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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5543 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 6552 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6552 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti CORSARO AUGUSTO
e Leone Magno I Corsaro presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla VIA
RAFFAELE CARAVAGLIOS n. 33
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
), residente in [...] C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 14.12.1992; che dalla loro unione erano Controparte_1
nati tre figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]); che il nucleo famigliare aveva sempre vissuto a Per_3
Napoli, alla via Francesco Petrarca n. 50, nell'abitazione di sua proprietà; che la convivenza con il marito, interrotta da giugno 2023 allorquando il aveva lasciato la casa coniugale, era CP_1
divenuta intollerabile a causa delle condotte del resistente contrarie ai doveri matrimoniali;
che ella era priva di reddito ed era aiutata dal figlio maggiore titolare di un'attività commerciale;
che il
[...]
conducente di autobus, non corrispondeva alcunché per la figlia minore di età. Tutto ciò CP_1
premesso, chiedeva dichiararsi la separazione con declaratoria di addebito a carico del resistente e, decorsi i termini di legge, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ordine alle condizioni accessorie formulava le seguenti conclusioni: disponga l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascuno di essi (oppure disciplinare in altra maniera l'affidamento dei figli);
stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie (più debole economicamente) a titolo di mantenimento personale il versamento dell'importo mensile di euro 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT,
Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia minore, e in ragione delle circostanze menzionate, l'obbligo del di corrispondere all'altro genitore ricorrente l'importo mensile CP_1
di euro 500,00 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di mantenimento di ciascun figlio
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis.14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 9.10.2024, alla quale compariva solo la ricorrente, il giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, rigettava le richieste istruttorie e rinviava in prosieguo per l'ascolto della minore.
Scardinato il fascicolo sul ruolo del sottoscritto relatore, atteso il trasferimento del magistrato titolare, all'udienza del 20.03.2025 si procedeva all'ascolto della minore la quale dichiarava di incontrare il padre almeno una volta a settimana e di sentirlo quotidianamente. L'avvocato Corsaro in merito alle condizioni accessorie chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori adottati, rinunciava alla domanda di divorzio, riservandosi di presentarla in un separato giudizio e chiedeva rimettersi la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale benchè regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Venendo alla domanda di addebito della separazione al resistente, in diritto deve rilevarsi che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente la rappresentazione della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Occorre cioè provare che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e cioè che la violazione non deve essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò premesso, nel caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente non ha fornito la prova né, a monte, concrete allegazioni, circa i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali posti in essere dal coniuge né circa l'efficacia disgregante degli stessi sulla vita familiare. In un quadro siffatto, la separazione va pronunciata senza declaratoria di addebito.
Passando alla disciplina delle condizioni accessorie, dalle risultanze processuali, comprensive delle dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto giudiziale, non sono emersi elementi di criticità tali da condurre alla deroga dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, come del resto chiesto anche dalla ricorrente, con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore. Tenuto conto dell'età di
, che ad agosto compirà 17 anni, non si ritiene di disciplinare i tempi di permanenza della Per_3
stessa presso il padre che vengono rimessi al libero accordo tra loro, come del resto già avviene all'attualità.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del genitore non collocatario, in mancanza di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale delle parti e in mancanza di prove circa il tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza tra le parti, il Collegio ritiene che, tenuto conto dell'età di , degli impegni di studio, di vita e di relazione, possa trovare Per_3 conferma l'importo di 300,00 euro mensile come statuito in via provvisoria all'udienza dell'11.10.2024, come del resto chiesto anche dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il
Presidente del COA in data 7.03.2018. Tale importo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2026.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi , dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purchè economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ebbene, la ricorrente si è limitata a dedurre di non lavorare, di essere aiutata economicamente dai figli maggiorenni, che la casa famigliare, sita in via Petrarca, è di sua proprietà e che il marito è conducente di autobus, senza nulla provare. In un quadro siffatto, atteso che non ha Parte_1
in alcun modo provato i presupposti della domanda proposta e quindi in primo luogo una disparità economica tra i coniugi, la domanda non può che essere rigettata.
Infine va preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cumulativa di divorzio così come articolata nel ricorso introduttivo.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronunzia la separazione personale ex art. 151 co.1 c.c. dei coniugi Pt_1
[...] Controparte_1
- affida la figlia minore ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente la madre alla quale va assegnata la casa coniugale;
- dispone che il padre possa incontrare la figlia secondo le modalità e i tempi liberamenti scelti dalle parti;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia versando , entro il giorno 5 di ciascun mese a Pt_1
l'importo di Euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da
[...]
individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di
Napoli ed il Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2026;
- rigetta nel resto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 252 , P. II, S. A, sez. P anno 1992);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
- Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6552 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti CORSARO AUGUSTO
e Leone Magno I Corsaro presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla VIA
RAFFAELE CARAVAGLIOS n. 33
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
), residente in [...] C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 14.12.1992; che dalla loro unione erano Controparte_1
nati tre figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]); che il nucleo famigliare aveva sempre vissuto a Per_3
Napoli, alla via Francesco Petrarca n. 50, nell'abitazione di sua proprietà; che la convivenza con il marito, interrotta da giugno 2023 allorquando il aveva lasciato la casa coniugale, era CP_1
divenuta intollerabile a causa delle condotte del resistente contrarie ai doveri matrimoniali;
che ella era priva di reddito ed era aiutata dal figlio maggiore titolare di un'attività commerciale;
che il
[...]
conducente di autobus, non corrispondeva alcunché per la figlia minore di età. Tutto ciò CP_1
premesso, chiedeva dichiararsi la separazione con declaratoria di addebito a carico del resistente e, decorsi i termini di legge, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ordine alle condizioni accessorie formulava le seguenti conclusioni: disponga l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascuno di essi (oppure disciplinare in altra maniera l'affidamento dei figli);
stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie (più debole economicamente) a titolo di mantenimento personale il versamento dell'importo mensile di euro 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT,
Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia minore, e in ragione delle circostanze menzionate, l'obbligo del di corrispondere all'altro genitore ricorrente l'importo mensile CP_1
di euro 500,00 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di mantenimento di ciascun figlio
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis.14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 9.10.2024, alla quale compariva solo la ricorrente, il giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, rigettava le richieste istruttorie e rinviava in prosieguo per l'ascolto della minore.
Scardinato il fascicolo sul ruolo del sottoscritto relatore, atteso il trasferimento del magistrato titolare, all'udienza del 20.03.2025 si procedeva all'ascolto della minore la quale dichiarava di incontrare il padre almeno una volta a settimana e di sentirlo quotidianamente. L'avvocato Corsaro in merito alle condizioni accessorie chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori adottati, rinunciava alla domanda di divorzio, riservandosi di presentarla in un separato giudizio e chiedeva rimettersi la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale benchè regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Venendo alla domanda di addebito della separazione al resistente, in diritto deve rilevarsi che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente la rappresentazione della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Occorre cioè provare che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e cioè che la violazione non deve essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò premesso, nel caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente non ha fornito la prova né, a monte, concrete allegazioni, circa i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali posti in essere dal coniuge né circa l'efficacia disgregante degli stessi sulla vita familiare. In un quadro siffatto, la separazione va pronunciata senza declaratoria di addebito.
Passando alla disciplina delle condizioni accessorie, dalle risultanze processuali, comprensive delle dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto giudiziale, non sono emersi elementi di criticità tali da condurre alla deroga dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, come del resto chiesto anche dalla ricorrente, con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore. Tenuto conto dell'età di
, che ad agosto compirà 17 anni, non si ritiene di disciplinare i tempi di permanenza della Per_3
stessa presso il padre che vengono rimessi al libero accordo tra loro, come del resto già avviene all'attualità.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del genitore non collocatario, in mancanza di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale delle parti e in mancanza di prove circa il tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza tra le parti, il Collegio ritiene che, tenuto conto dell'età di , degli impegni di studio, di vita e di relazione, possa trovare Per_3 conferma l'importo di 300,00 euro mensile come statuito in via provvisoria all'udienza dell'11.10.2024, come del resto chiesto anche dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il
Presidente del COA in data 7.03.2018. Tale importo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2026.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi , dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purchè economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ebbene, la ricorrente si è limitata a dedurre di non lavorare, di essere aiutata economicamente dai figli maggiorenni, che la casa famigliare, sita in via Petrarca, è di sua proprietà e che il marito è conducente di autobus, senza nulla provare. In un quadro siffatto, atteso che non ha Parte_1
in alcun modo provato i presupposti della domanda proposta e quindi in primo luogo una disparità economica tra i coniugi, la domanda non può che essere rigettata.
Infine va preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cumulativa di divorzio così come articolata nel ricorso introduttivo.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronunzia la separazione personale ex art. 151 co.1 c.c. dei coniugi Pt_1
[...] Controparte_1
- affida la figlia minore ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente la madre alla quale va assegnata la casa coniugale;
- dispone che il padre possa incontrare la figlia secondo le modalità e i tempi liberamenti scelti dalle parti;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia versando , entro il giorno 5 di ciascun mese a Pt_1
l'importo di Euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie da
[...]
individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di
Napoli ed il Presidente del COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2026;
- rigetta nel resto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 252 , P. II, S. A, sez. P anno 1992);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
- Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino