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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1785/ 2023 TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cappiello Filomena presso il cui studio elettivamente domicilia in Sorrento al Corso Italia n. 281/A Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Sergio Sica con il quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Savorito n. 1/8 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso depositato in data 21/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 001267231, emessa dall' , avente ad oggetto una sanzione amministrativa pari ad euro CP_1
10.000 irrogata per omesso versamento di ritenute previdenziali nella gestione IVS datori di lavoro aziende con dipendenti per il periodo da dicembre 2015 a gennaio 2016. Tuttavia, il ricorrente sosteneva di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto e pertanto chiedeva l'immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e l'annullamento della richiesta avanzata dall'ente convenuto. Il tutto con vittoria di spese. Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio CP_1 comunicando l'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta essendo intervenuto il tempestivo adempimento contributivo. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite anche parziale, atteso il provvedimento in autotutela adottato dall' . CP_2
1 Anche parte ricorrente con le note di trattazione scritta chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento integrale delle spese di giudizio a carico dell' . CP_1
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Preliminarmente deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva. In via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere dato che l' ha provveduto all'annullamento dell'ordinanza di CP_1 ingiunzione, riconoscendo l'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali da parte del ricorrente e quindi la non debenza della sanzione amministrativa erogata. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. In base al criterio sopra esposto, in considerazione del fatto che parte ricorrente ha provveduto al versamento dei contributi in data 21/09/2018, 10 giorni dopo la notifica dell'accertamento da parte dell' , e che parte CP_1 resistente ha provveduto all'annullamento dell'provvedimento impugnato solo in data 03/05/2023, dopo il deposito del presente ricorso datato 21/03/2023, le spese debbono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere revocando l'ordinanza n. 001267231;
2) pone le spese di giudizio a carico dell' , liquidando le stesse in CP_1 complessivi € 1.990,00 oltre spese generali al 15% e oneri di legge, a favore del difensore del ricorrente per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 06/03/2025
IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
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