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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott. Patrizia NIGRI - Giudice dott. Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 1557/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. VIGGIANO FRANCESCA Parte_1
MARIA ANNA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CARELLI MARIA come da CP_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/01/2025 le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori, da intendersi allegato al verbale d'udienza telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/03/2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Taranto in data 03/07/2004 con , che CP_1 dalla loro unione erano nati i figli il 15.04.1999 e Persona_1 Persona_2 il 20.04.2007, che in data 12.07.2017 era stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio. CP_1
Le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato all'esercizio delle funzioni presidenziali all'udienza del 14.06.2023.
Nominato il giudice istruttore, all'udienza del 05.06.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, fissando per la comparizione personale delle parti l'udienza del 28.10.2024.
All'udienza del 28.10.2024 le parti chiedevano il rinvio della causa per la definizione della stessa alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 05.06.2024 “da integrare mediante la previsione del trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile coniugale da parte del sig. , in favore della CP_1 sig.ra ”. Pt_1
All'udienza del 27.01.2025 le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori, da intendersi allegato al verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che, all'udienza del 27.01.2025, le parti, comparse personalmente innanzi al giudice istruttore, hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo debitamente sottoscritto in udienza, da intendersi allegato al verbale d'udienza telematico.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di
Taranto n. 2002/2017.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16/03/2022 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/07/2004 in Taranto da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile CP_1
del Comune di TARANTO dell'anno 2004, parte 2, serie A, numero 74;
2. CONFERMA in favore del figlio , nato il [...], i Persona_2
provvedimenti della separazione relativi al mantenimento, al collocamento e al regime di visita del genitore non collocatario, contenuti nella sentenza n. 2002/2017;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
titolo di assegno di contributo per il mantenimento della figlia nata il Per_1
15.04.1999, la somma mensile di € 100,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici
Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia;
4. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori, allegato al verbale d'udienza telematico, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TARANTO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott. Patrizia NIGRI - Giudice dott. Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 1557/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. VIGGIANO FRANCESCA Parte_1
MARIA ANNA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CARELLI MARIA come da CP_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/01/2025 le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori, da intendersi allegato al verbale d'udienza telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/03/2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Taranto in data 03/07/2004 con , che CP_1 dalla loro unione erano nati i figli il 15.04.1999 e Persona_1 Persona_2 il 20.04.2007, che in data 12.07.2017 era stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al divorzio. CP_1
Le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato all'esercizio delle funzioni presidenziali all'udienza del 14.06.2023.
Nominato il giudice istruttore, all'udienza del 05.06.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, fissando per la comparizione personale delle parti l'udienza del 28.10.2024.
All'udienza del 28.10.2024 le parti chiedevano il rinvio della causa per la definizione della stessa alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 05.06.2024 “da integrare mediante la previsione del trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile coniugale da parte del sig. , in favore della CP_1 sig.ra ”. Pt_1
All'udienza del 27.01.2025 le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori, da intendersi allegato al verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che, all'udienza del 27.01.2025, le parti, comparse personalmente innanzi al giudice istruttore, hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo debitamente sottoscritto in udienza, da intendersi allegato al verbale d'udienza telematico.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di
Taranto n. 2002/2017.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16/03/2022 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/07/2004 in Taranto da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile CP_1
del Comune di TARANTO dell'anno 2004, parte 2, serie A, numero 74;
2. CONFERMA in favore del figlio , nato il [...], i Persona_2
provvedimenti della separazione relativi al mantenimento, al collocamento e al regime di visita del genitore non collocatario, contenuti nella sentenza n. 2002/2017;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
titolo di assegno di contributo per il mantenimento della figlia nata il Per_1
15.04.1999, la somma mensile di € 100,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici
Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia;
4. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori, allegato al verbale d'udienza telematico, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TARANTO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
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