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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1853/2019
All'udienza collegiale del giorno 01/04/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
TE DA E PP Pt_1 CP_1
Avv. TEDESCO DAVIDE presente
Avv. PERROTTI FABIANA
E Q ESERC PP Controparte_2 Pt_1
Avv. PERROTTI FABIANA
TE CP_3
Avv. TEDESCO DAVIDE
Appellato/i
Controparte_4
Avv. COLETTI PIERFILIPPO presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Tedesco rinuncia alla dichiarazione di antistatarietà
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del giorno 1 aprile 2025 ha pronunciato -ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.- la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1853/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Perrotti Fabiana (C.F. ) C.F._2 C.F._3
e dall'avv. Davide Tedesco (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_4 lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Livorno 6, giusta procura ad litem in atti;
TE (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Davide CP_3 C.F._5
Tedesco (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CodiceFiscale_4
Roma, Via Livorno 6, giusta procura ad litem in atti;
- APPELLANTI –
E
con sede in Roma, Viale Alessandrino 144 (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_1
persona del Parroco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Coletti Pierfilippo ( ) in virtù di mandato in atti ed elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliata presso lo studio dello stesso Avv. Coletti, in Roma Viale delle Milizie n. 38;
-APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e in proprio e nella qualità di Parte_2 Controparte_2
esercenti la responsabilità genitoriale di , hanno proposto appello avverso la sentenza Controparte_6
n. 17002/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 07/09/2018 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la . Esponevano Controparte_4
gli attori che: - nel mese di maggio 2014 il piccolo veniva iscritto dai propri genitori Controparte_6
al centro estivo Ores-Grest di presso la CC S. Giustino in Roma che, secondo CP_4
la programmazione, prevedeva una frequenza quotidiana, dal lunedì 9.6.2014 al venerdì 27.6.2014 dalle ore 9,00 alle ore 18,15; - il giorno 18.6.2014 il minore si recava al centro estivo e CP_3
verso le ore 13,10, terminato il pranzo, insieme agli altri bambini del gruppo (circa 15 bambini di 9-
10 anni) raggiungeva il campo di calcio sovrastante il bar-mensa e, mentre attendeva con i compagni
l'arrivo degli educatori rimasti all'interno della mensa, iniziava a giocare con gli stessi senza alcuna supervisione di adulti;
, recatosi alle spalle della porta da calcio, al fine di recuperare la CP_3
palla con cui stava giocando con gli altri compagni, scivolava in terra battendo l'arto superiore destro;
- i bambini correvano a chiamare e animatori Persona_1 Persona_2
minorenni, e quest'ultimo provvedeva a prestare il primo soccorso a , lo trasportava in CP_3
braccio nell'area sottostante i campetti e lo adagiava su un banco alla presenza dello zio di , CP_3
, anch'egli animatore, che provvedeva a chiamare l'ambulanza e la mamma di Controparte_7
, che giungeva dopo pochi minuti;
- a questo punto sopraggiungeva unico CP_3 Pt_3
educatore adulto al momento presente;
i forti dolori lamentati dal bambino inducevano ad Pt_3
accompagnare lui e la mamma, con la propria vettura, al pronto soccorso dell'ospedale più vicino senza attendere l'arrivo dell'ambulanza; - a seguito di richiesta di risarcimento danni la Società
, compagnia assicurativa della CC, provvedeva a corrispondere la Controparte_8 somma di € 250,00, ritenuta tuttavia non sufficiente a risarcire il danno e pertanto accettata soltanto
a titolo di acconto. A nulla valevano le ulteriori richieste di risarcimento danni, nonostante la responsabilità della CC convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c..
Concludevano pertanto per la condanna della convenuta al risarcimento del danno
CP_4 patito dal minore in occasione dell'evento, da liquidarsi in € 25.134,82 0 nella somma ritenuta di
giustizia.
Si costituiva la , contestando gli assunti attori, infondati in fatto e in diritto, Controparte_4
essendosi verificato l'incidente del minore per caso fortuito non prevedibile né evitabile dagli animatori del centro, peraltro presenti al momento dell'infortunio insieme al Vice-parroco Don Luca, contestando anche il quantum della pretesa attorea e concludendo per il rigetto. Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata prova per interpello e testi”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “-) rigetta la domanda proposta da
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_2 Controparte_2
minore , nei confronti della OC;
-) condanna gli attori alla Controparte_6 CP_4
rifusione in favore della CC convenuta delle spese di lite, che liquida in € 50,00 per spese e
€ 1.900,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e in proprio e nella Parte_2 Controparte_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di , svolgendo le seguenti Controparte_6 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Roma n. 17002/2018, pubblicata in data 07 settembre 2018 e per l'effetto: 1) In via preliminare: concedere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata. 2) In via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria onde consentire l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti e non ammessi nel corso del giudizio di primo grado e di seguito integralmente trascritti: -
CTU medico-legale sul minore . 3) In via principale: accogliere le domande svolte Controparte_6
nel giudizio di primo grado e di seguito integralmente trascritte: "disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:- In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della parte convenuta nella causazione del danno subito da , a seguito dell'evento sopra descritto;
- Per l'effetto, Controparte_6
condannare la stessa convenuta, in favore degli attori, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio , al risarcimento di tutti i danni patiti, patendi che si Controparte_6 quantificano complessivamente nella somma di € 25.134,82, così determinati: Danno Biologico
Permanente Invalidità del 8% (soggetto di 10 anni) = € 15.222,08 Danno Biologico Temporaneo
Inabilità assoluta 90 gg. = € 9.702,00 Spese Mediche = € 210,74 per un Totale di € 25.134,82, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed o onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario ex al. 93
c.p.c.". Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, nonché VA e CPA di legge del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procu atore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita , rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_9 all'Eccellentissima Corte, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, rigettare integralmente
l'impugnazione proposta nei confronti della , con l'integrale conferma della Controparte_4
sentenza del Tribunale e la condanna degli appellanti alla refusione delle spese, e dei compensi del presente grado”.
E' stata disposta Consulenza tecnica d'Ufficio.
In data 9/11/2022 si è costituito in proprio riportandosi alle conclusioni già Controparte_6 rassegnate nell'atto di appello.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo rubricato, “Sulla esclusione della responsabilità contrattuale della convenuta”; con esso l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di CP_4
primo grado nella parte in cui il Giudice pur avendo ritenuto applicabile la disciplina dell'art.1218
c.c., non ha poi riconosciuto la responsabilità della per asserita omessa sorveglianza sulla CP_4
sicurezza e sulla incolumità del minore. Secondo parte appellante il Giudice di primo grado avrebbe errato sia nell'interpretazione delle risultanze istruttorie sia nell'iter logico giuridico seguito circa la rappresentazione dei fatti di causa, disattendendo la corretta applicazione dei principi normativi venuti in rilievo.
La sentenza impugnata è così motivata: “E' giurisprudenza oramai consolidata (cfr. per tutte Cass n.
3695/16) quella secondo cui, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto
l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni
a se stesso, e che, quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. Cass. 25.2.2016 n. 3695 e 3.3.2010 n. 5067, entrambe conformi a Cass. sez. un.
27.6.2002 n. 9346; cfr. altresì Cass. 18.11.2005, n. 24456 la quale, nel correggere, ex art. 384, secondo comma, C.P.C., la motivazione dell'impugnata sentenza, che aveva fatto applicazione dell'art. 2048 c.c. anziché della responsabilità contrattuale, ha ritenuto, in base all'accertamento compiuto dal giudice del merito, non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di culpa in vigilando, in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità). Orbene ritenuta applicabile anche nel caso di specie (iscrizione del minore al centro estivo) la disciplina di cui all'art. 1218 c.c. correttamente richiamato dagli attori
a fondamento della propria pretesa risarcitoria, si rileva che risulta pacificamente acquisito agli atti che , di quasi undici anni a momento del fatto, frequentò il centro estivo organizzato Controparte_6
dalla CC convenuta a seguito di regolare iscrizione effettuata dai genitori nel maggio 2014.
E' risultato altresì pacificamente riconosciuto che il 18 giugno 2014, dopo il pranzo, mentre CP_3
si trovava insieme ai suoi compagni di corso in un campo di calcio, cadde in terra riportando lesioni fisiche. Parte attrice ha così ricostruito la dinamica del sinistro: , recatosi alle spalle della CP_3
porta da calcio, al fine di recuperare la palla con cui stava giocando insieme agli altri bimbi, scivolava improvvisamente e violentemente a terra battendo l'arto superiore destro…” Si evince dal tenore della domanda introduttiva e da quanto emerso dalle dichiarazioni raccolte in sede testimoniale che fu tempestivamente soccorso e condotto al pronto soccorso dagli operatori CP_3
del centro estivo e dallo stesso responsabile. Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti deve ritenersi provato che l'infortunio occorso al giovane partecipante al centro estivo, accidentale
e non determinato da causa imputabile al centro estivo e agli operatori del centro stesso, non possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità contrattuale della CC convenuta.
L'incidente si è infatti verificato mentre i bambini, dopo il pranzo, si trovavano nella fase di "gioco destrutturato" ossia di gioco libero, controllati, sia pure in modo non pressante, dagli animatori o dagli aiuto animatori (cfr. testimonianza di ), che vigilavano le attività libere dei Persona_1
bambini, che "...chiedevano sempre a noi prima di fare qualcosa..." (così, il teste , segno, Per_2
questo, che gli animatori erano sempre in prossimità dei campi dove i bambini giocavano liberamente. È fisiologicamente connesso all'esercizio di attività motorie che, nel loro svolgimento, si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che
l'insegnante o, nel nostro caso, l'animatore abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili. Nel caso di specie, peraltro, secondo quanto prospettato dagli stessi attori, la caduta del bambino avvenne accidentalmente mentre questi si recava a prendere il pallone, senza che siano emerse, peraltro, anomalie tali da determinare tale caduta, con la conseguenza che nulla avrebbe potuto fare l'istruttore, anche trovandosi nell'immediata prossimità, per evitare la caduta stessa e le sue conseguenze. L'incidente è stato frutto di una inevitabile casualità (un piede messo male, la flessione non governata come si deve, ecc) e l'unico modo che vi sarebbe stato di evitarlo era non consentire al bambino l'attività ludica per cui era stato iscritto al corso estivo, pienamente compatibile con l'età con l'età e il grado di maturazione di bambini di dieci anni. La domanda va pertanto rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
Il motivo, nella sua complessa articolazione, non merita positivo scrutinio.
Opina invero parte appellante che il fatto che era rimasta incerta la esatta dinamica del sinistro non avrebbe potuto essere superato dal giudicante, vincolato alla stregua dei principi vigenti in materia ed evidenziati dal Supremo Collegio in casi analoghi e secondo cui, trovando applicazione il regime di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., se la causa della caduta resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite dall'inadempiente e non dal creditore della prestazione. Onere che non era stato assolto dalla OC la quale CP_4 avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto un'adeguata sorveglianza sul danneggiato e che, nonostante detta sorveglianza, la caduta si era verificata per una causa repentina ed imprevedibile.
Ora, la fattispecie per cui è causa trova agevole soluzione nell'applicazione dei canoni interpretativi più recenti enunciati dalla Suprema Corte a cui va data continuità in tale sede.
Anzitutto deve ribadirsi come, nelle ipotesi, come in specie, il cui l'alunno cagioni un danno a se stesso (c.d. danno da autolesione), la responsabilità non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale
(atteso che -quanto all'istituto scolastico -l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico -tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona) ed è pertanto applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.. (Cass. n 19110/2020).
Nondimeno, la Corte di legittimità ha espressamente evidenziato che la ripartizione dell'onere probatorio non muta rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile l'art. 2048 c.c. (Cass. n. 9325/2010): rilevano, pertanto, anche nella prospettiva contrattuale (applicabile in specie), i principi in materia di prova liberatoria ex art. 2048 c.c. secondo cui la presunzione di responsabilità può essere superata dalla dimostrazione che l'insegnante ha esercitato una vigilanza adeguata ed ha adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose.
In tal senso, entrambe le fattispecie non configurano ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità per colpa presunta, superabile con la prova di avere correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi all'Istituto. Si tratta dunque, in entrambi i casi, di presunzione di responsabilità che non ha carattere assoluto, configurandosi invece come un'ipotesi di responsabilità soggettiva aggravata, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che grava la chiamata a rispondere del danno, della CP_4
prova liberatoria nei termini sopra precisati, ma che presuppone comunque la necessità di accertare, ex ante, in concreto una condotta colposa a carico degli educatori.
E proprio con riferimento al riparto dell'onere probatorio, in un recente approdo e trattando fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, la Corte nomofilattica si è così pronunciata: “Quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta -in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi -dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, implicitamente evocata dalla ricorrente, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018,
n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente
"vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
nè può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato dalla Corte di Legittimità (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un
"ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto”. (Cass. ord. n. 8849/2021).
Ebbene, nel caso all'esame, gli appellanti –sin dal primo grado –nulla hanno precisato in ordine all'addebito che sarebbe stato ascrivibile all'educatore (o all'istituto ) con Controparte_4 riferimento ad omesse misure di protezione dell'evento, anzi allegando che era caduto in CP_3
modo casuale mentre stava andando a prendere la palla dietro la porta nel campetto di calcio sovrastante il bar mensa della OC subito dopo il pranzo, diversamente essendosi limitati ad una generica accusa di mancata dovuta presenza, durante l'infortunio, degli educatori.
Ciò detto, e per quanto ancora di interesse in questa sede, appare evidente come la dinamica del sinistro, se assistita o meno dall'educatore del centro estivo la sequenza degli accadimenti per come si sarebbero svolti, sia del tutto irrilevante.
A ben vedere, infatti, l'accidentalità dell'evento non è fondatamente dubitabile, posto che la situazione generale era sotto controllo e, in relazione alle incontestate attività che si stavano svolgendo, ossia quella di gioco libero nel campetto di calcio adiacente la mensa dove pacificamente si trovavano gli educatori al momento del sinistro, non vi era motivo di pericolo alcuno;
per quanto allegato dalla stessa parte attrice in primo grado che ha sempre sostenuto che era caduto CP_3
mentre stava riprendendo la palla da calcio e quindi durante una normale attività come è quella appunto di andare a riprendere la palla uscita dal campetto di gioco, l'evento si è caratterizzato da mera casualità.
In altri termini, nessuna omissione di adeguata vigilanza o di misure idonee ad evitare situazioni pericolose poteva essere imputata agli educatori della OC che, sebbene non presenti nel campetto da calcio dove si trovava erano comunque poco distanti dai fatti, come è emerso CP_3
nel corso della prova storica espletata che ha accertato come, immediatamente avvertiti della caduta di gli animatori siano riusciti ad intervenire per soccorrerlo;
in altre parole si trattava di spazi CP_3
tra loro adiacenti facilmente raggiungibili e sorvegliabili dagli educatori comunque presenti.
In merito alla prova della sorveglianza espletata dalla OC, la teste animatrice Persona_1 presso il centro estivo della OC ha così deposto: “E' vero, il gruppo di CP_4 CP_3
era sorvegliato da animatori anche se non ricordo chi fossero nel caso specifico, in quel momento mi trovavo in prossimità del campo di calcio con un altro gruppo di bambini” (cfr. verbale del Part 31/05/2017). Il vice Parroco escusso alla udienza del 8/11/2017 ha dichiarato: Persona_3
“Dopo pranzo il gioco era destrutturato e libero pertanto si è recato al campo di calcio CP_3
assieme ad altri ragazzi, non necessariamente del suo gruppo, preciso inoltre che quando il gioco è destrutturato non è necessario che sia presente l'animatore della specifica squadra;
i ragazzi anche in questa fase sono comunque controllati da animatori. Le famiglie erano a conoscenza della regola del centro estivo e del fatto che vi fossero momenti “strutturati” e momenti di gioco “destrutturato”.
[…] c'erano alcuni animatori che dopo il pranzo si erano fermati nella cavea, tra cui io, ed altri invece si sono recati con i bambini al campo di calcio […]”.
E' risultata provata dunque nei termini di cui sopra la costante sorveglianza attuata sui bambini da parte del centro estivo su ogni attività espletata, atteso che l'istruttoria ha acclarato che gli animatori erano sempre in prossimità dei campi dove i bambini giocavano liberamente.
Tanto più che gli obblighi di vigilanza e protezione non hanno carattere assoluto ma relativo e, proprio nel senso che vanno commisurati alle circostanze del caso concreto, (si vedano ad esempio Cass. n.
11453/2003 in materia di responsabilità ex art. 2048 c.c. e Cass. n. 22752/2013 in materia di responsabilità contrattuale) non possono comunque spingersi sino al punto di esigere la garanzia della incolumità assoluta degli alunni così da fare coincidere sic et simpliciter la responsabilità dell'insegnante o precettore con l'eventus damni. Solo la concretezza della valutazione, dunque, consente di individuare il punto di equilibrio tra la tutela dell'allievo danneggiato e l'imposizione di un regime di responsabilità rigoroso, senza vanificare la prova liberatoria e rendere la responsabilità dell'Istituto ingiustificatamente illimitata.
Da quanto detto deriva l'infondatezza dell'appello spiegato e la sicura conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), applicati i valori minimi stante la ridotta attività espletata e la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico degli appellanti in via solidale.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_4
avverso la sentenza n. 17002/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il Controparte_2
07/09/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna e in solido alla rifusione delle spese Parte_4 Controparte_2
di lite del grado in favore di liquidate in euro 2906 per compensi Controparte_4
professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
a carico solidale di e . Parte_4 Controparte_2
Così deciso in Roma il giorno 1.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 1853/2019
All'udienza collegiale del giorno 01/04/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
TE DA E PP Pt_1 CP_1
Avv. TEDESCO DAVIDE presente
Avv. PERROTTI FABIANA
E Q ESERC PP Controparte_2 Pt_1
Avv. PERROTTI FABIANA
TE CP_3
Avv. TEDESCO DAVIDE
Appellato/i
Controparte_4
Avv. COLETTI PIERFILIPPO presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Tedesco rinuncia alla dichiarazione di antistatarietà
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del giorno 1 aprile 2025 ha pronunciato -ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.- la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1853/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Perrotti Fabiana (C.F. ) C.F._2 C.F._3
e dall'avv. Davide Tedesco (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_4 lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Livorno 6, giusta procura ad litem in atti;
TE (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Davide CP_3 C.F._5
Tedesco (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CodiceFiscale_4
Roma, Via Livorno 6, giusta procura ad litem in atti;
- APPELLANTI –
E
con sede in Roma, Viale Alessandrino 144 (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_1
persona del Parroco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Coletti Pierfilippo ( ) in virtù di mandato in atti ed elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliata presso lo studio dello stesso Avv. Coletti, in Roma Viale delle Milizie n. 38;
-APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e in proprio e nella qualità di Parte_2 Controparte_2
esercenti la responsabilità genitoriale di , hanno proposto appello avverso la sentenza Controparte_6
n. 17002/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 07/09/2018 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la . Esponevano Controparte_4
gli attori che: - nel mese di maggio 2014 il piccolo veniva iscritto dai propri genitori Controparte_6
al centro estivo Ores-Grest di presso la CC S. Giustino in Roma che, secondo CP_4
la programmazione, prevedeva una frequenza quotidiana, dal lunedì 9.6.2014 al venerdì 27.6.2014 dalle ore 9,00 alle ore 18,15; - il giorno 18.6.2014 il minore si recava al centro estivo e CP_3
verso le ore 13,10, terminato il pranzo, insieme agli altri bambini del gruppo (circa 15 bambini di 9-
10 anni) raggiungeva il campo di calcio sovrastante il bar-mensa e, mentre attendeva con i compagni
l'arrivo degli educatori rimasti all'interno della mensa, iniziava a giocare con gli stessi senza alcuna supervisione di adulti;
, recatosi alle spalle della porta da calcio, al fine di recuperare la CP_3
palla con cui stava giocando con gli altri compagni, scivolava in terra battendo l'arto superiore destro;
- i bambini correvano a chiamare e animatori Persona_1 Persona_2
minorenni, e quest'ultimo provvedeva a prestare il primo soccorso a , lo trasportava in CP_3
braccio nell'area sottostante i campetti e lo adagiava su un banco alla presenza dello zio di , CP_3
, anch'egli animatore, che provvedeva a chiamare l'ambulanza e la mamma di Controparte_7
, che giungeva dopo pochi minuti;
- a questo punto sopraggiungeva unico CP_3 Pt_3
educatore adulto al momento presente;
i forti dolori lamentati dal bambino inducevano ad Pt_3
accompagnare lui e la mamma, con la propria vettura, al pronto soccorso dell'ospedale più vicino senza attendere l'arrivo dell'ambulanza; - a seguito di richiesta di risarcimento danni la Società
, compagnia assicurativa della CC, provvedeva a corrispondere la Controparte_8 somma di € 250,00, ritenuta tuttavia non sufficiente a risarcire il danno e pertanto accettata soltanto
a titolo di acconto. A nulla valevano le ulteriori richieste di risarcimento danni, nonostante la responsabilità della CC convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c..
Concludevano pertanto per la condanna della convenuta al risarcimento del danno
CP_4 patito dal minore in occasione dell'evento, da liquidarsi in € 25.134,82 0 nella somma ritenuta di
giustizia.
Si costituiva la , contestando gli assunti attori, infondati in fatto e in diritto, Controparte_4
essendosi verificato l'incidente del minore per caso fortuito non prevedibile né evitabile dagli animatori del centro, peraltro presenti al momento dell'infortunio insieme al Vice-parroco Don Luca, contestando anche il quantum della pretesa attorea e concludendo per il rigetto. Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata prova per interpello e testi”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “-) rigetta la domanda proposta da
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_2 Controparte_2
minore , nei confronti della OC;
-) condanna gli attori alla Controparte_6 CP_4
rifusione in favore della CC convenuta delle spese di lite, che liquida in € 50,00 per spese e
€ 1.900,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e in proprio e nella Parte_2 Controparte_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di , svolgendo le seguenti Controparte_6 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Roma n. 17002/2018, pubblicata in data 07 settembre 2018 e per l'effetto: 1) In via preliminare: concedere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata. 2) In via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria onde consentire l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti e non ammessi nel corso del giudizio di primo grado e di seguito integralmente trascritti: -
CTU medico-legale sul minore . 3) In via principale: accogliere le domande svolte Controparte_6
nel giudizio di primo grado e di seguito integralmente trascritte: "disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:- In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della parte convenuta nella causazione del danno subito da , a seguito dell'evento sopra descritto;
- Per l'effetto, Controparte_6
condannare la stessa convenuta, in favore degli attori, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio , al risarcimento di tutti i danni patiti, patendi che si Controparte_6 quantificano complessivamente nella somma di € 25.134,82, così determinati: Danno Biologico
Permanente Invalidità del 8% (soggetto di 10 anni) = € 15.222,08 Danno Biologico Temporaneo
Inabilità assoluta 90 gg. = € 9.702,00 Spese Mediche = € 210,74 per un Totale di € 25.134,82, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed o onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario ex al. 93
c.p.c.". Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, nonché VA e CPA di legge del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procu atore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita , rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_9 all'Eccellentissima Corte, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, rigettare integralmente
l'impugnazione proposta nei confronti della , con l'integrale conferma della Controparte_4
sentenza del Tribunale e la condanna degli appellanti alla refusione delle spese, e dei compensi del presente grado”.
E' stata disposta Consulenza tecnica d'Ufficio.
In data 9/11/2022 si è costituito in proprio riportandosi alle conclusioni già Controparte_6 rassegnate nell'atto di appello.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo rubricato, “Sulla esclusione della responsabilità contrattuale della convenuta”; con esso l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di CP_4
primo grado nella parte in cui il Giudice pur avendo ritenuto applicabile la disciplina dell'art.1218
c.c., non ha poi riconosciuto la responsabilità della per asserita omessa sorveglianza sulla CP_4
sicurezza e sulla incolumità del minore. Secondo parte appellante il Giudice di primo grado avrebbe errato sia nell'interpretazione delle risultanze istruttorie sia nell'iter logico giuridico seguito circa la rappresentazione dei fatti di causa, disattendendo la corretta applicazione dei principi normativi venuti in rilievo.
La sentenza impugnata è così motivata: “E' giurisprudenza oramai consolidata (cfr. per tutte Cass n.
3695/16) quella secondo cui, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto
l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni
a se stesso, e che, quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. Cass. 25.2.2016 n. 3695 e 3.3.2010 n. 5067, entrambe conformi a Cass. sez. un.
27.6.2002 n. 9346; cfr. altresì Cass. 18.11.2005, n. 24456 la quale, nel correggere, ex art. 384, secondo comma, C.P.C., la motivazione dell'impugnata sentenza, che aveva fatto applicazione dell'art. 2048 c.c. anziché della responsabilità contrattuale, ha ritenuto, in base all'accertamento compiuto dal giudice del merito, non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di culpa in vigilando, in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità). Orbene ritenuta applicabile anche nel caso di specie (iscrizione del minore al centro estivo) la disciplina di cui all'art. 1218 c.c. correttamente richiamato dagli attori
a fondamento della propria pretesa risarcitoria, si rileva che risulta pacificamente acquisito agli atti che , di quasi undici anni a momento del fatto, frequentò il centro estivo organizzato Controparte_6
dalla CC convenuta a seguito di regolare iscrizione effettuata dai genitori nel maggio 2014.
E' risultato altresì pacificamente riconosciuto che il 18 giugno 2014, dopo il pranzo, mentre CP_3
si trovava insieme ai suoi compagni di corso in un campo di calcio, cadde in terra riportando lesioni fisiche. Parte attrice ha così ricostruito la dinamica del sinistro: , recatosi alle spalle della CP_3
porta da calcio, al fine di recuperare la palla con cui stava giocando insieme agli altri bimbi, scivolava improvvisamente e violentemente a terra battendo l'arto superiore destro…” Si evince dal tenore della domanda introduttiva e da quanto emerso dalle dichiarazioni raccolte in sede testimoniale che fu tempestivamente soccorso e condotto al pronto soccorso dagli operatori CP_3
del centro estivo e dallo stesso responsabile. Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti deve ritenersi provato che l'infortunio occorso al giovane partecipante al centro estivo, accidentale
e non determinato da causa imputabile al centro estivo e agli operatori del centro stesso, non possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità contrattuale della CC convenuta.
L'incidente si è infatti verificato mentre i bambini, dopo il pranzo, si trovavano nella fase di "gioco destrutturato" ossia di gioco libero, controllati, sia pure in modo non pressante, dagli animatori o dagli aiuto animatori (cfr. testimonianza di ), che vigilavano le attività libere dei Persona_1
bambini, che "...chiedevano sempre a noi prima di fare qualcosa..." (così, il teste , segno, Per_2
questo, che gli animatori erano sempre in prossimità dei campi dove i bambini giocavano liberamente. È fisiologicamente connesso all'esercizio di attività motorie che, nel loro svolgimento, si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che
l'insegnante o, nel nostro caso, l'animatore abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili. Nel caso di specie, peraltro, secondo quanto prospettato dagli stessi attori, la caduta del bambino avvenne accidentalmente mentre questi si recava a prendere il pallone, senza che siano emerse, peraltro, anomalie tali da determinare tale caduta, con la conseguenza che nulla avrebbe potuto fare l'istruttore, anche trovandosi nell'immediata prossimità, per evitare la caduta stessa e le sue conseguenze. L'incidente è stato frutto di una inevitabile casualità (un piede messo male, la flessione non governata come si deve, ecc) e l'unico modo che vi sarebbe stato di evitarlo era non consentire al bambino l'attività ludica per cui era stato iscritto al corso estivo, pienamente compatibile con l'età con l'età e il grado di maturazione di bambini di dieci anni. La domanda va pertanto rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
Il motivo, nella sua complessa articolazione, non merita positivo scrutinio.
Opina invero parte appellante che il fatto che era rimasta incerta la esatta dinamica del sinistro non avrebbe potuto essere superato dal giudicante, vincolato alla stregua dei principi vigenti in materia ed evidenziati dal Supremo Collegio in casi analoghi e secondo cui, trovando applicazione il regime di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., se la causa della caduta resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite dall'inadempiente e non dal creditore della prestazione. Onere che non era stato assolto dalla OC la quale CP_4 avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto un'adeguata sorveglianza sul danneggiato e che, nonostante detta sorveglianza, la caduta si era verificata per una causa repentina ed imprevedibile.
Ora, la fattispecie per cui è causa trova agevole soluzione nell'applicazione dei canoni interpretativi più recenti enunciati dalla Suprema Corte a cui va data continuità in tale sede.
Anzitutto deve ribadirsi come, nelle ipotesi, come in specie, il cui l'alunno cagioni un danno a se stesso (c.d. danno da autolesione), la responsabilità non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale
(atteso che -quanto all'istituto scolastico -l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico -tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona) ed è pertanto applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.. (Cass. n 19110/2020).
Nondimeno, la Corte di legittimità ha espressamente evidenziato che la ripartizione dell'onere probatorio non muta rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile l'art. 2048 c.c. (Cass. n. 9325/2010): rilevano, pertanto, anche nella prospettiva contrattuale (applicabile in specie), i principi in materia di prova liberatoria ex art. 2048 c.c. secondo cui la presunzione di responsabilità può essere superata dalla dimostrazione che l'insegnante ha esercitato una vigilanza adeguata ed ha adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose.
In tal senso, entrambe le fattispecie non configurano ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità per colpa presunta, superabile con la prova di avere correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi all'Istituto. Si tratta dunque, in entrambi i casi, di presunzione di responsabilità che non ha carattere assoluto, configurandosi invece come un'ipotesi di responsabilità soggettiva aggravata, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che grava la chiamata a rispondere del danno, della CP_4
prova liberatoria nei termini sopra precisati, ma che presuppone comunque la necessità di accertare, ex ante, in concreto una condotta colposa a carico degli educatori.
E proprio con riferimento al riparto dell'onere probatorio, in un recente approdo e trattando fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, la Corte nomofilattica si è così pronunciata: “Quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta -in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi -dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, implicitamente evocata dalla ricorrente, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018,
n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente
"vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
nè può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato dalla Corte di Legittimità (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un
"ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto”. (Cass. ord. n. 8849/2021).
Ebbene, nel caso all'esame, gli appellanti –sin dal primo grado –nulla hanno precisato in ordine all'addebito che sarebbe stato ascrivibile all'educatore (o all'istituto ) con Controparte_4 riferimento ad omesse misure di protezione dell'evento, anzi allegando che era caduto in CP_3
modo casuale mentre stava andando a prendere la palla dietro la porta nel campetto di calcio sovrastante il bar mensa della OC subito dopo il pranzo, diversamente essendosi limitati ad una generica accusa di mancata dovuta presenza, durante l'infortunio, degli educatori.
Ciò detto, e per quanto ancora di interesse in questa sede, appare evidente come la dinamica del sinistro, se assistita o meno dall'educatore del centro estivo la sequenza degli accadimenti per come si sarebbero svolti, sia del tutto irrilevante.
A ben vedere, infatti, l'accidentalità dell'evento non è fondatamente dubitabile, posto che la situazione generale era sotto controllo e, in relazione alle incontestate attività che si stavano svolgendo, ossia quella di gioco libero nel campetto di calcio adiacente la mensa dove pacificamente si trovavano gli educatori al momento del sinistro, non vi era motivo di pericolo alcuno;
per quanto allegato dalla stessa parte attrice in primo grado che ha sempre sostenuto che era caduto CP_3
mentre stava riprendendo la palla da calcio e quindi durante una normale attività come è quella appunto di andare a riprendere la palla uscita dal campetto di gioco, l'evento si è caratterizzato da mera casualità.
In altri termini, nessuna omissione di adeguata vigilanza o di misure idonee ad evitare situazioni pericolose poteva essere imputata agli educatori della OC che, sebbene non presenti nel campetto da calcio dove si trovava erano comunque poco distanti dai fatti, come è emerso CP_3
nel corso della prova storica espletata che ha accertato come, immediatamente avvertiti della caduta di gli animatori siano riusciti ad intervenire per soccorrerlo;
in altre parole si trattava di spazi CP_3
tra loro adiacenti facilmente raggiungibili e sorvegliabili dagli educatori comunque presenti.
In merito alla prova della sorveglianza espletata dalla OC, la teste animatrice Persona_1 presso il centro estivo della OC ha così deposto: “E' vero, il gruppo di CP_4 CP_3
era sorvegliato da animatori anche se non ricordo chi fossero nel caso specifico, in quel momento mi trovavo in prossimità del campo di calcio con un altro gruppo di bambini” (cfr. verbale del Part 31/05/2017). Il vice Parroco escusso alla udienza del 8/11/2017 ha dichiarato: Persona_3
“Dopo pranzo il gioco era destrutturato e libero pertanto si è recato al campo di calcio CP_3
assieme ad altri ragazzi, non necessariamente del suo gruppo, preciso inoltre che quando il gioco è destrutturato non è necessario che sia presente l'animatore della specifica squadra;
i ragazzi anche in questa fase sono comunque controllati da animatori. Le famiglie erano a conoscenza della regola del centro estivo e del fatto che vi fossero momenti “strutturati” e momenti di gioco “destrutturato”.
[…] c'erano alcuni animatori che dopo il pranzo si erano fermati nella cavea, tra cui io, ed altri invece si sono recati con i bambini al campo di calcio […]”.
E' risultata provata dunque nei termini di cui sopra la costante sorveglianza attuata sui bambini da parte del centro estivo su ogni attività espletata, atteso che l'istruttoria ha acclarato che gli animatori erano sempre in prossimità dei campi dove i bambini giocavano liberamente.
Tanto più che gli obblighi di vigilanza e protezione non hanno carattere assoluto ma relativo e, proprio nel senso che vanno commisurati alle circostanze del caso concreto, (si vedano ad esempio Cass. n.
11453/2003 in materia di responsabilità ex art. 2048 c.c. e Cass. n. 22752/2013 in materia di responsabilità contrattuale) non possono comunque spingersi sino al punto di esigere la garanzia della incolumità assoluta degli alunni così da fare coincidere sic et simpliciter la responsabilità dell'insegnante o precettore con l'eventus damni. Solo la concretezza della valutazione, dunque, consente di individuare il punto di equilibrio tra la tutela dell'allievo danneggiato e l'imposizione di un regime di responsabilità rigoroso, senza vanificare la prova liberatoria e rendere la responsabilità dell'Istituto ingiustificatamente illimitata.
Da quanto detto deriva l'infondatezza dell'appello spiegato e la sicura conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), applicati i valori minimi stante la ridotta attività espletata e la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico degli appellanti in via solidale.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_4
avverso la sentenza n. 17002/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il Controparte_2
07/09/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna e in solido alla rifusione delle spese Parte_4 Controparte_2
di lite del grado in favore di liquidate in euro 2906 per compensi Controparte_4
professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
a carico solidale di e . Parte_4 Controparte_2
Così deciso in Roma il giorno 1.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-