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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1412 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Francesco Possidente Parte_1 C.F._1
e Paolo Vecchione.
[...]
[..
P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Maurizio De Dominicis.
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE- nonché
(c.f. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Viola.
CP_2
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Luongo e Domenico CP_3 C.F._2
Guida.
-APPELLATO-
e pagina 1 di 12 Controparte_4 ontumace
[...]
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 7870/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
29.9.2021, in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 22.4.2025 dalla difesa della il 28.4.2025 dalla difesa del Parte_2 Controparte_1 il 3.5.2025 dalla difesa di e il 5.5.2025 dalla difesa di .
[...] CP_3 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 28.3.2022) ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, il la il Controparte_5 Parte_2 Controparte_4
, proponendo appello avverso la sentenza n. 7870/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in CP_3 data 29.09.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , premesso di essere proprietario dell'appartamento sito in nel Condominio Parte_1 Pt_2 di via Mazzini n.6, al terzo piano, interno 4, scala B, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il detto Condominio, per sentirlo dichiarare responsabile dei danni da infiltrazioni riportati nel suo appartamento e derivanti dal muro perimetrale . CP_6
In particolare l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € 11.511,84, oltre IVA, quale importo corrispondente alle lavorazioni necessarie per eliminare il fenomeno infiltrativo (così come indicato dall'architetto, da lui incaricato, nella relazione tecnica prodotta), nonché l'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alle suppellettili, da liquidarsi secondo l'equo apprezzamento del giudicante.
Aveva chiesto, inoltre, anche la condanna del convenuto al pagamento dell'ulteriore importo di € 3.750,00, corrispondente al canone di locazione da esso attore sostenuto per il periodo dal 4.2.2011 al 30.6.2011 (in relazione ad altro immobile ove era stato costretto a trasferirsi, stante l'invivibilità di quello oggetto di causa), nonché l'importo di € 121,10 per le spese di registrazione del detto contratto e del bollo ed anche l'importo di €
205,00 per oneri condominiali.
In aggiunta aveva chiesto la condanna del detto al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno CP_1 morale e da invivibilità dell'appartamento), da quantificarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di causa e rimborso dell'importo di € 1.358,89, corrispondente al costo sostenuto per il compenso dell'architetto che aveva redatto la consulenza tecnica e il relativo computo metrico.
pagina 2 di 12 Costituitisi in giudizio il - chiedendo e ottenendo Controparte_5
l'autorizzazione alla chiamata in causa della e del nonché questi due Parte_2 Controparte_4 ultimi Enti e (a sua volta chiamato in causa su istanza della detta Diocesi), il Tribunale di Napoli, CP_3 all'esito dell'istruttoria espletata (produzione di documenti, escussione dei testi ammessi e ctu), con la sentenza n.
7870/2021 impugnata in questa sede ha così provveduto:
“a) Dichiara la carenza di legittimazione passiva del e della b) Accoglie parzialmente la Controparte_4 Parte_2 domanda di parte attrice e condanna il sito in alla in persona dell'amministratore pro tempore al CP_1 Pt_2 CP_1 pagamento in favore di della somma di euro 917,50 liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma via via Parte_1 devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento a quella della pubblicazione della presente;
oltre interessi legali, sulla somma così determinata, sino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento in favore di della somma di euro 2385,50 CP_3 Parte_1 liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma via via devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento a quella della pubblicazione della presente;
oltre interessi legali, sulla somma così determinata, sino all'effettivo soddisfo c) condanna altresì il
sito in alla in persona dell'amministratore pro tempore alla eliminazione delle cause del fenomeno CP_1 Pt_2 CP_1 come indicato nel computo metrico dell'arch. d) Condanna il alle opere di modifica dei fori di aereazione come indicato nel Per_1 Pt_1 computo metrico dell'arch. e) Accoglie la domanda riconvenzionale del condannando il alla partecipazione Per_1 CP_1 Pt_1 alle spese di cui al computo metrico f) Compensa le spese di lite g) Pone definitivamente le spese di consulenza a carico del CP_1 sito in lla in persona dell'amministratore pro tempore e di al 50%.”. Pt_2 CP_1 CP_3
In sintesi, il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che:
1) in via preliminare, fossero privi di legittimazione passiva il (avendo provato non di non Controparte_4 essere più custode dell'area oggetto di giudizio) e la (avendo la stessa dimostrato di aver Parte_2 venduto all'arch. la proprietà sulla quale insisteva il manufatto da cui sarebbe scaturito il danno lamentato CP_3 dall'attore); 2) sussistesse la legittimazione passiva sia del convenuto, che di , terzo CP_1 CP_3 chiamato in causa;
3) la domanda attorea meritasse parziale accoglimento;
4) in particolare, quanto all'imputabilità del fenomeno infiltrativo e alla quantificazione dei danni, fossero condivisibili le conclusioni a cui era giunto il ctu nominato;
5) pertanto, la responsabilità delle infiltrazioni lamentate dall'attore dovesse essere ascritta al convenuto per il 25%, al per il 65% e la restante parte (10%) allo stesso 6) il danno CP_1 CP_3 Pt_1 fosse da quantificarsi in € 3.670,00 al netto dell'Iva, per la realizzazione delle opere di ripristino della proprietà; 7) nulla potesse essere riconosciuto all'attore per la lamentata invivibilità dell'appartamento e, comunque, per i danni non patrimoniali richiesti, non essendo stati riscontrati dal ctu;
8) il e il dovessero, dunque, CP_1 CP_3 essere condannati al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 3.670,00, al netto dell'Iva, in ragione rispettivamente del 25% e del 65%, oltre rivalutazione ed interessi;
9) il dovesse essere CP_1 condannato, inoltre, con la partecipazione dell'attore in base alle quote condominiali (in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto), all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo, quantificati dal ctu nella somma di € 2.873,00, al netto dell'Iva; 10) il fosse tenuto Pt_1
pagina 3 di 12 alla modifica dello stato dei luoghi relativamente ai fori di areazione sulla parete condominiale, come specificato dal ctu.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 7870/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti due Parte_1 motivi.
Con il primo, articolato, motivo, ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio riguardante l'accertamento del diritto di quest'ultimo alla contribuzione, nelle spese di ripristino e del danno, del condomino danneggiato.
In particolare, ha evidenziato la nullità di tale capo della sentenza per mancanza di motivazione e, nel merito,
l'infondatezza della domanda riconvenzionale per carenza di interesse, non avendo, egli (l'attore/appellante, si intende), mai negato il proprio obbligo alla partecipazione, quale condomino, al riparto delle spese.
Con il secondo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha compensato le spese di lite senza motivare neanche sul punto.
Nel merito ha lamentato comunque l'ingiustizia della disposta compensazione, tenuto conto che il , CP_1 quale custode delle parti comuni dell'edificio, non aveva posto in essere alcun comportamento atto ad evitare la causazione dei danni da lui (dall'attore/appellante, si intende) lamentati, nonostante le continue lamentele anche da parte di altri condomini (che avevano lamentato umidità nelle abitazioni).
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe potuto rapportare le riconosciute percentuali di responsabilità tra il ed il terzo chiamato, arch. (nella causazione dei danni), alla misura di partecipazione di CP_1 CP_3 ognuno di essi alle spese di lite in suo (dell'attore/appellante, si intende), ma non compensare integralmente tali spese.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la nullità della sentenza n.
7870/2021 nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dal perché Controparte_7 assolutamente priva di motivazione e per l'effetto, nel merito, Voglia rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal suddetto
perché privo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
b) Dichiarare la nullità CP_1 della sentenza n. 7870/2021 nella parte in cui dichiara di compensare le spese del giudizio perché assolutamente priva di motivazione e per l'effetto, nel merito, ritenuto il convenuto responsabile dei danni causati alla proprietà del Dott. condannare CP_1 Parte_1 il predetto Condominio al pagamento, delle spese legali del giudizio di primo grado in favore dell'attore, odierno appellante, Sig.
[...]
1) In via subordinata, accertate le concause nella produzione dei danni dedotti in giudizio individuate dalla CTU nella Pt_1 responsabilità del e dell'arch. , condannare in via solidale il convenuto e l'arch. al CP_1 CP_3 CP_1 CP_3 pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado in favore dell'attore, odierno appellante, Sig. 2) Invia ulteriormente Parte_1 subordinata accertate le concause nella produzione dei danni dedotti in giudizio individuate dalla CTU nella responsabilità del
Condominio e dell'arch. condannare il convenuto e l'arch. al pagamento delle spese legali del CP_3 CP_1 CP_3 giudizio di primo grado in favore dell'attore, odierno appellante, Sig. ognuno in ragione ed in proporzione alla percentuale di Parte_1
pagina 4 di 12 responsabilità individuata dalla CTU in corso di causa. In tutti i casi con vittoria delle spese e competenze di causa del presente grado, ivi compreso il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 21.6.2022, la ha eccepito, in via Parte_2 preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso gravame ai sensi degli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza.
Ha poi proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 7870/2021 emessa dal Tribunale di
Napoli nella parte in cui il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite tra essa terza chiamata in causa e il convenuto (chiamante), lamentando che il Tribunale non avesse fornito alcuna motivazione sul punto, CP_1
e che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., anche come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, avendo essa dato dimostrazione di non essere legittimata passivamente, avendo venduto al la proprietà sulla quale insisteva il manufatto da cui sarebbe scaturito il danno. CP_3
E, alla luce di quanto esposto, ha così concluso: “a) In via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.; b) Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 163 e
342 c.p.c.; c) Nel merito, dichiarare infondati, in fatto ed in diritto, i motivi di gravame e per l'effetto confermare la sentenza n.7870/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in persona del G.U. dott.ssa Caserta, pubblicata il 29.09.2021; d) Nel merito, accogliere, in ogni caso, lo spiegato appello incidentale e, in riforma della sentenza n.7870/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in persona del GU dott.ssa Caserta, Controparte_ pubblicata il 29.09.2021 e per l'effetto, condannare il sito in alla , ovvero la parte Parte_3 Pt_2 soccombente nel giudizio, al pagamento, in favore della al pagamento in favore della delle spese Parte_2 Parte_2
e competenze di lite liquidate come da D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario;
e) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 22.6.2022, il Parte_4 ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis
[...]
c.p.c.
Nel merito ne ha contestato la fondatezza chiedendo il rigetto con vittoria delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 23.6.2022, ha contestato, ai sensi dell'art. 348 CP_3 bis c.p.c., l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell'appello ex adverso proposto, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, con attribuzione in favore dei propri difensori, dichiaratisi antistatari.
Il invece, benché ritualmente citato in giudizio (con notifica dell'atto di appello effettuata, a Controparte_4 mezzo PEC, il 28. 3.2022), non si è costituito.
Con ordinanza del 20.9.2022 è stata dichiarata la contumacia del la causa è stata rinviata Controparte_4 per precisazione delle conclusioni al 12.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 9.4.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 6.5.2025, si svolgesse mediante pagina 5 di 12 la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 22.4.2025 dalla difesa della il 28.4.2025 dalla difesa del Parte_2
il 3.5.2025 dalla difesa di e il 5.5.2025 dalla difesa Controparte_1 CP_3 di ), con ordinanza depositata il 7.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione Parte_1 alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dal Parte_4
e dalla di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello
[...] Pt_2 Parte_2 principale ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice pagina 6 di 12 del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata da tutti gli appellati costituiti ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'inammissibilità (per difetto di interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c.), quanto al primo motivo, e quanto al secondo, l'infondatezza.
In particolare è inammissibile (per carenza di interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., si ribadisce) il motivo concernente l'accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda riconvenzionale del volta ad CP_1 ottenere la condanna del alla partecipazione alle spese di ripristino del bene comune (e al risarcimento del Pt_1 danno) in base alla propria quota millesimale.
Ciò in quanto il anche ove accolto l'appello sul punto, non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità dalla Pt_1 riforma della sentenza impugnata, avendo lo stesso dedotto di non opporsi alla propria partecipazione alle dette spese secondo i valori millesimali della sua proprietà.
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un pagina 7 di 12 interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, ord., 18/02/2020, n. 3991; Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
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Il secondo motivo dell'appello principale è, si ribadisce, infondato, sebbene il primo giudice non abbia effettivamente motivato in merito alla disposta compensazione e dovendo, pertanto, questa Corte, per l'effetto devolutivo dell'appello, integrare, sul punto, la pronuncia di primo grado (cfr. Cass. civ, Sez. 6 – 2, Ord.,
21/11/2013, n. 26174).
Risulta corretta invero, la statuizione di compensazione delle spese di lite – evidentemente tra l'attore e i convenuti per i quali è stata ritenuta sussistente la legittimazione passiva (non essendo giustificata, invece, in relazione alla diversa posizione della per quanto di seguito precisato a proposito dell'appello Parte_2 incidentale da quest'ultima proposto) – attesa la soccombenza reciproca tra tali parti, ex art. 92, co. 2, c.p.c., determinata dall'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal soltanto in relazione ai danni Pt_1 strutturali riportati dal proprio appartamento, nonché della domanda volta ad ottenere la condanna della parte convenuta all'eliminazione della causa delle infiltrazioni.
Il Tribunale di Napoli, infatti, non ha riconosciuto i danni non patrimoniali lamentati dall'attore soprattutto con riferimento all'asserita invivibilità dell'appartamento (in quanto non riscontrata dal ctu).
Inoltre, sui danni richiesti dal facendo riferimento alle suppellettili, alla locazione di altro immobile, alle Pt_1 spese di registrazione del contratto e agli oneri condominiali, il primo giudice non si è pronunciato espressamente.
E l'appellante non ha eventualmente impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., tale omessa pronuncia.
Ragion per cui neanche il risarcimento di tali danni, sebbene inizialmente richiesto dal può dirsi Pt_1 riconosciuto.
In sostanza vi è stato, allora, l'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria formulata dall'attore, articolata in più capi, rispondenti (quanto ai diversi danni lamentati) a fatti costitutivi distinti (cfr., su tale profilo,
Cass. civ., Sez. 3, Ord., 09/06/2023, n. 16430).
pagina 8 di 12 E non è superfluo precisare che, in tema di spese processuali, tra le ipotesi che danno luogo a soccombenza reciproca vi è anche il parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. civ., Sez. Un.,
31/10/2022, n. 32061).
A ciò si aggiunge che la disposta compensazione è condivisibile (si ribadisce, con riferimento al rapporto processuale intercorso tra l'attore e i convenuti per i quali è stata ritenuta sussistente la legittimazione passiva) anche perché il Tribunale di Napoli ha riconosciuto comunque una corresponsabilità anche del (per il 10%) Pt_1 nella produzione dei danni dallo stesso subìti (senza che la sentenza impugnata sia stata impugnata in ordine a tale profilo, ormai coperto da giudicato interno, dunque, ai sensi dell'art. 329 c.p.c.).
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Passando all'esame dell'appello incidentale della in via preliminare se ne rileva Parte_2
l'ammissibilità, essendo stato proposto con comparsa depositata il 21.6.2022 e, quindi, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 166 e 343 c.p.c., di almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione del 13.7.2022 fissata in citazione (poi differita di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c., al 19.7.2022 e, poi, nuovamente, al 20.9.2022).
Al riguardo, infatti, questa Corte ritiene maggiormente condivisibile la recente impostazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.
Invero l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (cfr. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/09/2024, n. 25409; Sez. I, 13/08/2024,
n. 22787; Sez. I, Ord., 06/08/2024, n. 22152; Sez. II, Ord., 28/11/2023, n. 33015; Sez. III, Ord., 05/09/2022, n.
26139).
Ciò pur nella consapevolezza di una diversa impostazione espressa da altre pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, costituendo la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio un capo autonomo della decisione, l'impugnazione avverso di essa dovrebbe essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che, per tale ragione, dovrebbe considerarsi inammissibile (cfr. Cass. pagina 9 di 12 civ., Sez. III, Ord., 06/04/2025, n. 9046 e i richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
24/02/2020, n. 4845).
Ciò premesso (in rito), tale gravame è fondato, non essendovi i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., anche come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.77/2018, per disporre la compensazione (sulla quale, peraltro, il giudice di prime cure non ha neanche espresso alcuna motivazione) delle spese di lite tra il CP_1
(chiamante) e la (terza chiamata in causa). Parte_2
Ed invero, in base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Situazioni, queste, si ribadisce, non ricorrenti nel caso di specie tra il (chiamante) e la CP_1 Parte_2 terza chiamata in causa).
[...]
Il Tribunale di Napoli, dunque, avendo dichiarato il difetto di legittimazione passiva della avrebbe Pt_2 dovuto, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., condannare il Parte_4
l pagamento, in favore della detta Diocesi, delle spese processuali del primo grado di giudizio.
[...]
Invero, in forza del principio della causalità, del quale il criterio della soccombenza - posto dall'art. 91 c.p.c. - costituisce elemento rivelatore, si deve considerare soccombente la parte che, azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 21/06/2022, n. 20005).
In altri termini il principio della soccombenza, cui l'art. 91 c.p.c., collega il rimborso delle spese (salvo l'esercizio del potere di compensarle, totalmente o parzialmente), impone che il relativo onere gravi sul soggetto che, con le proprie domande o attraverso la propria resistenza, abbia causato la lite.
E, se il terzo chiamato in causa (su autorizzazione ex artt. 106 e 269 c.p.c., o su ordine del giudice a norma dell'art. 107 c.p.c.), non sia risultato "soccombente", le spese debbono essere rifuse dalla parte che abbia azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che abbia resistito ad una pretesa rivelatasi fondata, in applicazione del principio di causalità (in siffatte situazioni, peraltro, l'attore che abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, come nel caso di specie, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 2/09/2020, n. 18201).
***
Al rigetto dell'appello principale segue la condanna di al pagamento, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in Parte_1 favore degli appellati costituiti ai quali è stato effettivamente rivolto il gravame proposto dal primo (ossia del pagina 10 di 12 e di o, meglio, in favore dei loro difensori Controparte_5 CP_3 dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), delle spese del secondo grado di giudizio.
E, in virtù dell'accoglimento dell'appello incidentale, il detto va condannato al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio in favore della (o, meglio, in favore del suo difensore Parte_2 dichiaratosi antistatario).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado (per ciò che concerne il solo rapporto, si ribadisce, tre la e il detto Parte_2
), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2). CP_1
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Il tutto tenendo conto del valore della controversia e, quindi, dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, per ciò che concerne l'appello principale (e l'importo dei compensi del giudizio di primo grado da riconoscere alla , e dello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 per ciò che concerne i Parte_2 compensi del secondo grado spettanti alla Parte_2
In relazione all'appello incidentale proposto da quest'ultima - riguardante solo le spese di lite- occorre tener conto, infatti, al fine di determinare il valore della causa, del solo credito oggetto di contestazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) e, quindi, dell'ammontare delle spese di lite.
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Sussistono, infine, quanto all'appello principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1412/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7870/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata il 29.9.2021.
2. Accoglie l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 7870/2021 emessa Parte_2 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 29.9.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna il in persona del legale rappresentante p.t, al Controparte_5 pagamento, in favore dell'avvocato Maurizio De Dominicis, difensore dichiaratosi antistatario della Parte_2 dei compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Luca Luongo e Domenico Parte_1
Guida, difensori dichiaratisi antistatari di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, CP_3 liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avvocato Antonio Viola, difensore Parte_1 dichiaratosi antistatario del dei compensi professionali del Controparte_5 Pt_2 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuto e condanna il in persona del legale Controparte_5 rappresentante, al pagamento, in favore dell'avvocato Maurizio De Dominicis, difensore dichiaratosi antistatario della delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.813,00 (di Parte_2 cui euro 355,50 per esborsi ed euro 1.457,5 per compensi), oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
6. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello
(principale) proposto.
Napoli, 25.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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