Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3550/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa ER Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c.
da
rappresentato e difeso dall'avv. BENEFORTI MANUELA, Parte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
contro
CONTUMACE; CP_1
- resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia in camera di consiglio sulle seguenti conclusioni.
“1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e . CP_1
2) Porre a carico del sig. l'onere di provvedere al Parte_1
mantenimento indiretto dei figli e se non Per_1 Per_2
ritenuti/divenuti economicamente autosufficienti, versando loro mensilmente e direttamente l'importo mensile di € 450,00 ciascuno,
oltre alle spese relative alle loro abitazioni nelle sedi universitarie ed alle spese scolastiche e mediche.
3) Nulla a favore della moglie, essendo economicamente autosufficiente e avendo la medesima capacità lavorativa, essendo comunque priva di occupazione per proprio fatto e colpa né alcuna pronuncia sulla assegnazione alla medesima dell'immobile dalla medesima occupato, in comproprietà del sig. e della Parte_1
di lui sorella, non costituendo mai casa familiare.
In subordine, il sig. verserà alla sig.ra un assegno Pt_1 CP_1
mensile di 500,00 a titolo di concorso al suo mantenimento, sino al reperimento di una attività lavorativa e comunque per non oltre 12
mesi.
4)Spese e competenze di causa rifuse.”
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinarsi al competente Ufficiale di Stato
civile gli adempimenti conseguenti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Con ricorso di data 23.02.2024 il ricorrente Parte_1
esponeva che in data 23.05.2009 aveva contratto matrimonio, con rito civile, con , trascritto nel registro atti di matrimonio CP_1
alla parte I, volume 1, n. 120, dell'anno 2009 del Comune di Padova;
che da tale unione nascevano il 23 gennaio 2002 e il Per_1 Per_2
23 febbraio 2004, maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Premetteva che, dopo aver posto originariamente la residenza coniugale a Padova, nel 2002 per motivi di lavoro, si era trasferito in Cina, ove tutt'ora svolgeva la sua attività lavorativa, e nel
2009, poco dopo il matrimonio, era stato raggiunto dalla moglie e dai figli minorenni;
che nel 2022 la insieme alla figlia, era CP_1
rientrata in Italia ponendo la propria residenza a Cavarzere
nell'immobile di cui il ricorrente era comproprietario insieme alla sorella;
che, concluso il percorso di studi obbligatori in Cina con il conseguimento del diploma di scuola secondaria, Per_1
attualmente viveva a Torino e studiava presso il Politecnico, mentre a Venezia presso l'Università Ca' Foscari. Per_2
Tanto premesso, il ricorrente proponeva domanda al fine di ottenere la dichiarazione di separazione giudiziale dalla moglie e,
decorsi i termini di legge, quella di divorzio, rappresentando che,
venuti meno i presupposti dell'affectio coniugalis, ormai i coniugi intrattenevano rapporti esclusivamente tramite messaggistica,
chiedendo in ordine alle condizioni della separazione che:
“autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la sentenza
parziale di separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
. Porre a carico del sig. l'onere di provvedere
[...] Parte_1 al mantenimento indiretto dei figli e se non Per_1 Per_2
ritenuti/divenuti economicamente autosufficienti, versando loro
mensilmente e direttamente l'importo mensile di € 450,00 ciascuno,
oltre alle spese relative alle loro abitazioni nelle sedi
universitarie ed alle spese scolastiche e mediche. Nulla a favore
della moglie, essendo economicamente autosufficiente e avendo la
medesima capacità lavorativa, essendo comunque priva di occupazione
per proprio fatto e colpa. In subordine, il sig. verserà alla Pt_1
sig.ra un assegno mensile di 500,00 a titolo di concorso al CP_1
suo mantenimento, sino al reperimento di una attività lavorativa e
comunque per non oltre 12 mesi. Spese e competenze di causa rifuse”.
Nonostante la regolare notifica, la resistente CP_1
rimaneva contumace, come dichiarato all'udienza del 29.05.2024.
Alla suddetta udienza, compariva il solo ricorrente che rappresentava l'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e il Giudice emetteva i provvedimenti provvisori,
autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo in capo al ricorrente l'onere di provvedere al mantenimento indiretto dei figli versando loro mensilmente e direttamente l'importo di 450,00 euro ciascuno, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alle spese relative alle loro abitazioni nelle sedi universitarie ed alle spese scolastiche e mediche. Rinviata la causa all'udienza del 11.07.2024, il ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rinviava davanti a sé per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 14.11.2024, con le modalità
di cui all'art. 127 ter c.p.c., e assegnava alle parti le parti i termini per le conclusioni ex art 473 bis.28 c.p.c. Lette le note depositate l'11.11.2024, con decreto del 15.11.2024, il Giudice
tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al
Collegio.
2) Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da
. Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà del ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno della resistente, rimasta contumace, benchè ritualmente notificata.
Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Quanto ai figli maggiorenni, va preso atto che essi non sono ancora economicamente autosufficienti in quanto entrambi stanno completando il loro ciclo di studi, a Torino e a Venezia. Possono Per_1 Per_2
quindi essere confermati i provvedimenti provvisori adottati e posto in capo al ricorrente l'onere di provvedere al mantenimento indiretto dei figli versando loro mensilmente e direttamente l'importo di
450,00 euro ciascuno, rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre alle spese relative alle loro abitazioni nelle sedi universitarie ed alle spese scolastiche e mediche.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni:
- pone a carico di un contributo al mantenimento dei Parte_1
figli e , maggiorenni e non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti mediante versamento direttamente a loro dell'importo mensile di 450,00 euro ciascuno, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alle spese relative alle loro abitazioni nelle sedi universitarie ed alle spese scolastiche e mediche.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Rimette le parti avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Venezia, 18.12.2024
Il Presidente rel. Dott.ssa Lisa ER