Art. 44.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee del 17 febbraio 1975, n. 397/75 e n. 398/75 relativi all'istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1976, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, la emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.
Si applicano le norme di cui all' articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee del 17 febbraio 1975, n. 397/75 e n. 398/75 relativi all'istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1976, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, la emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.
Si applicano le norme di cui all' articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.