Art. 44.
Il procuratore puo' nominarsi, sotto la propria responsabilita', uno o due sostituti, purche' li scelga tra i procuratori iscritti nell'albo.
La Corte ed il tribunale possono, per circostanze speciali, sentito il Consiglio, permettere anche la nomina di un terzo sostituto.
Di queste nomine il procuratore deve fare dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere della Corte e del tribunale.
Il procuratore puo' nominarsi, sotto la propria responsabilita', uno o due sostituti, purche' li scelga tra i procuratori iscritti nell'albo.
La Corte ed il tribunale possono, per circostanze speciali, sentito il Consiglio, permettere anche la nomina di un terzo sostituto.
Di queste nomine il procuratore deve fare dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere della Corte e del tribunale.