Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
A) sul ricorso numero di registro generale 714 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6057063C5, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, Luna Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Marche Multiservizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cicerchia e Antonella Tommassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Toledo 323;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 3 (tre)” relativa alla Provincia di Pesaro e Urbino, nella parte in cui lesivi per la ricorrente, ivi compresi:
a) la determina di aggiudicazione n. -OMISSIS- del 9.9.2025, nonché il messaggio di comunicazione della stessa determina;
b) tutti i verbali di gara e, in particolare, i verbali: n. -OMISSIS- del 28.4.2025; n. -OMISSIS- del 12.5.2025; del 19.5.2025; del 21.5.2025; del 23.5.2025; del 29.5.2025; del 3.6.2025; dell’11.6.2025; n. -OMISSIS- del 23.6.2025;
c) la determina n. -OMISSIS- e la determina n. -OMISSIS-, nonché le note ed i messaggi con cui sono state comunicate;
d) ove necessario, la determinazione n. -OMISSIS-, ancorché poi annullata in autotutela, ed i relativi messaggi di comunicazione;
e) ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il bando, il disciplinare di gara, i chiarimenti e tutti gli atti che compongono la lex specialis , nelle parti in cui lesivi per la-OMISSIS-;
f) nella sola ipotesi in cui ritenuto necessario, il certificato rilasciato alla -OMISSIS- dal Comune di -OMISSIS- in data 16.1.2025, prot. -OMISSIS- e il certificato depositato in giudizio dal Comune di -OMISSIS- il 27.10.2025, ma recante protocollo n. -OMISSIS- del 21.10.2025;
e per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di subentro della ricorrente nel medesimo contratto di appalto;
B) sul ricorso incidentale depositato da -OMISSIS-il 3 dicembre 2025:
per l’annullamento degli atti di gara, nella parte in cui l’a.t.i. Teknoservice non è stata esclusa ai sensi dell’art. 95, let. e), del D.Lgs. n. 36/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marche Multiservizi S.p.A., del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti depositato in data 27 novembre 2025 -OMISSIS-, primario operatore nel settore della gestione dei servizi di igiene urbana e capogruppo mandataria designata dell’a.t.i. con -OMISSIS-, impugna gli atti della gara indetta da Marche Multiservizi S.p.A. (di seguito anche “MMS”) per l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni tre in favore dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, nella parte in cui l’appalto è stato aggiudicato all’a.t.i. capeggiata dalla controinteressata -OMISSIS- (va precisato che alla gara hanno preso parte solo l’a.t.i. capeggiata dalla ricorrente e l’a.t.i. di cui la controinteressata è capogruppo mandataria).
Per le ragioni che saranno esposte infra , il giudizio è stato esteso anche nei confronti del Comune di -OMISSIS-, che si è costituito in giudizio ed ha spiegato le proprie difese.
-OMISSIS-, oltre a resistere al ricorso principale, in data 3 novembre 2025 ha depositato un ricorso incidentale c.d. escludente.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto le domande cautelari formulate da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in cui la causa è passata in decisione sugli scritti delle parti.
2. In punto di fatto va precisato che:
- la lex specialis della presente gara (pag. 10, Criterio 4) prevede che i concorrenti dovevano comprovare la propria capacità professionale e tecnica mediante “ …k) Dichiarazione attestante l’avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara, di contratti/ordini analoghi a quello oggetto del presente procedimento per un importo totale maturato nel predetto decennio, pari ad almeno Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) IVA esclusa… ” (l’importo predetto doveva inoltre comprendere almeno € 11.400.000,00 di contratti/ordini analoghi relativi alla prestazione principale - servizi di raccolta rifiuti - e almeno € 600.000,00 di contratti/ordini analoghi relativi alla prestazione secondaria - servizi di pulizia e spazzamento delle strade). I concorrenti dovevano altresì produrre almeno un c.d. contratto di punta, ossia un contratto avente un importo di almeno tre milioni di Euro e una durata non inferiore a diciotto mesi, con almeno un’annualità compiutamente e regolarmente eseguita alla data di pubblicazione del presente bando;
- si prevede inoltre che “ …A supporto e a corredo della predetta dichiarazione l’operatore economico concorrente dovrà produrre altresì un elenco esplicativo dei contratti eseguiti, che deve riportare, per ciascun contratto/ordine, le seguenti informazioni:
- […]
- la regolare esecuzione di ciascun servizio svolto, che può essere attestata tramite autocertificazione del concorrente o tramite produzione del/dei CRE (Certificato di Regolare Esecuzione).
- esplicitazione che trattasi del cd contratto di punta… ”;
- l’a.t.i. -OMISSIS- ha partecipato alla gara dichiarando di soddisfare il requisito in commento mediante il servizio svolto in favore del Comune di -OMISSIS- a far tempo dal giugno 2022 e producendo un certificato (doc. allegato 2.1 al ricorso) dove si dichiara “ …5) Che la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2022 dal 21 giugno al 31 dicembre è del 22,54% e per l’anno 2023 è del 27,33% e per l’anno 2024 è del 29,19%;
6) Che, nel Lotto Centro, le Utenze Domestiche sono numero 95.768 e quelle Non Domestiche numero 11.329;
7) Che le attività di cui al precedente punto 3) per quanto attiene alla loro esecuzione sul territorio in appalto, sono state svolte con impegno, che i disservizi verificatisi sono stati occasionali e, comunque, non pregiudizievoli per il servizio stesso, complessivamente considerato… ”;
- dopo la proposizione del ricorso introduttivo il Comune di -OMISSIS- in data 21 ottobre 2025 ha rilasciato una nuova dichiarazione, formalmente diretta alla Direzione Affari Legali (doc. allegato alla memoria di costituzione del Comune siciliano), in cui si ribadisce il contenuto del CRE prodotto dall’a.t.i. -OMISSIS- nell’odierna gara, aggiungendosi che la ditta ha conseguito percentuali di raccolta differenziata (d’ora in avanti solo “RD”) superiori a quelle previste nel capitolato tecnico che disciplina l’appalto svolto in favore del Comune etneo. Sulla base di tale documento -OMISSIS- ha proposto i motivi aggiunti, nei quali ha preliminarmente dato conto degli esiti infruttuosi delle istanze di accesso formulate al Comune di -OMISSIS- per avere l’ostensione degli atti relativi all’appalto gestito da -OMISSIS-. Al riguardo-OMISSIS- ritiene che il Tribunale possa valutare il contegno omissivo del Comune etneo ai sensi dell’art. 64 c.p.a. o che potrebbe comunque valutare l’opportunità di disporre in via officiosa l’acquisizione della documentazione in argomento. L’istanza istruttoria è stata reiterata anche nei successivi scritti difensivi.
3. Il ricorso introduttivo è affidato al seguente unico motivo, rubricato “Violazione dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione della lex specialis (difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti; sviamento)”, mentre nel ricorso per motivi aggiunti l’unica censura reca una rubrica lievemente diversa, ossia “Violazione della lex specialis (difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti; sviamento). Violazione dell’art. 205 del d.lgs. n. 152/2006”.
-OMISSIS-, nel complesso, evidenzia quanto segue:
- dalla lettura del CRE rilasciato dal Comune di -OMISSIS- emerge che: i) -OMISSIS- ha conseguito percentuali di RD che si aggirano tra il 22,54% dell’anno 2022 e il 29,19% dell’anno 2024; ii) nell’esecuzione dell’appalto si sono registrati disservizi, ma tali disservizi sarebbero stati occasionali e non si sarebbero rivelati pregiudizievoli per il servizio stesso, complessivamente considerato;
- alla luce di tali dichiarazioni del committente, si deve ritenere che -OMISSIS- non sia in possesso del requisito di ammissione di che trattasi, in quanto il Comune di -OMISSIS- non attesta la regolare esecuzione dell’appalto. Infatti, per un verso nel CRE non si dichiara espressamente che il servizio è stato svolto regolarmente, ma che vi sono stati disservizi (e a questo riguardo non importa se il gestore, come dichiara il Comune -OMISSIS-, ha svolto con impegno le proprie prestazioni), per altro verso le percentuali di RD indicate nel certificato dimostrano che in tre anni -OMISSIS- è riuscita ad incrementarle solo del 7%. Oltretutto, tali percentuali sono ben lontane dalla soglia minima del 65% indicata dall’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui a fortiori non può dirsi che il servizio svolto per conto del Comune di -OMISSIS- sia “regolare”. Al riguardo va inoltre ricordato che, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte dei Conti, il mancato conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla legge configura un illecito erariale, perseguibile dalla magistratura contabile, mentre l’emissione di un certificato di regolare esecuzione in difetto dei presupposti di legge può configurare anche la responsabilità erariale del funzionario che lo ha rilasciato;
- tali circostanze potrebbero essere apprezzate dal Tribunale come fatto oggettivamente provato. In ogni caso, ove ciò non fosse ritenuto sufficiente, essa ricorrente impugna espressamente il CRE rilasciato dal Comune di -OMISSIS-, e tale impugnazione è stata correttamente azionata davanti al T.A.R. Marche in quanto il certificato di regolare esecuzione costituisce un atto presupposto rispetto all’aggiudicazione disposta da MMS, che è il provvedimento che radica l’interesse a ricorrere (art. 14, comma 4, c.p.a.);
- nel merito, il CRE è illegittimo in quanto il Comune di -OMISSIS-: a) non spiega come mai il servizio svolto da -OMISSIS-, complessivamente considerato, potrebbe ritenersi “ …svolto con impegno… ”, nonostante i disservizi; b) non indica natura, frequenza e qualità dei disservizi; c) non spiega come mai si parli di “impegno”, nonostante le percentuali bassissime di RD conseguite dal gestore. Tutto ciò configura un evidente difetto di motivazione;
- da parte sua, Marche Multiservizi, accettando acriticamente la certificazione de qua , è incorsa in un altrettanto evidente difetto di istruttoria, il che è tanto più grave se si pensa che il c.d. contratto di punta “ …è richiesto in ragione della particolare importanza che l’appalto in oggetto assume per questa Stazione Appaltante ed è finalizzato a soddisfare l’esigenza di selezionare Operatori economici in possesso di adeguata capacità professionale e tecnica… ”. E poiché, come risulta dal sito dell’ISPRA, nel territorio interessato dall’odierno appalto negli ultimi anni sono state raggiunte ottime percentuali di RD, come potrebbe essere ritenuto affidabile un operatore che nell’esecuzione di un servizio analogo non ha raggiunto nemmeno lontanamente le percentuali minime indicate dall’art. 205 del T.U.A.?
- queste doglianze sono rafforzate anche dalle difese articolate da -OMISSIS- a seguito della notifica del ricorso introduttivo, laddove la controinteressata ha eccepito che dal sito dell’ISPRA risulta che nel territorio di -OMISSIS- sono state raggiunte percentuali di RD molto superiori a quelle certificate dal Comune capoluogo con riguardo al lotto -OMISSIS- Centro. Se questo è vero, se ne deduce che -OMISSIS- non solo non ha raggiunto la percentuale minima nazionale del 65%, ma non ha nemmeno appaiato quelle che altri operatori hanno conseguito nello stesso contesto territoriale (il che prova che a -OMISSIS- non esistono problematiche tali da impedire di attingere la soglia prevista dalla legge nazionale);
- sono quindi del tutto inattendibili, anche perché non supportate da alcuna documentazione probatoria, le dichiarazioni contenute nel “supplemento” del CRE datato 21 ottobre 2025, visto che: i) in ogni caso, -OMISSIS- in ben tre anni è riuscita a migliorare la percentuale di RD solo del 7%; ii) tale risultato non può essere ritenuto significativo (essa ricorrente, come comprova il certificato dell’A.R.O. BA/4 allegato ai motivi aggiunti, nello stesso arco temporale ha migliorato la percentuale di RD in alcuni Comuni della provincia di Bari di oltre il 20-25%); iii) non è stato comprovato che le percentuali conseguite da -OMISSIS- siano superiori a quelle previste dal capitolato del contratto relativo al lotto -OMISSIS- Nord, ma se anche tale dichiarazione fosse veritiera si deve ritenere che la regolarità della esecuzione di un appalto va valutata non solo sulla base degli impegni contrattuali, ma anche in relazione agli obblighi derivanti da norme imperative (nella specie l’art. 205 del T.U. n. 152/2006). Per la verità, questo secondo profilo è quello più importante perché le stazioni appaltanti sono tenute a predisporre gli atti di gara anzitutto nel rispetto delle norme di legge.
-OMISSIS- evidenzia inoltre, con riguardo all’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. per le questioni relative all’esecuzione dell’appalto del Comune di -OMISSIS-, che nel presente giudizio essa ricorrente non intende contestare le modalità con cui -OMISSIS- ha eseguito l’appalto (profilo per il quale, peraltro, non sarebbe legittimata ad agire neanche davanti all’A.G.O.), bensì dedurre l’illegittimità di un atto promanante da una P.A. che è stato acquisito da MMS nell’ambito di una procedura di gara e che si è rivelato decisivo ai fini dell’aggiudicazione dell’odierno appalto. E, del resto, ai sensi dell’art. 8 c.p.a. il giudice amministrativo decide incidentalmente su tutte le questioni pregiudiziali o incidentali, anche relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
-OMISSIS- chiede, oltre all’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto il favore di -OMISSIS-, la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato e l’accertamento e la declaratoria del suo diritto al subentro quale concorrente secondo graduato.
4. Come anticipato, -OMISSIS- ha proposto un ricorso incidentale c.d. escludente, sostenendo che -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara alla luce di numerosi illeciti professionali che la stessa ricorrente principale ha dichiarato nel DGUE ma rispetto ai quali la commissione di gara non ha svolto alcuna valutazione di merito, limitandosi a ritenere queste circostanze non rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità del concorrente.
In punto di diritto e in estrema sintesi, -OMISSIS- evidenzia che:
- come è noto, il D.Lgs. n. 36/2023 ha provveduto a riordinare la complessa materia delle cause di esclusione, distinguendo anzitutto fra ipotesi di esclusione obbligatoria e ipotesi di esclusione facoltativa. Con riguardo a queste seconde, l’art. 98, comma 2, del vigente Codice dei contratti pubblici individua le tre condizioni che devono ricorrere congiuntamente per legittimare l’esclusione facoltativa di un concorrente, ossia: i) la presenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale (elementi descritti al comma 3); ii) l’idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; iii) la sussistenza di adeguati mezzi di prova (indicati al comma 6). Il comma 7 dell’art. 98 prevede che la stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’offerente; la loro eventuale impugnazione è considerata nell’ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. Il comma 8 dell’art. 98 prevede infine che: ” Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2 ”. Nella specie la commissione di gara è venuta meno a tale onere motivazionale;
- tutte le vicende dichiarate da-OMISSIS-nel DGUE sono idonee ad integrare gravi illeciti professionali, visto che per un verso si tratta di numerose risoluzioni contrattuali, per altro verso di alcuni procedimenti penali in cui è coinvolto un soggetto che all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di amministratore di -OMISSIS-, che fino al 2024 è rimasto comunque alle dipendenze della società anche senza ricoprire ruoli direttivi e che anche dopo il 2024 continua a detenere una quota consistente del capitale sociale. E poiché questo soggetto è il fratello dell’attuale amministratore/socio maggioritario, se ne deduce che egli è in realtà un amministratore di fatto, per cui le vicende penali che lo riguardano “contagiano” anche la persona giuridica. Né risulta che -OMISSIS- abbia posto in essere adeguate misure di rigenerazione. Peraltro, poiché è un amministratore di fatto, anche il soggetto in questione avrebbe dovuto rendere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità professionale;
- la stessa-OMISSIS-, dichiarando nel DGUE di non avere a suo carico alcun illecito professionale rilevante, si è resa comunque responsabile di una dichiarazione falsa o ingannevole, per cui andava esclusa (o comunque dichiarata decaduta dall’aggiudicazione) anche ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, visto che proprio sulla base di tale dichiarazione ha conseguito l’aggiudicazione della presente gara;
- infine -OMISSIS- andava esclusa anche per mancato versamento del contributo a favore di ANAC.
5. A prescindere dalla cospicua e in qualche caso sovrabbondante produzione documentale delle parti private che si fronteggiano nel presente giudizio, la questioni dirimenti sono quelle sintetizzate, questa volta efficacemente, da -OMISSIS- nelle memorie conclusionali, ossia:
- la questione processuale (che implica anche la verifica della sussistenza in parte qua della giurisdizione amministrativa) riguarda il se un certificato di regolare esecuzione rilasciato da una stazione appaltante e prodotto in altra gara bandita da una diversa amministrazione aggiudicatrice può essere sindacato anzitutto da quest’ultima e poi eventualmente anche dal giudice amministrativo investito di un ricorso afferente questa seconda gara;
- la questione sostanziale attiene invece al se si possa ritenere regolarmente eseguito un appalto svolto in maniera conforme al capitolato tecnico ma difformemente da norme di legge che disciplinano il settore a cui si riferisce l’appalto.
5.1. La prima questione non è suscettibile di una risposta univoca. Anzitutto va detto che, per quanto attiene alla questione di giurisdizione, il certificato di regolare esecuzione presentato nell’ambito di una diversa gara d’appalto costituisce uno dei documenti che i concorrenti, ed in particolare l’aggiudicatario, debbono presentare a corredo dell’offerta, al pari ad esempio del DURC, dell’attestazione SOA, etc. In questo senso è del tutto evidente che la “impugnazione” del certificato, finalizzata a provocare l’esclusione del concorrente, riguarda la procedura di gara e dunque di tale “impugnazione” conosce il G.A. competente per territorio (nel caso odierno il T.A.R. Marche) ai sensi dell’art. 133, let. e), n. 1, c.p.a.
Ciò detto, per quanto concerne il perimetro di indagine entro cui la stazione appaltante e il giudice possono muoversi si deve invece distinguere a seconda che le contestazioni siano “documentali” (ossia basate su atti promananti dall’amministrazione che ha rilasciato il certificato oppure su errori materiali presenti nel documento) oppure che esse presuppongono la sostituzione dell’amministrazione che deve valutare quel certificato e/o del giudice alla stazione appaltante che ha rilasciato il certificato stesso.
Se ci si pensa un momento, si tratta in fondo dello stesso scenario che si presenta quando vengono “impugnati” un DURC oppure un’attestazione dell’Agenzia delle Entrate che comprova la pendenza di debiti fiscali aventi rilevanza ai fini dell’ammissione alle gare ad evidenza pubblica.
Come è noto, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che la stazione appaltante non può mettere in discussione il contenuto del DURC o dell’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, fatta salva la facoltà del concorrente che, in ragione del contenuto di tali certificazioni, rischi l’esclusione di allegare documenti che comprovino l’erroneità dei certificati medesimi (provando, ad esempio, di aver pagato i debiti fiscali).
Nel caso di specie -OMISSIS- pretende invece che MMS in prima battuta e questo Tribunale in seconda istanza si sostituiscano al Comune di -OMISSIS- e procedano a valutare se il contratto di appalto che-OMISSIS- ha in essere con il Comune etneo sia stato eseguito a regola d’arte o meno.
Si tratta, all’evidenza, di pretesa assolutamente inammissibile, il che, del resto, è stato percepito anche dalla ricorrente principale, la quale già nel ricorso introduttivo e poi in maniera ancora più marcata nei motivi aggiunti e nei successivi scritti difensivi ha spostato il tiro sulle disposizioni di cui all’art. 205 del T.U. n. 152/2006, tentando di accreditare la tesi per cui nella specie si sarebbe in presenza o di un errore materiale nella redazione del certificato di regolare esecuzione o in ogni caso di una violazione di legge, ossia di una delle ipotesi in cui il certificato di regolare esecuzione è astrattamente contestabile.
Per cercare di mettere un po’ di ordine in una materia in cui non è consigliabile introdurre principi troppo elastici, va osservato che un certificato di regolare esecuzione è annullabile solo nei seguenti casi: i) se il contratto è stato risolto per inadempimento dell’appaltatore (perché in questo caso il CRE sarebbe affetto da insanabile contraddittorietà); ii) se, anche in assenza della risoluzione o del recesso del committente pubblico, in sede penale sia stata accertata la responsabilità dell’appaltatore per frode in pubbliche forniture o reati analoghi; iii) se, anche in assenza di risoluzione o di condanne penali, l’oggetto della fornitura manchi di uno o più requisiti di commerciabilità previsti dalla legge (ad esempio la marchiatura CE) o, nel caso di lavori pubblici, se l’opera sia risultata “non collaudabile” per la presenza di un vizio costruttivo essenziale. In queste ipotesi, infatti, è oggettivamente da escludere la regolare esecuzione.
In tutti gli altri casi spetta solo all’amministrazione contraente valutare se il contratto è stato eseguito a regola d’arte e tale valutazione non può che fondarsi anzitutto sulle clausole negoziali afferenti alle prestazioni a carico dell’appaltatore, solitamente contenute nel capitolato tecnico posto a base di gara e richiamato nel contratto.
A questo riguardo, e con specifico riferimento al caso odierno, vanno svolte due osservazioni:
- il Comune di -OMISSIS-, in maniera del tutto trasparente, per un verso ha “confessato” che il capitolato tecnico della gara a suo tempo aggiudicata a -OMISSIS- prevedeva percentuali di raccolta differenziata inferiori a quelle minime stabilite dall’art. 205 del T.U.A. (e questo è stato fatto perché, partendosi da una situazione pregressa del tutto deficitaria - percentuale di RD pari a circa il 7% - sarebbe stato del tutto irrealistico e fonte di sicuro contenzioso imporre al nuovo gestore di raggiungere ex abrupto il 65% di RD), per altro verso ha precisato quali sono le percentuali di RD raggiunte durante la gestione -OMISSIS-, per altro verso ancora, e sempre in maniera trasparente, ha ammesso che -OMISSIS- si è resa responsabile di alcune inadempienze contrattuali (di non rilevante entità e sempre rientrate nelle otto ore successive, come prevede l’art. 13 del capitolato). Ebbene, e fermo restando che gli atti della gara a suo tempo bandita dal Comune etneo non sono stati impugnati e sono ormai inoppugnabili, la valutazione circa la regolare esecuzione dell’appalto non può che spettare al committente e comunque non ogni inadempimento contrattuale implica una valutazione di non regolare esecuzione (se così fosse, infatti, pressoché nessuno dei servizi analoghi pregressi, soprattutto se si tratta di appalti di servizi, potrebbe essere speso nelle gare successive, visto che in questi appalti è molto frequente l’applicazione di penali a carico dell’appaltatore - al riguardo si vedano anche le considerazioni esposte da questo T.A.R. nelle sentenze nn. 433/2024 e 752/2020). Va infine considerato che, adottando il metro di valutazione utilizzato dalla ricorrente principale, anche il certificato di regolare esecuzione prodotto da -OMISSIS- in allegato ai motivi aggiunti contiene dati dai quali si potrebbe desumere che quell’appalto non è stato eseguito a perfetta regola d’arte. Infatti, per quanto riguarda ad esempio il Comune di Cassano delle Murge, la percentuale di RD fra il 2020 e il 2023 è diminuita dal 71,2% al 62,98%, scendendo dunque di circa 9 punti percentuali e, soprattutto, andando sotto la fatidica soglia del 65%. Si potrebbe obiettare che tale situazione riguarda solo uno dei cinque Comuni dell’A.R.O. BA/4 e che si tratta comunque di numeri nettamente superiori a quelli registrati da -OMISSIS- a -OMISSIS-, ma se fosse vero che la percentuale del 65% è inderogabile, allora anche -OMISSIS- sarebbe carente del requisito di ammissione per cui è causa;
- in ogni caso, nel disciplinare dell’odierna gara (non impugnato sul punto) MMS non ha preteso che i concorrenti dovessero dimostrare di avere, in occasione dell’esecuzione di contratti analoghi, raggiunto le percentuali di RD stabilite dall’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto mai la stazione appaltante avrebbe potuto escludere -OMISSIS-per asserito mancato rispetto di una prescrizione non contenuta nella lex specialis e dunque non era nemmeno necessario approfondire il contenuto del CRE rilasciato dal Comune di -OMISSIS-.
Le considerazioni sin qui svolte rendono dunque inutile acquisire gli atti della gara indetta a suo tempo dal Comune di -OMISSIS-, visto che è stato lo stesso Comune ad ammettere che le percentuali di RD conseguite a livello di A.T.O. durante la gestione -OMISSIS- sono inferiori a quelle di cui all’art. 205 del T.U. n. 152/2006. Va peraltro precisato che la documentazione in parola, ed in particolare il contratto “normativo”, sono agevolmente consultabili e scaricabili dal link -OMISSIS---OMISSIS-.pdf. Ed effettivamente, leggendo il suddetto contratto ci si avvede del fatto che, ad esempio, per il primo anno di servizio la percentuale di RD da raggiungere era del 15%, per il secondo anno del 25%, per il terzo anno del 35%, etc.
Il Comune, inoltre, ha anche reso noto a -OMISSIS-che gli atti recanti le liquidazioni dei canoni mensili in favore di -OMISSIS-sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente ed effettivamente, accedendo alla predetta sezione, è possibile scaricare le determinazioni relative alle liquidazioni mensili.
E in ogni caso -OMISSIS-non ha impugnato il diniego di accesso agli atti frapposto dal Comune di -OMISSIS-.
Sempre con riguardo alle percentuali di RD va da ultimo osservato che:
- -OMISSIS-, nel momento in cui evidenzia che nel circondario di -OMISSIS- si registrano percentuali di raccolta differenziata ben superiori a quelle certificate dal Comune non sta ovviamente portando argomenti contra se , avendo invece voluto semplicemente affermare che in realtà il CRE contiene dati sottostimati (a pag. 8 della memoria difensiva del 3 novembre 2025 la controinteressata afferma infatti espressamente che “ …Si consideri peraltro che le percentuali rilevate dal Comune di -OMISSIS- possono forse ritenersi anche eccessivamente severe se si consideri che sul sito dell’ISPRA, che ha valenza legale, già nel 2023 la raccolta differenziata si attestava su valori ben più alti di quelli attestati dal solo Comune appaltante… ”);
- per converso, non si possono condividere gli argomenti con cui MMS e -OMISSIS- liquidano i dati esposti da-OMISSIS- in relazione al servizio da essa svolto in favore di cinque Comuni dell’A.R.O. BA/4. La ricorrente principale, infatti, non ha inteso paragonare le due perfomances , ma ha solo voluto ribadire che la percentuale del 65% è facilmente raggiungibile e che essa ricorrente, nell’arco di un triennio, ha incrementato le percentuali di RD in misura nettamente superiore a quanto ha fatto -OMISSIS- a -OMISSIS-. Tutto questo, però, sempre al fine di ribadire la tesi di fondo secondo cui la controinteressata non ha eseguito in maniera “regolare” l’appalto -OMISSIS-.
5.2. Passando invece all’altro profilo, si osserva che l’art. 205 del T.U.A. reca una disposizione che è in parte sicuramente programmatica (visto che nemmeno adottando le misure più ferree si potrebbe essere sicuri di attingere le percentuali di RD indicate dalla norma) e che, comunque, non pone l’obbligo di raggiungere le percentuali de quibus (solo) agli operatori economici che gestiscono il servizio.
In ogni caso, seppure la stazione appaltante, in sede di redazione del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, avesse in parte qua violato l’art. 205 (prevedendo obiettivi di RD inferiori a quelli previsti dalla norma), ciò, in assenza di tempestiva impugnazione della lex specialis , non potrebbe andare a detrimento dell’operatore economico che ha eseguito l’appalto, al quale non si potrebbe né contestare un inadempimento contrattuale, né denegare il rilascio del CRE laddove le prestazioni effettuate siano comunque rispondenti, nel loro complesso, a quelle dedotte nel contratto.
Tornando al discorso principale, è certamente vero che il gestore del servizio deve cooperare in maniera attiva con l’A.T.O., i Comuni destinatari del servizio e gli altri “attori” istituzionali coinvolti, ma l’art. 205 prevede, per il caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, “sanzioni” solo a carico degli enti pubblici titolari del servizio (si vedano i commi 3 e ss. dell’art. 205). Inoltre va detto che, anche se gli utenti privati e le utenze non domestiche non conferiscono correttamente i rifiuti (ossia differenziandoli per quanto è possibile), il gestore del servizio di raccolta li deve comunque ritirare, non essendo consentito lasciarli in strada a tempo indeterminato, soprattutto nei mesi estivi. Ma, del resto, è noto che il modo migliore per incoraggiare la raccolta differenziata consiste nell’adozione di meccanismi premiali, che possono interessare sia gli enti coinvolti (i c.d. Comuni “ricicloni”) sia i privati (mediante riduzione della tariffa o altre agevolazioni). Inoltre, è necessario che gli impianti siano ubicati in modo tale da consentire anche il conferimento diretto delle frazioni riciclabili, quali vetro, carta, etc. Ma tali strumenti debbono essere attivati anzitutto dagli A.T.O. o dai Comuni e non certo dai gestori.
Vanno pertanto condivise le argomentazioni difensive di MMS e di -OMISSIS- nella parte in cui si sottolinea che il gestore del servizio di raccolta non può sopperire alle carenze organizzative addebitabili agli enti pubblici titolari del servizio di igiene urbana e/o alla scarsa sensibilità degli utenti, essendogli data solo la possibilità di segnalare ai competenti uffici comunali le violazioni delle disposizioni del regolamento sul conferimento dei rifiuti ai fini dell’adozione delle sanzioni a carico dei responsabili.
Altro fenomeno che, come è noto, incide in negativo sul raggiungimento degli obiettivi di RD è quello dell’abbandono incontrollato dei rifiuti indifferenziati, pratica che in alcune zone d’Italia assume rilevanza quantitativa notevole.
Queste considerazioni vengono esposte anche al fine di dimostrare quale titanico approfondimento istruttorio dovrebbe compiere MMS laddove il Tribunale condividesse le censure con cui -OMISSIS-deduce l’omessa verifica della certificazione rilasciata dal Comune di -OMISSIS- a -OMISSIS-. Marche Multiservizi dovrebbe infatti accertare (“ora per allora”, evidentemente) come ha svolto giornalmente il servizio -OMISSIS- nel territorio -OMISSIS-, andando quindi ad accertare quali sono stati i singoli disservizi, se e come hanno influito sulla regolarità complessiva del servizio, se e in che misura il mancato raggiungimento delle percentuali di RD sia addebitabile alla controinteressata, etc. Ognuno vede che se questo modus operandi fosse ritenuto doveroso, le procedure ad evidenza pubblica relative all’affidamento dei servizi per cui è causa richiederebbero istruttorie lunghissime, il che contrasta con tutte le norme e i principi che, in materia di appalti pubblici, esplicitano i più generali principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione delle P.A. Tutto questo senza considerare che una stazione appaltante si sostituirebbe all’ente che ha curato l’esecuzione dell’appalto per svolgere valutazioni che competono solo a quest’ultimo. Né si può dire che questo è il medesimo scenario che caratterizza la valutazione che la stazione appaltante deve svolgere in merito agli illeciti professionali dichiarati dal concorrente; in questo caso, infatti, l’amministrazione chiamata a compiere tale valutazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello che ha portato ad esempio ad una risoluzione contrattuale da parte di altra amministrazione, né tantomeno può mettere in discussione le risultanze di indagini penali e/o il contenuto di provvedimenti adottati dal giudice penale a carico di soggetti che ricoprono cariche “sensibili”. È vero invece che la stazione appaltante, preso atto delle vicende dichiarate dal concorrente, deve valutare se tali vicende incidono nel loro complesso sull’affidabilità del concorrente stesso nella specifica gara. E infatti la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’esclusione di un determinato concorrente decretata da una stazione appaltante non vincola le altre stazioni appaltanti, nemmeno se le vicende prese in considerazione sono le medesime.
6. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno respinti, con riguardo a tutte le domande proposte.
Pertanto il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Peraltro, ai fini della regolazione delle spese del giudizio, va detto che le doglianze articolate da -OMISSIS- sarebbero state da dichiarare infondate in quanto:
- -OMISSIS- ha dichiarato lealmente tutte le vicende che potenzialmente incidono sui requisiti di ordine generale. In questo senso, è del tutto conseguente che nella domanda di partecipazione la ricorrente principale ha dichiarato di non incorrere in alcuna causa di esclusione automatica. Ma, del resto, sarebbe abbastanza strano che un concorrente dichiarasse expressis verbis di non essere in possesso di un requisito di ammissione. In realtà, con riguardo alle cause di esclusione non automatiche il possesso del requisito viene accertato solo ex post (ossia in sede di gara), per cui in nessun caso la dichiarazione può essere ritenuta falsa (sempre che il concorrente abbia dichiarato lealmente tutte le vicende potenzialmente rilevanti);
- la stazione appaltante deve motivare nel dettaglio solo se ritiene di escludere il concorrente;
- le risoluzioni contrattuali sono tutte risalenti e in molti casi sono state consensuali;
- le vicende penali hanno attinto un soggetto che, alla data di pubblicazione del presente bando, era cessato già da tempo dalle cariche societarie “sensibili”. Per quanto concerne il fatto che il predetto dirigente sia ancora titolare di una quota non irrilevante del capitale sociale di -OMISSIS-, valgono le considerazioni che il Consiglio di Stato ha esposto nella sentenza n. -OMISSIS- (relativa ad una vicenda molto simile a quella che riguarda la ricorrente principale);
- gli articoli di giornale non costituiscono mezzi di prova;
- la censura relativa al mancato versamento del contributo ANAC è infondata anzitutto in punto di fatto (si veda al riguardo la documentazione versata in giudizio da MMS in data 1° dicembre 2025 - docc. nn. 15-17).
7. In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti allo stesso vanno respinti, dal che discende l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi di Marche Multiservizi e del Comune di -OMISSIS- e vanno poste a carico della ricorrente principale (liquidazione in dispositivo), mentre, per quanto detto al § 6., vanno compensate fra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- condanna -OMISSIS-al pagamento in favore di Marche Multiservizi S.p.A. e del Comune di -OMISSIS- delle spese del giudizio, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna controparte. Spese compensate fra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza e negli atti di causa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
SO CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO CA | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.