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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2023 promossa da:
La “ . con sede legale in Leonforte (EN) alla c.da Parte_1 Parte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'Avv. Concetto Cucci;
ATTORE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Pittalà Andrea del foro di
Catania;
CONVENUTO
Oggetto: Azione di ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.12.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, con sede Controparte_4 legale in Leonforte (EN) alla c.da , in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Sig. esponeva: CP_2
- di condurre in affitto alcuni fondi di proprietà del Sig. , siti in agro Castel di Judica Controparte_3 identificati al Catasto Terreni foglio n. 2 part. 13-16-17-27-28-29- 39-40-41-44-15, come meglio specificato nel contratto d'affitto;
- che tra la società e il Sig. erano intercorse trattative di vendita, tanto da raggiungere, a far CP_3 data da novembre 2013, l'intento di procedere da parte del Sig. alla vendita dei fondi sopra CP_3 indicati in favore della società ; Parte_1
-che nelle more e prima che si concludesse l'affare, fidandosi dell'accordo verbale raggiunto, effettuava il pagamento del prezzo in favore del Sig. per un importo complessivo di € CP_3
14.006,25 ovvero l'intero importo richiesto dal per la compravendita dei fondi;
CP_3
- che a far data dall'ultimo pagamento effettuato, 21/11/2013, il Sig. però faceva perdere le CP_3 proprie tracce, ovvero si rendeva non raggiungibile telefonicamente evitando qualsivoglia contatto con il Sig. finalizzato alla definizione della compravendita tramite atto notarile;
CP_2
- che esperiva azione ex art. 2033 c.c., stante la mancanza di “causa adquirendi” avente ad oggetto beni immobili, con accordo raggiunto verbalmente e poi non concretizzato per iscritto;
tanto premesso, chiedeva che venisse accertato il diritto a vedersi restituire la somma pagata, per i motivi indicati nella parte espositiva, e per l'effetto condannato il convenuto al pagamento in CP_3 favore del Sig. della somma di € 14.006,25 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il il quale resisteva alla domanda evidenziando: CP_3
-l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 d.l. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- che gli unici pagamenti ricevuti erano i seguenti:
- € 2.000,00, in data 22.02.2012, a mezzo di assegno bancario;
- € 1.000,00, in data 06.08.2012, a mezzo di bonifico bancario;
- € 1.500,00, in data 15.04.2013, a mezzo di bonifico bancario;
- € 500,00, in data 01.08.2013, a mezzo di bonifico bancario;
- € 3.000,00, in data 21.11.2013, a mezzo di bonifico bancario;
l'importo complessivo delle somme di denaro ricevute dall'odierno esponente era, dunque, pari ad € 8.000,00; pagina 2 di 4 - che, con riferimento ai pagamenti di € 2.000,00 e di € 1.000,00, ricevuti, rispettivamente, in data
22.02.2012 e 06.08.2012, si eccepiva la prescrizione decennale, non essendo intervenuto, prima della notifica della citazione (avvenuta per il notificante il 13.03.2023), alcun atto interruttivo della prescrizione, né avendo l'attore fornito alcuna prova in senso contrario;
- che eccepiva comunque, la prescrizione decennale, per l'assenza di validi atti interruttivi, anche con riferimento alla somma di € 2.000,00 che, secondo l'attrice, sarebbe stata pagata il 18.06.2012, con assegno bancario;
- che, con riferimento al debito residuo di € 5.000,00, eccepiva la parziale compensazione con la somma di € 2.040,00, dovuta dalla società in favore di per il mancato Parte_1 Controparte_3 pagamento del canone di affitto dal 2012 al 2023;
- che, con contratto del 02.01.2012 (doc. 2), aveva concesso in affitto alla società alcuni Parte_1 fondi agricoli di sua proprietà, a fronte di un canone di affitto annuale pari ad € 170,00 e non aveva mai ricevuto alcuna somma a tale titolo e, pertanto, opponeva in compensazione il credito derivante dal mancato pagamento del canone di affitto per le annualità dal 2012 al 2023 (€ 170,00 X 12 = €
2.040,00);
- che gli interessi legali non erano dovuti ex art. 2033 c.c. atteso che i pagamenti sono stati ricevuti in buona fede e neppure la rivalutazione monetaria era dovuta, trattandosi di un debito di valuta soggetto, quindi, al principio nominalistico ex art. 1277 cod. civ.
Con ordinanza del 15.10.2025 veniva formulata una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
Con le note scritte depositate per la successiva udienza del 24.11.2025, le parti dichiaravano di accettare ma proponendo una nuova transazione, sicchè, con ordinanza in pari data, la proposta veniva rimodulata nei seguenti termini: pagamento (da parte del della somma di € 8.000,00, oltre ad CP_3
€ 1.200,00 per spese legali, da corrispondersi, a far data dal 1°.1.2026, entro il 31.12.2026 quanto alla somma capitale ed entro il primo trimestre del 2027 quanto alle spese legali oltre accessori.
Detta proposta veniva integralmente accettata dalle parti a mezzo dei rispettivi difensori.
Alla stregua dell'accettazione della proposta, non resta che recepire il contenuto della stessa, costituente per l'effetto titolo esecutivo, e dichiarare che la causa è stata conciliata dalle parti alle condizioni contenute nella proposta ex art. 185 bis c.p.c., che viene integralmente richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che la causa è stata conciliata alle condizioni contenute nella proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 24.11.2025 e qui integralmente richiamata: parte convenuta corrisponderà a pagina 3 di 4 parte attrice la somma omnicomprensiva di € 8.000,00, a far data dal 1°.
1.2026 ed entro il 31.12.2026; parte convenuta corrisponderà anche le spese legali, quantificate in complessivi € 1.200,00, da distrarre in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, entro il primo trimestre del 2027, oltre agli accessori di legge (IVA, Cpa e r.f.s.g.); ratifica l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti per effetto dell'accettazione della proposta del giudice istruttore alle condizioni stabilite;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Enna il 19.12.2025.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2023 promossa da:
La “ . con sede legale in Leonforte (EN) alla c.da Parte_1 Parte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'Avv. Concetto Cucci;
ATTORE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Pittalà Andrea del foro di
Catania;
CONVENUTO
Oggetto: Azione di ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.12.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, con sede Controparte_4 legale in Leonforte (EN) alla c.da , in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Sig. esponeva: CP_2
- di condurre in affitto alcuni fondi di proprietà del Sig. , siti in agro Castel di Judica Controparte_3 identificati al Catasto Terreni foglio n. 2 part. 13-16-17-27-28-29- 39-40-41-44-15, come meglio specificato nel contratto d'affitto;
- che tra la società e il Sig. erano intercorse trattative di vendita, tanto da raggiungere, a far CP_3 data da novembre 2013, l'intento di procedere da parte del Sig. alla vendita dei fondi sopra CP_3 indicati in favore della società ; Parte_1
-che nelle more e prima che si concludesse l'affare, fidandosi dell'accordo verbale raggiunto, effettuava il pagamento del prezzo in favore del Sig. per un importo complessivo di € CP_3
14.006,25 ovvero l'intero importo richiesto dal per la compravendita dei fondi;
CP_3
- che a far data dall'ultimo pagamento effettuato, 21/11/2013, il Sig. però faceva perdere le CP_3 proprie tracce, ovvero si rendeva non raggiungibile telefonicamente evitando qualsivoglia contatto con il Sig. finalizzato alla definizione della compravendita tramite atto notarile;
CP_2
- che esperiva azione ex art. 2033 c.c., stante la mancanza di “causa adquirendi” avente ad oggetto beni immobili, con accordo raggiunto verbalmente e poi non concretizzato per iscritto;
tanto premesso, chiedeva che venisse accertato il diritto a vedersi restituire la somma pagata, per i motivi indicati nella parte espositiva, e per l'effetto condannato il convenuto al pagamento in CP_3 favore del Sig. della somma di € 14.006,25 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il il quale resisteva alla domanda evidenziando: CP_3
-l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 d.l. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- che gli unici pagamenti ricevuti erano i seguenti:
- € 2.000,00, in data 22.02.2012, a mezzo di assegno bancario;
- € 1.000,00, in data 06.08.2012, a mezzo di bonifico bancario;
- € 1.500,00, in data 15.04.2013, a mezzo di bonifico bancario;
- € 500,00, in data 01.08.2013, a mezzo di bonifico bancario;
- € 3.000,00, in data 21.11.2013, a mezzo di bonifico bancario;
l'importo complessivo delle somme di denaro ricevute dall'odierno esponente era, dunque, pari ad € 8.000,00; pagina 2 di 4 - che, con riferimento ai pagamenti di € 2.000,00 e di € 1.000,00, ricevuti, rispettivamente, in data
22.02.2012 e 06.08.2012, si eccepiva la prescrizione decennale, non essendo intervenuto, prima della notifica della citazione (avvenuta per il notificante il 13.03.2023), alcun atto interruttivo della prescrizione, né avendo l'attore fornito alcuna prova in senso contrario;
- che eccepiva comunque, la prescrizione decennale, per l'assenza di validi atti interruttivi, anche con riferimento alla somma di € 2.000,00 che, secondo l'attrice, sarebbe stata pagata il 18.06.2012, con assegno bancario;
- che, con riferimento al debito residuo di € 5.000,00, eccepiva la parziale compensazione con la somma di € 2.040,00, dovuta dalla società in favore di per il mancato Parte_1 Controparte_3 pagamento del canone di affitto dal 2012 al 2023;
- che, con contratto del 02.01.2012 (doc. 2), aveva concesso in affitto alla società alcuni Parte_1 fondi agricoli di sua proprietà, a fronte di un canone di affitto annuale pari ad € 170,00 e non aveva mai ricevuto alcuna somma a tale titolo e, pertanto, opponeva in compensazione il credito derivante dal mancato pagamento del canone di affitto per le annualità dal 2012 al 2023 (€ 170,00 X 12 = €
2.040,00);
- che gli interessi legali non erano dovuti ex art. 2033 c.c. atteso che i pagamenti sono stati ricevuti in buona fede e neppure la rivalutazione monetaria era dovuta, trattandosi di un debito di valuta soggetto, quindi, al principio nominalistico ex art. 1277 cod. civ.
Con ordinanza del 15.10.2025 veniva formulata una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
Con le note scritte depositate per la successiva udienza del 24.11.2025, le parti dichiaravano di accettare ma proponendo una nuova transazione, sicchè, con ordinanza in pari data, la proposta veniva rimodulata nei seguenti termini: pagamento (da parte del della somma di € 8.000,00, oltre ad CP_3
€ 1.200,00 per spese legali, da corrispondersi, a far data dal 1°.1.2026, entro il 31.12.2026 quanto alla somma capitale ed entro il primo trimestre del 2027 quanto alle spese legali oltre accessori.
Detta proposta veniva integralmente accettata dalle parti a mezzo dei rispettivi difensori.
Alla stregua dell'accettazione della proposta, non resta che recepire il contenuto della stessa, costituente per l'effetto titolo esecutivo, e dichiarare che la causa è stata conciliata dalle parti alle condizioni contenute nella proposta ex art. 185 bis c.p.c., che viene integralmente richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che la causa è stata conciliata alle condizioni contenute nella proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 24.11.2025 e qui integralmente richiamata: parte convenuta corrisponderà a pagina 3 di 4 parte attrice la somma omnicomprensiva di € 8.000,00, a far data dal 1°.
1.2026 ed entro il 31.12.2026; parte convenuta corrisponderà anche le spese legali, quantificate in complessivi € 1.200,00, da distrarre in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, entro il primo trimestre del 2027, oltre agli accessori di legge (IVA, Cpa e r.f.s.g.); ratifica l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti per effetto dell'accettazione della proposta del giudice istruttore alle condizioni stabilite;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Enna il 19.12.2025.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
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