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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2023 promossa da: c.f. , nato a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castelletto Sopra Ticino, via Caravaggio n. 1, elettivamente domiciliato in Castelletto Sopra Ticino, via Caduti della Libertà n. 128, presso lo studio dell'avv. ND Zonta, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, c.f. , nata ad [...] in data [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Castelletto Sopra Ticino, via Caravaggio n. 1, elettivamente domiciliata in Borgomanero, via Novara n. 66, presso lo studio dell'avv. Giulia Bagno, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE - e con l'intervento del Pubblico Ministero,
- INTERVENUTO - avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per entrambe le parti, congiuntamente, come da verbale di udienza del 17/12/2024:
“a) pronuncia di scioglimento del matrimonio;
b) revoca del contributo al mantenimento a favore della prole maggiorenne;
c) revoca dell'assegnazione della casa familiare;
d) previsione di un assegno di divorzio a favore della parte attrice di euro 750,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza;
e) compensazione delle spese di lite.”
Per il Pubblico Ministero (parere pervenuto in data 23/05/2025):
pagina 1 di 3 “Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario in data 5 ottobre Parte_1 Controparte_1
1996 in Borgo Ticino, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1996. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli ND in data 11/12/1998 e in Per_1 data 22/01/2002, entrambi maggiorenni. Con ricorso depositato in data 17/01/2023 ha adito il Tribunale di Novara al fine di Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
. Il sig. ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia di divorzio alle seguenti
[...] Parte_1 condizioni: - assegnazione della casa coniugale alla moglie e ai figli;
- nulla in punto contributo al mantenimento della moglie e dei figli, stante la loro indipendenza economica.
si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 27/03/2023 aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnazione a sé della casa coniugale ma opponendosi, nel resto, alle domande formulate dalla parte attrice. In via riconvenzionale, la resistente ha chiesto a questo Tribunale di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno divorzile di importo pari ad euro 500,00 mensili, oltre indici istat e oltre all'accollo delle spese per le utenze relative alla casa coniugale, ovvero, in subordine e in ipotesi di mancato accollo delle spese per le utenze predette, di porre a carico del marito ed in suo favore la somma di euro 850,00 mensili. La resistente, inoltre, ha chiesto porsi a carico del marito l'ulteriore somma di euro 500,00 mensili a titolo di “contributo/corrispettivo” del canone di locazione di un'altra abitazione nell'ipotesi di rilascio da parte sua della casa coniugale. All'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente f.f. dell'11/04/2023 i coniugi hanno dichiarato di non essere intenzionati a riconciliarsi ed hanno chiesto un rinvio della causa stante la pendenza di trattative per la definizione concordata del procedimento. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del giorno 13/06/2023 in modalità trattazione scritta. Con ordinanza resa in data 19/06/2023 il Presidente f.f., preso atto del fatto che le parti non hanno raggiunto un accordo, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 legge n. 898/1970 Per_ del seguente tenore: “DICHIARA cessato l'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio e per l'effetto revoca l'assegno di euro 450,00 dovuto in forza della sentenza di separazione a tale titolo dal sig. alla sig.ra ; REVOCA l'assegnazione alla moglie della casa coniugale;
Parte_1 CP_1
DISPONE che il marito contribuisca al mantenimento della moglie versandole entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario un assegno mensile di importo pari a euro 950,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (FOI)”; ha nominato il Giudice istruttore ed ha assegnato i termini per la costituzione in giudizio ex artt. 163 e s.s.. Le parti hanno depositato i propri ulteriori scritti difensivi. All'udienza del 17/10/2023 le parti hanno chiesto ed ottenuto dal Giudice istruttore all'epoca assegnatario del fascicolo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la resistente ha chiesto l'emanazione di un ordine di esibizione nei confronti del ricorrente e il ricorrente si è opposto. La causa, quindi, è stata rinviata all'udienza del 07/05/2024 per il prosieguo, con riserva di decidere in ordine alla richiesta di ordine di esibizione all'esito del deposito delle memorie istruttorie. L'udienza del 07/05/2024 è stata successivamente differita d'ufficio al 09/07/2024.
pagina 2 di 3 All'udienza del 09/07/2024, la prima tenutasi davanti a questo Giudice relatore ed estensore, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie, opponendosi a quelle ex adverso formulate;
il difensore della resistente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e il Giudice si è riservato. Con provvedimento reso in data 01/10/2024 il Giudice relatore ha disposto la comparizione personale delle parti ex artt. 117 e 185-bis c.p.c. all'udienza del 17/12/2024. All'esito della predetta udienza le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ed hanno precisato le conclusioni in maniera conforme alla proposta chiedendone l'accoglimento con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal marito e alla quale ha aderito la moglie, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di legge (v. art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970). È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione pronunciata su accordo raggiunto dalle parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, atteso che la resistente ha aderito alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente. Le condizioni di divorzio concordate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e il giorno 5 ottobre 1996 in Borgo Ticino, atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1996; 2. revoca l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento della prole;
Parte_1
3. revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
Controparte_1
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 750,00 mensili entro il 5 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (FOI); con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14/9/2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Veronica Zanin
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2023 promossa da: c.f. , nato a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castelletto Sopra Ticino, via Caravaggio n. 1, elettivamente domiciliato in Castelletto Sopra Ticino, via Caduti della Libertà n. 128, presso lo studio dell'avv. ND Zonta, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, c.f. , nata ad [...] in data [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Castelletto Sopra Ticino, via Caravaggio n. 1, elettivamente domiciliata in Borgomanero, via Novara n. 66, presso lo studio dell'avv. Giulia Bagno, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE - e con l'intervento del Pubblico Ministero,
- INTERVENUTO - avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per entrambe le parti, congiuntamente, come da verbale di udienza del 17/12/2024:
“a) pronuncia di scioglimento del matrimonio;
b) revoca del contributo al mantenimento a favore della prole maggiorenne;
c) revoca dell'assegnazione della casa familiare;
d) previsione di un assegno di divorzio a favore della parte attrice di euro 750,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza;
e) compensazione delle spese di lite.”
Per il Pubblico Ministero (parere pervenuto in data 23/05/2025):
pagina 1 di 3 “Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario in data 5 ottobre Parte_1 Controparte_1
1996 in Borgo Ticino, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1996. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli ND in data 11/12/1998 e in Per_1 data 22/01/2002, entrambi maggiorenni. Con ricorso depositato in data 17/01/2023 ha adito il Tribunale di Novara al fine di Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
. Il sig. ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia di divorzio alle seguenti
[...] Parte_1 condizioni: - assegnazione della casa coniugale alla moglie e ai figli;
- nulla in punto contributo al mantenimento della moglie e dei figli, stante la loro indipendenza economica.
si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 27/03/2023 aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnazione a sé della casa coniugale ma opponendosi, nel resto, alle domande formulate dalla parte attrice. In via riconvenzionale, la resistente ha chiesto a questo Tribunale di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno divorzile di importo pari ad euro 500,00 mensili, oltre indici istat e oltre all'accollo delle spese per le utenze relative alla casa coniugale, ovvero, in subordine e in ipotesi di mancato accollo delle spese per le utenze predette, di porre a carico del marito ed in suo favore la somma di euro 850,00 mensili. La resistente, inoltre, ha chiesto porsi a carico del marito l'ulteriore somma di euro 500,00 mensili a titolo di “contributo/corrispettivo” del canone di locazione di un'altra abitazione nell'ipotesi di rilascio da parte sua della casa coniugale. All'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente f.f. dell'11/04/2023 i coniugi hanno dichiarato di non essere intenzionati a riconciliarsi ed hanno chiesto un rinvio della causa stante la pendenza di trattative per la definizione concordata del procedimento. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del giorno 13/06/2023 in modalità trattazione scritta. Con ordinanza resa in data 19/06/2023 il Presidente f.f., preso atto del fatto che le parti non hanno raggiunto un accordo, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 legge n. 898/1970 Per_ del seguente tenore: “DICHIARA cessato l'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio e per l'effetto revoca l'assegno di euro 450,00 dovuto in forza della sentenza di separazione a tale titolo dal sig. alla sig.ra ; REVOCA l'assegnazione alla moglie della casa coniugale;
Parte_1 CP_1
DISPONE che il marito contribuisca al mantenimento della moglie versandole entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario un assegno mensile di importo pari a euro 950,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (FOI)”; ha nominato il Giudice istruttore ed ha assegnato i termini per la costituzione in giudizio ex artt. 163 e s.s.. Le parti hanno depositato i propri ulteriori scritti difensivi. All'udienza del 17/10/2023 le parti hanno chiesto ed ottenuto dal Giudice istruttore all'epoca assegnatario del fascicolo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la resistente ha chiesto l'emanazione di un ordine di esibizione nei confronti del ricorrente e il ricorrente si è opposto. La causa, quindi, è stata rinviata all'udienza del 07/05/2024 per il prosieguo, con riserva di decidere in ordine alla richiesta di ordine di esibizione all'esito del deposito delle memorie istruttorie. L'udienza del 07/05/2024 è stata successivamente differita d'ufficio al 09/07/2024.
pagina 2 di 3 All'udienza del 09/07/2024, la prima tenutasi davanti a questo Giudice relatore ed estensore, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie, opponendosi a quelle ex adverso formulate;
il difensore della resistente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e il Giudice si è riservato. Con provvedimento reso in data 01/10/2024 il Giudice relatore ha disposto la comparizione personale delle parti ex artt. 117 e 185-bis c.p.c. all'udienza del 17/12/2024. All'esito della predetta udienza le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ed hanno precisato le conclusioni in maniera conforme alla proposta chiedendone l'accoglimento con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal marito e alla quale ha aderito la moglie, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di legge (v. art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970). È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione pronunciata su accordo raggiunto dalle parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, atteso che la resistente ha aderito alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente. Le condizioni di divorzio concordate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e il giorno 5 ottobre 1996 in Borgo Ticino, atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1996; 2. revoca l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento della prole;
Parte_1
3. revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
Controparte_1
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 750,00 mensili entro il 5 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (FOI); con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14/9/2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Veronica Zanin
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