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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8171/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. POTENZA SANDRO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – indennità di accompagnamento
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto: “1) dichiarare il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici della
L. 104/92 dalla data della domanda o da quella indicata dal nominando CTU;
2) In conseguenza, condannare il convenuto al pagamento e/o liquidazione in favore del sig. dell'indennità Pt_1 di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda, o da quella indicata dal nominando
CTU, con gli interessi decorrenti dalle scadenze dei singoli ratei maturati e la rivalutazione come per legge, ed all'erogazione dei relativi importi così come stabilito dall'art. 130 D.Lgs. n. 112/1998”. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
Si riportano le considerazioni medico-legali svolte dal CTU e le risposte ai quesiti: “In base all'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto in sede di visita peritale si ritiene corretto affermare che nel caso in questione del NO , affetto da Poliartrosi (Codice Nosologico Parte_1
7001), Prostatectomia (Codice Nosologico 6204) e Ipoacusia (Codice Nosologico 4005), non sussistano i requisiti di Legge per il riconoscimento del diritto all'Indennità di Accompagnamento e per lo stato di Handicap in situazione di gravità. Il NO , infatti, è un soggetto Parte_1 di anni 85 affetto da patologie tali che, in ordine agli apparati interessati ed alla gravità della sintomatologia e in associazione tra loro, NON presentano i requisiti clinici e medico-legali per avere diritto all'I.A. né lo stato di portatore di Handicap in situazione di gravità. Più specificatamente, la disautonomia più rilevante obiettivata (e documentata) inerisce alle difficoltà deambulatorie del NO . Le stesse, tuttavia, si sostanziano solo in una compromissione Parte_1
(parziale) che si giova efficacemente dell'utilizzo di carrello deambulatore. Non altri deficit di rilievo ai fini del riconoscimento del beneficio de quo, erano accertati”. Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche l'assenza di contestazioni specifiche delle parti. Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19.07.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_2 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 06.02.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo