TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5210
TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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Sentenza 19 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 80, commi 4 e 5, D.Lgs. 50/2016 per asserita carenza requisiti di regolarità contributiva della consorziata Socioculturale

    La doglianza è inammissibile perché coperta da giudicato, avendo già formato oggetto di precedenti giudizi tra le stesse parti, nei quali è stato accertato che la Socioculturale possedeva i requisiti di regolarità contributiva e che le irregolarità contestate non erano definitivamente accertate o erano state sanate.

  • Rigettato
    Violazione art. 80, comma 5, lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016 per asseriti illeciti professionali (penale contrattuale e indagini fallimentari)

    Le valutazioni del RUP, che ha ritenuto non rilevanti la penale contrattuale e le indagini penali sulla base di motivazioni relative alla diversità dell'oggetto contrattuale, alla natura dell'inadempimento, alla pendenza di giudizio e alle misure correttive attuate, non si rivelano manifestamente illogiche o irragionevoli. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che non vi è automatismo espulsivo e che la stazione appaltante ha ampia discrezionalità.

  • Rigettato
    Violazione del Bando, Disciplinare e Capitolato; Violazione art. 30 e 80 D.Lgs. 50/2016 per presunta violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti e disparità di trattamento

    La censura è infondata, come già statuito nei precedenti giudizi, in quanto la regolarità contributiva della consorziata Socioculturale è stata accertata con efficacia di giudicato.

  • Rigettato
    Violazione del Bando, Disciplinare e Capitolato; Valutazione dell'offerta del controinteressato perplessa e contraddittoria

    La censura relativa alla valutazione dell'offerta del controinteressato CN è infondata. Il Consiglio di Stato ha statuito che la Commissione doveva rideterminarsi sul punteggio premiale per il criterio del responsabile di commessa, e la Commissione ha proceduto a tale rideterminazione, attribuendo un punteggio che non risulta illogico o abnorme.

  • Rigettato
    Illegittimità della verifica del RUP sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016

    La doglianza è infondata. La regolarità contributiva della Socioculturale è stata comprovata dai ripetuti DURC positivi, che si impongono alla stazione appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti. Il RUP non era tenuto a ulteriori verifiche, né in ordine all'atto di accertamento dell'INPS, il cui contenuto attiene a fatti già trattati nei precedenti giudizi.

  • Improcedibile
    Mancata nuova verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016

    Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo l'Amministrazione provveduto all'adempimento in questione nelle more del giudizio.

  • Rigettato
    Valutazione irragionevole nell'an e nel quantum del punteggio per il responsabile di commessa

    La censura è infondata. Il Consiglio di Stato ha già rilevato che l'offerta CN aveva indicato profili professionali con requisiti esperienziali, e la Commissione ha rideterminato il punteggio in base a tali profili. La tesi della ricorrente sulla ripartizione del punteggio tra 'esperienza' e 'competenze' non trova corrispondenza nella legge di gara, che prevede un criterio unitario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5210
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5210
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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