TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 328/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 02/05/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MANDORLO ANNA;
(ROMA (RM), 28/12/1973), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DI GIANFRANCESCO SABRINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/10/2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
1. La casa coniugale, di proprietà del padre della sig.ra sarà CP_1
assegnata alla stessa ed il sig. se ne allontanerà, consegnando le Pt_1
chiavi alla Signora a seguito della sottoscrizione del presente ricorso CP_1
di separazione consensuale, asportando i propri effetti personali e, ove vi fosse, il mobilio di sua esclusiva proprietà, nonché le armi che possiede,
facendo alle autorità competente la comunicazione di legge. Inoltre tenuto conto che nell'immediato il signor non dispone di una propria Pt_1
abitazione, ma che è in trattative per acquistarla, i coniugi concordano che lo stesso prenda dalla casa familiare esclusivamente l'abbigliamento invernale e le armi. Il marito asporterà quindi quanto residua dei propri effetti personali dalla casa coniugale entro e non oltre il 30 marzo 2025.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
3. Il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
l'assegno mensile di euro 400,00 oltre la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie non previste e regolate dal
Protocollo del Tribunale di Roma, che si allega al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante, regolando le spese come in quest'ultimo riportate ed elencate, saranno sostenute al 50% tra i coniugi e preventivamente concordate per mail. Il signor verserà gli importi Pt_1 da lui dovuti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora L'assegno unico verrà percepito e trattenuto da ciascun CP_1
coniuge per la metà, come già comunicato alle competenti autorità.
4. In ordine al regime di visita dei figli minori i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un giorno intra settimanale che si indica nel mercoledì, dalle ore 18,30 fino alle ore 22,00, prelevandoli dalla casa dei nonni materni e/o dalla casa coniugale e riaccompagnandoli a casa dalla madre;
a fine settimana alterni dalle 18,30 del venerdì alle ore 22.00
della domenica.
5. In merito alle festività i coniugi stabiliscono che i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni i giorni del 24 e 26 con un genitore e 25 dicembre, con l'altro, dal 31 dicembre al 1°gennaio, dal
Sabato Santo alle 22,00 del Lunedì dell'Angelo il giorno di Pasqua e il lunedì
dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno altresì
ad anni alterni con ciascun genitore le festività dell' 8 dicembre, 6 gennaio,
del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, salvo diverso accordo tra le parti. I
ragazzi trascorreranno il loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra e parti. Per i giorni di vacanza dalla scuola non menzionati seguiranno il regime di visita ordinario.
6. Per le vacanze verrà concordato per iscritto tra le parti entro il 30
maggio di ogni anno, un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante l'estate che i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore e durante il quale
è sospeso il regime di visita, e un ulteriore periodo di una e/o due settimane anche non consecutive, durante tutto l'anno, salvo diverso accordo tra le parti.
7. In ordine al regime di visita le parti si danno atto che i figli non pernotteranno con il padre fino a quando lo stesso non disporrà di una propria abitazione e che il regime di visita, su accordo delle parti, tenuto conto degli impegni scolastici sportivi e ludici dei figli, potrà essere variato senza che venga alterata l'alternanza concordata.
8. I coniugi concordemente decideranno in merito ai risparmi destinati ai figli attualmente accantonati su un Conto Arancio cointestato tra i genitori per un importo pari circa ad euro 12.939,37. Detta somma verrà investita e/o trasferita in un fondo vincolato fino al compimento della maggiore età dei figli su accordo delle parti.
9. Il signor di obbliga a versare l'importo di euro 700 a Pt_1
parziale copertura dell'attuale scoperto del conto corrente cointestato oltre all'importo di 422 euro pari alla metà dell'arretrato del costo della mensa scolastica per la figlia per lo scorso anno scolastico, a seguito del Per_2
pagamento effettuato il conto cointestato sarà chiuso.
10. I coniugi si prestano sin da ora il consenso per il rilascio o il rinnovo dei passaporti, validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 328/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 02/05/1977) e ON LU (ROMA (RM),
[...]
28/12/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
26/10/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1214, Parte II, Serie A04, Anno 2008, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 328/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 02/05/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MANDORLO ANNA;
(ROMA (RM), 28/12/1973), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DI GIANFRANCESCO SABRINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/10/2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
1. La casa coniugale, di proprietà del padre della sig.ra sarà CP_1
assegnata alla stessa ed il sig. se ne allontanerà, consegnando le Pt_1
chiavi alla Signora a seguito della sottoscrizione del presente ricorso CP_1
di separazione consensuale, asportando i propri effetti personali e, ove vi fosse, il mobilio di sua esclusiva proprietà, nonché le armi che possiede,
facendo alle autorità competente la comunicazione di legge. Inoltre tenuto conto che nell'immediato il signor non dispone di una propria Pt_1
abitazione, ma che è in trattative per acquistarla, i coniugi concordano che lo stesso prenda dalla casa familiare esclusivamente l'abbigliamento invernale e le armi. Il marito asporterà quindi quanto residua dei propri effetti personali dalla casa coniugale entro e non oltre il 30 marzo 2025.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
3. Il signor verserà alla signora entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
l'assegno mensile di euro 400,00 oltre la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie non previste e regolate dal
Protocollo del Tribunale di Roma, che si allega al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante, regolando le spese come in quest'ultimo riportate ed elencate, saranno sostenute al 50% tra i coniugi e preventivamente concordate per mail. Il signor verserà gli importi Pt_1 da lui dovuti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora L'assegno unico verrà percepito e trattenuto da ciascun CP_1
coniuge per la metà, come già comunicato alle competenti autorità.
4. In ordine al regime di visita dei figli minori i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un giorno intra settimanale che si indica nel mercoledì, dalle ore 18,30 fino alle ore 22,00, prelevandoli dalla casa dei nonni materni e/o dalla casa coniugale e riaccompagnandoli a casa dalla madre;
a fine settimana alterni dalle 18,30 del venerdì alle ore 22.00
della domenica.
5. In merito alle festività i coniugi stabiliscono che i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni i giorni del 24 e 26 con un genitore e 25 dicembre, con l'altro, dal 31 dicembre al 1°gennaio, dal
Sabato Santo alle 22,00 del Lunedì dell'Angelo il giorno di Pasqua e il lunedì
dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno altresì
ad anni alterni con ciascun genitore le festività dell' 8 dicembre, 6 gennaio,
del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, salvo diverso accordo tra le parti. I
ragazzi trascorreranno il loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra e parti. Per i giorni di vacanza dalla scuola non menzionati seguiranno il regime di visita ordinario.
6. Per le vacanze verrà concordato per iscritto tra le parti entro il 30
maggio di ogni anno, un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante l'estate che i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore e durante il quale
è sospeso il regime di visita, e un ulteriore periodo di una e/o due settimane anche non consecutive, durante tutto l'anno, salvo diverso accordo tra le parti.
7. In ordine al regime di visita le parti si danno atto che i figli non pernotteranno con il padre fino a quando lo stesso non disporrà di una propria abitazione e che il regime di visita, su accordo delle parti, tenuto conto degli impegni scolastici sportivi e ludici dei figli, potrà essere variato senza che venga alterata l'alternanza concordata.
8. I coniugi concordemente decideranno in merito ai risparmi destinati ai figli attualmente accantonati su un Conto Arancio cointestato tra i genitori per un importo pari circa ad euro 12.939,37. Detta somma verrà investita e/o trasferita in un fondo vincolato fino al compimento della maggiore età dei figli su accordo delle parti.
9. Il signor di obbliga a versare l'importo di euro 700 a Pt_1
parziale copertura dell'attuale scoperto del conto corrente cointestato oltre all'importo di 422 euro pari alla metà dell'arretrato del costo della mensa scolastica per la figlia per lo scorso anno scolastico, a seguito del Per_2
pagamento effettuato il conto cointestato sarà chiuso.
10. I coniugi si prestano sin da ora il consenso per il rilascio o il rinnovo dei passaporti, validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 328/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 02/05/1977) e ON LU (ROMA (RM),
[...]
28/12/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
26/10/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1214, Parte II, Serie A04, Anno 2008, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi