Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7943 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07943/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04118/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4118 del 2026, proposto da ER S.p.A., ER Rail S.r.l. e O.Pre. Meccanica S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7CFE930B4, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83;
contro
la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in via Antonio Gramsci, 24;
nei confronti
della Tesmec Rail S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Corbyons, Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella e Giuseppe Berardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
per l’annullamento, previa sospensione
- del provvedimento del RUP prot. UA 9/3/2026, RF_DAC\A0011\P\2026\0001537 di esclusione del RTI ER dalla gara n. DAC.0031.2025 per l’affidamento in Accordo Quadro della “ Fornitura, in regime di Full Maintenance Service, di Autoscale Leggere da utilizzare per il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura Ferroviaria Nazionale ”, Lotto 1, CIG B7CFE930B4 (D7), e relativa nota di trasmissione (D8), prot. UA 9/3/2026, RF_DAC\A0011\P\2026\0001538;
- ove occorrente, della richiesta di soccorso istruttorio prot. DAC\A0011\P\2026\0000125 del 13.1.2026 (D5) e dei verbali della Commissione di gara dei giorni 9.12.2025 e successivi relativi alla verifica della documentazione amministrativa, e di ogni altro verbale, atto o provvedimento, di procedura recante esclusione del RTI ER, o sua conferma (e/o di ritenuta insussistenza dei requisiti in capo al RTI e/o di interpretazione dei requisiti nel senso poi considerato dal provvedimento di esclusione);
e per la richiesta di aggiudicazione o comunque riammissione e riedizione, e l’annullamento e/o declaratorie di inefficacia o nullità e/o caducazione, con richiesta di relativo subentro, del contratto quadro e dei contratti attuativi ove stipulato/i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Tesmec Rail S.r.l. e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. VA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli art. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con ricorso ritualmente proposto, il RTI ER ha impugnato il provvedimento con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RF) lo ha escluso dalla procedura di gara indetta per l’affidamento, in Accordo Quadro, della fornitura di Autoscale Leggere in regime di full maintenance , con riferimento al Lotto 1.
2. Espone in fatto parte ricorrente:
- di aver partecipato alla gara risultando prima classificata nel Lotto 1 – nonché nel Lotto 2, dal quale è stata estromessa in applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla legge di gara – conseguendo il miglior punteggio tecnico ed economico, con significativo scarto rispetto agli altri concorrenti;
- in sede di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante ha attivato il soccorso istruttorio, ritenendo che i contratti pregressi indicati dal RTI non fossero pertinenti rispetto ai requisiti speciali di capacità tecnica previsti al punto VI.2.3, lett. A e B, del disciplinare di gara (in particolare, l’aver eseguito due contratti analoghi e un contratto di punta relativi alla « fornitura di mezzi a trazione autonoma circolanti su rotaia adibiti alla manutenzione degli impianti per la trazione elettrica » nel decennio antecedente la data di indizione della procedura);
- nonostante i chiarimenti forniti dalla ricorrente, RF ha disposto la sua esclusione dal Lotto 1, ritenendo insussistente il requisito esperienziale richiesto.
3. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, articolando un unico motivo di ricorso così rubricato:
“ Violazione della lex specialis; violazione dei principi in materia di requisiti speciali e di interpretazione degli atti di gara; violazione degli artt. 100 d.lgs. 36/2023 e delle direttive UE 2014/24 e 2014/25; violazione del principio di risultato e della più ampia partecipazione. Eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza, carenza dei presupposti e travisamento ”.
Secondo il RTI, i contratti pregressi dichiarati – relativi a mezzi a trazione autonoma su rotaia utilizzati per la manutenzione degli impianti di trazione elettrica – sarebbero pienamente riconducibili al dato letterale della clausola, mentre RF avrebbe illegittimamente introdotto ex post una distinzione non prevista dalla lex specialis , limitando il concetto di “mezzi” ai soli veicoli circolanti sulla rete ferroviaria e quello di “impianti per la trazione elettrica” ai soli impianti fissi dell’infrastruttura.
Tale interpretazione, ad avviso di parte ricorrente, violerebbe il principio dell’autovincolo, il favor partecipationis e la normativa europea e nazionale in materia di requisiti speciali, che non richiederebbe una identità tra contratti pregressi e oggetto dell’appalto, ma ammetterebbe il criterio della analogia.
La condotta della Stazione Appaltante avrebbe inoltre comportato l’esclusione dell’offerta migliore sotto il profilo tecnico ed economico, in violazione del principio di risultato, tanto più in una procedura svolta con inversione procedimentale e graduatoria già formata.
4. La controinteressata Tesmec Rail S.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il requisito dei contratti analoghi andrebbe interpretato in relazione all’oggetto della commessa, concernente mezzi destinati alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria operanti su linea, mentre i contratti indicati dalla ricorrente riguardano a attrezzature di officina per la manutenzione dei rotabili e, come tali, non sarebbero funzionalmente comparabili alle autoscale oggetto di gara.
5. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha svolto difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate dalla controinteressata, concludendo per il rigetto del ricorso.
6. In vista dell’udienza camerale, parte ricorrente ha depositato un’attestazione nella quale si dichiara che il gruppo OL è “ un nuovo costruttore, con vari contratti in essere per la fornitura di mezzi circolanti sulle stesse rotaie su cui circolano treni (...) soggetti all’autorizzazione alla circolazione ferroviaria, hanno modalità di circolazione e rispettano normative di riferimento analoghe a quelle delle autoscale leggere (...)”.
7. All’udienza in camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Secondo giurisprudenza costante, la nozione di “contratti analoghi”, richiesta quale requisito di capacità tecnica e professionale, non coincide con quella di contratti identici, ma non può neppure essere intesa in senso lato o meramente settoriale. Essa deve essere interpretata in modo sostanziale e funzionale, avuto riguardo all’oggetto della commessa da affidare, alle prestazioni concretamente richieste e al contesto tecnico‑operativo in cui esse sono chiamate a svolgersi (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736).
La verifica dell’analogia postula, pertanto, un raffronto concreto tra le prestazioni oggetto dell’appalto e quelle già eseguite dal concorrente, al fine di accertare se queste ultime siano effettivamente idonee a dimostrare l’esperienza e il know‑how necessari per l’esecuzione della specifica commessa (Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2024, n. 186).
Tale valutazione rientra nel potere tecnico‑discrezionale della stazione appaltante, la quale, nella definizione e nella verifica dei requisiti di capacità, è chiamata a esprimere un giudizio specialistico circa la pertinenza e l’idoneità delle esperienze pregresse dichiarate. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è necessariamente limitato, potendo estendersi solo ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore macroscopico, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
9.1. Nel caso in esame, la lex specialis richiedeva, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, l’aver eseguito contratti relativi alla fornitura di mezzi a trazione autonoma circolanti su rotaia adibiti alla manutenzione degli impianti per la trazione elettrica, previsione che deve essere interpretata in stretta coerenza con l’oggetto dell’appalto, concernente autoscale destinate alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e, in particolare, degli impianti fissi della trazione elettrica di linea.
In particolare, dalla lettura della “Specifica Tecnica di Fornitura” relativa alle Autoscale leggere emerge che tali mezzi sono veicoli ferroviari d’opera semoventi, progettati e omologati secondo la normativa ferroviaria (in particolare EN 14033 e decreti ANSF/ANSFISA), destinati a circolare sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, in regime di interruzione e secondo le norme dei treni, per svolgere attività di manutenzione della trazione elettrica di linea, con percorrenze elevate, vita utile pluridecennale e requisiti stringenti in termini di sicurezza, sagoma, prestazioni di trazione e frenatura.
Essi sono equipaggiati con terrazzini di lavoro e falconi idonei a consentire interventi diretti sulla linea di contatto e sugli impianti fissi della trazione elettrica, operando in ambiente esterno e secondo standard propri dei rotabili ferroviari veri e propri.
I contratti dichiarati dal RTI ricorrente risultano, invece, riferiti a macchine e attrezzature di officina progettate per operare in ambienti chiusi di deposito, su binari di servizio, destinate alla manutenzione degli apparati installati sugli imperiali dei rotabili.
Tali mezzi non circolano sulla rete ferroviaria nazionale, non sono sottoposti alla normativa tecnica propria dei rotabili ferroviari e non sono funzionalmente destinati a operare sugli impianti di trazione elettrica dell’infrastruttura.
Sotto tale profilo, l’assenza di analogia risulta ulteriormente confermata dagli esiti della relazione tecnica prodotta dalla controinteressata, nella quale si ribadisce che le autoscale oggetto della gara costituiscono rotabili ferroviari veri e propri, progettati secondo le norme tecniche ferroviarie (quali appunto la EN 14033 e la regolamentazione ANSFISA ed ERA), autorizzati alla circolazione sulla rete ferroviaria in regime di interruzione, idonei a sostenere percorrenze chilometriche elevate e a operare in condizioni ambientali esterne.
Al contrario, i dispositivi indicati dal RTI ricorrente risultano disciplinati da normative proprie delle macchine di sollevamento e delle piattaforme di lavoro industriali, con modalità di impiego, prestazioni e ambito operativo radicalmente diversi.
Ne consegue che difetta, in modo evidente, quella similitudine sostanziale e funzionale che sola consente di ritenere integrato il requisito del contratto analogo richiesto dalla lex specialis , non potendo ritenersi sufficienti meri elementi di afferenza al medesimo settore ferroviario o di astratta circolazione su guida metallica.
In tale contesto, la Stazione Appaltante ha correttamente esercitato il proprio apprezzamento tecnico‑discrezionale, senza introdurre requisiti ulteriori o modificare la legge di gara, ma limitandosi a interpretare e applicare la clausola del disciplinare in modo coerente con l’oggetto dell’affidamento. L’esclusione del RTI è intervenuta, peraltro, all’esito di adeguata istruttoria e previa attivazione del soccorso istruttorio, senza che emergano profili di manifesta illogicità o travisamento.
Le censure articolate nel ricorso si risolvono, pertanto, in una lettura atomistica e decontestualizzata della clausola del disciplinare e in una sollecitazione a un diverso apprezzamento tecnico, inammissibile in sede giurisdizionale.
9.2. Deve inoltre ritenersi priva di rilievo l’attestazione di capacità tecnica e professionale prodotta dalla parte ricorrente in limine litis , nella quale si afferma che il gruppo ER starebbe attualmente svolgendo alcune commesse asseritamente afferenti all’oggetto dell’appalto.
A prescindere dal fatto che tale dichiarazione non è corredata da alcuna documentazione probatoria idonea a comprovarne il contenuto, essa risulta comunque estranea alla documentazione di gara e, come tale, inidonea a integrare o sanare ex post il mancato possesso dei requisiti di capacità richiesti dalla lex specialis , che devono necessariamente risultare posseduti e comprovati alla data di presentazione dell’offerta.
In ogni caso, le stesse circostanze rappresentate nell’attestazione, laddove si afferma che l’impresa è un “nuovo costruttore” e che le esperienze richiamate si collocano in un arco temporale recente, finiscono semmai per confermare la correttezza della valutazione dell’Amministrazione, evidenziando come la ricorrente solo di recente si stia confrontando con lo specifico segmento di mercato in esame.
Ne consegue che l’attestazione in esame non solo non è idonea a scalfire le conclusioni raggiunte dalla Stazione Appaltante in ordine alla carenza del requisito esperienziale richiesto, ma risulta anzi coerente con il giudizio secondo cui, alla data della gara, la ricorrente non aveva ancora maturato un’esperienza specifica e qualificata nella fornitura dei mezzi oggetto dell’affidamento.
9.3. Non è fondata neppure la censura con cui parte ricorrente deduce la violazione del principio del risultato.
Tale principio non impone all’amministrazione di privilegiare in ogni caso l’offerta economicamente o tecnicamente più vantaggiosa in astratto, bensì di perseguire l’interesse pubblico alla corretta ed efficace esecuzione dell’appalto, selezionando un operatore che sia non solo competitivo sotto il profilo dell’offerta, ma anche effettivamente idoneo sotto il profilo tecnico‑professionale a svolgere le prestazioni richieste.
Nel caso di specie, RF ha correttamente ritenuto che il possesso dei requisiti di capacità costituisse un presupposto indefettibile per l’aggiudicazione, funzionale a garantire l’affidabilità dell’esecuzione dell’appalto, avente ad oggetto attività altamente specialistiche e incidenti su profili di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria.
L’esclusione del RTI ricorrente non ha dunque comportato un sacrificio irragionevole del principio del risultato, ma ne ha rappresentato una corretta declinazione sostanziale, volta ad evitare l’affidamento della commessa a un operatore privo dell’esperienza specifica richiesta dalla lex specialis .
Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di significato la funzione selettiva dei requisiti di capacità, riducendo il principio del risultato a un criterio meramente economico o quantitativo, in contrasto con la logica del sistema.
10. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
11. Le spese della lite possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
Valerio Bello, Primo Referendario
VA TI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| VA TI | TA CA |
IL SEGRETARIO