Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28144 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente per oggetto: determinazioni accessorie alla domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza n. 3917/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. Giovanni Cinque,
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Casimiro Donnarumma, giusta procura in atti RESISTENTE NONCHE' AVV. NICOLETTA GRASSI
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 5.12.2024 il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, confermarsi l'affido esclusivo alla madre, determinarsi a carico del padre l'importo di € 800,00 quale contributo al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Il procuratore del resistente si è opposto alla domanda di decadenza ed alla pronuncia di addebito;
ha proposto la somma di € 400,00 per entrambe le figlie quale contributo al loro mantenimento. Il curatore speciale ha chiesto pronunciarsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale con previsione delle visite protette e contributo al mantenimento per le minori in € 800,00 mensili. Il PM, con parere del 6.12.2024, ha aderito alle richieste del curatore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.11.2021, la sign. premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. in data 20.6.2025, dal quale sono nate Controparte_1
(11.1.2015) e (13.10.2016) – esponeva: Per_1 Persona_2
(…) che i coniugi sceglievano il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali e fissavano il domicilio familiare in Napoli, alla via Salve D'Esposito n.8, in un appartamento condotto in locazione per il canone mensile di €.650,00; che il matrimonio si è rivelato ben presto infelice per effetto del comportamento assunto dal marito, il quale immediatamente, ed in misura crescente, ha manifestato insofferenza al regime coniugale, disinteresse e indifferenza per la famiglia e assoluta inadempienza
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nel doveroso soddisfo delle esigenze della moglie e delle figlie;
che il sig. CP_1
persona violenta ed aggressiva, dedito al consumo di sostanze stupefacenti, ha
[...] più volte, anche per futili motivi, ingiuriato e percosso la moglie, anche alla presenza delle figlie, costringendola a fare ricorso a cure ospedaliere;
che nel mese di luglio
2021, a seguito di un violento litigio, il sig. lasciava il domicilio Controparte_1 familiare e si trasferiva presso la sua famiglia d'origine in Orta di Atella alla via dell'Aversana n.8; che, nonostante l'allontanamento dal domicilio familiare, il sig. ha continuato ad avere nei confronti dell'istante una condotta Controparte_1 persecutoria e vessatoria, molestandola e minacciandola reiteratamente, con pedinamenti, messaggi e telefonate;
che in data 14/10/2021, a seguito di un ennesimo grave episodio di violenza per il quale si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri, l'istante è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Betania di Napoli per le lesioni subite a seguito dell'aggressione del marito;
che al sig
arrestato in condizioni di quasi flagranza e scarcerato in data Controparte_1
16/10/2021 con ordinanza del GIP del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, è stata applicata la misura cautelare di cui all'art.282 ter c.p.p., con la prescrizione di mantenere la distanza di almeno 300 metri dall'abitazione dell'istante, nonché dalla stessa persona offesa, in casi di incontri occasionali con la stessa;
che i fatti innanzi esposti, oltre ad aver determinato l'intollerabilità a proseguire la convivenza matrimoniale, manifestano in modo chiaro ed inequivocabile l'inidoneità del sig. ad assolvere convenientemente il suo ruolo educativo. Controparte_1
Il sig. presta attività lavorativa quale autotrasportatore presso la ditta Controparte_1 V.P. di Santoro Anna, con sede in Volla;
l'istante dal mese di ottobre 2021 è beneficiaria del reddito di cittadinanza dell'importo mensile di €. 370,00 e solo grazie all'aiuto dei suoi genitori riesce a soddisfare le primarie esigenze delle figlie.
Ha chiesto: - pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
- disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocazione prevalente presso il suo domicilio;
- regolare il diritto di visita del padre in forma protetta e con l'ausilio e la supervisione dei Servizi Sociali;
- assegnare alla sig.ra
[...] la casa familiare in Napoli, alla via Salve D'Esposito n.8, con i mobili che Pt_1 l'arredano; - porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 l'assegno mensile di cui €.800,00 a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 delle figlie minori (€.400,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il e, non opponendosi alla separazione, deduceva: (…) CP_1 assolutamente infondata è la richiesta di separazione con addebito a carico del resistente essendo del tutto falsi ed ingiuriosi gli assunti sui quali sui basa e con i quali la signora cerca di “screditare” il sig. come persona e nel Parte_1 CP_1 suo ruolo genitoriale per ottenere con le bugie un affido esclusivo delle minori evidentemente solo per vendetta e cattiveria gratuita. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, effettivamente la convivenza è divenuta intollerabile ed il protrarsi della convivenza coniugale è divenuto impossibile a causa dei comportamenti gravemente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio della signora , a Parte_1 cui è da addebitarsi la separazione. (…)Tale profonda ed immotivata gelosia si è sempre manifestata in gravi atteggiamenti di forte litigiosità ed aggressività nei confronti del marito, tali da sfociare, addirittura, in scenate violente contro il marito nei confronti del quale la è addirittura arrivata a aggredirlo, minacciandolo con Pt_1 un coltello, che in un raptus di rabbia veniva lanciato contro il marito e tutto alla
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presenza delle figlie. Mai il ha usato violenza contro la moglie. (…) Il CP_1 resistente non ha mai tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge Assolutamente falsi sono gli assunti in fatto dedotti della ricorrente secondo il quale il
era dedito all'uso delle sostanze stupefacenti. L'uso occasionale delle
CP_1 sostanze stupefacenti da parte del è avvenuto insieme alla che facevo
CP_1 Pt_1 uso di sostanze stupefacenti già prima del matrimonio con il . (…) Anche
CP_1 quando il lavorava solo saltuariamente, benchè la percepisse il reddito
CP_1 Pt_1 di cittadinanza dell'importo di € 1.180,00, ed aveva anche iniziato a lavorare, ha sempre provveduto settimanalmente, a dare alla moglie i soldi per provvedere a tutto quanto necessario per le bambine, anche dopo che ha lasciato la casa coniugale in quanto messo alla porta dalla moglie. (…) Il , nei primi tre anni di
CP_1 matrimonio, lavorava come autista di giorno e di notte, per tutta la settimana (…) I primi problemi e la crisi familiare sono cominciati dopo che al è stata
CP_1 diagnosticato un tumore alla tiroide e dopo che ha cessato il rapporto lavorativo con la società del quale era dipendente e non aveva più un'entrata mensile fissa ma soprattutto durante il loockdown a causa del Covid - 19 in quanto il signor ,
CP_1 non lavorava e percepiva l'indennità di disoccupazione di € 680,00 . In tale situazione il signor si è trovato in gravi difficoltà economiche e non ha potuto neanche
CP_1 far fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile di € 650,00.(…) In merito all'episodio del 14.10.2021 ed ingiurioso è l'episodio dei presunti e Pt_2 contestati maltrattamenti ad opera del del 14.10.2021 e di tutti gli episodi
CP_1 descritti ed artatamente costruiti dalla e dai suoi familiari. (…) In merito alla Pt_1 richiesta di affido esclusivo e di limitazione dell'esercizio del diritto di visita (…) l'affidamento esclusivo alla madre non corrisponde all'interesse delle minori non essendo la madre il genitore maggiormente idoneo a curare gli interessi delle bambine.
Per quanto già esposto, infatti, la signora , persona violenta ed aggressiva, é una Pt_1 madre assolutamente disattenta e che non presta nessuna cura ed attenzione alle bambine passando la maggior parte del suo tempo con il cellulare ed alla cura della sua persona,(…) se il Giudice dovesse ritenere di disporre degli incontri protetti delle bambine con il padre questi dovranno essere non alla presenza degli assistenti sociali come richiesto, ma al più alla presenza di un familiare del a cui peraltro le CP_1 bambine sono molto legate ed affezionate. (…) In merito alla richiesta di mantenimento, la signora lavora regolarmente, ma non ha dichiarato Parte_1 quanto guadagna, dichiara di percepire, ora, il reddito di cittadinanza di € 370,00 oltre ad avere € 300,00 per il mantenimento della figlia del precedente matrimonio. La richiesta formulata dalla ricorrente sulle entità dell'assegno di mantenimento a favore dei figli di € 800,00 non è assolutamente realistica. (…) Ha chiesto: 2) disporre l'affidamento condiviso perché più idoneo a consentire alle minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale 3) disporre in ordine al regime di visita e di incontri tra le minori ed il signor prevedendo incontri Controparte_1 settimanali e stabilendo le modalità con le quali il padre, quando non è fuori per lavoro, possa vedere le bambine stante il divieto per il di avvicinamento all'abitazione CP_1 della , prediligendo delle modalità di prelievo e di accompagnamento per il Pt_1 tramite dei familiari del che sin da ora si rendono disponibili o di CP_1 accompagnamento e di prelievo da parte della presso l'abitazione della madre del Pt_1
in Orta di Atella. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi che il CP_1 giudice voglia ritenere di disporre degli incontri protetti delle bambine con il padre, disporre che questi avvengano non alla presenza degli assistenti sociali come richiesto, ma al più alla presenza di un familiare del . 4) disporre che il senta CP_1 CP_1 telefonicamente regolarmente ogni giorno le bambine anche a mezzo di videochiamate.
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5) disporre a favore delle figlie un assegno di mantenimento a carico del non CP_1 superiore a € 300,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli. All'esito della fase presidenziale (udienze del 4.3.2022, del 20.5.2022 e del 24.6.2022), sono stati adottati i provvedimenti relativi all'affidamento delle minori ed al loro mantenimento. Il Presidente, acquisita breve relazione dei SSe preso atto dell'applicazione della misura cautelare al per lesioni (divieto di CP_1 avvicinamento imposto con ordinanza del 16.10.2021), ha evidenziato che le minori non hanno frequentato il padre per oltre 6 mesi ed ha ritenuto opportuno disporre l'affido esclusivo delle stesse alla madre con incontri protetti presso i SS della III Municipalità. Ha, infine, determinato in € 400,00 il contributo al mantenimento a carico del padre per le figlie. Alla prima udienza dinanzi al GI, avendo la ricorrente confermato l'istanza di decadenza, è stato nominato curatore speciale dei minori l'avv. Nicoletta Grassi la quale, costituitasi con comparsa del 3.2.2023 ha dedotto: la ricostruzione della vicenda familiare offerta dalle parti e la documentazione sino ad oggi acquisita confermano la correttezza dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti a tutela delle minori dal Presidente del Tribunale nell'ordinanza del 27.06.2022, soprattutto in riferimento all'affidamento monogenitoriale alla madre e alla previsione di incontri protetti padre- figlie. Nel suo ricorso la rappresenta un vissuto familiare altamente Pt_1 disfunzionale e pregiudizievole per la prole, connotato da un'abituale violenza domestica che sarebbe esplosa in maniera ancor più drammatica con l'inizio del consumo di sostanze stupefacenti da parte del e dei suoi conseguenti stati di CP_1 alterazione psico-fisica. Le affermazioni della trovano ampio riscontro anche Pt_1 nelle dichiarazioni rese dalla sua prima figlia, , escussa a Persona_3 sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale sorto in seguito alla querela per maltrattamenti sporta dalla ricorrente in data 14.10.2021 contro il marito, nelle quali la ragazza ha sottolineato il clima ordinario di violenza all'interno delle mura domestiche, agìto anche alla presenza delle sorelle minori e ha manifestato tutto il proprio timore per il reiterarsi di tali condotte criminose contro la madre.
Attualmente risulta confermata anche la ricostruzione della ricorrente, posta a base della sua richiesta ex art. 330 c.c., in ordine al reiterato inadempimento del padre rispetto alle disposizioni rese dal provvedimento presidenziale, quantomeno per ciò che concerne i suoi incontri protetti con le figlie, programmati dal Polo per le Famiglie a cadenza settimanale ogni giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Dalle relazioni dell'Associazione Centro “La Tenda” Onlus risulta, infatti, che il abbia CP_1 disatteso tutti gli appuntamenti concordati con il Centro, adducendo svariate motivazioni, ad eccezione di due giornate (29.09.2022 e 06.10.2022) in cui vi si sarebbe recato per incontrare le figlie. In data 03.11.2022 il resistente avrebbe poi contattato il
Polo rappresentando che per proprie esigenze organizzative gli sarebbe stato impossibile continuare a vedere le bambine nel pomeriggio di giovedì, affermando di essere disponibile solo nella giornata del sabato, ma tale richiesta veniva rifiutata dalla
. Successivamente, a quanto riferito, il si sarebbe reso irreperibile ai Pt_1 CP_1 contatti telefonici inoltratigli dal Servizio Sociale per cui, stante la difficoltà di rintracciarlo per comunicargli i successivi appuntamenti, gli incontri venivano sospesi in data 20.12.2022. Va, in ogni caso sottolineato, che la modalità d'interazione padre- figlie osservata dagli operatori nell'ambito degli unici due incontri svolti è risultata positiva, caratterizzata un grande trasporto emotivo sia da parte delle figlie che del padre e da una dinamica relazionale adeguata da parte dell'uomo. Tenuto conto che allo stato mancano notizie aggiornate sul padre e che non è ancora stata svolta alcuna indagine psicodiagnostica, si chiede, ai fini delle decisioni da adottarsi, l'avvio del
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– previo suo consenso – a percorsi di controllo presso il Ser.D, di valutazione CP_1 della personalità e di valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali, nonché l'avvio della – previa adesione da parte della stessa – ad un percorso di sostegno Pt_1 psicologico volto alla rielaborazione degli eventi traumatici, nonché una valutazione della condizione psicologica delle minori e , onde valutare Per_1 Persona_2 l'opportunità e la tempistica di una eventuale ripresa degli incontri protetti padre- figlie. Ha chiesto: 1) confermare, allo stato, i provvedimenti assunti nell'ordinanza presidenziale;
2) avviare previo consenso della parte, ad un percorso di Controparte_1 Con controllo presso il D territorialmente competente, nonché ad un percorso di valutazione della personalità e di valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali;
3) disporre un sostegno psicologico alla ed eventualmente, Parte_1 laddove occorresse, in favore delle minori;
4) nelle more degli accertamenti richiesti sospendere gli incontri protetti padre-figlie che risultano ormai interrotti dal 06.10.2022. All'esito, quindi, dell'istruttoria svolta, la causa – successivamente alla pronuncia sullo status – è stata riservata in decisione con i termini di legge all'udienza del 5.12.2024.
Sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, alla quale il resistente si è opposto, il Collegio - nella consapevolezza di come anche un solo episodio di percosse sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, - non può che addivenire, a fortiori, nel caso di specie ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi, rappresentando tali condotte violente la causa, se non esclusiva, principale della crisi coniugale.
Orbene, la gravità delle lesioni inferte il 14.10.2021 - (a seguito del litigio il marito è stato arrestato ed è stata emessa nei suoi confronti l'ordinanza del Gip di divieto di avvicinamento alla moglie) - è emersa dalla sentenza penale n. 8958/2022 della IX
Sezione del Tribunale di Napoli con la quale il Tribunale ha condannato il per CP_1 lesioni e percosse nei confronti della moglie. Non sfugge che, dalla lettura della sentenza di condanna è emersa l'immagine di un uomo che - nell'ambito di una dinamica di coppia sempre litigiosa e conflittuale - ha cagionato alla lesioni Pt_1 personali (come da referto del PS) guaribili in 5 giorni ed gli è stata comminata la pena di mesi 6 di reclusione oltre al risarcimento dei danni. Alcun dubbio vi può essere pertanto in ordine alla pronuncia di addebito a carico del coniuge violento atteso che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351). Il collegio ritiene, pertanto, che la ricorrente abbia assolto all'onere della prova in ordine alla domanda di addebito nei confronti del marito e che vada dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c..
Peraltro, anche in sede di testimonianze assunte nel presente processo i fatti del
14.10.2021 sono stati confermati dalla teste , la madre di Tes_1 Pt_1
la quale ha dichiarato: ho testimoniato anche in sede penale nel processo contro
[...]
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mio genero;
devo dire che mio genero è sempre stato aggressivo nei confronti di mia figlia, soprattutto negli ultimi due anni prima che si decidesse a lasciarlo ed a Pt_1 trasferirsi a casa mia nel 2021. Ricordo che ogni volta che andavo a Orta di Atella dove lavorava (andavo il martedi ed il sabato) lo vedevo spesso alterato e mi CP_1 venne il dubbio che facesse uso di sostanze;
poi un giorno trovai in macchina (che lui aveva comprato con i miei soldi ed era a me intestata) una bottiglia di metadone. Chiesi
a e lei non sapeva niente. Lo chiese a lui e lui disse che non era sua ma di un Pt_1 amico;
poi abbiamo scoperto che andava al Sert. Spesso l'ho visto alzare le mani su mia figlia anche in mia presenza e alla presenza delle bambine;
due volte si è Per_1 fatta pipì addosso. Aveva modi arroganti anche con le figlie. Ora con il mio aiuto mia figlia ha fittato una casa nello stesso palazzo nostro;
pago io tutto e l'aiuto io;
le bambine stanno sempre con me e con mio marito. Quando mia figlia si trasferì a casa mia mi fece vedere delle foto e mi parlò delle sue sofferenze ma poi ha capito che quella convivenza doveva finire. Dopo che se ne andò via di casa lui la minacciò. Non ho mai accompagnato mia figlia all'ospedale; una volta fui io stessa che chiamai i Carabinieri che intervennero in casa, un anno prima che mia figlia venisse a casa, nel 2021.
Va, invece rigettata la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente nei confronti della moglie in quanto non provata.
Le prove testimoniali assunte non sono, infatti, da ritenersi attendibili in quanto la madre e la ex- moglie del ( e , già sentite come CP_1 CP_3 Persona_4 testimoni nel processo penale a carico del loro congiunto, hanno reso dichiarazioni non credibili e assolutamente smentite da quanto emerso dalla sentenza penale di condanna agli atti nella quale è stato dato atto delle lesioni inferte dal marito alla moglie in occasione del litigio dell'ottobre 2021.
Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei CP_1 confronti delle figlie minori, formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo, il Collegio ritiene che tale richiesta meriti di essere integralmente accolta.
Da quanto emerso nel corso del giudizio e dell'istruttoria svolta a mezzo dell'intervento dei SS che si sono occupati della gestione delle visite protette tra il e le minori CP_1
– autorizzato, peraltro il padre ad effettuare anche videochiamate alle figlie, come da sua richiesta - attese le esigenze lavorative del , i SS hanno organizzato gli CP_1 Con incontri una sola volta alla settimana ed il invitava quest'ultimo ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli operatori a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Orbene, è stata accertata, - oltre ad una sistematica violazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie minori, - una frequentazione altalenante e inaffidabile del padre agli incontri con le figlie presso lo Spazio Neutro, con continue e molteplici assenze ingiustificate e non preavvisate, che hanno generato nelle minori un profondo senso di abbandono. La sostanziale irreperibilità del sig. , il quale sino alla fine CP_1 del processo è rimasto vago sulla propria residenza, dichiarando di cambiare città continuamente ma senza mai fornire l'indirizzo preciso, ha confermato l'inaffidabilità del resistente. Le bambine, sebbene legate da profondo affetto nei confronti del padre, sono state ripetutamente deluse dallo stesso che, quando poteva e voleva, si recava ai pochi incontri portando doni e cercando di colmare il vuoto affettivo. Come evidenziato dal curatore speciale, l'irreperibilità del padre protrattasi sostanzialmente per tutta la durata del processo, unitamente alla condotte di frequentazione con le figlie assolutamente altalenante ed imprevedibile, è sintomo chiaro di un vero e proprio abbandono morale e materiale delle minori. Peraltro, i comportamenti del padre, -
(violenza domestica accertata con sentenza penale, sistematica omissione del dovere di
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mantenimento, totale disinteresse per le esigenze educative delle figlie, frequentazione altalenante, sostanziale irreperibilità) - valutati nel loro complesso, delineano un quadro di grave e reiterata violazione dei doveri genitoriali, che giustifica pienamente la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Elemento particolarmente significativo e meritevole di attenzione da parte di questo Tribunale, inoltre, è la totale assenza di consapevolezza dimostrata dal sig. in merito alla gravità delle Controparte_1 proprie condotte genitoriali, nonostante i moniti e le molteplici opportunità di recupero che questo Tribunale gli ha offerto nel corso dell'intero procedimento.
Va evidenziato che il resistente è stato ascoltato dal Gi sia in sede udienza presidenziale che successivamente dal Gi: il 21.3.2023 ed il 29.2.2024: si è sempre impegnato ad attenersi a tutte le indicazioni degli operatori, ma la sua è rimasta una mera dichiarazione d'intenti, non avendo egli assolutamente modificato il proprio atteggiamento rispetto a quello tenuto in precedenza, continuando nella sua condotta disinteressata rispetto alle sorti del processo e delle figlie.
Tali comportamenti non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti della figlia e possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza dalla potestà del padre come richiesta dal curatore speciale e dal PM.
Avuto riguardo alle modalità di visita padre-figlie minori, nel superiore interesse delle minori, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, si ritiene opportuno sospendere le visite padre-figlie minori.
Sulla domanda di mantenimento per le minori e . Per_1 Per_2 Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minore, non venendo meno tale obbligo a seguito del provvedimento sanzionatorio di decadenza. Convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la minore. Quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. In primo luogo, si deve tener conto dell'età della minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della mancanza di partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. Il ha sempre sostenuto di trovarsi in serie difficoltà economiche dal periodo CP_1 successivo alla a causa della perdita del lavoro, e di aver sempre fatto Pt_3
l'autotrasportatore. All'udienza del 21.3.2023 ha dichiarato: quando vengo a Napoli da Orta di Atella passo la giornata per strada e sto con degli amici;
ad Orta di Atella- che dista 25 km da Napoli, - sto a casa di mia madre. Vengo a Napoli un paio di volte alla settimana. Ho sempre la residenza a Capodichino, la vecchia casa coniugale, mentre ho il domicilio da mia madre che è proprietaria della casa. Non ho una compagna ma ho un'altra figlia di 22 anni che vive con la madre ed è indipendente economicamente. Da circa un mese sono stato assunto presso la società San Vincenzo di San Marzano sul Sarno e sono in prova;
mi hanno dato una retribuzione base di € 1.350,00; è vero che non ho mai dato nulla a per le bambine, anche perché ero disoccupato e mi sono Pt_1 ammalato di tumore. Sono disponibile a corrispondere l'assegno di € 400,00 per le bambine. All'udienza del 29.2.2024, sentito nuovamente, ha dichiarato: vivo a Modena da due settimane;
ho firmato un contratto a tempo determinato come autotrasportatore e percepisco una retribuzione base di € 1.490,00; per il momento abito preso mio fratello e sto cercando una casa ma non prima di aprile perché devo aspettare che si trasformi in indeterminato. L'assegno unico per le figlie lo prende tutto . (…) Per Pt_1
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l'assegno, mi impegno, appena percepirò lo stipendio, dal 20 aprile in poi, a corrispondere l'assegno. Esibisco il contratto di lavoro e sarà il mio avvocato a depositarlo telematicamente. All'udienza del 21.3.2023 la ha dichiarato: (…) non mi ha mai dato la Pt_1 CP_1 somma fissata in € 400,00 euro dal Presidente del Tribunale, e neppure le spese straordinarie. Mi aiuta mia madre e prendevo il RDC, che però ora rischio di perdere se non ho la sentenza di separazione. Mi è già stato bloccato. Pago un canone di € 400,00 nel palazzo dove abita mia madre e me lo paga lei. Ho un'altra figlia che vive con me. (…) All'udienza del 29.2.2024, la ha dichiarato: (…) Non mi dà nulla per le figlie;
Pt_1 solo ad aprile e maggio 2023 mi diede l'assegno e poi basta. Vivo con le mei figlie nello stesso palazzo di mia madre. Non lavoro perché ho due bambine piccole. Vivo con l'aiuto di mia madre;
ho fatto la richiesta dell'assegno di inclusione. L'assegno unico lo percepisco io per intero che è di € 390,00 per entrambe le figlie.(…)
Orbene, il resistente ha prodotto agli atti il contratto di lavoro, ma nulla emerge circa la retribuzione dallo stesso percepita in quanto non ha depositato alcuna busta paga.
In mancanza di prova del reddito del resistente, tenuto conto che:
- la madre contribuisce al mantenimento in via diretta delle figlie, sostiene il canone di locazione della casa nella quale abita con le minori;
- il non ha spese di locazione in quanto a Modena (dove lavora) è ospite CP_1 del fratello e quando fa ritorno a Napoli è ospite della madre;
- che la percepisce per intero l'assegno unico per entrambe le minori e sul Pt_1 punto non vi è stata alcuna opposizione del marito;
il Tribunale pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlie nella misura di € 650,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione da maggio 2026.
Conferma il diritto di di percepire per intero gli assegni unici per le Parte_1 figlie minori. Le spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018, vanno suddivise per metà tra i coniugi.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale in favore dello Stato per l'ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.
Le spese del curatore si liquidano come in dispositivo e si pongono a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara che la separazione tra e già Parte_1 Controparte_1 pronunciata con sentenza n. 3917/2023, sia addebitata al resistente;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente;
3. Dichiara nato a [...] il [...], decaduto dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti della figlie minori e;
Per_1 Persona_2
4. Sospende le visite padre-figlie minori;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 650,00 con decorrenza dalla pronuncia e rivalutata secondo gli indici ISTAT da maggio 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
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6. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1 ricorrente ammessa al GP;
spese liquidate, nella somma di € 2.900,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge e per essa a carico dello Stato;
7. Pone a carico di la rifusione delle spese per il curatore, avv. Controparte_1 Nicoletta Grassi che vanno liquidate in € 2.265,00 con pagamento a carico dello Stato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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