Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 12
febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9944/2022
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte 1 (c.f.
SALVATORE CALI', nel cui studio in Biancavilla ha eletto domicilio, via V. Emanuele, 348
- ricorrente -
CONTRO
CP_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/10/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-000343463, n. OI-000343164 e n. OI-000342559, notificate dall' CP_1 in data
24/9/2022 e aventi ad oggetto sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, relative rispettivamente agli anni 2011, 2014 e 2015, dell'importo complessivo di euro 52.019,80.
rilevava, pertanto, che dette ultime fossero state irrogate per importi spropositati e di privi di motivazione. Al riguardo osservava che i provvedimenti amministrativi dovessero essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti alla base dei provvedimenti stessi, in modo da assicurarne la conoscenza da parte del contribuente e, dunque, l'esercizio del suo diritto di difesa. Osservava inoltre che la motivazione per relationem dell'atto dovesse essere limitata a meri riferimenti a circostanze emergenti da atti diversi e che non dovesse essere ammesso il rinvio integrale ad una motivazione contenuta in un atto diverso da quello contenente il provvedimento sostanziale. Sempre sul punto, eccepiva che nelle ordinanze ingiunzioni risultasse omessa l'indicazione dell'avvenuto rispetto dei termini previsti dalla legge per lo svolgimento delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio;
rilevava che, anche con riferimento a detto aspetto, gli atti impugnati dovessero ritenersi illegittimi e che, dunque, dovessero essere annullati.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto dell' CP 1 a riscuotere le sanzioni in oggetto, e ciò considerato che le presunte violazioni fossero risalenti agli anni 2011, 2014 e 2015, che fosse mancata la rituale notifica di atti interruttivi e che fosse, pertanto, decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981. Ribadiva al riguardo che, anche in considerazione della circostanza che lo stesso risiedesse all'estero, i dedotti atti di accertamento non fossero mai stati notificati.
Eccepiva infine la sproporzione fra l'importo delle sanzioni irrogate e quello delle somme asseritamente non versate. Lamentava che, dai provvedimenti impugnati, non si evincesse l'iter che avesse condotto l'CP_1 alla quantificazione delle sanzioni né quali somme fossero da imputare a ritenute non versate, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione e nullità dei provvedimenti stessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni, considerata la fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e il grave danno che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione delle stesse (periculum in mora); nel merito chiedeva che fosse dichiarata la nullità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti di accertamento e/o per difetto di motivazione, che fosse dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto dell'ente di recuperare i crediti e, comunque, la non dovutezza delle somme richieste;
chiedeva ancora che, conseguentemente, fossero dichiarate nulle ovvero che fossero annullate le ordinanze ingiunzioni impugnate, gli atti di accertamento e tutti gli atti precedenti e successivi alle ordinanze stesse;
in via subordinata, infine, chiedeva che fosse applicata la massima riduzione delle sanzioni.
Con decreto del 22/10/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/9/2023 si costituiva in giudizio l' L'ente produceva le singole diffide con le rispettive relate di notifica, osservando che per i periodi in oggetto vi fossero stati dei pagamenti parziali ma eseguiti ben oltre i 90 giorni dalla notifica delle diffide stesse. Rilevava di aver proceduto alla rideterminazione delle sanzioni attraverso i relativi provvedimenti di rettifica adottati in conformità alle previsioni del D.L. n. 48/2023 e ai parametri disposti dal messaggio
CP
Hermes.24/05/2023.0001931. Esponeva che le ordinanze ingiunzioni fossero state precedute dalla regolare notifica degli atti di accertamento allegati, riguardanti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate nelle denunzie mensili
CP trasmesse all' nei flussi UniEmens. Chiedeva che, in via preliminare, il Tribunale si pronunciasse sulla tempestività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità in caso di tardività.
Evidenziava che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112 c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Rilevava l'inammissibilità delle eccezioni relative a vizi formali delle ordinanze ingiunzioni, con specifico riferimento alla decadenza ex art. 14 della legge n.
689/1981 rientrante fra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Osservava che il procedimento in esame fosse retto dai principi della citata legge n. 689/1981, non trovando applicazione la legge n. 241/1990, e che, involgendo il giudizio non l'atto ma il rapporto amministrativo, al giudice fosse riservata la cognizione piena dello stesso, con la conseguenza che eventuali vizi di motivazione del provvedimento non ne determinassero la nullità, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva. Rilevava che la motivazione consistesse nella chiara individuazione del presupposto normativo, che fosse ammissibile la motivazione per relationem e che nella specie la stessa fosse del tutto congrua, facendo espresso rinvio all'atto accertativo.
Nel merito osservava che la trasmissione da parte del datore di lavoro del flusso telematico Uniemens
contenente gli appositi modelli DM10/M costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni, e ciò in quanto i suddetti modelli avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Evidenziava dunque che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito inteso quale importo specifico che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all'Istituto, con la conseguenza che
.CP dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell' di quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro. Con riferimento all'eccepita prescrizione, rilevava che la stessa non fosse maturata, tenuto conto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di entrata in vigore della legge di parziale depenalizzazione della fattispecie (6/2/2016), secondo quanto previsto dall'art. 2935 c.c., e che, ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, il diritto a riscuotere le somme per le violazioni contestate si prescrivesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Rilevava inoltre che dovesse tenersi conto della sospensione per il periodo dei tre mesi successivi alla notifica dell'atto di accertamento e dell'ulteriore sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020, con la conseguenza che, nella specie, non essendo intervenuto alcun pagamento dopo la notifica degli atti di accertamento, correttamente fossero state emesse le ordinanze ingiunzioni opposte.
Sulla determinazione dell'importo delle sanzioni, rilevava che dette ultime fossero state determinate avuto riguardo alla gravità della violazione, all'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alle condizioni economiche del trasgressore. Rilevava inoltre che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, avesse provveduto alla riformulazione delle sanzioni e chiedeva, in via pregiudiziale,
che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in via principale, il rigetto di tutte le domande siccome infondate con la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte. In via subordinata chiedeva che, dato atto della rideterminazione delle sanzioni, parte ricorrente fosse condannata al pagamento di quanto accertato e dovuto;
chiedeva, in ogni caso, la concessione di un congruo rinvio al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla rideterminazione stessa e al fine di consentire l'esercizio della facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta.
Il ricorrente depositava le note di trattazione del 21/2/2024 con le quali prendeva atto dei provvedimenti di rettifica, aderendo alla rideterminazione. Con nota dell'1/3/2024, lo stesso depositava modello F24
riguardante il pagamento degli importi rideterminati, nella misura ridotta, deducendo di aver adempiuto entro il termine di 60 giorni dalla prima udienza successiva al deposito dei provvedimenti di rettifica. Ed
ancora, con successive note del 24/5/2024, l'opponente puntualizzava di aver provveduto al suddetto pagamento in data 27/2/2024, come da ricevuta che allegava, e che detto pagamento, eseguito in spontaneo adempimento dell'obbligazione sanzionatoria, avesse determinato l'estinzione dell'obbligazione stessa, con conseguente cessazione della materia del contendere. Insisteva tuttavia nella condanna alle
.CP spese a carico dell' che aveva ridotto le sanzioni solo in corso di causa.
Con provvedimento del 31/5/2024, alla luce dell'intervenuto pagamento delle sanzioni come rideterminate, le parti venivano invitate ad interloquire in ordine alla tempestività del pagamento e a prendere posizione in merito all'eventuale sussistenza di causa di cessazione della materia del contendere. Con note del 18/9/2024, ICP- rilevava la tardività del pagamento in misura ridotta in quanto eseguito oltre il termine di 60 giorni dal momento in cui il ricorrente avesse acquisito conoscenza della rideterminazione, coincidente con la costituzione in giudizio dell'ente per l'udienza del 21/9/2023. Si
opponeva pertanto alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, considerato l'adempimento tardivo e dunque parziale, e insisteva nel pagamento delle somme residue ancora da versare.
Con provvedimento del 3/10/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già
fissata del 12 febbraio 2025 fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6,
comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 19/10/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta il 24/9/2022 (cfr. avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali è stata eseguita la notifica).
.CP con le quali è statoOr, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall'
intimato al ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale' Parte 1 , il pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2011, 2014 e 2015.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8,
recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che "Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro".
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. ||
datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte 1,CP ha intimato il pagamento delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,
fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
CP Ciò posto, in seguito ai provvedimenti di rettifica delle sanzioni adottati dall' con riguardo a ciascuna ordinanza ingiunzione, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4/5/2023 n. 48, il ricorrente ha provveduto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni stesse, pari alla metà degli importi rideterminati,
come previsto dai provvedimenti stessi in osservanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 15/1/2016, n. 8.
L'opponente ha dato prova del suddetto pagamento depositando modello F24 recante gli importi dimezzati comprensivi delle spese di notifica, pari alla complessiva somma di euro 392,48. Tuttavia, considerato che dal suddetto documento emerge che il pagamento è stato eseguito in data 27/2/2024, lo stesso deve ritenersi tardivo, in quanto eseguito oltre il termine di 60 giorni dalla prima udienza, fissata nella data del
21/9/2023. Al riguardo si osserva che i provvedimenti di rettifica di cui si è detto sono stati depositati CP
-dall' in allegato alla memoria di costituzione depositata il 5/9/2023, sicchè l'udienza da prendere in considerazione è la suddetta udienza del 21/9/2023, quale prima udienza fissata con decreto del
22/10/2022.
Attesa la tardività del suddetto pagamento, il ricorrente deve considerarsi decaduto dal beneficio della riduzione con la conseguenza che il suo pagamento debba ritenersi alla stregua di un adempimento parziale. Ne consegue che, in accoglimento dei rilievi di parte resistente, il ricorrente resta ancora tenuto al pagamento delle somme residue, secondo quanto indicato nei provvedimenti di rettifica in atti.
L'obbligazione sanzionatoria non può dunque dichiararsi estinta e la richiesta di cessazione della materia del contendere può essere accolta limitatamente alle somme versate, pari alla metà del dovuto.
Il dedotto pagamento costituisce infatti evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei suddetti provvedimenti, idoneo a determinare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi,
la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; 2650/08).
Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3074; Cass. 8/6/1996 n.
5333).
Con riguardo, pertanto, alle ordinanze ingiunzioni impugnate va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Ciò posto, occorre ora procedere all'esame dei motivi di ricorso e, preliminarmente, all'esame dell'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
Sul punto, si rammenta che la Cassazione ha stabilito che "L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente" (Cass.
sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Con specifico riguardo alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, la Suprema Corte ha evidenziato che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Nella fattispecie, le ordinanze ingiunzioni impugnate risultano dotate di sufficiente motivazione succinta,
CP avendo le stesse richiamato gli atti di accertamento (prot. n. 2100.28/09/2017.0409396, prot. n.
CP CP 2100.28/09/2017.0409568 e prot. n. 2100.28/09/2017.0409563 del 24/10/2017) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato le violazioni contestate;
evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa ("la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981"). CPSi rileva pertanto che l'iter amministrativo seguito dall' C nell'adozione dei provvedi menti impugnati risulti corretto e immune da vizi, avendo l' CP 2 emesso e motivato tali atti in conformità alla specifica disciplina legale sopra richiamata. CP Devono dunque condividersi le osservazioni svolte sul punto dall' secondo cui il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e ad esso non trova applicazione la legge n. 241 del 1990 (Cass.
26 giugno 2019, n. 17088; Cass. 4 marzo 2015, n. 4363). Atteso che il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, al giudice è riservata una cognizione piena, ancorché nei limiti dei motivi di opposizione, sicchè eventuali vizi formali, nel caso di specie comunque inesistenti, che ineriscano,
a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza o alla mancata audizione dell'opponente,
non comportano la nullità del provvedimento, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva (Cass. 21 maggio 2018, n. 12503; Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786).
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati sollevata dall'opponente.
Detto ultimo ha inoltre eccepito la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni comminate alle violazioni riscontrate, contestando dunque la quantificazione delle sanzioni stesse come indicate nelle ordinanze ingiunzioni.
Al riguardo si osserva che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità
del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa
CP all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, già denunciate all'ente,
trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori.
,CP Or, dall'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate emerge che l' ha determinato ai sensi dell'art. 11
della legge n. 689/1981 gli importi dovuti, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori), nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
CP
-Si ribadisce, in ogni caso, che l' ha dedotto e dimostrato (cfr. provvedimenti di rettifica in atti) di aver rideterminato gli importi delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
.CP Occorre pertanto dare atto della modifica da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-000343463,
con determinazione della sanzione amministrativa in euro 86,60, dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-
000343164, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 292,78, e dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-000342559, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 365,98. Il ricorrente ha poi eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento sottesi alle ordinanze ingiunzioni nonchè l'intervenuta prescrizione, con conseguente nullità delle ordinanze stesse.
CP ha prodotto gli atti di accertamento relativi alle ordinanze ingiunzioni Al riguardo si osserva che l'
CP 2100.28/09/2017.0409396 riguardante il periodo 2010/3, prot. impugnate e precisamente: prot. CP CP 2100.28/09/2017.0409563 28/09/2017.0409568 riguardante il periodo 2014/2, e prot.
riguardante il periodo 2014/3.
L'ente ha anche prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali è stata eseguita la notifica, dai quali si evince che tutti gli atti di accertamento sono stati notificati in data 24/10/2017,
mediante consegna al destinatario stesso. Si osserva al riguardo che gli avvisi di ricevimento recano il numero dei rispettivi atti di accertamento, sicchè risulta provato il collegamento fra i primi e i secondi documenti.
In definitiva, per tutti gli atti di accertamento, la notifica deve considerarsi avvenuta nella data indicata negli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità.
Posta la regolare notifica di detti atti, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ex art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che "Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative,
puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga,
rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21
ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo"
nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ...." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è
entrato in vigore dal 6.2.2016.
Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere nella suddetta data del 6.2.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 24/10/2017 degli atti di accertamento e, successivamente, dalla notifica in data 24/9/2022 delle ordinanze ingiunzioni opposte (cfr. avvisi di ricevimento in atti). Ed infatti, alla riferita data di notifica dei provvedimenti impugnati la prescrizione non era ancora maturata,
e ciò a prescindere dal periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983) e dal periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ne consegue che le somme residue richieste a titolo di sanzioni amministrative con le ordinanze ingiunzioni opposte devono dichiararsi dovute.
Considerata la parziale cessazione della materia del contendere e la riduzione delle sanzioni applicate solo dopo l'introduzione del giudizio, si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9944/2022 R.G., così statuisce:
.CP Accerta e dichiara la modifica da parte dell' intervenuta nelle more, delle ordinanze ingiunzioni opposte e, in particolare, dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-000343463, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 86,60, dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-000343164, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 292,78, e dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000342559, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 365,98;
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla parte delle sanzioni già versata e annulla le ordinanze ingiunzioni in tale parte;
Rigetta nel resto l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzioni per la restante parte;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 12 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmela Letizia Formaggio