TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4880 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DESIDERIO SOFIA
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia
[...]
n data 27/12/2009. Per_1
2. Con ricorso depositato in data 11/10/2024, parte ricorrente ha chiesto di disporre a suo favore l'assegnazione della casa familiare;
di disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con collazione presso la madre;
Per_1 di regolamentare il diritto di visita del padre nei termini ivi indicati;
di stabilire un contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre di euro 500,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico sia devoluto nella misura del
100% alla ricorrente, oltre ad altre questioni accessorie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, chiedendo una differente regolamentazione delle questioni così come prospettate da parte ricorrente, in particolare per ciò che concerne la collocazione della minore.
4. All'esito dell'udienza del 12/03/2025, presenti entrambi le parti, il Giudice ha fissato per l'ascolto della minore l'udienza del 13/05/2025. Per_1
5. All'udienza del 13/05/2025 è stata sentita la figlia minore I procuratori Per_1 delle parti hanno chiesto un breve rinvio per tentare una conciliazione alla luce delle risultanze dell'ascolto. Il Giudice ha rinviato per consentire il suddetto incombente all'udienza dell'11/06/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
6. In data 10/06/2025 le parti hanno depositato istanza congiunta al fine di richiedere un rinvio essendo ancora pendenti trattative. Con provvedimento del
16/06/2025 il Giudice ha rinviato per consentire tale incombente all'udienza del
09/07/2025, disponendone lo svolgimento in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7. Le parti hanno tempestivamente depositato le predette note scritte dando atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 6 - “stabilire che la figlia minore nata a [...]_1
(Gran Bretagna), il 27.12.2009, di 15 anni venga affidata ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica in Modena, via Scanaroli n.
34/2;
- stabilire che le decisioni relative alla minore di straordinaria amministrazione verranno assunte congiuntamente tra le parti mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che la avrà con sé in quel momento;
- dire che la minore rimarrà collocata per pari tempo presso ciascun genitore secondo il seguente schema routinario:
I) quanto al calendario ordinario, rimarrà con il padre e con la Per_1 madre a settimane alterne, nel periodo scolastico dal lunedì dall'uscita della scuola al lunedì successivo mentre nel periodo estivo, secondo la medesima turnazione paritaria, in orario da concordare direttamente con , nel rispetto dei suoi impegni;
Per_1
II) quanto al calendario straordinario, la minore potrà stare con ciascun genitore, durante il periodo estivo, per quattro settimane di cui almeno due consecutive;
durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e/o di
Capodanno, stabilendo che il genitore che non la avrà con sé per
Natale la avrà con sé la Vigilia o viceversa;
durante il periodo pasquale, alternativamente, nel giorno di Pasqua e i due precedenti ed il giorno di Pasquetta ed i due successivi;
precisando che saranno fatti salvi i diversi accordi che le parti raggiungeranno di volta in volta per la miglior gestione degli impegni e dei desideri di e in base Per_1 anche agli impegni lavorativi delle parti;
- dire tenuti i genitori al mantenimento diretto della figlia quando la avranno presso di sé e darsi atto che il sig. provvederà al pagamento Per_1 integrale delle spese straordinarie necessarie per la crescita, cura, educazione e salute della minore, in linea con il Protocollo del Tribunale di
Modena e precisamente:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti “a pagamento” anche se erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o in libera professione;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: costi per la patente di guida limitatamente al miglior preventivo della relativa scuola, salvo diverso accordo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatura;
c) viaggi che i figli effettueranno da soli a scopo di studio o turistico/culturale; d) acquisto del computer e/o di altra attrezzatura informatica;
per tali spese in ogni caso dovrà essere concordato anche il tetto di spesa;
stabilire che le vacanze che la figlia farà con ciascun genitore o il relativo ramo parentale rimarranno a carico di quest'ultimo; stabilire che tutte le altre spese straordinarie che non siano ricomprese nel suddetto elenco dovranno essere previamente concordate e documentate ai fini del rimborso, salvo se urgenti;
pagina 4 di 6 stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (o mezzo sms, whatsapp, ed e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
stabilire che il rimborso al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale, scontrino, contenente indicazione del codice fiscale del minore etc.) entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione; stabilire che il padre usufruirà per intero delle detrazioni fiscali relative alle spese di , di cui provvederà al pagamento, con la conseguenza che le relative fatture Per_1
e ricevute dovranno essere intestate alla figlia;
stabilire che l'assegno unico universale rimanga suddiviso al 50% tra le parti come per legge;
- nessun provvedimento in merito all'assegnazione della casa coniugale, dando atto: che nell'immobile, arredato e corredato, sito in Via Scanaroli n. 34/2 in Modena di proprietà del sig. continuerà ad abitare, a titolo di comodato gratuito, Per_1 con divieto di sub-godimento a terzi, con scadenza al 31.7.2027, la sig.ra Pt_1
, la quale si impegna ed obbliga a rilasciarlo libero da persone e cose di
[...] sua proprietà entro il detto termine e la quale si impegna ed obbliga altresì a farsi carico delle spese condominiali di godimento, di quelle di piccola manutenzione e di manutenzione ordinaria nonché del pagamento delle utenze tutte relative all'immobile, a decorrere dal gennaio 2025, con obbligo a provvedere alle volture a proprio nome entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza delle utenze attualmente intestate al sig. a cui rimarranno invece a carico le spese di Per_1 proprietà e di manutenzione straordinaria;
che quanto alle spese condominiali di godimento per l'esercizio 2024/2025, rimaste a tutt'oggi impagate, rimarranno a carico della sig.ra i ratei con scadenza Pt_1
31.1.2025 e 31.3.2025 per l'importo di € 435,00 cadauna per l'importo complessivo di € 870,00, mentre le rate con scadenza 30.9.2024 e 30.11.2024,
pagina 5 di 6 dell'importo rispettivo di € 1.281,00 e 435,00 rimarranno a carico del sig.
Per_1
Spese legali integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale attiva e passiva.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 6 di 6