CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 20381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20381 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR IS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 20381 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del riesame, con ordinanza depositata il 4 dicembre 2024, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di FR IS, avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari in data 18 novembre 2024. I fatti oggetto del procedimento attengono all'arresto del ricorrente FR IS, unitamente al coindagato SI MO AM, avvenuto in data 14 novembre 2024 presso l'Autogrill di Frascineto Est, a seguito di un controllo effettuato da personale della Polizia di Stato sull'autovettura Audi Q5 tg. GT209TZ, giunta a velocità sostenuta presso l'Autogrill di Frascineto Est. Durante la verifica, questi si dimostravano immediatamente insofferenti, cercando di eludere l'attività di controllo e tentando di rientrare all'interno dei locali dell'Autogrill. Al momento dell'apertura dello sportello dell'autovettura da parte del ricorrente FR per recuperare il proprio documento d'identità, i militari percepivano un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente di tipo marijuana, procedendo così ad effettuare una perquisizione. L'attività di perquisizione dava esito positivo, poiché sotto il sedile anteriore lato passeggero era rinvenuto, ben occultato, un beauty case trasparente contenente sostanza stupefacente. Il narcotest, successivamente eseguito dal personale di Polizia Scientifica del Commissariato di Castrovillari, consentiva di verificare che la sostanza era composta da hashish (199,57 gr) e sostanza vegetale del tipo marijuana (7,90 gr). Nel corso della perquisizione la P.G., inoltre, trovava un bilancino di precisione, una pistola beretta Cal. 6,35, due proiettili inesplosi cal. 6,35, una maschera di plastica, un coltello di 14,5 cm, uno sfollagente telescopico, nonché alcuni cellulari, un tablet e danaro contante pari a 32.045,30 euro, suddiviso in banconote di diverso taglio e monete. In conseguenza dei fatti sopra descritti, il GIP presso il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 18 novembre 2024, applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati in concorso con SI MO AM. Avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari, la difesa del ricorrente ha proposto istanza di riesame ex art. 309 cod.proc.pen., contestando tanto il quadro indiziario quanto quello cautelare. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza di riesame, condividendo pienamente la ricostruzione operata dal GIP tanto in punto di gravità indiziaria quanto in relazione alle esigenze cautelari. Nel dispositivo dell'ordinanza, depositato in data 4 dicembre 2024, è stato indicato il termine di giorni 45 per il deposito delle motivazioni. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi di doglianza. 2 2.1 Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 309, comma 10 cod.proc.pen., per avere il Tribunale del Riesame omesso di motivare in punto di proroga del termine ordinario di 30 giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod.proc.pen. per il deposito della motivazione. In particolare, la difesa ha evidenziato che il Tribunale ha genericamente indicato nel dispositivo dell'ordinanza, emesso all'esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2024, il termine di giorni 45 per il deposito delle motivazioni, senza specificare le "ragioni di complessità" che sole possono giustificare la deroga al termine ordinario di trenta giorni previsto ex art. 309, comma 10, cod.proc.pen. La difesa ha richiamato la sentenza della prima Sezione Penale di questa Corte, n. 145 del 2023, secondo cui sarebbe necessaria la specifica indicazione delle ragioni che, a mente dell'art. 309 comma 10, penultimo periodo, cod.proc.pen., avrebbero giustificato il differimento del deposito della motivazione entro i quarantacinque giorni dal deposito del dispositivo. Nel caso in esame, oltre alla mancata indicazione nel dispositivo delle ragioni di complessità, la difesa ha sottolineato che nell'ordinanza depositata in data 10 gennaio 2025 si legge "motivi contestuali", il che contrasterebbe con il termine di 45 giorni indicato nel dispositivo. Pur riconoscendo l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso (Cass. pen. Sez. VI n. 11737 del 2024), la difesa ha argomentato che, in ogni caso, la motivazione dell'ordinanza avrebbe dovuto esplicitare le ragioni a fondamento del termine più lungo, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Inoltre, secondo la difesa, nel caso specifico, mancherebbe anche in concreto la complessità richiesta dalla norma, essendo solo due gli arrestati e solo tre le imputazioni, peraltro di ordinaria frequenza. 2.2 Con il secondo motivo, ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen., 110 cod. pen. e 73, comma IV, cod. pen., artt. 110 cod. pen. e 4 della I. 110 del 1975, artt. 110 cod. pen. e 2 della I. 895 del 1967, per violazione di legge e vizio motivazionale. Il ricorrente ha contestato che il Tribunale abbia desunto la non credibilità del narrato del ricorrente dalla mera divergenza tra le versioni fornite dai due coindagati, senza procedere a un accurato vaglio degli elementi forniti da FR in sede di interrogatorio, in violazione di quanto imposto dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass. pen., Sez. I, n. 655 del 2025). In particolare, ha evidenziato che il Tribunale ha omesso di apprezzare la convergenza delle dichiarazioni dei due indagati in ordine alla non attribuibilità al ricorrente della sostanza stupefacente, del denaro contante e delle armi rinvenute nell'autovettura (eccezion fatta per il coltellino marca Buck). Infatti, il coindagato SI ha dichiarato esplicitamente che la sostanza stupefacente era di sua proprietà e destinata a uso personale. 3 Il Tribunale, prosegue il ricorrente, ha seguito un iter logico argomentativo del tutto illogico, deducendo la non credibilità del FR non dall'assenza di valenza argonnentativa della versione dallo stesso fornita, ma dalla mera divergenza rispetto al dichiarato del coindagato, trascurando che su un aspetto dirimente come l'attribuibilità della sostanza stupefacente, della parte consistente del denaro e delle armi, le due versioni convergevano nell'escludere la responsabilità di FR. 2.3 Con il terzo motivo, strettamente collegato al precedente, ha lamentato che il Tribunale del Riesame non abbia proceduto ad una distinta ponderazione delle dichiarazioni dei due coindagati, omettendo di considerare alcune circostanze differenziali. La sussistenza di plurime circostanze inverosimili riferite dal SI - oggetto di attenzione anche da parte del GIP e finanche dal suo stesso difensore - e contrastanti con varie circostanze, invece, oggetto di puntuale descrizione da parte del FR. A sostegno di tale censura, la difesa ha prodotto documenti provenienti dall'azienda di Autonoleggio Ruffo di Lannezia Terme, che confermerebbero la versione dei fatti fornita dal ricorrente, in particolare riguardo al cambio di autovettura avvenuto il 14 novembre, con il passaggio da un'Audi Al a un'Audi Q5, proprio come riferito dal ricorrente. La difesa ha anche evidenziato le incongruenze nel racconto del SI, ad esempio quando questi ha dichiarato di aver chiesto la collaborazione di FR perché in possesso di patente, ammettendo però di essere stato lui stesso alla guida dell'autovettura prima dell'arresto. Similmente, è stato sottolineato come lo stesso difensore del SI, durante l'interrogatorio, abbia manifestato perplessità sulla veridicità delle dichiarazioni del proprio assistito riguardo al rinvenimento della pistola. Ulteriori elementi a favore della credibilità del ricorrente sarebbero il fatto che, dei 32.045,30 euro rinvenuti nell'abitacolo, solo 390 euro erano riconducibili al FR, denaro che il ricorrente aveva prelevato per pagare l'assicurazione della propria auto, come documentato da spontanee comunicazioni fatte alla Procura tramite il proprio difensore. È stata sottolineata la sussistenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico del SI. Infine, è stata prospettata l'ipotesi della connivenza non punibile, perché priva di qualsivoglia contributo agevolativo. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 292, 275, comma 2-bis e 309 cod.proc.pen., per aver il Tribunale del Riesame omesso il giudizio prognostico di condanna superiore agli anni tre, che sola può giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere. È stato evidenziato che l'ordinanza impugnata non dedica alcun passaggio motivazionale a questo aspetto, in violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen. ("non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni"). 4 Secondo la difesa, i limiti edittali dei reati contestati (da 2 a 6 anni per la detenzione ai fini di spaccio e da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi per la detenzione di armi, in ragione dell'applicazione dell'attenuante dell'arma comune da sparo che opera ex officio ai sensi dell'art. 7 del medesimo testo normativo) sono tali da far legittimamente presumere una pena contenuta in concreto al di sotto dei tre anni di reclusione, anche in considerazione della procura speciale rilasciata ai fini di un'eventuale giudizio abbreviato, con conseguente decurtazione, per la scelta del rito. 2.5 Con il quinto ed ultimo motivo, ha lamentato l'erronea applicazione degli artt.274 e 275 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari, per non aver il Tribunale tenuto conto di elementi decisivi. In particolare, sarebbe stata trascurata la sostanziale incensuratezza del ricorrente, che ha riportato un unico precedente penale peraltro contravvenzionale (art. 4 della I. 110 del 1975); I' occasionalità dell'incontro intervenuto con il SI, per come peraltro riferito da entrambi gli indagati;
l'occupazione lecita del ricorrente e le relative entrate afferenti tale attività lavorativa, chiaramente evocative di un percorso di vita non antisociale. La difesa ha richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito della riforma intervenuta con I. 49 del 2015, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo (Cass. Pen., Sez. V, 15 marzo 2017, n. 12618). Sulla base di tali argomentazioni, la difesa ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che, in tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, il Tribunale che adotta il termine superiore a trenta giorni previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., ha l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione (Sez. 6, sent. n. 11737 del 31/01/2024 - Rv. 286203 - 01; Sez. 1, n. 11166 del 22/12/2015, dep. 2016, Pardo, Rv. 266211). L'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sanziona, infatti, con la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva, la sola inosservanza dei termini prescritti per la decisione (dieci giorni dalla ricezione degli atti) e per il deposito dell'ordinanza del Tribunale in cancelleria (trenta giorni o, al massimo, quarantacinque giorni dalla decisione), senza imporre al giudice alcun obbligo motivazionale a sostegno del termine più lungo eventualmente disposto e indicato nel dispositivo della decisione. Inconferente è il richiamo alla sentenza n. 145 pronunciata dalla prima Sezione Penale di questa Corte in data 28 settembre 2022 (dep. 5 gennaio 2023), riguardante un'ipotesi del tutto differente. In quel caso infatti, nel dispositivo depositato in cancelleria all'esito dell'udienza camerale era assente qualsivoglia disposizione relativa alla riserva di un termine più lungo di quello ordinario di trenta giorni;
successivamente, a quarantacinque giorni di distanza dalla data di deposito del suddetto dispositivo, venivano contestualmente depositati l'ordinanza del Tribunale del riesame completa di motivazione, nella parte dispositiva della quale, prima della data, figurava la dicitura "Giorni 45 per la motivazione" e il connesso provvedimento di correzione di errore materiale del primo dispositivo. La Corte ha pertanto ritenuto l'illegittimità del provvedimento, ritenendo che il Giudice del riesame, mediante la procedura della correzione materiale, avesse sostituito ex post una decisione già assunta. È evidente la differenza dal caso in esame, in relazione al quale è indiscusso che nel dispositivo depositato all'esito della camera di consiglio, a cui occorre necessariamente far riferimento per l'individuazione del termine di deposito della motivazione, fosse indicato il termine di deposito di giorni 45, puntualmente rispettato dal Tribunale del Riesame. Il riferimento alla contestualità della motivazione contenuto nell'ordinanza depositata nel termine riservato è evidentemente frutto di un refuso. 2. I motivi secondo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica e argomentativa, sono manifestamente infondati. 2.1 Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 6 Con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia regolata dall'art.273 cod.proc.pen. ai fini dell'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, l'orientamento tradizionale della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 26868301; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 25505301; Sez. 4, n. 37878 del 6/07/2007, Cuccaro, Rv. 23747501; Sez. V, n.36079 del 5/06/2012, Fracassi, Rv. 25351101) ritiene che, ai fini della prova del fatto, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, sia sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1-bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (in tema di chiamata di correo, Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 23459801; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 26968301). 2.2 In tale contesto, le doglianze difensive inerenti alla valutazione degli elementi indiziari e alla presunta mancata considerazione di circostanze a discarico, si risolvono, nella sostanza, in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito della vicenda cautelare, preclusa in sede di legittimità. Entrando nel merito delle specifiche censure, il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame avrebbe desunto la non credibilità del narrato di FR dalla mera divergenza tra le versioni fornite dai due coindagati, senza procedere ad un accurato e individuale vaglio degli elementi forniti dal ricorrente in sede di interrogatorio. Censura, inoltre, l'omessa considerazione della convergente attribuzione al solo SI della titolarità della sostanza stupefacente, del denaro e delle armi rinvenute. Tali doglianze non colgono nel segno. Il Tribunale del Riesame, infatti, ha condotto un'analisi approfondita e articolata delle dichiarazioni rese dai coindagati, non limitandosi a registrare le divergenze tra le rispettive versioni, ma evidenziando specificamente i profili di intrinseca contraddittorietà e inverosimiglianza del racconto fornito dal ricorrente. L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, lungi dal fondarsi sulla mera divergenza tra le versioni dei coindagati, si sviluppa attraverso una disamina analitica degli elementi indiziari, valorizzando tanto le incongruenze interne alla narrazione di FR, quanto la sua incompatibilità con i dati oggettivi emersi dall'attività investigativa. 7 2&_ In particolare, il Tribunale ha dapprima adeguatamente motivato in ordine alla destinazione dello stupefacente allo spaccio e alla sussistenza dei reati in materia di armi. Ha infatti evidenziato come la natura stessa dei reperti rinvenuti (significativa quantità di stupefacente già suddiviso, bilancino di precisione, ingente somma di denaro, armi), deponesse per la concreta ravvisabilità delle ipotesi di reato contestate. E, per quanto di specifico interesse in relazione ai motivi di ricorso, ha fornito una logica spiegazione in ordine al concorso del FR. Al riguardo, dopo aver rammentato che entrambi gli indagati viaggiavano su un'auto intestata a terzi, ha sottolineato le contraddizioni nella ricostruzione dell'itinerario e degli orari di partenza fornita dal ricorrente, con specifico riferimento alle incertezze sull'orario di partenza da SE ("le dieci-dieci e mezza" e poi "da SE forse erano le dodici, dodici e qualcosa o prima"). Ha valorizzato le contraddizioni inerenti alla telefonata che il ricorrente avrebbe fatto al padre, al quale avrebbe chiesto ausilio per essere prelevato dal posto in cui si trovava: prima ha riferito di aver effettuato la chiamata al momento della discesa all'Autogrill, riportando testualmente le parole dette al genitore, ma poi, a fronte di domande incalzanti sull'ora e sul numero chiamato, ha sostanzialmente ammesso di non aver fatto alcuna telefonata, perché non ha fatto in tempo essendo intento a pagare la consumazione. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato le giustificazioni incoerenti fornite dal medesimo circa l'odore di narcotico percepito dagli operanti: il ricorrente ha prima dichiarato che il SI avesse uno spinello in bocca ("l'aveva in bocca"), poi ha modificato la versione affermando "l'ha tolta dalla tasca e l'aveva già fatta", senza spiegare come fosse possibile che un solo spinello, peraltro spento, potesse emanare tutto l'odore percepito dagli agenti al momento della perquisizione. Ha spiegato le inverosimiglianze relative al rinvenimento della pistola, con un racconto che il Tribunale ha definito "contraddittorio" nelle circostanze del ritrovamento: mentre l'arma è stata rinvenuta occultata all'interno di un cappello di lana, FR ha dichiarato di averla trovata in una fondina con un cappello di lana "buttato nel portaoggetti", per poi aggiungere che il SI, una volta arrivati all'Autogrill, avrebbe sistemato la pistola all'interno del cappuccio rimettendola nel portaoggetti. Infine, ha correttamente evidenziato l'esistenza di elementi oggettivi incompatibili con la versione difensiva, tra cui le circostanze del controllo e il tentativo di eludere l'attività degli operanti, cercando di rientrare nei locali dell'Autogrill. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione della convergente attribuzione al solo SI della paternità della sostanza stupefacente e delle armi, il Tribunale non ha omesso di valutare tale circostanza, ma l'ha ritenuta superata dal complesso degli elementi indiziari raccolti, dai quali ha ricavato il consapevole coinvolgimento di entrambi gli indagati nel trasporto del materiale illecito, certamente non equiparabile alla prospettata connivenza non punibile. 8 Tale complessiva valutazione degli elementi indiziari non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, risultando invece frutto di un'analisi accurata e razionale del materiale probatorio, conforme ai canoni ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità. I documenti prodotti dalla difesa a sostegno della versione del ricorrente - in particolare quelli provenienti dall'azienda di Autonoleggio Ruffo di Lamezia Terme, che confermerebbero il cambio di autovettura avvenuto il 14 novembre, con il passaggio da un'Audi Al a un'Audi Q5 -, e così pure la ripartizione del danaro rinvenuto, non sono stati ritenuti decisivi dal Tribunale, che li ha implicitamente considerati inidonei a superare il complesso degli elementi indiziari convergenti verso la piena consapevolezza e volontarietà della condotta di concorso da parte del ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, la motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, si presenta immune da vizi logici e giuridici rilevabili in sede di legittimità, essendo il risultato di un'analisi complessiva e coerente degli elementi probatori, condotta secondo i parametri ermeneutici propri della fase cautelare. 3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza genetica contiene, infatti, specifica motivazione in merito alla prognosi circa l'irrogazione di una pena detentiva superiore a tre anni all'esito del giudizio, presupposto necessario per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale disposizione, come modificata dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, stabilisce che "non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni". La valutazione predittiva circa la condanna a pena superiore ai tre anni si colloca nella fase genetica della misura cautelare: l'obbligo ad essa relativo impone al Giudice della cautela di valutare, nella scelta della custodia in carcere piuttosto che di altre misure, se l'imputato potrà essere destinatario di una condanna a pena ultratriennale. Solo nel caso in cui questo vaglio si concluda con esito positivo, il Giudice investito della richiesta del pubblico ministero potrà applicare, nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, la misura di massimo rigore. Poiché si tratta di un passaggio dell'iter delibativo sulla richiesta della massima misura, esso deve trovare riscontro nella motivazione, nella quale il Giudice della cautela dovrà dare atto di avere svolto la prognosi in parola, enunziando le ragioni per le quali essa si concluda in senso sfavorevole al destinatario del vincolo. Nel caso di specie, nell'ordinanza genetica, a pagina 4 (penultimo capoverso), è fatto specifico riferimento alla prognosi di pena ultratriennale ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.. 9 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, attraverso una valutazione complessiva della fattispecie concreta, apprezzando tanto la gravità dei fatti contestati (trasporto e detenzione di considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti unitamente a una pistola, proiettili e armi bianche), quanto le modalità della condotta e la presenza di strumenti di pesatura, indici di organizzazione dell'attività illecita. La valorizzazione di tali elementi non presenta profili di illogicità o contraddittorietà manifesta, risultando coerente con il complessivo quadro probatorio e con l'interpretazione giurisprudenziale dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, richiesti dalla novella dell'art. 274 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 47 del 2015. Nel caso di specie, l'idoneità della misura carceraria a fronteggiare le esigenze cautelari è stata motivata dal Tribunale in considerazione della verosimile inserimento del ricorrente in un contesto organizzativo più ampio, della gravità delle condotte e della necessità di recidere i legami con gli ambienti criminosi. Tale valutazione non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e risulta idonea a supportare la decisione impugnata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 10/04/2025
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 20381 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del riesame, con ordinanza depositata il 4 dicembre 2024, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di FR IS, avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari in data 18 novembre 2024. I fatti oggetto del procedimento attengono all'arresto del ricorrente FR IS, unitamente al coindagato SI MO AM, avvenuto in data 14 novembre 2024 presso l'Autogrill di Frascineto Est, a seguito di un controllo effettuato da personale della Polizia di Stato sull'autovettura Audi Q5 tg. GT209TZ, giunta a velocità sostenuta presso l'Autogrill di Frascineto Est. Durante la verifica, questi si dimostravano immediatamente insofferenti, cercando di eludere l'attività di controllo e tentando di rientrare all'interno dei locali dell'Autogrill. Al momento dell'apertura dello sportello dell'autovettura da parte del ricorrente FR per recuperare il proprio documento d'identità, i militari percepivano un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente di tipo marijuana, procedendo così ad effettuare una perquisizione. L'attività di perquisizione dava esito positivo, poiché sotto il sedile anteriore lato passeggero era rinvenuto, ben occultato, un beauty case trasparente contenente sostanza stupefacente. Il narcotest, successivamente eseguito dal personale di Polizia Scientifica del Commissariato di Castrovillari, consentiva di verificare che la sostanza era composta da hashish (199,57 gr) e sostanza vegetale del tipo marijuana (7,90 gr). Nel corso della perquisizione la P.G., inoltre, trovava un bilancino di precisione, una pistola beretta Cal. 6,35, due proiettili inesplosi cal. 6,35, una maschera di plastica, un coltello di 14,5 cm, uno sfollagente telescopico, nonché alcuni cellulari, un tablet e danaro contante pari a 32.045,30 euro, suddiviso in banconote di diverso taglio e monete. In conseguenza dei fatti sopra descritti, il GIP presso il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 18 novembre 2024, applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati in concorso con SI MO AM. Avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari, la difesa del ricorrente ha proposto istanza di riesame ex art. 309 cod.proc.pen., contestando tanto il quadro indiziario quanto quello cautelare. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza di riesame, condividendo pienamente la ricostruzione operata dal GIP tanto in punto di gravità indiziaria quanto in relazione alle esigenze cautelari. Nel dispositivo dell'ordinanza, depositato in data 4 dicembre 2024, è stato indicato il termine di giorni 45 per il deposito delle motivazioni. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi di doglianza. 2 2.1 Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 309, comma 10 cod.proc.pen., per avere il Tribunale del Riesame omesso di motivare in punto di proroga del termine ordinario di 30 giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod.proc.pen. per il deposito della motivazione. In particolare, la difesa ha evidenziato che il Tribunale ha genericamente indicato nel dispositivo dell'ordinanza, emesso all'esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2024, il termine di giorni 45 per il deposito delle motivazioni, senza specificare le "ragioni di complessità" che sole possono giustificare la deroga al termine ordinario di trenta giorni previsto ex art. 309, comma 10, cod.proc.pen. La difesa ha richiamato la sentenza della prima Sezione Penale di questa Corte, n. 145 del 2023, secondo cui sarebbe necessaria la specifica indicazione delle ragioni che, a mente dell'art. 309 comma 10, penultimo periodo, cod.proc.pen., avrebbero giustificato il differimento del deposito della motivazione entro i quarantacinque giorni dal deposito del dispositivo. Nel caso in esame, oltre alla mancata indicazione nel dispositivo delle ragioni di complessità, la difesa ha sottolineato che nell'ordinanza depositata in data 10 gennaio 2025 si legge "motivi contestuali", il che contrasterebbe con il termine di 45 giorni indicato nel dispositivo. Pur riconoscendo l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso (Cass. pen. Sez. VI n. 11737 del 2024), la difesa ha argomentato che, in ogni caso, la motivazione dell'ordinanza avrebbe dovuto esplicitare le ragioni a fondamento del termine più lungo, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Inoltre, secondo la difesa, nel caso specifico, mancherebbe anche in concreto la complessità richiesta dalla norma, essendo solo due gli arrestati e solo tre le imputazioni, peraltro di ordinaria frequenza. 2.2 Con il secondo motivo, ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen., 110 cod. pen. e 73, comma IV, cod. pen., artt. 110 cod. pen. e 4 della I. 110 del 1975, artt. 110 cod. pen. e 2 della I. 895 del 1967, per violazione di legge e vizio motivazionale. Il ricorrente ha contestato che il Tribunale abbia desunto la non credibilità del narrato del ricorrente dalla mera divergenza tra le versioni fornite dai due coindagati, senza procedere a un accurato vaglio degli elementi forniti da FR in sede di interrogatorio, in violazione di quanto imposto dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass. pen., Sez. I, n. 655 del 2025). In particolare, ha evidenziato che il Tribunale ha omesso di apprezzare la convergenza delle dichiarazioni dei due indagati in ordine alla non attribuibilità al ricorrente della sostanza stupefacente, del denaro contante e delle armi rinvenute nell'autovettura (eccezion fatta per il coltellino marca Buck). Infatti, il coindagato SI ha dichiarato esplicitamente che la sostanza stupefacente era di sua proprietà e destinata a uso personale. 3 Il Tribunale, prosegue il ricorrente, ha seguito un iter logico argomentativo del tutto illogico, deducendo la non credibilità del FR non dall'assenza di valenza argonnentativa della versione dallo stesso fornita, ma dalla mera divergenza rispetto al dichiarato del coindagato, trascurando che su un aspetto dirimente come l'attribuibilità della sostanza stupefacente, della parte consistente del denaro e delle armi, le due versioni convergevano nell'escludere la responsabilità di FR. 2.3 Con il terzo motivo, strettamente collegato al precedente, ha lamentato che il Tribunale del Riesame non abbia proceduto ad una distinta ponderazione delle dichiarazioni dei due coindagati, omettendo di considerare alcune circostanze differenziali. La sussistenza di plurime circostanze inverosimili riferite dal SI - oggetto di attenzione anche da parte del GIP e finanche dal suo stesso difensore - e contrastanti con varie circostanze, invece, oggetto di puntuale descrizione da parte del FR. A sostegno di tale censura, la difesa ha prodotto documenti provenienti dall'azienda di Autonoleggio Ruffo di Lannezia Terme, che confermerebbero la versione dei fatti fornita dal ricorrente, in particolare riguardo al cambio di autovettura avvenuto il 14 novembre, con il passaggio da un'Audi Al a un'Audi Q5, proprio come riferito dal ricorrente. La difesa ha anche evidenziato le incongruenze nel racconto del SI, ad esempio quando questi ha dichiarato di aver chiesto la collaborazione di FR perché in possesso di patente, ammettendo però di essere stato lui stesso alla guida dell'autovettura prima dell'arresto. Similmente, è stato sottolineato come lo stesso difensore del SI, durante l'interrogatorio, abbia manifestato perplessità sulla veridicità delle dichiarazioni del proprio assistito riguardo al rinvenimento della pistola. Ulteriori elementi a favore della credibilità del ricorrente sarebbero il fatto che, dei 32.045,30 euro rinvenuti nell'abitacolo, solo 390 euro erano riconducibili al FR, denaro che il ricorrente aveva prelevato per pagare l'assicurazione della propria auto, come documentato da spontanee comunicazioni fatte alla Procura tramite il proprio difensore. È stata sottolineata la sussistenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico del SI. Infine, è stata prospettata l'ipotesi della connivenza non punibile, perché priva di qualsivoglia contributo agevolativo. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 292, 275, comma 2-bis e 309 cod.proc.pen., per aver il Tribunale del Riesame omesso il giudizio prognostico di condanna superiore agli anni tre, che sola può giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere. È stato evidenziato che l'ordinanza impugnata non dedica alcun passaggio motivazionale a questo aspetto, in violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen. ("non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni"). 4 Secondo la difesa, i limiti edittali dei reati contestati (da 2 a 6 anni per la detenzione ai fini di spaccio e da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi per la detenzione di armi, in ragione dell'applicazione dell'attenuante dell'arma comune da sparo che opera ex officio ai sensi dell'art. 7 del medesimo testo normativo) sono tali da far legittimamente presumere una pena contenuta in concreto al di sotto dei tre anni di reclusione, anche in considerazione della procura speciale rilasciata ai fini di un'eventuale giudizio abbreviato, con conseguente decurtazione, per la scelta del rito. 2.5 Con il quinto ed ultimo motivo, ha lamentato l'erronea applicazione degli artt.274 e 275 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari, per non aver il Tribunale tenuto conto di elementi decisivi. In particolare, sarebbe stata trascurata la sostanziale incensuratezza del ricorrente, che ha riportato un unico precedente penale peraltro contravvenzionale (art. 4 della I. 110 del 1975); I' occasionalità dell'incontro intervenuto con il SI, per come peraltro riferito da entrambi gli indagati;
l'occupazione lecita del ricorrente e le relative entrate afferenti tale attività lavorativa, chiaramente evocative di un percorso di vita non antisociale. La difesa ha richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito della riforma intervenuta con I. 49 del 2015, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo (Cass. Pen., Sez. V, 15 marzo 2017, n. 12618). Sulla base di tali argomentazioni, la difesa ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che, in tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, il Tribunale che adotta il termine superiore a trenta giorni previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., ha l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione (Sez. 6, sent. n. 11737 del 31/01/2024 - Rv. 286203 - 01; Sez. 1, n. 11166 del 22/12/2015, dep. 2016, Pardo, Rv. 266211). L'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sanziona, infatti, con la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva, la sola inosservanza dei termini prescritti per la decisione (dieci giorni dalla ricezione degli atti) e per il deposito dell'ordinanza del Tribunale in cancelleria (trenta giorni o, al massimo, quarantacinque giorni dalla decisione), senza imporre al giudice alcun obbligo motivazionale a sostegno del termine più lungo eventualmente disposto e indicato nel dispositivo della decisione. Inconferente è il richiamo alla sentenza n. 145 pronunciata dalla prima Sezione Penale di questa Corte in data 28 settembre 2022 (dep. 5 gennaio 2023), riguardante un'ipotesi del tutto differente. In quel caso infatti, nel dispositivo depositato in cancelleria all'esito dell'udienza camerale era assente qualsivoglia disposizione relativa alla riserva di un termine più lungo di quello ordinario di trenta giorni;
successivamente, a quarantacinque giorni di distanza dalla data di deposito del suddetto dispositivo, venivano contestualmente depositati l'ordinanza del Tribunale del riesame completa di motivazione, nella parte dispositiva della quale, prima della data, figurava la dicitura "Giorni 45 per la motivazione" e il connesso provvedimento di correzione di errore materiale del primo dispositivo. La Corte ha pertanto ritenuto l'illegittimità del provvedimento, ritenendo che il Giudice del riesame, mediante la procedura della correzione materiale, avesse sostituito ex post una decisione già assunta. È evidente la differenza dal caso in esame, in relazione al quale è indiscusso che nel dispositivo depositato all'esito della camera di consiglio, a cui occorre necessariamente far riferimento per l'individuazione del termine di deposito della motivazione, fosse indicato il termine di deposito di giorni 45, puntualmente rispettato dal Tribunale del Riesame. Il riferimento alla contestualità della motivazione contenuto nell'ordinanza depositata nel termine riservato è evidentemente frutto di un refuso. 2. I motivi secondo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica e argomentativa, sono manifestamente infondati. 2.1 Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 6 Con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia regolata dall'art.273 cod.proc.pen. ai fini dell'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, l'orientamento tradizionale della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 26868301; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 25505301; Sez. 4, n. 37878 del 6/07/2007, Cuccaro, Rv. 23747501; Sez. V, n.36079 del 5/06/2012, Fracassi, Rv. 25351101) ritiene che, ai fini della prova del fatto, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, sia sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1-bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (in tema di chiamata di correo, Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 23459801; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 26968301). 2.2 In tale contesto, le doglianze difensive inerenti alla valutazione degli elementi indiziari e alla presunta mancata considerazione di circostanze a discarico, si risolvono, nella sostanza, in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito della vicenda cautelare, preclusa in sede di legittimità. Entrando nel merito delle specifiche censure, il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame avrebbe desunto la non credibilità del narrato di FR dalla mera divergenza tra le versioni fornite dai due coindagati, senza procedere ad un accurato e individuale vaglio degli elementi forniti dal ricorrente in sede di interrogatorio. Censura, inoltre, l'omessa considerazione della convergente attribuzione al solo SI della titolarità della sostanza stupefacente, del denaro e delle armi rinvenute. Tali doglianze non colgono nel segno. Il Tribunale del Riesame, infatti, ha condotto un'analisi approfondita e articolata delle dichiarazioni rese dai coindagati, non limitandosi a registrare le divergenze tra le rispettive versioni, ma evidenziando specificamente i profili di intrinseca contraddittorietà e inverosimiglianza del racconto fornito dal ricorrente. L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, lungi dal fondarsi sulla mera divergenza tra le versioni dei coindagati, si sviluppa attraverso una disamina analitica degli elementi indiziari, valorizzando tanto le incongruenze interne alla narrazione di FR, quanto la sua incompatibilità con i dati oggettivi emersi dall'attività investigativa. 7 2&_ In particolare, il Tribunale ha dapprima adeguatamente motivato in ordine alla destinazione dello stupefacente allo spaccio e alla sussistenza dei reati in materia di armi. Ha infatti evidenziato come la natura stessa dei reperti rinvenuti (significativa quantità di stupefacente già suddiviso, bilancino di precisione, ingente somma di denaro, armi), deponesse per la concreta ravvisabilità delle ipotesi di reato contestate. E, per quanto di specifico interesse in relazione ai motivi di ricorso, ha fornito una logica spiegazione in ordine al concorso del FR. Al riguardo, dopo aver rammentato che entrambi gli indagati viaggiavano su un'auto intestata a terzi, ha sottolineato le contraddizioni nella ricostruzione dell'itinerario e degli orari di partenza fornita dal ricorrente, con specifico riferimento alle incertezze sull'orario di partenza da SE ("le dieci-dieci e mezza" e poi "da SE forse erano le dodici, dodici e qualcosa o prima"). Ha valorizzato le contraddizioni inerenti alla telefonata che il ricorrente avrebbe fatto al padre, al quale avrebbe chiesto ausilio per essere prelevato dal posto in cui si trovava: prima ha riferito di aver effettuato la chiamata al momento della discesa all'Autogrill, riportando testualmente le parole dette al genitore, ma poi, a fronte di domande incalzanti sull'ora e sul numero chiamato, ha sostanzialmente ammesso di non aver fatto alcuna telefonata, perché non ha fatto in tempo essendo intento a pagare la consumazione. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato le giustificazioni incoerenti fornite dal medesimo circa l'odore di narcotico percepito dagli operanti: il ricorrente ha prima dichiarato che il SI avesse uno spinello in bocca ("l'aveva in bocca"), poi ha modificato la versione affermando "l'ha tolta dalla tasca e l'aveva già fatta", senza spiegare come fosse possibile che un solo spinello, peraltro spento, potesse emanare tutto l'odore percepito dagli agenti al momento della perquisizione. Ha spiegato le inverosimiglianze relative al rinvenimento della pistola, con un racconto che il Tribunale ha definito "contraddittorio" nelle circostanze del ritrovamento: mentre l'arma è stata rinvenuta occultata all'interno di un cappello di lana, FR ha dichiarato di averla trovata in una fondina con un cappello di lana "buttato nel portaoggetti", per poi aggiungere che il SI, una volta arrivati all'Autogrill, avrebbe sistemato la pistola all'interno del cappuccio rimettendola nel portaoggetti. Infine, ha correttamente evidenziato l'esistenza di elementi oggettivi incompatibili con la versione difensiva, tra cui le circostanze del controllo e il tentativo di eludere l'attività degli operanti, cercando di rientrare nei locali dell'Autogrill. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione della convergente attribuzione al solo SI della paternità della sostanza stupefacente e delle armi, il Tribunale non ha omesso di valutare tale circostanza, ma l'ha ritenuta superata dal complesso degli elementi indiziari raccolti, dai quali ha ricavato il consapevole coinvolgimento di entrambi gli indagati nel trasporto del materiale illecito, certamente non equiparabile alla prospettata connivenza non punibile. 8 Tale complessiva valutazione degli elementi indiziari non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, risultando invece frutto di un'analisi accurata e razionale del materiale probatorio, conforme ai canoni ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità. I documenti prodotti dalla difesa a sostegno della versione del ricorrente - in particolare quelli provenienti dall'azienda di Autonoleggio Ruffo di Lamezia Terme, che confermerebbero il cambio di autovettura avvenuto il 14 novembre, con il passaggio da un'Audi Al a un'Audi Q5 -, e così pure la ripartizione del danaro rinvenuto, non sono stati ritenuti decisivi dal Tribunale, che li ha implicitamente considerati inidonei a superare il complesso degli elementi indiziari convergenti verso la piena consapevolezza e volontarietà della condotta di concorso da parte del ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, la motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, si presenta immune da vizi logici e giuridici rilevabili in sede di legittimità, essendo il risultato di un'analisi complessiva e coerente degli elementi probatori, condotta secondo i parametri ermeneutici propri della fase cautelare. 3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza genetica contiene, infatti, specifica motivazione in merito alla prognosi circa l'irrogazione di una pena detentiva superiore a tre anni all'esito del giudizio, presupposto necessario per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale disposizione, come modificata dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, stabilisce che "non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni". La valutazione predittiva circa la condanna a pena superiore ai tre anni si colloca nella fase genetica della misura cautelare: l'obbligo ad essa relativo impone al Giudice della cautela di valutare, nella scelta della custodia in carcere piuttosto che di altre misure, se l'imputato potrà essere destinatario di una condanna a pena ultratriennale. Solo nel caso in cui questo vaglio si concluda con esito positivo, il Giudice investito della richiesta del pubblico ministero potrà applicare, nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, la misura di massimo rigore. Poiché si tratta di un passaggio dell'iter delibativo sulla richiesta della massima misura, esso deve trovare riscontro nella motivazione, nella quale il Giudice della cautela dovrà dare atto di avere svolto la prognosi in parola, enunziando le ragioni per le quali essa si concluda in senso sfavorevole al destinatario del vincolo. Nel caso di specie, nell'ordinanza genetica, a pagina 4 (penultimo capoverso), è fatto specifico riferimento alla prognosi di pena ultratriennale ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.. 9 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, attraverso una valutazione complessiva della fattispecie concreta, apprezzando tanto la gravità dei fatti contestati (trasporto e detenzione di considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti unitamente a una pistola, proiettili e armi bianche), quanto le modalità della condotta e la presenza di strumenti di pesatura, indici di organizzazione dell'attività illecita. La valorizzazione di tali elementi non presenta profili di illogicità o contraddittorietà manifesta, risultando coerente con il complessivo quadro probatorio e con l'interpretazione giurisprudenziale dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, richiesti dalla novella dell'art. 274 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 47 del 2015. Nel caso di specie, l'idoneità della misura carceraria a fronteggiare le esigenze cautelari è stata motivata dal Tribunale in considerazione della verosimile inserimento del ricorrente in un contesto organizzativo più ampio, della gravità delle condotte e della necessità di recidere i legami con gli ambienti criminosi. Tale valutazione non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e risulta idonea a supportare la decisione impugnata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 10/04/2025