TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 285
TAR
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione della lex specialis e dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 per asserita mancata prova del requisito di capacità tecnica

    Il TAR ritiene che la stazione appaltante (MMS) non possa sindacare il contenuto del CRE rilasciato da un'altra amministrazione (Comune di -OMISSIS-), salvo casi eccezionali non sussistenti nel caso di specie. Inoltre, la lex specialis non richiedeva il raggiungimento delle percentuali di RD previste dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, ma solo la dimostrazione di contratti analoghi eseguiti. La valutazione della 'regolarità' dell'esecuzione spetta primariamente al committente.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis e dell’art. 205 del d.lgs. n. 152/2006

    Il TAR ribadisce che la valutazione sulla regolarità dell'esecuzione spetta al committente e che, in assenza di impugnazione della lex specialis, non si può pretendere il rispetto di percentuali di RD non richieste. Inoltre, le inadempienze contrattuali di lieve entità non implicano necessariamente una non regolare esecuzione.

  • Rigettato
    Domanda di inefficacia del contratto e subentro

    La domanda di subentro è respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Improcedibile
    Esclusione per gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 95, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023

    Il TAR dichiara il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il ricorso principale è stato respinto. Tuttavia, analizza le doglianze ritenendole infondate, evidenziando la lealtà delle dichiarazioni della controinteressata, la natura consensuale di alcune risoluzioni, la cessazione dalle cariche societarie del soggetto coinvolto nei procedimenti penali e la non probante natura degli articoli di giornale.

  • Rigettato
    Esclusione per dichiarazione falsa o ingannevole ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

    Il TAR ritiene che le dichiarazioni rese dalla controinteressata siano state leali e che, in assenza di cause di esclusione automatica, il possesso dei requisiti venga accertato in sede di gara. La stazione appaltante deve motivare l'esclusione solo se ritiene di procedere in tal senso.

  • Rigettato
    Esclusione per mancato versamento del contributo ANAC

    Il TAR ritiene questa censura infondata in fatto, sulla base della documentazione prodotta dalla stazione appaltante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 285
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 285
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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