CASS
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2025, n. 8235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8235 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA SA, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso 1'01/10/2024 dal Magistrato di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesco Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8235 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso ottobre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Catania negava l'autorizzazione presentata da SA MA, finalizzata ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere l'attività lavorativa di addetto alla cucina, presso il Ristorante "Rosso Corallo" di Acicastello - tra le ore 11 e le ore 15 di tutti i giorni compresi tra il lunedì e il venerdì -, sull'assunto che l'istante, allo stato, era sottoposto al regime della detenzione domiciliare provvisoria, che non gli consentiva di accogliere la sua richiesta, come già affermato dallo stesso Magistrato di sorveglianza con provvedimento dell'Il luglio 2024. 2. Avverso questo decreto SA MA, a mezzo dell'avv. Mario CI RA, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del sussistenza dei presupposti legittimanti l'autorizzazione invocata, che andavano valutati ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. pen. pen., con il quale, nel caso di specie, non ci si era confrontati. Si deduceva, in proposito, che, nelle ipotesi di sottoposizione al regime della detenzione domiciliare, è possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, laddove sussistano le condizioni prescritte dal citato art. 284, ricorrenti nel caso di specie, essendo l'impegno professionale presso il Ristorante "Rosso Corallo" di Acicastello indispensabile per il sostentamento economico del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da SA MA è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Magistrato di sorveglianza di Catania, senza il compimentk di alcuna attività istruttoria, negava l'autorizzazione presentata da SA MA, finalizzata ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, quale addetto alla cucina presso il Ristorante "Rosso Corallo" di Acicastello, sul presupposto che l'istante 2 era sottoposto al regime della detenzione domiciliare provvisoria, che non gli consentiva di accogliere la sua richiesta. Ne discendeva che, secondo il Magistrato di sorveglianza di Catania, la sottoposizione di MA al regime della detenzione domiciliare provvisoria determinava una preclusione processuale al vaglio dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa presentata dal ricorrente. Tuttavia, nel respingere l'istanza di autorizzazione presentata da SA MA, il Magistrato di sorveglianza di Catania non teneva conto dell'applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen., per effetto del quale, nelle ipotesi di soggetti sottoposti al regime della detenzione domiciliare, è possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, laddove sussistano i presupposti richiamati dallo stesso art. 284. Senza considerare che la lettura combinata degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen. non permette di distinguere, ai fini autorizzativi considerati, la natura definitiva o provvisoria del regime detentivo domiciliare applicato al condannato, essendo la concessione di entrambi i benefici indistintamente subordinata alla sussistenza di esigenze di sostentamento economico del condannato o dei suoi familiari non altrimenti ! risolu bili. Queste condizioni, secondo la prospettazione difensiva, ricorrevano nel caso di specie, essendo l'attività lavorativa di addetto alla cucina presso il Ristorante "Rosso Corallo" di Acicastello indispensabile per il sostentamento economico di SA MA, rilevante ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., che dispone: «Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa». Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238920 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «Il provvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliare è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento». 3 Ne discende che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza di Catania non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta di autorizzazione formulata da SA MA, confrontandosi con le esigenze poste a fondamento di tale istanza, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alle quali non è utile il richiamo del provvedimento emesso dallo stesso Magistrato di sorveglianza 1'11 luglio 2024, riguardante un'attività lavorativa differente da quella in esame e da svolgersi in orari notturni anziché diurni. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania. Così deciso il 21 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere SA Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesco Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8235 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso ottobre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Catania negava l'autorizzazione presentata da SA MA, finalizzata ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere l'attività lavorativa di addetto alla cucina, presso il Ristorante "Rosso Corallo" di Acicastello - tra le ore 11 e le ore 15 di tutti i giorni compresi tra il lunedì e il venerdì -, sull'assunto che l'istante, allo stato, era sottoposto al regime della detenzione domiciliare provvisoria, che non gli consentiva di accogliere la sua richiesta, come già affermato dallo stesso Magistrato di sorveglianza con provvedimento dell'Il luglio 2024. 2. Avverso questo decreto SA MA, a mezzo dell'avv. Mario CI RA, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del sussistenza dei presupposti legittimanti l'autorizzazione invocata, che andavano valutati ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. pen. pen., con il quale, nel caso di specie, non ci si era confrontati. Si deduceva, in proposito, che, nelle ipotesi di sottoposizione al regime della detenzione domiciliare, è possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, laddove sussistano le condizioni prescritte dal citato art. 284, ricorrenti nel caso di specie, essendo l'impegno professionale presso il Ristorante "Rosso Corallo" di Acicastello indispensabile per il sostentamento economico del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da SA MA è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Magistrato di sorveglianza di Catania, senza il compimentk di alcuna attività istruttoria, negava l'autorizzazione presentata da SA MA, finalizzata ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, quale addetto alla cucina presso il Ristorante "Rosso Corallo" di Acicastello, sul presupposto che l'istante 2 era sottoposto al regime della detenzione domiciliare provvisoria, che non gli consentiva di accogliere la sua richiesta. Ne discendeva che, secondo il Magistrato di sorveglianza di Catania, la sottoposizione di MA al regime della detenzione domiciliare provvisoria determinava una preclusione processuale al vaglio dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa presentata dal ricorrente. Tuttavia, nel respingere l'istanza di autorizzazione presentata da SA MA, il Magistrato di sorveglianza di Catania non teneva conto dell'applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen., per effetto del quale, nelle ipotesi di soggetti sottoposti al regime della detenzione domiciliare, è possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, laddove sussistano i presupposti richiamati dallo stesso art. 284. Senza considerare che la lettura combinata degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen. non permette di distinguere, ai fini autorizzativi considerati, la natura definitiva o provvisoria del regime detentivo domiciliare applicato al condannato, essendo la concessione di entrambi i benefici indistintamente subordinata alla sussistenza di esigenze di sostentamento economico del condannato o dei suoi familiari non altrimenti ! risolu bili. Queste condizioni, secondo la prospettazione difensiva, ricorrevano nel caso di specie, essendo l'attività lavorativa di addetto alla cucina presso il Ristorante "Rosso Corallo" di Acicastello indispensabile per il sostentamento economico di SA MA, rilevante ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., che dispone: «Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa». Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238920 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «Il provvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliare è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento». 3 Ne discende che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza di Catania non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta di autorizzazione formulata da SA MA, confrontandosi con le esigenze poste a fondamento di tale istanza, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alle quali non è utile il richiamo del provvedimento emesso dallo stesso Magistrato di sorveglianza 1'11 luglio 2024, riguardante un'attività lavorativa differente da quella in esame e da svolgersi in orari notturni anziché diurni. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania. Così deciso il 21 gennaio 2025.