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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al n. 9789 / 2024 promossa da
- - ass. avv. Benedetta BONARDO Parte_1 C.F._1 contro
- - parte convenuta Controparte_1 P.IVA_1 contumace dopo la discussione orale svolta all'udienza del 17.6.2025 e del 22.7.2025, dopo il deposito di note scritte, per il quale è stato assegnato termine sino al 16.10.2025, visto l'art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
premesso che
- si è rivolto al giudice del lavoro di Torino affermando di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di con mansioni Controparte_1 di addetto alla sorveglianza e alla sicurezza nel contesto degli eventi organizzati presso l'Eurovision Village all'interno del parco del Valentino dal 7.5.2024 al
14.5.2024 con contratto di lavoro accessorio/occasionale, lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti per i giorni e le ore lavorate e chiedendo, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento di euro 582,53 oltre accessori e spese;
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
osserva
1. L'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata, le mansioni svolte dalla parte ricorrente e l'orario da questa osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (listino paga, doc. 1), delle
1 deposizioni testimoniali acquisite e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale.
In particolare, dal listino paga prodotto, risultano: la durata del rapporto (7-14 maggio 2024), la retribuzione oraria concordata (6,73133 €) e l'inquadramento contrattuale. I testimoni hanno poi confermato le mansioni svolte dal ricorrente, corrispondenti a quelle oggetto di allegazione. Rispetto agli orari svolti e alle ore complessivamente lavorate, i testimoni – colleghi del ricorrente, addetti alle medesime mansioni – hanno riferito orari con ingresso alle 9 del mattino e uscita alle 19/20, oppure ingresso verso le 15 e uscita verso le 24, precisando che in tali occasioni era capitato che il lavoro si protraesse fin oltre l'una di notte. Tali orari risultano compatibili con quelli esposti in ricorso. È del resto ragionevole immaginare che i lavoratori addetti alle medesime mansioni, nel medesimo contesto, svolgessero orari analoghi. Alla luce della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., si ritengono tali fatti come provati.
2. Rispetto ai giorni effettivamente lavorati dal ricorrente invece, le risultanze istruttorie sono meno convergenti.
Il ricorrente ha allegato di aver lavorato tutti i giorni dal 7 al 14 maggio 2024 per un totale di 76 ore e 30 minuti.
Dal documento prodotto sub doc.
1 - corrispondente al listino paga consegnato dalla società convenuta al lavoratore - risultano 2 giorni a zero ore (7 e 14 maggio) e un giorno di riposo (8 maggio), per un totale di 42,5 ore lavorate.
I testimoni sul punto non hanno fornito elementi decisivi a conferma delle allegazioni del ricorso, in quanto ha dichiarato che il ricorrente Testimone_1 aveva lavorato “Ha sempre lavorato anche il ricorrente in tutto il periodo in cui ho lavorato io, due o tre settimane in totale”; ha riferito che “Il Testimone_2 ricorrente fece anche questa fase con me, ma non so dire se lavorò anche nella fase della preparazione, perchè io non vi avevo preso parte e quindi non posso dirlo. Lavoravamo tutti i giorni dal 5 al 17 maggio. […] Mi pare che ci fosse anche il ricorrente in questa fase, sino al 17 maggio, io forse ho terminato per la precisione il
18 maggio”; Era il periodo di maggio 2022, mi pare dall'inizio del mese Tes_3
e per una durata di tre settimane. Mi pare che il ricorrente ci fosse anche lui per tutte
e tre le settimane”. Tali dichiarazioni contrastano con quanto allegato dallo stesso
2 ricorrente, che afferma di aver lavorato solo dal 7 al 14 maggio e non risultano quindi attendibili sul punto.
La mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale non è, a questo proposito, sufficiente per ritenere provate le allegazioni di parte ricorrente. Infatti,
l'art. 232 c.p.c. consente al giudice di valorizzare il comportamento del convenuto,
“valutato ogni altro elemento di prova”; nel caso di specie, le fonti di prova disponibili forniscono versioni discordanti e non consentono di ritenere provata l'allegazione del ricorrente in merito ai giorni lavorati ulteriori rispetto a quelli risultanti dal “listino paga”.
Può quindi ritersi provato lo svolgimento di prestazioni lavorative solo dal 9 al 13 maggio.
3. In coerenza con il tipo contrattuale dedotto (lavoro occasionale, essendo il lavoro accessorio stato soppresso dal d.l. 17 maro 2017 n. 25), il calcolo delle retribuzioni spettanti dovrà dunque basarsi su 5 giorni di lavoro effettivo (9-13 maggio), come risultanti dal doc. 1 prodotto. In tali giorni, le ore lavorate e provate, come sopra argomentato, corrispondono agli orari allegati dal ricorrente, per un totale di 43 h e
15 minuti.
Quanto alla retribuzione applicabile, il ricorrente ha fatto riferimento alla paga base oraria di € 6,73133, come indicato in listino paga.
Quanto alle maggiorazioni richieste, non se ne ritiene adeguatamente allegata e dimostrata la spettanza. Infatti, la parte attrice non ha allegato quale fosse l'orario contrattualmente previsto o comunque pattuito con la controparte, né ha indicato quali fossero le maggiorazioni applicabili e per quali giorni le si ritenga spettanti;
il conteggio allegato al ricorso non è d'ausilio sul punto, dal momento che si basa su un numero di ore diverso da quelle indicate nello stesso atto e su calcoli non comprensibili relativi a “ore supplementari”, “ore straordinarie” e “lavoro notturno”
(non è stato invero allegato che si trattasse di un rapporto part-time, non sono state indicate le retribuzioni dovute per lavoro straordinario e notturno, non sono stati indicati i giorni in cui sarebbero state svolte tali prestazioni); difetta altresì ogni benché minima allegazione sulle previsioni del contratto collettivo ritenute applicabili ai fini della quantificazione della retribuzioni.
Su richiesta della giudice, che con ordinanza del 17.6.2025 aveva indicato i parametri per una diversa quantificazione, è stato prodotto un nuovo conteggio redatto sulla base di altri, non meglio indicati, parametri e alla successiva udienza la
3 parte attrice non è stata in grado di fornire alcun chiarimento (v. verbale udienza
22.7.2025).
Anche il conteggio da ultimo depositato, in data 16.10.2025, non appare utile ai fini della decisione, in quanto anch'esso redatto sulla base di un numero di giorni e di ore lavorati superiore rispetto a quello emerso dall'istruttoria.
Alla luce di tali carenze di allegazione e prova, la retribuzione dovuta dalla società convenuta può essere calcolata moltiplicando la paga base oraria indicata nel listino prodotto in atti per le ore per le quali risulta provato lo svolgimento dell'attività lavorativa: 43h e 15 minuti x € 6,73133 = € 291,13.
4. Era onere della parte convenuta provare di aver corrisposto tale retribuzione. Per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584
12/10/2018).
La società convenuta invece, come si è detto, non si è costituita e non ha assolto l'onere che sulla stessa gravava.
Essa deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di € 291,13, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo.
5. Le spese di lite − liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014, tenuto conto della modesta complessità della controversia e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta – seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a la somma lorda di € Parte_1
291,13 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
4 condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese di causa Parte_1 liquidate in € 321, oltre spese forfettarie in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, oltre contributo unificato se versato.
Torino 17.10.2025
La giudice
RT TO
Minuta redatta dal m.o.t. Giovanni Manzoni
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