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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ORDINANZA sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza n. cronol.
15966/2024 resa in data 17.06.2024 dal Giudice del Tribunale di Bari – Dott. Emanuele Pinto
- nel procedimento n. 710/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1 Moramarco e Margherita Depascale;
RECLAMANTE contro
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 atti dall'avv. Edvige Trotta;
RECLAMATA nonché contro
DI BARI CP_2 RECLAMATA CONTUMACE
***** Il Tribunale, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.02.2025; all'esito della comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
OSSERVA
Con ricorso proposto ai sensi degli art. 700 c.p.c., depositato in data 15.01.2024, Pt_1
, in qualità di amministratrice di sostegno del fratello ,
[...] Controparte_3 ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo: “ricorrendone i presupposti inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario” di “
1. Accertare la necessità del Sig. della prosecuzione delle cure intraprese ed effettuate Pt_1 presso la comunità Exodus di Santo Stefano d'Aspromonte nonché il grave pregiudizio derivante da una interruzione delle stesse nonché i pregiudizi derivanti da una diversa collocazione e, per l'effetto, ordinare al all' e al CP_4 CP_5 CP_6 ognuno per le sue competenze, di continuare ad erogare il pagamento della retta mensile. 2.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario e accessori di legge di tale fase di giudizio”. In data 10.02.2024 si costituiva in giudizio depositando comparsa di CP_1 costituzione e risposta nella quale chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente per assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora eccependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito e nel merito, domandava il rigetto delle avverse istanze poiché infondate in fatto ed in diritto. All'esito di un rinvio per l'esperimento di un tentativo di bonario componimento, con ordinanza del 17.06.2024 il Giudice designato dichiarava la domanda della ricorrente inammissibile per difetto dell'indicazione degli elementi identificativi (petitum e causa petendi) della causa di merito, condannandola alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente, nella misura di complessivi € 2.627,00, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Con ricorso depositato in data 27.06.2024 proponeva reclamo ex art. 669 Parte_1 terdecies c.p.c. avanti al Collegio avverso la menzionata ordinanza affinché venisse riformata, domandando: “
1. Stante il grave pregiudizio derivante da una interruzione delle cure e/o da una diversa collazione in struttura non idonea per il trattamento della tossicomania del
[...]
, l'immediato trattamento terapeutico per la disintossicazione con presa in Controparte_3 carico di ogni relativa spesa sul Servizio Sanitario Regionale ovvero adottare ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto alla salute ed esistenziale del predetto soggetto.
2. Ordinare, in mancanza di strutture idonee in Regione, la prosecuzione della terapia presso la Exodus di Santo Stefano d'Aspromonte.
3. In ogni caso autorizzare la fruizione gratuita del predetto trattamento.
4. Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata il 18.09.2024 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 la conferma del provvedimento impugnato, col favore delle spese da distrarsi in favore del difensore.
Nel merito, questo Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza gravata, nella misura in cui ha rigettato le domande proposte dalla per mancanza della precisa Pt_1 indicazione degli elementi identificativi della causa di merito che la ricorrente intende proporre (petitum e causa petendi).
Invero, ad avviso di questo Collegio, il percorso logico ed argomentativo seguito dal Giudice a quo appare corretto ed esente da vizi.
La funzione strumentale dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. “portata interinale”, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità. Il ricorso ante causam deve pertanto contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela. Il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell'instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Invero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”
Ora, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede nella “strumentalità”, nel senso che essi sono sempre preordinati all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.
In particolare, per quanto concerne i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., questa funzione strumentale si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. portata interinale, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità.
Come chiarito in giurisprudenza, “i provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall'art. 700 c.p.c., hanno natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che il diritto da far valere in via ordinaria non resti 'medio tempore' pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronunzia del giudice non risulti inutile;
essi tutelano, in via provvisoria, una situazione di diritto di natura tipicamente petitoria quando, nel tempo necessario per agire in via ordinaria, il diritto tutelato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile” (Tribunale Torino sez. I, 15/10/2018) . Nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente, mediante ricorso ex art. 700 c.p.c. e successivo reclamo, ha utilizzato inopportunamente lo strumento del giudizio cautelare, rimettendo in capo al Collegio la valutazione del più opportuno percorso terapeutico da far intraprendere al fratello amministrato, contestando la variazione del setting assistenziale sì come definito dai professionisti della e domandando al Tribunale di avvalersi di CP_1
CTU per individuare in primis la preminente problematica di salute del fratello e, successivamente, il trattamento terapeutico più opportuno per le sue esigenze, la sua durata e la comunità più adeguata.
Ebbene, tali richieste non possono trovare tutela nell'ambito del presente giudizio cautelare, in quanto, non solo non presentano il requisito della strumentalità in vista di una futura causa di merito, ma mirano all'ottenimento di una pronuncia tipica del giudizio ordinario di cognizione che può essere soddisfatta solo mediante un approfondita indagine istruttoria.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In ragione della soccombenza, vanno poste a carico della reclamante le spese relative alla presente fase del procedimento, liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri – medi dello scaglione “indeterminabile di complessità bassa” riferito al procedimento cautelare e con esclusione della fase istruttoria - disciplinati nel Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014). Da ultimo, in ossequio alla disciplina normativa introdotta dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228 del 24.12.2012, che ha modificato l'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 introducendo il comma 1 quater ai sensi del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente ed è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e rilevatane la sua applicabilità ratione temporis (essendo stato iscritto a ruolo il presente reclamo in data successiva al 31.01.2013, coincidente col trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge citata), questo Collegio dà atto della ricorrenza dei presupposti di applicazione del citato disposto normativo (essendo stato integralmente rigettato il presente gravame), ragion per cui parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 terdecies e 703 c.p.c.,
DICHIARA inammissibile il reclamo proposto da avverso l'ordinanza resa Parte_1 in data 17.06.2024 dal Giudice del Tribunale di Bari, dott. Emanuele Pinto;
CONFERMA il provvedimento di accoglimento emesso dal Giudice designato con la predetta ordinanza;
CONDANNA la reclamante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 reclamata nella presente fase del procedimento, che liquida in € 2.026,00 per CP_1 compensi, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di competenza in ordine al versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Sara Mazzotta dott. Giuseppe Disabato
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ORDINANZA sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza n. cronol.
15966/2024 resa in data 17.06.2024 dal Giudice del Tribunale di Bari – Dott. Emanuele Pinto
- nel procedimento n. 710/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1 Moramarco e Margherita Depascale;
RECLAMANTE contro
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 atti dall'avv. Edvige Trotta;
RECLAMATA nonché contro
DI BARI CP_2 RECLAMATA CONTUMACE
***** Il Tribunale, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.02.2025; all'esito della comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
OSSERVA
Con ricorso proposto ai sensi degli art. 700 c.p.c., depositato in data 15.01.2024, Pt_1
, in qualità di amministratrice di sostegno del fratello ,
[...] Controparte_3 ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo: “ricorrendone i presupposti inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario” di “
1. Accertare la necessità del Sig. della prosecuzione delle cure intraprese ed effettuate Pt_1 presso la comunità Exodus di Santo Stefano d'Aspromonte nonché il grave pregiudizio derivante da una interruzione delle stesse nonché i pregiudizi derivanti da una diversa collocazione e, per l'effetto, ordinare al all' e al CP_4 CP_5 CP_6 ognuno per le sue competenze, di continuare ad erogare il pagamento della retta mensile. 2.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario e accessori di legge di tale fase di giudizio”. In data 10.02.2024 si costituiva in giudizio depositando comparsa di CP_1 costituzione e risposta nella quale chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente per assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora eccependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito e nel merito, domandava il rigetto delle avverse istanze poiché infondate in fatto ed in diritto. All'esito di un rinvio per l'esperimento di un tentativo di bonario componimento, con ordinanza del 17.06.2024 il Giudice designato dichiarava la domanda della ricorrente inammissibile per difetto dell'indicazione degli elementi identificativi (petitum e causa petendi) della causa di merito, condannandola alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente, nella misura di complessivi € 2.627,00, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Con ricorso depositato in data 27.06.2024 proponeva reclamo ex art. 669 Parte_1 terdecies c.p.c. avanti al Collegio avverso la menzionata ordinanza affinché venisse riformata, domandando: “
1. Stante il grave pregiudizio derivante da una interruzione delle cure e/o da una diversa collazione in struttura non idonea per il trattamento della tossicomania del
[...]
, l'immediato trattamento terapeutico per la disintossicazione con presa in Controparte_3 carico di ogni relativa spesa sul Servizio Sanitario Regionale ovvero adottare ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto alla salute ed esistenziale del predetto soggetto.
2. Ordinare, in mancanza di strutture idonee in Regione, la prosecuzione della terapia presso la Exodus di Santo Stefano d'Aspromonte.
3. In ogni caso autorizzare la fruizione gratuita del predetto trattamento.
4. Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata il 18.09.2024 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 la conferma del provvedimento impugnato, col favore delle spese da distrarsi in favore del difensore.
Nel merito, questo Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza gravata, nella misura in cui ha rigettato le domande proposte dalla per mancanza della precisa Pt_1 indicazione degli elementi identificativi della causa di merito che la ricorrente intende proporre (petitum e causa petendi).
Invero, ad avviso di questo Collegio, il percorso logico ed argomentativo seguito dal Giudice a quo appare corretto ed esente da vizi.
La funzione strumentale dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. “portata interinale”, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità. Il ricorso ante causam deve pertanto contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela. Il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell'instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Invero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”
Ora, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede nella “strumentalità”, nel senso che essi sono sempre preordinati all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.
In particolare, per quanto concerne i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., questa funzione strumentale si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. portata interinale, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità.
Come chiarito in giurisprudenza, “i provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall'art. 700 c.p.c., hanno natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che il diritto da far valere in via ordinaria non resti 'medio tempore' pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronunzia del giudice non risulti inutile;
essi tutelano, in via provvisoria, una situazione di diritto di natura tipicamente petitoria quando, nel tempo necessario per agire in via ordinaria, il diritto tutelato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile” (Tribunale Torino sez. I, 15/10/2018) . Nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente, mediante ricorso ex art. 700 c.p.c. e successivo reclamo, ha utilizzato inopportunamente lo strumento del giudizio cautelare, rimettendo in capo al Collegio la valutazione del più opportuno percorso terapeutico da far intraprendere al fratello amministrato, contestando la variazione del setting assistenziale sì come definito dai professionisti della e domandando al Tribunale di avvalersi di CP_1
CTU per individuare in primis la preminente problematica di salute del fratello e, successivamente, il trattamento terapeutico più opportuno per le sue esigenze, la sua durata e la comunità più adeguata.
Ebbene, tali richieste non possono trovare tutela nell'ambito del presente giudizio cautelare, in quanto, non solo non presentano il requisito della strumentalità in vista di una futura causa di merito, ma mirano all'ottenimento di una pronuncia tipica del giudizio ordinario di cognizione che può essere soddisfatta solo mediante un approfondita indagine istruttoria.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In ragione della soccombenza, vanno poste a carico della reclamante le spese relative alla presente fase del procedimento, liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri – medi dello scaglione “indeterminabile di complessità bassa” riferito al procedimento cautelare e con esclusione della fase istruttoria - disciplinati nel Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014). Da ultimo, in ossequio alla disciplina normativa introdotta dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228 del 24.12.2012, che ha modificato l'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 introducendo il comma 1 quater ai sensi del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente ed è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e rilevatane la sua applicabilità ratione temporis (essendo stato iscritto a ruolo il presente reclamo in data successiva al 31.01.2013, coincidente col trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge citata), questo Collegio dà atto della ricorrenza dei presupposti di applicazione del citato disposto normativo (essendo stato integralmente rigettato il presente gravame), ragion per cui parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 terdecies e 703 c.p.c.,
DICHIARA inammissibile il reclamo proposto da avverso l'ordinanza resa Parte_1 in data 17.06.2024 dal Giudice del Tribunale di Bari, dott. Emanuele Pinto;
CONFERMA il provvedimento di accoglimento emesso dal Giudice designato con la predetta ordinanza;
CONDANNA la reclamante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 reclamata nella presente fase del procedimento, che liquida in € 2.026,00 per CP_1 compensi, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di competenza in ordine al versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Sara Mazzotta dott. Giuseppe Disabato