Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 235
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tempestività del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo in quanto presentato nei termini previsti dalla legge in caso di silenzio-rifiuto dell'amministrazione.

  • Accolto
    Legittimità della domanda collettiva di rimborso

    La Corte ha ritenuto ammissibile la domanda collettiva e il ricorso unitario in quanto le questioni sostanzialmente identiche giustificano tale modalità, citando la giurisprudenza della Cassazione.

  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso collettivo

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo in quanto vi è una obiettiva unitarietà del procedimento amministrativo e ragioni di connessione oggettiva nel procedimento tributario.

  • Accolto
    Erronea tassazione ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR

    La Corte ha ritenuto che le indennità supplementari di buonuscita siano assimilabili al TFR e debbano essere sottoposte a tassazione separata con applicazione dei criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR, come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza.

  • Accolto
    Dies a Quo per la Decadenza del Termine ai Sensi dell'Art. 38 del D.P.R. 602/1973

    La Corte ha stabilito che il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale non coincide con la data del pagamento delle indennità, ma si pone successivamente, allorquando si rivela il carattere indebito delle ritenute, individuato nella risposta all'interpello n. 91/2024 o nell'ordinanza della Cassazione n. 18616/2023. Pertanto, la domanda di rimborso è tempestiva.

  • Accolto
    Ricomputo delle ritenute IRPEF

    La Corte ha ordinato all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR e dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, procedendo quindi al rimborso di quanto dovuto.

  • Improcedibile
    Rinuncia al ricorso

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso nei confronti dei ricorrenti che hanno presentato tale richiesta e ha compensato le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 235
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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