Articolo 154 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 153
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15 marzo 1974
Art. 154.
I residui risultanti al 1 gennaio 1974 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
I capitoli degli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo con le modificazioni alle tabelle 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19 e 20 derivanti dalla nota di variazioni (1226/2-bis, 1226/4-bis, 1226/6-bis, 1226/7-bis, 1226/8-bis, 1226/9-bis, 1226/10-bis, 1226/13-bis, 1226/15-bis, 1226/19-bis e 1226/20-bis).
Nella tabella n. 2. - La denominazione del capitolo n. 2546 "Spese per i servizi stampa ed informazione" e' sostituita con la seguente: "Spese per i servizi stampa ed informazione e per la diffusione del libro".

Entrata in vigore il 15 marzo 1974