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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39098/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PECILE e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIULIANO GABRIELLI ( ) VIA FABIO ASQUINI, 11 33100 C.F._1
UDINE; ( VIA DEVEACCO, 6 33030 MAJANO;
Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CACCIA, 30 33100 UDINE presso il difensore avv. FRANCESCO
PECILE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI Controparte_2 P.IVA_2 ZANARDELLI e dell'avv. ROSA MARIA D'AGOSTINO ( VIA DELLA C.F._3
SCROFA 57 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore DESIDERI ZANARDELLI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha citato in giudizio la società allegando di avere Controparte_1 Controparte_2 ricevuto regolare somministrazione di energia elettrica da parte di quest'ultima in forza del contratto di somministrazione con essa stipulato (cfr. doc.2 attrice), presso la sua sede produttiva, con particolare riferimento alle annualità 2010 e 2011, e di avere regolarmente versato l'imposta addizionale provinciale alla accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 in forza dell'art. 6 del D.L.
28.11.1988, n. 511, norma che la Corte di Cassazione, a far tempo dallo scorso ottobre 2019, ha dichiarato dover essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.3.2015 e del 25.7.2018, ha dunque agito per ottenere la ripetizione della somma complessiva di € 25.434,98, IVA inclusa, versata a titolo di accise, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite.
La società si è ritualmente costituita e ha eccepito l'intervenuta prescrizione Controparte_2 dell'eventuale credito della società attrice per il titolo dedotto con riferimento alle somme versate in epoca antecedente al 6.3.2010, visto che la diffida ad adempiere inviata dalla controparte risalirebbe al
6.3.2020 (cfr. doc. 15 attrice), ha in ogni caso eccepito il difetto di prova dei pagamenti delle fatture effettuati dall'attrice; nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato negli anni 2010-2011, avendo applicato le imposte al cliente come da normativa vigente ribadendo in diritto l'inapplicabilità diretta verticale delle direttive europee nei rapporti tra privati e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda avversaria in via di subordine ha chiesto che non fossero riconosciuti gli interessi previsti dal
4 comma dell'art. 1284 c.c. e l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024.
L'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'attrice è infondata.
In primo luogo deve dirsi che agli atti risulta prodotta la lettera di messa in mora inviata da il 6.3.2020 e dunque la richiesta della convenuta di decurtare gli importi versati dalla CP_1 ricorrente antecedentemente al 1 aprile 2010 - in considerazione dell'entrata in vigore della direttiva
CE – da ultimo formulata in sede di conclusionale dev'essere rigettata. Infatti, alla luce della messa in mora inviata il 6.3.2020, in applicazione del principio della prescrizione decennale sancito dall'art. 2946 c.c., relativamente alla restituzione dell'indebito, la richiesta di ripetizione non può che riferirsi alle somme versate a decorrere dal marzo 2010. Al contempo, si aggiunga che da tutte le fatture prodotte risulta l'attestazione di pagamento con addebito automatico. Di conseguenza, in riferimento alle fatture per i consumi di gennaio e febbraio 2010 (nn. 17364/2010 e 17405/2010), per le quali ha eccepito la prescrizione decennale, deve verosimilmente considerarsi il pagamento tramite CP_2
RID proprio alla rispettiva scadenza, inevitabilmente in data successiva al 6.3.2010 stante l'emissione delle stesse in data 10.3.2010.
Quanto alla contestazione di relativa al presunto difetto di prova dei pagamenti CP_2 effettuati dall'attrice, non essendo sufficiente – a mente della convenuta – la produzione degli estratti del libro giornale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, potendo desumere argomenti di prova, anche in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. Nel caso concreto il pagamento delle bollette includenti le accise provinciali oggetto di richiesta di rimborso effettuato dalla ricorrente deve ritenersi avvenuto – con conseguente pagina 2 di 7 rigetto della contestazione formulata sul punto dalla convenuta - soprattutto in considerazione della pacifica continuità della fornitura di energia elettrica da parte di per il periodo oggetto CP_2 della domanda e dell'evidente constatazione che, se la ricorrente fosse eventualmente rimasta inadempiente rispetto al pagamento delle fatture (accumulando debiti per ingenti somme) CP_2 avrebbe inevitabilmente sollecitato in via stragiudiziale l'adempimento della cliente e anche, verosimilmente, formulato domanda riconvenzionale nel presente giudizio. Circostanza, tra l'altro, non rilevata nè contestata da nemmeno in occasione del riscontro alla messa in mora inviata CP_2 dalla ricorrente con comunicazione del 6.3.2020.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise.
Infatti il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea. L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla
Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n.
16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass.
10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass.
22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE,
e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre pagina 3 di 7 alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020). Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore. Tuttavia, per costante giurisprudenza della
C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa pagina 4 di 7 all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile
2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53).In materia di accise, l'ordinamento nazionale non Per_1 prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11/04/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa. Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere
l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, pagina 5 di 7
qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Pertanto, in accoglimento della domanda, la parte convenuta dev'essere condannata a restituire alla parte ricorrente la somma di € 25.434,98, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Controparte_2
in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 25.434,98, Controparte_1 oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39098/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PECILE e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIULIANO GABRIELLI ( ) VIA FABIO ASQUINI, 11 33100 C.F._1
UDINE; ( VIA DEVEACCO, 6 33030 MAJANO;
Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CACCIA, 30 33100 UDINE presso il difensore avv. FRANCESCO
PECILE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI Controparte_2 P.IVA_2 ZANARDELLI e dell'avv. ROSA MARIA D'AGOSTINO ( VIA DELLA C.F._3
SCROFA 57 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore DESIDERI ZANARDELLI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha citato in giudizio la società allegando di avere Controparte_1 Controparte_2 ricevuto regolare somministrazione di energia elettrica da parte di quest'ultima in forza del contratto di somministrazione con essa stipulato (cfr. doc.2 attrice), presso la sua sede produttiva, con particolare riferimento alle annualità 2010 e 2011, e di avere regolarmente versato l'imposta addizionale provinciale alla accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 in forza dell'art. 6 del D.L.
28.11.1988, n. 511, norma che la Corte di Cassazione, a far tempo dallo scorso ottobre 2019, ha dichiarato dover essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.3.2015 e del 25.7.2018, ha dunque agito per ottenere la ripetizione della somma complessiva di € 25.434,98, IVA inclusa, versata a titolo di accise, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite.
La società si è ritualmente costituita e ha eccepito l'intervenuta prescrizione Controparte_2 dell'eventuale credito della società attrice per il titolo dedotto con riferimento alle somme versate in epoca antecedente al 6.3.2010, visto che la diffida ad adempiere inviata dalla controparte risalirebbe al
6.3.2020 (cfr. doc. 15 attrice), ha in ogni caso eccepito il difetto di prova dei pagamenti delle fatture effettuati dall'attrice; nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato negli anni 2010-2011, avendo applicato le imposte al cliente come da normativa vigente ribadendo in diritto l'inapplicabilità diretta verticale delle direttive europee nei rapporti tra privati e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda avversaria in via di subordine ha chiesto che non fossero riconosciuti gli interessi previsti dal
4 comma dell'art. 1284 c.c. e l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024.
L'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'attrice è infondata.
In primo luogo deve dirsi che agli atti risulta prodotta la lettera di messa in mora inviata da il 6.3.2020 e dunque la richiesta della convenuta di decurtare gli importi versati dalla CP_1 ricorrente antecedentemente al 1 aprile 2010 - in considerazione dell'entrata in vigore della direttiva
CE – da ultimo formulata in sede di conclusionale dev'essere rigettata. Infatti, alla luce della messa in mora inviata il 6.3.2020, in applicazione del principio della prescrizione decennale sancito dall'art. 2946 c.c., relativamente alla restituzione dell'indebito, la richiesta di ripetizione non può che riferirsi alle somme versate a decorrere dal marzo 2010. Al contempo, si aggiunga che da tutte le fatture prodotte risulta l'attestazione di pagamento con addebito automatico. Di conseguenza, in riferimento alle fatture per i consumi di gennaio e febbraio 2010 (nn. 17364/2010 e 17405/2010), per le quali ha eccepito la prescrizione decennale, deve verosimilmente considerarsi il pagamento tramite CP_2
RID proprio alla rispettiva scadenza, inevitabilmente in data successiva al 6.3.2010 stante l'emissione delle stesse in data 10.3.2010.
Quanto alla contestazione di relativa al presunto difetto di prova dei pagamenti CP_2 effettuati dall'attrice, non essendo sufficiente – a mente della convenuta – la produzione degli estratti del libro giornale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, potendo desumere argomenti di prova, anche in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. Nel caso concreto il pagamento delle bollette includenti le accise provinciali oggetto di richiesta di rimborso effettuato dalla ricorrente deve ritenersi avvenuto – con conseguente pagina 2 di 7 rigetto della contestazione formulata sul punto dalla convenuta - soprattutto in considerazione della pacifica continuità della fornitura di energia elettrica da parte di per il periodo oggetto CP_2 della domanda e dell'evidente constatazione che, se la ricorrente fosse eventualmente rimasta inadempiente rispetto al pagamento delle fatture (accumulando debiti per ingenti somme) CP_2 avrebbe inevitabilmente sollecitato in via stragiudiziale l'adempimento della cliente e anche, verosimilmente, formulato domanda riconvenzionale nel presente giudizio. Circostanza, tra l'altro, non rilevata nè contestata da nemmeno in occasione del riscontro alla messa in mora inviata CP_2 dalla ricorrente con comunicazione del 6.3.2020.
Nel merito, ritiene il Tribunale che vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise.
Infatti il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea. L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla
Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n.
16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass.
10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass.
22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE,
e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre pagina 3 di 7 alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020). Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore. Tuttavia, per costante giurisprudenza della
C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa pagina 4 di 7 all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile
2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53).In materia di accise, l'ordinamento nazionale non Per_1 prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11/04/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa. Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere
l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, pagina 5 di 7
qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo Giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Pertanto, in accoglimento della domanda, la parte convenuta dev'essere condannata a restituire alla parte ricorrente la somma di € 25.434,98, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass.
27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Controparte_2
in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 25.434,98, Controparte_1 oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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