Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 12/12/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 13/9/2024, con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 10/12/2024 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 9/12/2024 dal convenuto (nella causa n.
7159/2016 R.G.) Controparte_1
lette le note scritte depositate in data 9/12/2024 dal convenuto CP_2
[...] pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 7159 R.G. cont. 2016 e al n. 757 R.G. cont. 2017
TRA
- C.F. e _1 C.F._1 Parte_2
- C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro
[...] C.F._2
SAIEVA e dall'ab. Daniela GUGLIELMI come da procura apposta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina, Via Cairoli n.
13;
PARTE ATTRICE nella causa R.G. n. 5179/2016
E
- C.F. , in persona del CP_1 Parte_3 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Tommaso ARACHI e Luigi GUARNACCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via E.
Filiberto n. 9;
PARTE CONVENUTA nella causa R.G. n. 7159/2016
TERZO CHIAMATO nella causa R.G. n. 757/2017
E
- C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._3
giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Daniela
Armida FIORE e Giuseppe AVVISATI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fiore in Latina, Viale Petrarca n. 7;
PARTE CONVENUTA nel giudizio R.G. n. 757/2017
OGGETTO: usucapione beni immobili e azione di rivendicazione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 10/12/2024): “NEI
CONFRONTI DELLA 1. Voglia lll.mo Sig. CP_1 Parte_3
Giudice adito, contrariis reiectis, visto l'art. 1158 c.c.
1. dichiarare , C.F. , nato a [...] _1 CodiceFiscale_4
(LT) il 12 agosto 1949 e , C.F. nato a [...]_2 C.F._2
il 25 marzo 1953, proprietari per intervenuta usucapione acquisitiva del compendio immobiliare sito nel Comune di Latina, censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio
91, particelle nn. 18, 202 e 203, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
2. conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
NEI CONFRONTI DEL SIG. PORCARI MASSIMO: ordinare al sig. CP_2 ai sensi dell'art. 948 cod. civ. ed in accoglimento dell'azione di rivendica,
[...]
l'immediato rilascio in favore degli attori dell'immobile distinto al C.T. del Comune di Latina al fg. 91, p.lla 202, come in premessa meglio descritto, con ripristino dello stato dei luoghi previa declaratoria di sopravvenuta proprietà per usucapione del detto fondo in capo ai sigg.ri e per le causali _1 Parte_2 esposte in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei giudizi riuniti”; per parte convenuta nel giudizio 7159/2016 e terzo chiamato nel giudizio R.G.
n. 757/2017, (note scritte del 9/12/2024): “
1. Nella Controparte_3
causa iscritta al R.G. n.7159/2016, promossa dai sigg.ri contro la _1 deducente per l'usucapione dei terreni per cui è causa, quest'ultima si è costituita rassegnando, qui ribadendole, le seguenti conclusioni: Si conclude per il rigetto di ogni avversa pretesa e domanda perché infondata e, comunque, non provata. Con condanna, in via riconvenzionale, degli attori, accertato e dichiarato che essi occupano senza titolo i terreni censiti al N.C.T. del Comune di Latina al Fg.91 partt. nn.18 e 203, a rilasciarli immediatamente liberi e vuoti da persone e cose in favore della concludente e a risarcire a quest'ultima i danni derivatile dalla mancata disponibilità dei beni dal novembre 2016 all'effettivo rilascio, da determinarsi anche equitativamente o a mezzo di CTU, previa quantificazione del valore anche locativo dei suddetti beni, con condanna degli stessi ex art.96 c.p.c. 1° e 3° c. e con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese”.
2) Nella causa iscritta al R.G. n.757/2017, riunita a quella sub 1) e promossa dal sig. per la malleva e l'eventuale danno, la si è, del pari, CP_2 CP_1
costituita con le conclusioni che qui, integralmente, si riportano: Si conclude per il rigetto di ogni avversa pretesa e/o domanda perché infondata e, comunque, non provata, dichiarandosi la concludente disponibile, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione, a rimborsare al convenuto solo il prezzo di acquisto e le spese sostenute per la vendita se provate. Con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese”. per parte convenuta nel giudizio 757/2017, (note scritte del Controparte_2
9/12/2024): “Si insiste a che vengano rigettate tutte le domande ed eccezioni formulate da parte attrice e, di contro, accolte tutte le conclusioni istruttorie e di merito formulate da questa difesa nell'interesse del proprio assistito, ivi compresa in ipotesi deprecata di accoglimento della domanda attorea l'accoglimento della domanda subordinata di garanzia avanzata nei confronti del convenuto CP_4
chiamato ritualmente in causa. Si evidenzia come il ha
[...] CP_2 acquistato il terreno per la realizzazione della sede dell'autoscuola e del centro revisioni per autocarri. Attività che non è potuta essere effettuata per l'insorgere del giudizio. Allo stato pertanto si chiede che atteso quanto comunque eccepito e dimostrato la parte attrice vada condannata al pagamento di una somma a titolo risarcitorio da liquidarsi in via equitativa dal sig. Giudice, per ogni anno di ritardo per non aver potuto realizzare l'investimento preventivato così come documentato.
Ciò anche nel caso di accoglimento della domanda, si chiede che la terza chiamata corrisponda un ristoro del danno in favore del concludente il cui importo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, oltre alla restituzione delle somme pagate per
l'acquisto del terreno e i costi della stipula notarile e le imposte di registrazione e trascrizione dell'atto. Somme tutte documentate agli atti del giudizio che qui si riassumono in € 25.000,00 per l'acquisto del terreno, € 3.310,00 per oneri e spese notarili, € 1.340,22 quali spese per la recinzione, € 1.200,00 per acquisti materiali di recinzione, € 220,00 per rilievi del geometra, oltre alle spese del contributo unificato di € 786,00. per la chiamata del terzo. Oltre il risarcimento del danno da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del sig. Giudice come precisato. Oltre interessi e rivalutazione monetaria con il favore delle spese e degli onorari di lite. Si conclude riportandosi a tutti gli atti e scritti difensivi qui per brevità da intendersi integralmente riportati e trascritti. Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 _1
hanno evocato in giudizio innanzi all'intestato tribunale la
[...] [...]
affinché fosse accertata e dichiarata nei suoi confronti la piena Controparte_3
proprietà, per intervenuta usucapione, di essi attori, del compendio immobiliare sito nel Comune di Latina, censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 91, particelle 18,
202 e 203, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato esercitato per oltre venti anni sui predetti beni. La causa è stata iscritta, di seguito alla costituzione di parte attrice, al n.
7159/2016 R.G..
Hanno dedotto gli attori di essere proprietari degli appezzamenti di terreno, individuati come sopra, che risultano formalmente intestati alla Controparte_3
[...]
Hanno quindi rilevato di essere già proprietari di terreni adiacenti a quelli per cui è causa e di aver goduto ininterrottamente, animo domini dei fondi in oggetto, curandone la manutenzione, sin dal 1986, senza che vi fosse alcuna contestazione del loro possesso con azioni giudiziarie e sostenendo che nessuno avrebbe mai rivendicato la proprietà sugli appezzamenti di terreno in esame nel corso degli anni.
Pertanto, hanno concluso chiedendo di “dichiarare e _1
, proprietari per intervenuta usucapione acquisitiva del compendio Parte_2
immobiliare sito nel Comune di Latina, censito al N.C.T. di detto Comune, al Foglio
91, particelle nn. 18, 202 e 203, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
Con comparsa depositata il 23/2/2017, si è costituita nel giudizio n. 7159/2016
R.G. la che ha contestato quanto rilevato dagli attori Controparte_3
evidenziando che, con riferimento ai terreni agricoli per cui è causa, la CP_1
non avrebbe mai dismesso il proprio diritto di proprietà per aver continuato ad esercitare i relativi diritti, facoltà, nonché ad assolvere gli obblighi e oneri anche fiscali, come dimostrerebbe la documentazione ICI allegata alla comparsa.
La convenuta ha, altresì, rilevato che nel corso degli anni avrebbe concesso i terreni in oggetto in sfruttamento per il taglio del fieno, nonché li avrebbe resi disponibili ad un soggetto, individuato in , al fine di consentirgli il Persona_1
pascolo e avrebbe quindi provveduto alla pulizia e al mantenimento degli stessi;
pertanto la domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione difetterebbe, secondo la convenuta, dei presupposti minimi necessari per il suo accoglimento.
Per le ragioni indicate la convenuta ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea nonché, in via riconvenzionale, accertata l'occupazione sine titulo dei terreni oggetto di causa da parte di e , la condanna di Parte_2 Pt_1 questi ultimi al rilascio degli immobili, liberi da persone e cose in favore della convenuta, con condanna al risarcimento dei danni derivati dalla mancata CP_1 disponibilità dei beni dal momento della domanda giudiziale all'effettivo rilascio.
All'udienza del 21/3/2017 gli attori hanno rilevato che nel corso del processo, la convenuta aveva alienato il bene oggetto di domanda Controparte_3
di usucapione censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 91, particella 202, a
, nei cui confronti gli attori stessi avevano promosso azione di Controparte_2
rivendicazione di fronte al medesimo Tribunale, con causa iscritta al n. 757/2017
R.G.; hanno quindi chiesto disporsi la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, con salvezza dei diritti di prima udienza.
1.1 Con citazione ritualmente notificata, iscritta al ruolo con il n. 757/2017
R.G., gli attori hanno, infatti, agito con azione di Parte_4 rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. nei confronti di , a favore Controparte_2
del quale è stato alienato, in data 17/11/2016, con atto ai rogiti del notaio ER
(rep. n. 144741; racc. n. 5287), uno dei terreni (la richiamata particella 202) di
[...] cui gli stessi attori avevano già chiesto l'accertamento della proprietà per intervenuta usucapione nella causa n. 7159/2016 R.G..
Come anticipato, la causa promossa nei confronti di è stata Controparte_2
iscritta al ruolo con il n. 757/2017 R.G..
Di conseguenza, i hanno introdotto il giudizio con azione di _1
rivendicazione chiedendo, in via preliminare, la riunione tra il procedimento avente
R.G. n. 757/2017 e quello precedentemente introdotto, individuato con R.G. n.
7159/2016, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Nel merito hanno chiesto, previo accertamento della loro proprietà sui beni oggetto di causa per intervenuta usucapione, in accoglimento dell'azione di rivendica, di condannare all'immediato rilascio dell'immobile distinto al C.T. Controparte_2
del Comune di Latina, foglio 91, p.lla 202, con ripristino dello stato dei luoghi.
Si è costituito, nel giudizio n. 757/2017 R.G., allegando che Controparte_2
non sarebbe stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del possesso ultraventennale della particella a lui venduta e rilevando, in proposito, che avrebbero potuto confermare tale circostanza i propri genitori, e Parte_5
, quali proprietari del terreno adiacente a quello oggetto di causa, Controparte_5 peraltro concesso in comodato d'uso ad esso convenuto - in data 13/3/2012 - per lo svolgimento della propria attività commerciale (Autoscuola Ginesio).
Il terreno che le parti hanno individuato nella p.lla 202 oggetto di causa sarebbe stato, quindi, acquistato dal convenuto dopo anni di trattative CP_2 intervenute con la al fine di ampliare l'attività di Controparte_3
autoscuola avviata nel terreno di proprietà di e . Parte_5 Controparte_5
In comparsa, il convenuto ha altresì rilevato di aver appreso solo dopo la stipula dell'atto di compravendita della controversia instaurata, non avendo avuto nemmeno conoscenza della convocazione da parte dell'attore della
[...] di fronte all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Controparte_3
Latina.
Al fine di predisporre le attività da realizzare sul terreno acquistato, il convenuto avrebbe provveduto, poi, all'acquisto di materiali (paletti, rete) per una spesa totale di € 1.340,00; avrebbe quindi sostenuto la spesa di € 1.200,00 per la posa in opera di una recinzione e lavori di adeguamento del terreno, nonché avrebbe affrontato ulteriori spese connesse alla gestione dell'area (€ 220,00 per i rilievi effettuati dal geometra: € 18,00 per visure di conservatoria ed € 3.000,00 per spese legali in acconto).
Per tutte le ragioni anzidette, il convenuto ha chiesto, oltre al Controparte_2 rigetto della domanda dell'attore, altresì di autorizzare la chiamata in causa del terzo con contestuale richiesta di condanna della stessa Controparte_3
al risarcimento del danno in conseguenza del ritardo che il programma CP_1 economico intrapreso dal richiedente con l'acquisto del terreno ha subìto in attesa della definizione del giudizio e, nel caso di accoglimento della domanda dell'attore, ha chiesto la condanna della alla restituzione di quanto versato a titolo di CP_1
prezzo per la compravendita e delle spese indicate nella comparsa, in aggiunta al risarcimento del danno per mancato guadagno e lucro cessante, per una somma complessiva di € 150.000,00.
1.2 In data 28/10/2017, valutatane preventivamente l'opportunità, il g.i. innanzi al quale pendevano le cause, ha disposto la riunione dei processi.
Con successiva ordinanza del 16/5/2018, il g.i. ha pronunciato sulle istanze istruttorie, ammettendo l'interrogatorio formale degli attori e Pt_2 _1 nonché l'interrogatorio formale dei convenuti e Controparte_3
contestualmente ammettendo anche le prove testimoniali richieste Controparte_2
dagli attori e dalla convenuta , formando il relativo calendario del processo CP_1 per lo svolgimento dell'istruzione delle cause riunite.
L'istruttoria è avvenuta mediante l'espletamento delle prove orali ammesse e, all'esito dell'udienza del 13/9/2024, è stata fissata, per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 12/12/2024.
Con ordinanza del 12/12/2024, il g.i. ha richiamato l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024 (norma transitoria del c.d. correttivo ), che consente di CP_6 depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. anche per le cause anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022.
2. Come sopra indicato, i procedimenti individuati con R.G. n. 757/2017 e
R.G. n. 7159/2022 sono stati riuniti in ragione della loro connessione ai sensi dell'art. 274 c.p.c..
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riunione di procedimenti relativi a cause connesse non fa venir meno l'autonomia delle cause tra loro connesse per l'oggetto e per il titolo e riunite nello stesso processo, con la conseguenza che restano autonome, ancorché contestuali, le relative decisioni (Cass. civ., sez. II, 23/05/2000, n. 6733) e la posizione assunta dalle parti in ciascuno dei giudizi (Cass. civ. 9/4/2003, sez. trib., n. 5595). È stato più di recente ribadito che la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo (Cass. civ., sez. II,
26/02/2021, n. 5434).
Dunque, la riunione delle cause connesse, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., lascia sostanzialmente inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo sia stato riunito al primo (…) (Cass. civ., 1/10/2004, sez. III, n. 19652).
Se, quindi, la riunione di cause connesse non implica la fusione delle stesse in un'unica causa, ma come chiarito, le cause rimangono distinte e vengono decise secondo un principio di autonomia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tuttavia, che le prove raccolte in uno dei giudizi sono automaticamente utilizzabili nell'altro, essendo sufficiente, affinché il giudice possa esaminarle e trarne elementi per il suo convincimento, che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse fra le parti. (Cass. civ., sez. I, 29/11/2001, n. 15189).
È così possibile valutare, nel caso di specie, le prove raccolte ai fini della decisione sulle domande pur separatamente proposte negli autonomi giudizi riuniti.
3. Ciò premesso, occorre rilevare ulteriormente rilevare in limine la carenza di legittimazione passiva della con riferimento al terreno Controparte_3
identificato al N.C.T. de Comune di Latina, al Foglio 91, Particella n. 202 (causa n.
7159/2016 R.G.).
La proprietà della suddetta particella è stata infatti trasferita a CP_2
con atto di compravendita del 17/11/2016, ai rogiti del notaio
[...] Persona_2
Chiarisce la giurisprudenza di legittimità in materia di usucapione che la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio di cui all' art. 81 cod. proc. civ., va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda - e non anche ai precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari, in quanto detta domanda comporta
l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato, restando altrimenti la relativa decisione, resa a contraddittorio non integro, inutiliter data, nell'ambito di una controversia che importi l'accertamento di una situazione giuridica unica, oltreché inidonea a spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (Cass. civ., sez. II, 17/10/2023, n. 28793).
Nel caso di specie, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della per la domanda concernente la particella oggetto di Controparte_3
compravendita e sopra richiamata;
difetta infatti di legittimazione il convenuto che abbia alienato l'immobile prima della notifica della citazione in giudizio.
In particolare, l'atto di compravendita risale al 17/11/2016, mentre l'atto di citazione risulta notificato alla in data 5/12/2016. CP_1
Tra l'altro, occorre rilevare che, secondo un orientamento di recente espresso dalla Corte di Cassazione, la domanda di usucapione deve essere esperita contro chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio, nei confronti di chi possiede il bene, o ne è proprietario all'atto della domanda di usucapione, ma non nei confronti dei precedenti danti causa, che non sono litisconsorti necessari, determinandosi altrimenti un'estensione illimitata e quasi infinita a tutti i precedenti acquirenti del bene, che renderebbe proibitivo l'esercizio del diritto di difesa di chi all'attualità eserciti il potere di fatto sul bene stesso, ed urterebbe anche contro il principio della ragionevole durata del processo costituzionalmente garantita. (Cass. civ. sez. II,
29/11/2023, n. 33194)
Non risultando, la al momento della Controparte_3
proposizione della domanda giudiziale (causa n. 7159/2016 R.G.), in possesso del bene oggetto di causa, né al tempo proprietaria della particella di terreno su cui si controverte, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in ordine alla porzione di terreno individuata al C.T. del Comune di Controparte_3
Latina, foglio 91, particella 202, (are 41.50, r.d. € 59,15, r.a. € 31,08), ferma restando la legittimazione passiva rispetto alle ulteriori due particelle, delle quali la risulta intestataria e individuate al C.T. del predetto Comune, foglio 91, CP_1
particelle 18 e 203.
4. Sulla domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione proposta dagli attori e nella causa n. 7159/2016 _1 Parte_2
R.G., in relazione alle particelle n. 18 e 203, vanno fatte le seguenti premesse.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi,
è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
4.1 Sotto altro profilo, va osservato che è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
(Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018,
n. 23849). Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto il possesso uti dominus, esercitato sui terreni oggetto di causa in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica da oltre venti anni, e precisamente sin dal 1986.
Il possesso, come già precisato, si sostanzia in un potere di fatto, il cui contenuto è corrispondente a quello dell'esercizio di un diritto reale, ed è altresì contraddistinto dall'animus possidendi uti dominus (art. 1140 c.c.).
Chi intende acquistare un bene per usucapione deve dimostrare di aver manifestato con i propri comportamenti la volontà di possedere uti dominus, dovendo necessariamente, in primo luogo, allegare specificamente, ed in secondo luogo, fornire prova, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, tanto quello oggettivo quanto quello soggettivo (quest'ultimo può tuttavia “eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”; Cass. civ., sez. II, 29/09/2017, n.
2267).
A tal fine è quindi decisiva la specifica allegazione delle attività materiali in cui si sia sostanziato il potere di fatto asseritamente esercitato sul bene.
La qualificazione come “possesso” degli atti di ingerenza posti in essere da un soggetto su un bene si risolve infatti in un apprezzamento di carattere valutativo, per consentire il quale è necessario che l'attore fornisca prima allegazione e poi dimostrazione delle attività concretamente esercitate sul bene, del modo di apprensione del bene stesso, degli elementi dai quali desumere l'esistenza dell'animus, nonché - ai fini della verifica della fondatezza della domanda di usucapione - del tempo per il quale tali attività si sarebbero protratte.
4.2 Tale onere di allegazione e probatorio non risulta soddisfatto dagli attori e , che si sono limitati a dedurre di aver goduto in Parte_2 _1
modo continuo e ininterrotto dei fondi in oggetto, curandone costantemente la manutenzione, sin dall'anno 1986, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del loro possesso con azioni giudiziarie e chiarendo, successivamente, che l'attività realizzata sui terreni in esame sarebbe sostanzialmente consistita nella coltivazione dei fondi.
Va sul punto osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso 'uti dominus' del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso 'uti dominus' del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di 'ius excludendi alios' e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ. sez. II, 11/01/2024, n.
1121, conforme Cass. civ. sez. II, 20/01/2022, ord. n. 1796).
Si esclude, dunque, che la mera attività di coltivazione del fondo possa integrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione, in quanto tale attività, non è sufficiente a tal proposito, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (…) (Cass. civ. sez. II, 15/02/2022, n. 4931).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese in merito dai testi escussi non appaiono dirimenti.
In particolare, sentito all'udienza del 28/4/2022, il teste , Testimone_1 indicato dagli attori, alla domanda “vero che i sigg.ri e _1 Parte_2
, da oltre venti anni esercitano il possesso esclusivo, continuativo e pubblico
[...]
senza contestazione da parte di nessuno sui fondi agricoli nel Comune di Latina, censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio 91, particelle nn. 18, 202 e 203, raffigurati nella planimetria catastale prodotta in atti e che si mostra al teste” ha risposto rilevando di essersi appoggiato all'officina degli attori, e Parte_2
, di averli visti coltivare spesso, nonché che avessero un mezzo ad uso Pt_1 agricolo, individuato come trattorino che lasciavano su questo terreno e che esisteva un cancello davanti casa e da lì si accedeva al terreno.
Le circostanze indicate dal teste non sono idonee a comprovare, per la loro assoluta genericità ed inconducenza, un possesso uti dominus dei terreni in oggetto, da parte degli attori, considerando che, come sopra evidenziato, la mera attività di coltivazione di un fondo non può ritenersi sufficiente ad integrare i presupposti dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Inoltre, il teste, pur indicando la sussistenza di un “cancello davanti casa da cui si accedeva al terreno”, non ha specificato in alcun modo che lo stesso avesse la funzione di delimitare il terreno occupato dai con la finalità di esprimere, _1
rispetto al terreno, un atteggiamento proprietario, altresì non chiarendo a quale dei terreni oggetto di controversia (p.lle n. 18, 202 e 203) si accedesse per il tramite del suddetto cancello,, né che lo stesso impedisse l'accesso ad altri, così mancando la prova della volontà di realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Infine, il teste ha allegato di aver avuto modo di accedere alla proprietà dei nel 1989 e di avervi svolto dei lavori sino al 2003/2004, e poi di essersi _1 recato spesso presso l'officina dei di conseguenza egli non risulta in grado _1
di fornire informazioni circa il possesso dei terreni oggetto di causa negli anni successivi al 2004, a nulla rilevando la circostanza, del tutto generica, per cui lo stesso teste si sarebbe recato spesso presso l'officina (dei , Tes_1 _1
riferendosi le attività di coltivazione allegate dal teste, e comunque irrilevanti, ad un periodo antecedente all'attualità (1989-2004).
Medesime circostanze sono state allegate dal teste (come tale Testimone_2 verbalizzato), sentito all'udienza del 31/01/2023, che ha riferito, con carattere di assoluta genericità, di aver frequentato l'abitazione dei dal 1988, e di essersi _1 recato presso “uno dei terreni confinante con il loro terreno (…) ove i _1
avevano realizzato un campo di calcetto che utilizzavamo per giocare, nel campo di erano state installate due porte metalliche con la rete”. Il teste, che ha riferito tale circostanza, ha altresì affermato di non essere in grado di riferire quali fossero le particelle catastali di detto terreno, poi rilevando che sul terreno in oggetto vi fossero delle attrezzature agricole. Ha aggiunto che avrebbe partecipato a feste private su un fondo confinante al terreno dei il quale sarebbe stato chiuso da “due paletti e una catenella _1 metallica ed un lucchetto (…)”; ha quindi indicato la presenza di un “cartello con scritto 'proprietà privata'” e dichiarato: “non mi risulta sia stato rimosso sino al
2000 circa, epoca in cui ho smesso di frequentare i luoghi”.
A nulla rileva ai fini dell'accertamento del possesso ultraventennale, la circostanza addotta dal teste, per cui egli avrebbe avuto accesso ai terreni confinanti con la proprietà dei ove avrebbe partecipato a feste private o giocato a _1 calcio con gli attori (a partire dall'età di 7 anni, si noti), atteso che il teste individua genericamente i fondi presso sui quali si sarebbe recato;
solo successivamente, nel corso dell'escussione, nella planimetria a lui mostrata, ha individuato il terreno part.lla 18 come quello ove sarebbe stato installato il campo da calcio. Circostanza questa del tutto irrilevante ai fini dell'acquisto per usucapione, non essendo una siffatta attività ricreativo-amatoriale minimamente idonea ad integrare sotto alcun profilo i presupposti dell'acquisto a titolo originario della proprietà. In ogni caso, neppure il teste è stato in grado di offrire una minima ricostruzione fattuale Tes_2
sullo stato dei terreni nel periodo successivo al 2000, anno in cui ha riferito di aver chiuso la sua frequentazione dei _1
Sono, inoltre, gli stessi e ad ammettere, in sede di Parte_2 Pt_1 interrogatorio formale (reso all'udienza del 26/9/2019) che l'apposizione di una limitazione all'accesso ad uno dei terreni oggetto di causa, nonché di un cartello indicante la 'proprietà privata', non fosse stata espressione della loro volontà di comportarsi come proprietari dei fondi occupati, ma al contrario hanno rilevato come tale circostanza fosse loro estranea, in particolare ha riferito che: _1
, all'epoca presidente della e marito della CP_7 CP_1 Parte_6
quando ci donò il lotto contiguo, ci chiese espressamente di curare e
[...]
coltivare anche i fondi a valle e a monte di quello donato in quanto nel tempo avrebbe trovato il modo di concederci la titolarità anche di questo o per donazione o per compravendita. Quanto sopra avvenne nel 1983 e qualche giorno dopo apparì una catena con lucchetto e cartello 'proprietà privata' all'ingresso del terreno di cui alla particella 18, in quanto unico accesso ai fondi per cui è causa, giacché delimitati agli altri confini dal canale, oltre che da un fosso”. Così la sussistenza di una catena e di un cartello 'proprietà privata', come genericamente individuato dal teste , verte a sfavore degli stessi attori che Tes_2
allegano la comparsa della catena, senza indicare di essere stati loro stessi ad apporla
(quale attività idonea ad esplicitare un potere di fatto sulla cosa).
Infine, benché le parti attrici hanno allegato di essersi fatte carico del pagamento di oneri fiscali e tributari in ordine ai terreni che allegano di aver utilizzato uti domini per più di venti anni, nessuna prova nei fatti è stata allegata a sostegno di tale affermazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda volta all'accertamento della usucapione proposta da e è Parte_2 _1
infondata, non avendo gli attori fornito adeguata prova di avere esercitato, sui beni per cui è causa, un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per il tempo richiesto dalla legge e, va, pertanto, integralmente rigettata.
5. La convenuta ha chiesto in via Controparte_3
riconvenzionale (nella causa n. 7159/2016) il rilascio dei terreni censiti al N.C.T. del
Comune di Latina al fg. 91, particelle 18 e 203 nonché il risarcimento dei danni derivatile dalla mancata disponibilità dei beni dal novembre 2016 all'effettivo rilascio.
5.1 La domanda riconvenzionale, così come posta dalla attrice, è CP_1 volta ad ottenere la restituzione del bene a fronte di un'occupazione sine titulo realizzata dagli attori, che al contrario, hanno agito per ottenere l'accertamento della proprietà per intervenuta usucapione.
In tema, necessaria risulta la distinzione tra le azioni di restituzione e le azioni di rivendica.
In particolare, sulla materia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che “[…] le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono -ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi -ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per
l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio [...]” (Cass. civ., sez. un., 28/03/2014, n. 7305).
Dunque, non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una mutatio od emendatio libelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta probatio diabolica), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.
L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale.
Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Dunque, l'azione introdotta con domanda riconvenzionale da parte della convenuta, con la quale si chiede di dichiarare abusiva e illegittima CP_1
l'occupazione di terreni di sua proprietà, con conseguente condanna degli attori al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da essa derivanti, subordina l'azione di rilascio alla circostanza relativa all'insussistenza del titolo legittimante l'occupazione, non perché originariamente concesso e poi venuto meno, ma perché mai esistito.
Tale ipotesi qualifica l'azione introdotta come di rivendicazione.
5.2 In tema di proprietà e azioni a tutela del diritto, quella di rivendicazione è
l'azione di carattere reale mediante la quale il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene, a prescindere dalla sussistenza di un'obbligazione restitutoria in capo al possessore od al detentore. Essa ha finalità reintegratoria, diretta ad ottenere la condanna al rilascio della cosa sulla quale sia accertato il diritto di proprietà dell'attore, e la legittimazione attiva spetta a chi assume di essere proprietario del bene senza trovarsi nel possesso della res.
Il rivendicante che fonda la propria domanda sul diritto di proprietà è tenuto, in conformità dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare di esserne titolare. E secondo la tradizione romanistica la prova deve rivestire carattere assoluto con la dimostrazione quindi, nel caso di acquisto derivativo, anche della proprietà in capo al dante causa e così via di seguito fino alla dimostrazione di un acquisto a titolo originario o dell'usucapione secondo il noto schema della probatio diabolica di epoca romana.
Nel nostro ordinamento, a differenza di altri di analoga matrice, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti hanno continuato a dichiararsi fedeli alla più rigorosa tradizione romanistica richiedendo la prova della effettiva proprietà dell'attore. Affermazioni nel senso che «l'attore ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà anche se il convenuto non vanti di avere su di essa (= cosa) un proprio diritto» e che neppure se il convenuto abbia invocato «un proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita vien meno l'onere dell'attore di provare il diritto dominicale» e che la prova dev'essere fornita «risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo» sono fra le più ricorrenti. Di analogo tenore sono le proposizioni della prevalente dottrina che nega l'esistenza nel nostro sistema di un'azione basata sulla dimostrazione di un titolo prevalente o migliore in quanto essa tutelerebbe «non il diritto di proprietà ma il diritto di possedere» aggiungendo che la prova dev'essere positiva non essendo sufficiente che l'attore dimostri la mancanza di proprietà del convenuto o di avere un titolo a proprio favore più forte di quello che vanta il convenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato: L'azione di rivendicazione, con cui si aspira ad una pronuncia giudiziale che dichiari la proprietà rispetto ad un bene, impone all'attore di provare il proprio titolo, cosa che può fare dando prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene
(Cass. civ., sez. II, 19/03/2021, n.7883).
Il fondamento di tale assunto sta nel fatto che la domanda di rivendica, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e la prova del possesso di essa da parte del convenuto. Tale prova della proprietà si dà mediante dimostrazione della titolarità del diritto e quindi, in via alternativa, o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene.
Discende da quanto sopra che particolarmente rigorosa e puntuale dev'essere l'allegazione della documentazione posta a sostegno della dedotta titolarità del bene rivendicato.
Si legge costantemente nella giurisprudenza di legittimità: In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto del proprio titolo di acquisto, bensì anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, atti di accettazione ereditaria) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cass. civ., sez. II, 21/11/1997, n. 11605).
5.3 Nel caso di specie, dunque, l'azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., si fonda sulla circostanza che la risulti formalmente Controparte_3
proprietaria dei beni che chiede agli attori di rilasciare in suo favore.
L'onere probatorio richiesto per l'accoglimento di un'azione instaurata ai sensi dell'art. 948 c.c. o, come nel caso in esame, da intendersi qualificata in tal senso, risulta tuttavia attenuato dal verificarsi di determinate circostanze.
Chiarisce la Corte di Cassazione che nell'azione per rivendicazione l'onere della cosiddetta “probatio diabolica” incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere. (Cass. civ., sez. II, 23/09/2021, n. 25865)
In altri termini, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui 'dies a quo' sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass. civ., sez. II, 19/10/2021, n. 28865).
Dunque, secondo l'interpretazione della Corte di legittimità, si può ritenere attenuato l'onere della cd. probatio diabolica incombente sul rivendicante quando la controparte si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere. (Cass. civ., sez. II, 23/09/2021, n. 25865).
La Corte di Cassazione è intervenuta, da ultimo, sull'attenuazione dell'onere probatorio nell'azione di rivendica chiarendo che il rigore della cosiddetta “probatio diabolica”, la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti. (Cass. civ., 21/03/2024, n. 7539).
In tale occasione la Suprema Corte - rilevato che: a) l'onere (in capo al rivendicante) della c.d. “probatio diabolica” consiste nella dimostrazione che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario, ovvero, che è a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi inizio da chi lo aveva acquistato a titolo originario;
b) al fine di soddisfare un tale onere occorre che il giudice venga posto nella condizione di conoscere la successione dei trasferimenti;
c)
l'attenuazione della regola probatoria dovuta alla comunanza del dante causa non è un'eccezione in senso stretto, bensì è conseguenza della corretta interpretazione della regola “iuris” cui il giudice è tenuto - ha affermato il seguente principio di diritto:
“ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa, che, secondo il diritto vivente, attenua la “probatio diabolica”, compete al giudice, sulla base delle evidenze probatorie di causa, trarne la conseguenza in ordine al soddisfacimento dell'onere della prova. La verifica di una tale ipotesi non è, pertanto, dipendente da eccezione, costituendo invece applicazione della corretta regola “iuris”, che compete al giudicante …”.
Quanto rilevato dalla Corte di Cassazione può trovare applicazione nel caso di specie, tenendo tuttavia in considerazione che le parti risultano solo formalmente invertite, rispetto a come indicate nella giurisprudenza di legittimità, essendo qui introdotta, la domanda di usucapione, da parte degli attori, ed essendo, al contrario, sollevata l'azione di rivendicazione da parte del convenuto in via riconvenzionale.
Si parla di “formale inversione” rispetto alle posizioni suindicate, in quanto con la proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, l'attore assume la qualità di convenuto rispetto ad essa, ponendosi la domanda riconvenzionale alla stregua di azione autonoma, che deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cass. civ., 29/01/2004,
n. 1666).
Ebbene, nel caso di specie, i non hanno contestato l'originaria _1
appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa.
In sede di interrogatorio formale, sentiti e Parte_2 _1 all'udienza del 26/9/2019, gli attori hanno infatti ammesso come i beni siano stati loro “donati” dall'allora Presidente della in particolare Controparte_1 _1
ha riferito, come già sopra indicato, che “ , all'epoca presidente
[...] CP_7
della e marito della quando ci donò il lotto CP_1 Parte_6
contiguo, ci chiese espressamente di curare e coltivare anche i fondi a valle e a monte di quello donato in quanto nel tempo avrebbe trovato il modo di concederci la titolarità anche di questo o per donazione o per compravendita. Quanto sopra avvenne nel 1983 e qualche giorno dopo apparì una catena con lucchetto e cartello
“proprietà privata” all'ingresso del terreno di cui alla particella 18, in quanto unico accesso ai fondi per cui è causa, giacché delimitati agli altri confini dal canale, oltre che da un fosso.”
La circostanza descritta da , e poi condivisa anche dal fratello _1
, rivela, dunque, quale ammissione della comunanza del dante causa Parte_2
tra le parti del presente giudizio, che, secondo le modalità descritte, avrebbe concesso in godimento il bene ai per lo svolgimento di attività di coltivazione di _1
fondi, di cui gli stessi hanno reclamato la proprietà per intervenuta usucapione, proprio nei confronti della fondazione Caetani stessa.
Deve, dunque, accogliersi la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio del bene occupato sine titulo dagli attori.
Infatti, avendo questi ultimi introdotto il giudizio di usucapione nei confronti della senza aver contestato il diritto di proprietà in capo Controparte_3
alla stessa, ma al contrario, avendo pacificamente ammesso che la convenuta fosse proprietaria dei terreni e riconosciuto essi stessi di aver ricevuto il godimento sul bene da parte dell'allora presidente della si è così determinata la condizione CP_1 per realizzare gli effetti di attenuazione dell'onere probatorio imposto dalla domanda riconvenzionale (qualificabile ai sensi dell'art. 948 c.c.), che si ritiene assolto sul presupposto dell'allegazione dei titoli di acquisto della proprietà da parte della convenuta (v. certificazione notarile di cui all'allegato a) alla memoria CP_1
istruttoria convenuta del 22/12/2017).
5.4 Per quanto attiene, invece, alla richiesta di risarcimento del danno, come formulata in via riconvenzionale, da parte della convenuta Controparte_3
si osserva quanto segue.
[...]
A fronte di un superato orientamento giurisprudenziale che riteneva che l'occupazione illegittima di beni potesse configurare un danno in re ipsa, si oppone e si considera congruo, e attinente al caso di specie, il diverso orientamento secondo cui, ai fini del risarcimento dei danni come richiesto dalla convenuta, è necessaria la prova del c.d. “danno conseguenza”, che si sostanzia nelle conseguenze lesive, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla condotta messa in atto.
Tale impostazione risponderebbe alla previsione secondo la quale la naturale funzione che assolve la risarcibilità del danno a seguito dell'accertamento della responsabilità civile è quella riparativa, quindi, compensativa della perdita subita.
Una differente configurazione del danno, che prevedesse la sua risarcibilità in un'ottica di “danno evento”, andrebbe invece ad assolvere una vera e propria funzione “punitiva”, che mal si attaglia ad un sistema civilistico che privilegia il carattere restaurativo del risarcimento del danno, volto al ripristino dello status quo ante del danneggiato.
A sostegno di un'impostazione di tal guisa è intervenuta anche la Suprema
Corte rispetto all'occupazione illegittima di un immobile, per cui sì è affermato che
“il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente «in re ipsa», atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.”, sicché “il danno da occupazione «sine titulo», in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez.
3, sent. 17 giugno 2013 n. 15111, Rv. 626875-01, nonché, successivamente, Cass.
Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv. 651942-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile
2019, n. 11203, Rv. 653590-01)” cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. III, 22/06/2020, ord. n. 12123).
Dunque la risarcibilità del danno e la previsione di un indennizzo a fronte dell'occupazione sine titulo di un immobile è soggetta alla prova da parte del proprietario nei termini specifici, indicati dalla Corte Suprema, per i quali In caso di occupazione senza titolo di un immobile il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (in termini di mancata vendita o locazione del bene a un prezzo superiore a quello di mercato); l'onere della prova spetta al proprietario che può ricorrere anche a presunzioni o richiamarsi alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. (Cass. civ., sez. III, 26/1/2024, n. 2500).
Nel caso di specie la convenuta non ha fornito alcuna prova della CP_1
concreta possibilità di godimento perduta del bene occupato sine titulo dagli attori, né, tantomeno, ha allegato uno specifico pregiudizio, concretamente ed effettivamente sofferto in ragione dall'occupazione abusiva di propri terreni da parte degli attori;
pertanto si ritiene che la domanda di risarcimento del danno, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, deve ritenersi infondata e dunque rigettata.
6. Al rigetto della domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione, introdotta dagli attori e nel giudizio _1 Parte_2 instaurato con R.G. n. 7159/2016, segue, in via indiretta, il rigetto dell'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., previo accertamento della proprietà per usucapione, nel giudizio introdotto dai medesimi attori ed iscritto al R.G. n.
757/2017.
Infatti, nel giudizio da ultimo indicato, poi riunito a quello precedentemente introdotto, gli attori e , a fronte della vendita del terreno Parte_2 Pt_1
individuato al N.C.T. del Comune di Latina, foglio 91, p.lla 202, fatta dalla in favore di , hanno agito nei confronti Controparte_3 Controparte_2 di quest'ultimo, chiedendo “nel merito: ordinare al sig. , ai sensi Controparte_2 dell'art. 948 cod. civ. ed in accoglimento dell'azione di rivendica, l'immediato rilascio in favore degli attori dell'immobile distinto al C.T. del Comune di Latina al fg. 91, p.lla 202, come in premessa meglio descritto, con ripristino dello stato dei luoghi e previo accertamento e declaratoria di sopravvenuta proprietà per usucapione del detto fondo in capo ai sigg.ri e per _1 Parte_2 le causali esposte in premessa”. Riprendendo quanto anzidetto in relazione ai presupposti dell'azione di rivendicazione, come disciplinata ai sensi dell'art. 948 c.c., si ribadisce la necessità per il rivendicante di dimostrare la propria titolarità del diritto di proprietà sul bene oggetto di causa, gravando a tal fine sull'attore l'onere di provare non solo il proprio titolo di acquisto, ma quello dei propri danti causa sino alla dimostrazione dell'acquisto a titolo originario (Cass. civ., sez. II, 21/11/1997, n. 11605 cit.).
Nel caso di specie l'azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., come proposta dagli attori, richiede come prodromico l'accertamento della proprietà, in relazione alla p.lla n. 202, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.; tale accertamento, infatti, permetterebbe di assolvere l'onere probatorio che impone l'azione in oggetto, dimostrando, in caso di accoglimento, la sussistenza di un acquisto di proprietà a titolo originario.
Tuttavia, anche in relazione al terreno individuato alla p.lla n. 202 valgono le medesime considerazioni sopra svolte con riferimento alla domanda introdotta nel giudizio individuato con R.G. n. 7159/2016, atteso che le prove, utilizzabili in entrambi i processi riuniti (come esposto in via preliminare), hanno riguardato tutto il complesso di terreni oggetto delle domande proposte dagli attori nei due differenti giudizi.
Dunque, non avendo gli attori fornito adeguata prova di avere esercitato, neppure sul bene oggetto del secondo giudizio (p.lla 202), alcun potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per il tempo richiesto dalla legge e, dunque, ritenuta infondata la domanda prodromica di accertamento della proprietà per usucapione, va altresì respinta l'azione di rivendica per non essere stato assolto l'onere probatorio incombente sugli attori.
7. Il convenuto , ha inoltre chiesto, nel giudizio R.G. n. Controparte_2
757/2017, la condanna della al risarcimento del danno Controparte_3
in conseguenza del ritardo che il programma economico da lui intrapreso avrebbe subìto in attesa della definizione del giudizio.
La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta per i seguenti motivi.
In particolare la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno come proposta da va respinta per l'assenza di un danno risarcibile. Controparte_2 Nei fatti, il convenuto, nel corpo dell'atto di costituzione in giudizio, allega di aver sostenuto una serie di spese che si aggirerebbero attorno alla somma di €
33.000,00 (nello specifico: € 25.000,00 per l'acquisto del bene;
€ 3.000,00 di notaio;
€ 310,00 per la tassa di registro;
€ 1.340,00 per acquisto dei paletti e rete;
1.200,00 per la posa in opera della recinzione e lavori di adeguamento del terreno;
€ 220,00 per rilievi effettuati dal geometra;
€ 18,00 per visure conservatoria;
€ 3.000,00 per spese legali in acconto).
Tali spese sarebbero giustificate dalla volontà di adibire il terreno acquistato dalla chiamata in causa nel giudizio individuato con Controparte_3
R.G. 757/2017, ad uno scopo imprenditoriale, ossia la destinazione del terreno a centro di revisione di automezzi con annesso parcheggio per i veicoli industriali, inclusi quelli che si trovino in transito, che devono rispettare i periodi di riposo o il calendario di divieto di circolazione per i mezzi pesanti.
A tal proposito, rileva come dall'instaurazione del presente Controparte_2 giudizio è derivato un ritardo nell'avviamento della propria attività imprenditoriale.
Nei fatti il convenuto non ha dimostrato la sussistenza di alcun danno risarcibile, per cui possa ritenersi responsabile la chiamata in causa. CP_1
Inoltre, non sembra, a prescindere dalla prova, nemmeno astrattamente ravvisabile una responsabilità in capo alla convenuta per ritardo CP_1 nell'avviamento dell'attività imprenditoriale, dovuto alla lite pendente, in ragione, anzitutto, della circostanza per cui la stessa ha venduto l'immobile in CP_1
periodo antecedente alla data di instaurazione del giudizio;
ed inoltre perché la stessa partecipa al giudizio in qualità di convenuta (nel procedimento con R.G. n.
7159/2016). In altri termini, non può essere imputato al convenuto di un giudizio il danno derivante a terzi dalla instaurazione del medesimo giudizio.
Infine, si ritiene non sussistente un danno astrattamente risarcibile, in ordine al ritardo nell'avviamento di un'attività che, nei fatti, non risultava in alcun modo impedita dall'esercizio di un'azione giudiziale come quella introdotta dagli attori non essendo in alcun modo tale circostanza ostativa all'avvio della suddetta _1
operazione imprenditoriale.
Per le ragioni indicate la domanda deve essere rigettata. Le ulteriori domande proposte da devono ritenersi assorbite Controparte_2
in virtù del rigetto delle domande attoree.
8. Ai fini della regolazione delle spese, va considerato che nel giudizio con pluralità di parti, e soprattutto quando si tratta di più cause autonome, ancorché connesse e riunite in un solo processo, occorre, ai fini delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle loro posizioni processuali e sostanziali.
Rilevato che le domande proposte dagli attori in entrambi i giudizi vanno integralmente rigettate, cosicché gli stessi vanno considerati soccombenti nei confronti dei convenuti e del terzo chiamato nel giudizio riunito in applicazione del principio per cui in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ., sez. VI, 28/03/2022, n. 9941); che le spese sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi in considerazione della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta le domande proposte dagli attori e nei Parte_2 _1
confronti della (causa n. 7159/2016 R.G.) e nei Controparte_3
confronti di (causa n. 757/2017); Controparte_2
accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_3 nella causa n. 7159/2016 R.G. e, per l'effetto, condanna e
[...] Parte_2 all'immediato rilascio dei terreni distinti al N.C.T. del Comune di _1
Latina al foglio 91, particelle 18 e 203, liberi da persone e cose;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da occupazione sine titulo proposta dalla nel suddetto procedimento;
Controparte_3
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da nel procedimento avente R.G. n. 757/2017; Controparte_2
condanna gli attori e , in solido tra loro, a Parte_2 _1
rifondere le spese di lite in favore della (anche come Controparte_3 terzo chiamato nella causa n. 757/2017 R.G.), che liquida in € 8.327,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
condanna gli attori e , in solido tra loro, a Parte_2 _1 rifondere le spese di lite in favore di , che liquida in € 7.051,50 per Controparte_2
compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.
Latina, 10/1/2025
Il giudice
Luca Venditto