Ordinanza cautelare 10 giugno 2020
Decreto cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1083 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n. 120 del 16 gennaio 2025, resa tra le parti, concernente un piano terapeutico.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Ritenuto che l’esigenza di tutela cautelare prospettata dalla parte appellante, espressione di diritti fondamentali dell'individuo, possa allo stato trovare risposta, in attesa della definizione del merito nell’udienza già fissata dal Tar, assicurando l’erogazione del trattamento riabilitativo ABA in forma diretta o indiretta (ossia mediante rimborso spese), nella misura minima prevista dalle linee guida (20 ore);
Considerato che tale trattamento è stato comunque richiesto a fronte di specifiche indicazioni terapeutiche, nonché l’orientamento di questa Sezione (cfr. ex multis , sentenza n. 8708 del 2023) secondo cui il trattamento ABA per le patologie autistiche rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA);
Ritenuto di compensare le spese del doppio grado cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1083/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi indicati in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.