CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1334/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzoo_ 2
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_3
Nominativo_2 - CF_2
elettivamente domiciliato presso indirizzo_4
Nominativo_20 - CF_3
elettivamente domiciliato presso indirizzo_5
Nominativo_3 - CF_4
elettivamente domiciliato presso indirizzo_6 Nominativo_21 - CF_5
elettivamente domiciliato presso indirizzo_
Nominativo_5 - CF_6
elettivamente domiciliato presso indirizzo_8
Pietro Nominativo_6 - CF_7
elettivamente domiciliato presso indirizzo 9
Nominativo_7 - CF_8
elettivamente domiciliato presso indirizzo_10
Nominativo_22 - CF_9
elettivamente domiciliato presso indirizzo 9
Nominativo_4 - CF_10
elettivamente domiciliato presso indirizzoo 10
Nominativo_8 - CF_11
elettivamente domiciliato presso indirizzo 11
Nominativo_9 - CF_12
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 H 04011 Aprilia LT
Nominativo_10 - CF_13
elettivamente domiciliato presso Via Antonio Gramsci N 6 04024 Gaeta LT
Nominativo_25 - CF_14
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 Snc 04023 Formia LT
Nominativo_30 Piu' 32 Ricorrenti - CF_15 elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_11 - CF_16
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_12
Nominativo_12 - CF_17
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4 Int 00 04022 Fondi LT
Nominativo_24 - CF_18
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_5 Int 3 A 04024 Gaeta LT
Nominativo_26 - CF_19
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_13
Nominativo_13 - CF_20
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_6 Snc 04023 Formia LT
Nominativo_27 - CF_21
elettivamente domiciliato presso Via Casanova N 31 04025 Lenola LT
Nominativo_14 - CF_22
elettivamente domiciliato presso Vle Nominativo_15 24 24124 Bergamo BG
Nominativo_16 - CF_23
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_7 Snc 04023
Nominativo_23 - CF_24
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_14
Nominativo_17 - CF_25
elettivamente domiciliato presso IIndirizzo_8 Nominativo_28 - CF_26
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_14
Nominativo_18 - CF_27
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_15
Nominativo_29 - CF_28
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso C Da Difensore_3 Snc 04023 Formia LT
Difensore_4 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_10 Difensore_5 1 04024
Difensore_6 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_16
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. ALETTA IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Difensore_6 - CF_Difensore_4 elettivamente domiciliato presso Via Delle Arene 228 04019 Terracina LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_19 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Ricorrente_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
elettivamente domiciliato presso indirizzo_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzoo_ 2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Ricorrente_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_20 - CF_3
elettivamente domiciliato presso indirizzo_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. CENTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da Nominativo_21 - CF_5
elettivamente domiciliato presso indirizzo_
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_21 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso C Da Difensore_3 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Difensore_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_5 - CF_6
elettivamente domiciliato presso indirizzo_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. DELLA RAGIONE IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_7 - CF_8
elettivamente domiciliato presso Via Rio Fresco N 9998 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. DE MEO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_6 - CF_7
elettivamente domiciliato presso indirizzo 9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_6 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI proposto da
Nominativo_22 - CF_9
elettivamente domiciliato presso indirizzo 9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. D'URSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_23 - CF_24
elettivamente domiciliato presso Via Dei Mirtilli 18 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_23 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_8 - CF_11
elettivamente domiciliato presso indirizzo 11
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUO n. Nominativo_8 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_4 - CF_10
elettivamente domiciliato presso indirizzoo 10
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_4 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_24 - CF_18
elettivamente domiciliato presso Via Sermoneta N 17 Int 3 A 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SIL/RIFIUTO n. Nominativo_24 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Via Atratina N 48 Int 1 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_7 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_25 - CF_14
elettivamente domiciliato presso Via Palazzo N 9999 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. L'ARCO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_11 - CF_16
elettivamente domiciliato presso Via Palazzo 50 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_11 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_12 - CF_17
elettivamente domiciliato presso Via Piero Gobetti N 61 Int 00 04022 Fondi LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_12 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_26 - CF_19
elettivamente domiciliato presso Via Lavanga N 116 04023 Formia LT Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_26 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_13 - CF_20
elettivamente domiciliato presso Via Acquedotto Romano N 9999 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_13 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_27 - CF_21
elettivamente domiciliato presso Via Casanova N 31 04025 Lenola LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_27 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_14 - CF_22
elettivamente domiciliato presso Vle Nominativo_15 24 24124 Bergamo BG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_14 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_16 - CF_23
elettivamente domiciliato presso Via Tranzano 9999 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. SELLARI IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_17 - CF_25 elettivamente domiciliato presso Via Indipendenza Vc 20 N 39 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_17 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_28 - CF_26
elettivamente domiciliato presso Via Dei Mirtilli N 2 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_28 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_29 - CF_28
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_29 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_30 32 Ricorrenti - CF_15
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. DI BIAGIO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI proposto da
Nominativo_9 - CF_12
elettivamente domiciliato presso Via Caligola N 6 H 04011 Aprilia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. LA NEVE IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_10 - CF_13
elettivamente domiciliato presso Via Antonio Gramsci N 6 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_10 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_28 - CF_26
elettivamente domiciliato presso Via Dei Mirtilli N 2 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. TESTA IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 1334_2024 di questa Corte i contribuenti:
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Nominativo_1 - CF_1 Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_20 - CF_3
Nominativo_3 - CF_4
Nominativo_21 - CF_5
Nominativo_5 - CF_6
DI Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_22 - CF_9
Nominativo_4 - CF_10
Nominativo_8 - CF_11
Nominativo_9 - CF_12
Nominativo_10 - CF_13
Nominativo_25 - CF_14
Nominativo_30 - CF_15
Nominativo_11 - CF_16
Nominativo_12 - CF_17
Nominativo_26 - CF_19
Nominativo_13 - CF_20
Nominativo_27 - CF_21
Nominativo_14 - CF_22
Nominativo_16 - CF_23
Nominativo_23 - CF_24
Nominativo_17 - CF_25
Nominativo_28 - CF_26
Nominativo_18 - CF_27
Nominativo_29 - CF_28 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_6 - CF_Difensore_4
Nominativo_24 - CF_18
tutti difesi e rappresentati come in atti hanno proposto ricorso cumulativo, notificato ad ADE Latina il 10 ottobre 2024, avverso il silenzio-diniego maturato sull'istanza di rimborso, proponendo le eccezioni di seguito riportate.
In fatto, i contribuenti (tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza) con due istanze cumulative inviate via pec in data 17 maggio 2024 (prot. nn. 65366 e 65367), per il tramite del difensore nella sua qualità di Responsabile legale del Centro di Assistenza e Tutela per i Trattamenti Pensionistici dell'Associazione_1 (Associazione_2), chiedevano alla Direzione Provinciale Latina di procedere al ricomputo della ritenuta operata dal F.A.F. (Fondo di assistenza per i finanzieri) sull'indennità aggiuntiva di buonuscita ai sensi dell'art. 19, c.
2-bis, TUIR e di rimborsare, per ciascun richiedente, la ritenuta IRPEF operata in eccesso risultante dalla differenza tra quella applicata dal Fondo e quella dovuta in base ai nuovi criteri di tassazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 91/2024.
L'Ufficio, considerato che tali istanze cumulative risultavano prive delle indicazioni essenziali e necessarie per la liquidazione del rimborso, chiedeva via pec (prot. nn. 87892 e 87894) “di presentare le istanze separatamente per ogni contribuente, quantificando puntualmente la somma richiesta a rimborso da ognuno ed allegando documento di identità ed opportuna documentazione a sostegno.” La richiesta rimaneva priva di riscontro.
Le parti ricorrenti eccepiscono:
Legittimità della domanda collettiva di rimborso tramite delegato munito di procura speciale.
Ammissibilità del ricorso collettivo.
Erronea tassazione ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR.
Conseguenze sul termine di presentazione della domanda di rimborso. Dies
a Quo per la Decadenza del Termine ai Sensi dell'Art. 38 del D.P.R.
602/1973.
Si costituiva ADE Latina con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Presentavano richiesta di estinzione per rinuncia al ricorso i contribuenti:
Nominativo_1, Nominativo_22, Nominativo_12, Nominativo_27, Nominativo_3,
Difensore_4, Nominativo_24, Nominativo_16 con atto del 30.10.2024; Difensore_6 con atto del 5.12.24.
I contribuenti ancora interessati alla pronuncia con memoria difensiva insistono sulla domanda di accoglimento, richiamando le ragioni della propria domanda e controdeducendo sugli argomenti dell'Ufficio.
All'udienza odierna le causa è trattenuta in decisione, dopo discussione fra i presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è tempestivo, perché l'istanza di rimborso è stata notificata con PEC del
17.05.2024 alla ADE Latina;
ADE Latina aveva 90 giorni per accogliere o rigettare con provvedimento espresso;
in assenza di provvedimento esplicito, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il contribuente può impugnare il c.d. silenzio rifiuto. L'impugnazione è avvenuta nei 60 giorni successivi, da cui la tempestività.
Sul sito della Agenzia delle Entrate sono rinvenibili nella pagina Rimborsi su istanza/Schede informative e servizi/Rimborsi/Richiesta di rimborso generico/ (in quanto tali accessibili a chiunque) specifiche indicazioni sulle modalità di impugnazione e tempistiche in caso di istanza di rimborso. In base a tali indicazioni l'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso. L'istanza di rimborso, in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere l'indicazione dell'importo richiesto, i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione. Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell'istanza il proprio recapito telefonico e/o l'indirizzo e-mail/PEC. Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, ai servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all'eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità. In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un'altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.
I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella allegata alle indicazioni. Fra le altre indicazioni è scritto che per la presentazione di una istanza di rimborso relativa a:
Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), Versamenti diretti, Ritenute operate dal sostituto d'imposta, Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A. il termine è 48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto;
48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili); quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo, 48 mesi dalla data del versamento del saldo.
Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati: la domanda è accolta. In questo caso, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte nella sezione “Come sono pagati i rimborsi”; la domanda è respinta: potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso;
anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso. Altresì ammissibile la domanda di rimborso c.d. cumulativa, così come del ricorso collettivo, atteso che la risoluzione di questioni sostanzialmente identiche, come nel caso di specie, giustifica la domanda collettiva e il ricorso in forma unitaria (Cass. sent. n.7940/2008; Cass. sent. n. 26165/2017; Cass., ord. n. 25549/2023).
Effettivamente, aggiunge questa Corte, sussisterebbe motivo di riunione oggettiva delle controversie (ove presentate disgiuntamente) in quanto il c.d. silenzio rifiuto oggi impugnato è stato generato dalla medesima istanza presentata cumulativamente dal rappresentante dei contribuenti munito di apposita procura ed è il medesimo per tutte le parti ricorrenti. Le ragioni dell'istanza e oggi del ricorso sono identiche;
i presupposti normativi ed amministrativi identici. Ne consegue una obiettiva unitarietà del procedimento amministrativo di rimborso chiuso con il silenzio;
e ragioni di connessione oggettiva nel procedimento tributario odierno, di tal che sarebbe del tutto illogico dichiararne la inammissibilità per le ragioni addotte da controparte.
Passando alle ragioni di inammissibilità determinata dalla decadenza, come chiede l'Ufficio, anch'esse vanno respinte, nel senso che i contribuenti con le istanze cumulative presentate hanno agito nei termini di decadenza previsti dalla norma.
La decadenza fissata in 48 mesi, come anche si legge nelle esplicazioni pubblicate sul sito dell'ADE sopra riportate, oltre che dalla lettera della legge (DPR n. 602/73, artt. 37, 38), non è decorsa per i ricorrenti. In quanto, come anche già espresso in precedente decisione di merito (Corte di Giustizia di I gr. di ASCOLI
PICENO Sezione 1, sent. n. 74/2026), l'Amministrazione ha eccepito la tardività dell'istanza di rimborso, richiamando l'art. 38 del DPR 602/1973, che stabilisce un termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso a partire dalla data della ritenuta o del versamento.
Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento. Sul punto questa Corte ritiene che non sia intervenuta alcuna decadenza, in quanto il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale non coincide con la data del pagamento delle indennità, ma si pone successivamente allorquando si rivela il carattere indebito delle ritenute. Sul punto deve osservarsi che l'articolo 38 del D.P.R. 602/1973 va applicato unitamente all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 che prevede che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Nel caso in esame, tale fatto presupposto va individuato non solo e non tanto nell'emanazione della risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18616 del
30 giugno 2023, che ha enunciato il principio secondo cui l'indennità erogata dal FAF è da considerarsi equipollente al TFR, con conseguente applicazione della riduzione di cui all'art. 19, comma 2-bis del TUIR.
Siffatta ordinanza ha costituito lo spunto decisivo per la rettifica dell'indirizzo interpretativo adottato dall'Amministrazione, sfociata nella risposta all'interpello n. 91/24. Alla stregua di tale dato fattuale, pertanto, sia che si individui il presupposto nella risposta all'interpello del 12 aprile 2024, sia che lo si collochi più correttamente nella pronuncia della Cassazione del 30 giugno 2023, la domanda di rimborso avanzata dai ricorrenti cumulativi odierni è in ogni caso tempestiva, poiché presentata entro due anni da entrambi gli eventi. Infatti, elemento nodale per considerare il fatto presupposto legittimante la domanda restitutoria ai sensi dell'articolo 21 comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e, quindi, l'individuazione del termine decadenziale nei 48 mesi decorrenti dal fatto presupposto costituito dalla decisione della S.C sopra richiamata, è la considerazione che il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita era frutto di una interpretazione imposta dalla Amministrazione Finanziaria con la circolare del 1986 successivamente rivelatasi errata. E' vero che detta interpretazione è stata emendata dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 91/24 all'esito dell'interpello presentato dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, con il quale si rivelava che il criterio di imposizione finora adottato era errato avendo l'Agenzia chiarito che
“la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni”.
Tuttavia, detta risposta si poneva in continuità con l'indirizzo espresso dalla S.C. con l'ordinanza 30 giugno
2023. E', pertanto, dalla data di emissione del parere della Agenzia delle Entrate n. 91/24, del 12.04.2024, ed in ogni caso dalla data dell'ordinanza 30.6.2023 della S.C. che si manifesta, per il contribuente, il carattere indebito delle ritenute operate e l'ordinanza della S.C. costituisce il fatto sopravvenuto che legittima la domanda restitutoria. In proposito deve considerarsi evidente che il termine di decadenza non può risalire all'atto del pagamento delle indennità (all'epoca formalmente legittimo in virtù della circolare del 1986) ma deve necessariamente decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato in capo al contribuente. In tal senso si è espressa, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità precisando, in plurime sentenze, che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest'ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione (Cfr. Cass. 7936/2024).
Quindi, sono superate le questioni preliminari e ribadito nel merito come sia consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità supplementari di buonuscita, concesse dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF), sono assimilabili al trattamento di fine rapporto (TFR) e, pertanto, devono essere sottoposte a tassazione separata e non integrale, come previsto dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86(TUIR). In particolare, l'indennità di buonuscita deve essere trattata fiscalmente come il TFR, con la conseguente possibilità di applicare i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR.
L'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto tale indirizzo giuridico con la risposta a interpello n. 91/24, confermando che l'indennità in parola deve essere trattata fiscalmente come il TFR. La pretesa fiscale di trattenere l'IRPEF su tali indennità, senza applicare le riduzioni dell'imponibile previste, si fondava su un'interpretazione errata del Ministero delle Finanze, come confermato dalla giurisprudenza (Cass.
25396/2017; Cass. 2558/2017). Ne consegue l'accoglimento delle domande con conseguente obbligo di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR, dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Con vittoria di spese a favore delle parti aìricorrenti, liquidate complessivamente nella misura di €3000,00 oltre oneri dovuti da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nei confronti degli altri ricorrenti rinunciatari il ricorso è estinto con compensazione delle spese di lite fra le parti.
Non essendo comprovato un danno risarcibile è respinta la domanda ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso nei confronti dei ricorrenti:
Nominativo_1, Nominativo_22, Nominativo_12, Nominativo_27, Nominativo_3, Difensore_4,
Nominativo_24, Nominativo_16, Difensore_6. Compensa le spese del giudizio fra le parti rinuncianti e l'Agenzia delle Entrate di Latina.
Accoglie il ricorso per i restanti ricorrenti e, per l'effetto, nei riguardi degli stessi ordina all'Agenzia delle
Entrate di Latina di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR
e dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, procedendo quindi al rimborso di quanto dovuto. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di €3.000,00 oltre oneri dovuti di legge con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
In Latina il 23 febbraio 2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1334/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzoo_ 2
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_3
Nominativo_2 - CF_2
elettivamente domiciliato presso indirizzo_4
Nominativo_20 - CF_3
elettivamente domiciliato presso indirizzo_5
Nominativo_3 - CF_4
elettivamente domiciliato presso indirizzo_6 Nominativo_21 - CF_5
elettivamente domiciliato presso indirizzo_
Nominativo_5 - CF_6
elettivamente domiciliato presso indirizzo_8
Pietro Nominativo_6 - CF_7
elettivamente domiciliato presso indirizzo 9
Nominativo_7 - CF_8
elettivamente domiciliato presso indirizzo_10
Nominativo_22 - CF_9
elettivamente domiciliato presso indirizzo 9
Nominativo_4 - CF_10
elettivamente domiciliato presso indirizzoo 10
Nominativo_8 - CF_11
elettivamente domiciliato presso indirizzo 11
Nominativo_9 - CF_12
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 H 04011 Aprilia LT
Nominativo_10 - CF_13
elettivamente domiciliato presso Via Antonio Gramsci N 6 04024 Gaeta LT
Nominativo_25 - CF_14
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 Snc 04023 Formia LT
Nominativo_30 Piu' 32 Ricorrenti - CF_15 elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_11 - CF_16
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_12
Nominativo_12 - CF_17
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4 Int 00 04022 Fondi LT
Nominativo_24 - CF_18
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_5 Int 3 A 04024 Gaeta LT
Nominativo_26 - CF_19
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_13
Nominativo_13 - CF_20
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_6 Snc 04023 Formia LT
Nominativo_27 - CF_21
elettivamente domiciliato presso Via Casanova N 31 04025 Lenola LT
Nominativo_14 - CF_22
elettivamente domiciliato presso Vle Nominativo_15 24 24124 Bergamo BG
Nominativo_16 - CF_23
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_7 Snc 04023
Nominativo_23 - CF_24
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_14
Nominativo_17 - CF_25
elettivamente domiciliato presso IIndirizzo_8 Nominativo_28 - CF_26
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_14
Nominativo_18 - CF_27
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_15
Nominativo_29 - CF_28
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso C Da Difensore_3 Snc 04023 Formia LT
Difensore_4 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_10 Difensore_5 1 04024
Difensore_6 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_16
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. ALETTA IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Difensore_6 - CF_Difensore_4 elettivamente domiciliato presso Via Delle Arene 228 04019 Terracina LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_19 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Ricorrente_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
elettivamente domiciliato presso indirizzo_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzoo_ 2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Ricorrente_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_20 - CF_3
elettivamente domiciliato presso indirizzo_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. CENTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da Nominativo_21 - CF_5
elettivamente domiciliato presso indirizzo_
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_21 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso C Da Difensore_3 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Difensore_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_5 - CF_6
elettivamente domiciliato presso indirizzo_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. DELLA RAGIONE IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_7 - CF_8
elettivamente domiciliato presso Via Rio Fresco N 9998 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. DE MEO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_6 - CF_7
elettivamente domiciliato presso indirizzo 9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_6 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI proposto da
Nominativo_22 - CF_9
elettivamente domiciliato presso indirizzo 9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. D'URSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_23 - CF_24
elettivamente domiciliato presso Via Dei Mirtilli 18 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_23 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_8 - CF_11
elettivamente domiciliato presso indirizzo 11
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUO n. Nominativo_8 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_4 - CF_10
elettivamente domiciliato presso indirizzoo 10
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_4 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_24 - CF_18
elettivamente domiciliato presso Via Sermoneta N 17 Int 3 A 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SIL/RIFIUTO n. Nominativo_24 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
elettivamente domiciliato presso Via Atratina N 48 Int 1 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_7 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_25 - CF_14
elettivamente domiciliato presso Via Palazzo N 9999 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. L'ARCO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_11 - CF_16
elettivamente domiciliato presso Via Palazzo 50 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_11 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_12 - CF_17
elettivamente domiciliato presso Via Piero Gobetti N 61 Int 00 04022 Fondi LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_12 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_26 - CF_19
elettivamente domiciliato presso Via Lavanga N 116 04023 Formia LT Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_26 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_13 - CF_20
elettivamente domiciliato presso Via Acquedotto Romano N 9999 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_13 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_27 - CF_21
elettivamente domiciliato presso Via Casanova N 31 04025 Lenola LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_27 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_14 - CF_22
elettivamente domiciliato presso Vle Nominativo_15 24 24124 Bergamo BG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_14 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_16 - CF_23
elettivamente domiciliato presso Via Tranzano 9999 Snc 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. SELLARI IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_17 - CF_25 elettivamente domiciliato presso Via Indipendenza Vc 20 N 39 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_17 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_28 - CF_26
elettivamente domiciliato presso Via Dei Mirtilli N 2 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_28 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_29 - CF_28
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_29 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_30 32 Ricorrenti - CF_15
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. DI BIAGIO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI proposto da
Nominativo_9 - CF_12
elettivamente domiciliato presso Via Caligola N 6 H 04011 Aprilia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. LA NEVE IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_10 - CF_13
elettivamente domiciliato presso Via Antonio Gramsci N 6 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. Nominativo_10 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_28 - CF_26
elettivamente domiciliato presso Via Dei Mirtilli N 2 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL/RIFIUTO n. TESTA IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 1334_2024 di questa Corte i contribuenti:
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Nominativo_1 - CF_1 Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_20 - CF_3
Nominativo_3 - CF_4
Nominativo_21 - CF_5
Nominativo_5 - CF_6
DI Nominativo_6 - CF_7
Nominativo_7 - CF_8
Nominativo_22 - CF_9
Nominativo_4 - CF_10
Nominativo_8 - CF_11
Nominativo_9 - CF_12
Nominativo_10 - CF_13
Nominativo_25 - CF_14
Nominativo_30 - CF_15
Nominativo_11 - CF_16
Nominativo_12 - CF_17
Nominativo_26 - CF_19
Nominativo_13 - CF_20
Nominativo_27 - CF_21
Nominativo_14 - CF_22
Nominativo_16 - CF_23
Nominativo_23 - CF_24
Nominativo_17 - CF_25
Nominativo_28 - CF_26
Nominativo_18 - CF_27
Nominativo_29 - CF_28 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_6 - CF_Difensore_4
Nominativo_24 - CF_18
tutti difesi e rappresentati come in atti hanno proposto ricorso cumulativo, notificato ad ADE Latina il 10 ottobre 2024, avverso il silenzio-diniego maturato sull'istanza di rimborso, proponendo le eccezioni di seguito riportate.
In fatto, i contribuenti (tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza) con due istanze cumulative inviate via pec in data 17 maggio 2024 (prot. nn. 65366 e 65367), per il tramite del difensore nella sua qualità di Responsabile legale del Centro di Assistenza e Tutela per i Trattamenti Pensionistici dell'Associazione_1 (Associazione_2), chiedevano alla Direzione Provinciale Latina di procedere al ricomputo della ritenuta operata dal F.A.F. (Fondo di assistenza per i finanzieri) sull'indennità aggiuntiva di buonuscita ai sensi dell'art. 19, c.
2-bis, TUIR e di rimborsare, per ciascun richiedente, la ritenuta IRPEF operata in eccesso risultante dalla differenza tra quella applicata dal Fondo e quella dovuta in base ai nuovi criteri di tassazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 91/2024.
L'Ufficio, considerato che tali istanze cumulative risultavano prive delle indicazioni essenziali e necessarie per la liquidazione del rimborso, chiedeva via pec (prot. nn. 87892 e 87894) “di presentare le istanze separatamente per ogni contribuente, quantificando puntualmente la somma richiesta a rimborso da ognuno ed allegando documento di identità ed opportuna documentazione a sostegno.” La richiesta rimaneva priva di riscontro.
Le parti ricorrenti eccepiscono:
Legittimità della domanda collettiva di rimborso tramite delegato munito di procura speciale.
Ammissibilità del ricorso collettivo.
Erronea tassazione ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR.
Conseguenze sul termine di presentazione della domanda di rimborso. Dies
a Quo per la Decadenza del Termine ai Sensi dell'Art. 38 del D.P.R.
602/1973.
Si costituiva ADE Latina con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Presentavano richiesta di estinzione per rinuncia al ricorso i contribuenti:
Nominativo_1, Nominativo_22, Nominativo_12, Nominativo_27, Nominativo_3,
Difensore_4, Nominativo_24, Nominativo_16 con atto del 30.10.2024; Difensore_6 con atto del 5.12.24.
I contribuenti ancora interessati alla pronuncia con memoria difensiva insistono sulla domanda di accoglimento, richiamando le ragioni della propria domanda e controdeducendo sugli argomenti dell'Ufficio.
All'udienza odierna le causa è trattenuta in decisione, dopo discussione fra i presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è tempestivo, perché l'istanza di rimborso è stata notificata con PEC del
17.05.2024 alla ADE Latina;
ADE Latina aveva 90 giorni per accogliere o rigettare con provvedimento espresso;
in assenza di provvedimento esplicito, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il contribuente può impugnare il c.d. silenzio rifiuto. L'impugnazione è avvenuta nei 60 giorni successivi, da cui la tempestività.
Sul sito della Agenzia delle Entrate sono rinvenibili nella pagina Rimborsi su istanza/Schede informative e servizi/Rimborsi/Richiesta di rimborso generico/ (in quanto tali accessibili a chiunque) specifiche indicazioni sulle modalità di impugnazione e tempistiche in caso di istanza di rimborso. In base a tali indicazioni l'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso. L'istanza di rimborso, in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere l'indicazione dell'importo richiesto, i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione. Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell'istanza il proprio recapito telefonico e/o l'indirizzo e-mail/PEC. Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, ai servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all'eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità. In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un'altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.
I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella allegata alle indicazioni. Fra le altre indicazioni è scritto che per la presentazione di una istanza di rimborso relativa a:
Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), Versamenti diretti, Ritenute operate dal sostituto d'imposta, Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A. il termine è 48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto;
48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili); quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo, 48 mesi dalla data del versamento del saldo.
Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati: la domanda è accolta. In questo caso, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte nella sezione “Come sono pagati i rimborsi”; la domanda è respinta: potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso;
anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso. Altresì ammissibile la domanda di rimborso c.d. cumulativa, così come del ricorso collettivo, atteso che la risoluzione di questioni sostanzialmente identiche, come nel caso di specie, giustifica la domanda collettiva e il ricorso in forma unitaria (Cass. sent. n.7940/2008; Cass. sent. n. 26165/2017; Cass., ord. n. 25549/2023).
Effettivamente, aggiunge questa Corte, sussisterebbe motivo di riunione oggettiva delle controversie (ove presentate disgiuntamente) in quanto il c.d. silenzio rifiuto oggi impugnato è stato generato dalla medesima istanza presentata cumulativamente dal rappresentante dei contribuenti munito di apposita procura ed è il medesimo per tutte le parti ricorrenti. Le ragioni dell'istanza e oggi del ricorso sono identiche;
i presupposti normativi ed amministrativi identici. Ne consegue una obiettiva unitarietà del procedimento amministrativo di rimborso chiuso con il silenzio;
e ragioni di connessione oggettiva nel procedimento tributario odierno, di tal che sarebbe del tutto illogico dichiararne la inammissibilità per le ragioni addotte da controparte.
Passando alle ragioni di inammissibilità determinata dalla decadenza, come chiede l'Ufficio, anch'esse vanno respinte, nel senso che i contribuenti con le istanze cumulative presentate hanno agito nei termini di decadenza previsti dalla norma.
La decadenza fissata in 48 mesi, come anche si legge nelle esplicazioni pubblicate sul sito dell'ADE sopra riportate, oltre che dalla lettera della legge (DPR n. 602/73, artt. 37, 38), non è decorsa per i ricorrenti. In quanto, come anche già espresso in precedente decisione di merito (Corte di Giustizia di I gr. di ASCOLI
PICENO Sezione 1, sent. n. 74/2026), l'Amministrazione ha eccepito la tardività dell'istanza di rimborso, richiamando l'art. 38 del DPR 602/1973, che stabilisce un termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso a partire dalla data della ritenuta o del versamento.
Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento. Sul punto questa Corte ritiene che non sia intervenuta alcuna decadenza, in quanto il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale non coincide con la data del pagamento delle indennità, ma si pone successivamente allorquando si rivela il carattere indebito delle ritenute. Sul punto deve osservarsi che l'articolo 38 del D.P.R. 602/1973 va applicato unitamente all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 che prevede che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Nel caso in esame, tale fatto presupposto va individuato non solo e non tanto nell'emanazione della risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18616 del
30 giugno 2023, che ha enunciato il principio secondo cui l'indennità erogata dal FAF è da considerarsi equipollente al TFR, con conseguente applicazione della riduzione di cui all'art. 19, comma 2-bis del TUIR.
Siffatta ordinanza ha costituito lo spunto decisivo per la rettifica dell'indirizzo interpretativo adottato dall'Amministrazione, sfociata nella risposta all'interpello n. 91/24. Alla stregua di tale dato fattuale, pertanto, sia che si individui il presupposto nella risposta all'interpello del 12 aprile 2024, sia che lo si collochi più correttamente nella pronuncia della Cassazione del 30 giugno 2023, la domanda di rimborso avanzata dai ricorrenti cumulativi odierni è in ogni caso tempestiva, poiché presentata entro due anni da entrambi gli eventi. Infatti, elemento nodale per considerare il fatto presupposto legittimante la domanda restitutoria ai sensi dell'articolo 21 comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e, quindi, l'individuazione del termine decadenziale nei 48 mesi decorrenti dal fatto presupposto costituito dalla decisione della S.C sopra richiamata, è la considerazione che il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita era frutto di una interpretazione imposta dalla Amministrazione Finanziaria con la circolare del 1986 successivamente rivelatasi errata. E' vero che detta interpretazione è stata emendata dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 91/24 all'esito dell'interpello presentato dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, con il quale si rivelava che il criterio di imposizione finora adottato era errato avendo l'Agenzia chiarito che
“la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni”.
Tuttavia, detta risposta si poneva in continuità con l'indirizzo espresso dalla S.C. con l'ordinanza 30 giugno
2023. E', pertanto, dalla data di emissione del parere della Agenzia delle Entrate n. 91/24, del 12.04.2024, ed in ogni caso dalla data dell'ordinanza 30.6.2023 della S.C. che si manifesta, per il contribuente, il carattere indebito delle ritenute operate e l'ordinanza della S.C. costituisce il fatto sopravvenuto che legittima la domanda restitutoria. In proposito deve considerarsi evidente che il termine di decadenza non può risalire all'atto del pagamento delle indennità (all'epoca formalmente legittimo in virtù della circolare del 1986) ma deve necessariamente decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato in capo al contribuente. In tal senso si è espressa, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità precisando, in plurime sentenze, che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest'ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione (Cfr. Cass. 7936/2024).
Quindi, sono superate le questioni preliminari e ribadito nel merito come sia consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità supplementari di buonuscita, concesse dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF), sono assimilabili al trattamento di fine rapporto (TFR) e, pertanto, devono essere sottoposte a tassazione separata e non integrale, come previsto dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86(TUIR). In particolare, l'indennità di buonuscita deve essere trattata fiscalmente come il TFR, con la conseguente possibilità di applicare i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR.
L'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto tale indirizzo giuridico con la risposta a interpello n. 91/24, confermando che l'indennità in parola deve essere trattata fiscalmente come il TFR. La pretesa fiscale di trattenere l'IRPEF su tali indennità, senza applicare le riduzioni dell'imponibile previste, si fondava su un'interpretazione errata del Ministero delle Finanze, come confermato dalla giurisprudenza (Cass.
25396/2017; Cass. 2558/2017). Ne consegue l'accoglimento delle domande con conseguente obbligo di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR, dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Con vittoria di spese a favore delle parti aìricorrenti, liquidate complessivamente nella misura di €3000,00 oltre oneri dovuti da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nei confronti degli altri ricorrenti rinunciatari il ricorso è estinto con compensazione delle spese di lite fra le parti.
Non essendo comprovato un danno risarcibile è respinta la domanda ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso nei confronti dei ricorrenti:
Nominativo_1, Nominativo_22, Nominativo_12, Nominativo_27, Nominativo_3, Difensore_4,
Nominativo_24, Nominativo_16, Difensore_6. Compensa le spese del giudizio fra le parti rinuncianti e l'Agenzia delle Entrate di Latina.
Accoglie il ricorso per i restanti ricorrenti e, per l'effetto, nei riguardi degli stessi ordina all'Agenzia delle
Entrate di Latina di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR
e dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, procedendo quindi al rimborso di quanto dovuto. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di €3.000,00 oltre oneri dovuti di legge con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
In Latina il 23 febbraio 2026