminarmente ricordato che, secondo l'orientamento pressoché totalitario della giurisprudenza di legittimità e di merito – a cui questo Collegio aderisce - la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio, ex art. 64 c.p.c., ha natura extracontrattuale (detto orientamento è condiviso anche dalla dottrina prevalente, mentre quella minoritaria ritiene, invece, applicabile la c.d. responsabilità “da contatto sociale”).
Il c.t.u., infatti, riceve il proprio incarico non dalle parti, ma unicamente dal giudice, per cui all'attività da esso espletata non può essere applicato lo schema privatistico dell'adempimento e dell'inadempimento tipico del rapporto di prestazione d'opera professionale (ciò che esclude anche la possibilità di applicare in favore del c.t.u. la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c.
– vd da ultimo Cass. Civ. ord. n. 3917 del 13.2.2024).
Inoltre, considerato che il c.t.u. – come anche evidenziato dal giudice di primo grado - svolge, nell'ambito del processo, una funzione pubblica quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità anche penale e disciplinare, oltre che civile, il medesimo
è obbligato, al pari di qualsiasi pubblico funzionario, a risarcire i danni eventualmente cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio, mentre l'obbligo, per le parti, di anticipare il compenso al consulente non è collegato all'esatto adempimento dell'incarico od al risultato conseguito, ma è fondato sull'art. 90 c.p.c., nel senso che è condizionato alla sola esistenza dei presupposti della nomina del consulente da parte del giudice e del deposito in cancelleria della relazione peritale.
Tanto ricordato, in relazione alla tardiva allegazione dei danni subiti, si osserva che il CE, nell'atto di citazione in primo grado, aveva affermato che la sentenza n. 111/2016 del Tribunale di
Prato (“che aveva trovato il proprio fondamento sulla perizia a firma del dott. SI”), aveva
“pregiudicato i suoi diritti” in quanto aveva dichiarato “l'invalidità del testamento, che era stato adottato in suo favore”, chiedendo, nelle conclusioni, l'accertamento delle inadempienze e/o dell'omissioni del convenuto nell'espletamento dell'incarico peritale e la condanna del medesimo “al risarcimento integrale dei danni conseguentemente arrecati(gli)” e che, nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 1, c.p.c. aveva ribadito di aver subito effetti “altamente dannosi” dalla predetta sentenza e di essere stato anche “gravato dalle spese di lite e dalle spese di ctu”.
Pertanto, poiché la derivazione della soccombenza riportata dal CE nel processo definito con la sentenza n. 111/2016 dalla consulenza redatta dal SI, rappresentava il fatto principale posto a fondamento della domanda attorea, ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la stessa era stata tempestivamente (seppur genericamente) allegata dall'attore.
Ciò detto, va tuttavia evidenziato che il CE non aveva fornito alcuna prova né dell'erroneità o della falsità delle conclusioni del c.t.u., né delle conseguenze dannose causategli direttamente dal comportamento colposo o doloso del consulente, atteso che il medesimo si era limitato a dare una diversa interpretazione della certificazione medica depositata in giudizio e che il rigetto della sua domanda era stato frutto della decisione del giudice, che aderendo alle conclusioni del c.t.u. (anche superando motivatamente le osservazioni critiche dei ctp), aveva interrotto il nesso causale tra l'asserito eventuale errore commesso dal ctu ed il danno subito dall'attore, per cui la documentazione depositata dal CE con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c.
(rappresentata dalle copie delle ricevute dei pagamenti eseguiti in favore dei ctu, dott.ri Begliomini,
Pieri e SI;
dai bonifici eseguiti per pagare le spese legali di soccombenza e di quelle dei ctp), non era sicuramente idonea al fine sopra indicato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere che il comportamento del SI non fosse connotato da omissioni e negligenze (quali l'aver omesso di valutare i risultati dei test MMSE espletati su GI OD fino al 2006 o gli effetti della terapia farmacologica cui era sottoposta la medesima GI OD;
l'aver dato peso all'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile della stessa;
l'aver disatteso e riportato in modo alterato il contenuto del certificato medico della Dott.ssa Magherini del 06.10.2000) e che fosse irrilevante la circostanza che, nel procedimento per interdizione di GI OD, l'Autorità Giudiziaria avesse disposto, all'esito dell'udienza domiciliare del 23.05.2006, un approfondimento dell'indagine sulle condizioni psicofisiche dell'interdicenda, nonché di quella di rigettare le ulteriori contestazioni mosse al dott. SI con riguardo ai diversi certificati medici prodotti in giudizio;
di disattendere le contestazioni mosse alla ricostruzione del CTU SI in ordine agli atti compiuti da GI OD tra il
14.10.2005 e il 20.10.2005 e di omettere la pronuncia sulle contestazioni sollevate dall'attore in ordine alle riflessioni del CTU sulle operazioni compiute da GI OD nel periodo precedente la redazione del testamento impugnato, così escludendo la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del CTU
e i danni lamentati dall'attore.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, si evidenzia che le doglianze avanzate dall'appellante ricalcano sostanzialmente quelle già formulate negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado sulla scorta delle osservazioni critiche dei ctp (su cui, peraltro, il SI aveva già esaurientemente risposto in sede di relazione peritale).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal
CE, il c.t.u. aveva sicuramente valutato sia i test complessivamente eseguiti (ovvero non solo il test MMSE, ma anche quello dell'orologio, quello del riconoscimento del volto delle persone conosciute, quello della qualità di vita e della capacità organizzativa, comprensivi delle capacità organizzative e relazionali e della gestione del denaro), ritenendo quest'ultimi maggiormente rilevanti, con argomentazioni scientifiche non criticate neanche dal ctp, sia la terapia farmacologica cui era stata sottoposta la OD sin dal 2000, avendo precisato che i farmaci prescritti erano finalizzati alla cura ed al trattamento della demenza Alzheimer non solo per il periodo iniziale della malattia ma per tutto il suo corso.
Il medesimo, inoltre, aveva dato rilevanza al riconoscimento dell'invalidità civile della OD, nella misura grave pari al 100%, in quanto detto riconoscimento era fondato proprio sulla unica patologia e diagnosi accertata di “decadimento cognitivo”, confermata nel 2002, quale “decadimento cognitivo su base degenerativa”, che confermava la sua valutazione ed aveva riportato il contenuto del certificato medico della dott.ssa Magherini del 6.10.2000 in modo fedele, seppur sintetizzato, come emerge dalla comparazione tra il contenuto dello stesso e la sintesi redatta dal SI nell'elaborato peritale (vd pag.
9 della relazione peritale ed il certificato in questione, allegato all'atto di citazione, al doc. 5), per cui la decisione del giudice di primo grado di escludere la sussistenza di comportamenti omissivi o negligenti da parte del c.t.u. appare immune da censure.
Risulta, infine, incomprensibile la doglianza relativa alla asserita mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, dell'approfondimento disposto dall'A.G. all'esito dell'udienza domiciliare del 23.5.2006 e quella riguardante il mancato accoglimento delle ulteriori contestazioni dell'appellante, dato che, con riferimento al primo rilievo, il procedimento si era concluso proprio con la dichiarazione di interdizione di OD GI e che, in relazione al secondo, il giudice non aveva alcun obbligo di motivare specificatamente il proprio dissenso, dato che questo non era necessario ai fini decisionali e non vi erano argomentazioni alternative su cui basare la stessa decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Va, infine, rigettata la domanda avanzata dall'appellato ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. civ. S.U. ord. n. 25041 del 16.9.2021 e sent. 15.2.2021 n. 3830) la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente, che non appare ravvisabile nel caso di specie, essendosi l'appellante limitata ad impugnare una decisione a sé sfavorevole ovvero a porre in essere una condotta di per sé non oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Non vi sono i presupposti per una pur parziale compensazione delle spese processuali, anche a fronte del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione della natura accessoria della stessa.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CE FR avverso la sentenza n. 337/2021 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 4.5.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna CE FR alla rifusione delle spese sostenute da SI
NO nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 9.991,00
(oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da SI NO.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 10.4.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.